TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 827/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ferrari
ATTORE
C O N T R O
, residente in [...] Controparte_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fedrizzi
CONVENUTI
E
, residente in [...]
Poz n° 15 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pezcoller del foro di Rovereto
CONVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis:
1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 e segg. c.c., nei confronti del signor Pt_1
, nato a [...] l'[...], dell'atto di compravendita dd. 19.12.2023 per
[...]
pagina 1 di 10 Ministero Notaio , rep. n. 8818 rac. n. 6840, avente ad oggetto la Persona_1 compravendita dei seguenti beni
- C.C. Trento – P.T. 6638 II – p.m. 1 – p.ed. 874/2
- C.C. Trento – P.T. 34 II – p.m. 1 – p.ed. 873.
2) spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario, oltre 4%
C.N.P.A. e 22% I.V.A. sull'imponibile”
e così concludono: Controparte_1 Parte_2
“per le eccezioni ed i motivi dedotti e per quanto dovesse emergere in corso di procedura, contariis reiectis, rigettare il ricorso avversario e le relative domande;
spese, compensi oltre 15% S.G. e accessori di legge rifusi”
così conclude: CP_2
“Per i motivi dedotti e per ogni altro che dovesse emergere e/o essere ritenuto di giustizia:
- rigettare il ricorso avversario ed ogni pretesa azionata.
- Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con contratto preliminare dd. 24.11.2022 la Vi.Vo. S.a.s. di IT
HE & C., corrente in Trento, si era impegnata a vendergli per il prezzo di €
400.000,00 l'immobile ubicato in Trento, Vicolo del Vò n° 23, libero da ogni vincolo e con il cambio di destinazione d'uso a ristorante, e che alla sottoscrizione del detto contratto egli aveva versato l'importo di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28.3.2024, esponeva, in Parte_1 estrema sintesi, che:
- in seguito aveva accertato che l'immobile promessogli in vendita era stato non solo ipotecato dalla Cassa Rurale di Levico, ma anche pignorato dalla Cassa
Rurale Alta UG, oltre a essere privo dell'agibilità e della promessa destinazione urbanistica a ristorante, nonché di adeguata canna fumaria per l'espulsione e lo smaltimento dei fumi della cucina;
- in ragione di tale grave inadempimento della controparte con comunicazione dd.
8.5.2023 aveva dichiarato di recedere dal contratto preliminare, richiedendo la restituzione del doppio della caparra e, quindi, il pagamento della somma di €
120.000,00;
pagina 2 di 10 - stante l'impossibilità di risolvere bonariamente la vertenza, aveva agito in giudizio nei confronti della promittente venditrice, chiedendo e ottenendo in corso di causa un sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di €
130.000,00 ed era anche intervenuto, quale creditore privo di titolo, nella procedura esecutiva sub R.E. 110/2022 promossa contro la Vi.Vo. Sas dalla
Cassa Rurale Alta UG;
- successivamente aveva appreso che con contratto dd. 19.12.2023 la Vi.Vo. Sas
aveva alienato a la p.m. 1 p.ed. 874/2 e la p.m. 1 p.ed. 873 C.C. CP_2
Trento oggetto del contratto preliminare per il prezzo di € 320.000,00;
- nello stesso giorno erano stati cancellati il pignoramento immobiliare e l'ipoteca in favore della Cassa Rurale Alta UG (già Cassa Rurale di Levico) gravanti sui detti beni;
- con atto dd. 28.12.2023 la Vi.Vo. Sas era stata sciolta anticipatamente dai soci e , i quali nello stesso atto avevano dichiarato di Controparte_1 Parte_2 non metterla in liquidazione e di pervenire alla sua cancellazione stante l'assenza di crediti ed avendo già provveduto all'estinzione di tutte le passività;
- la compravendita stipulata dalla Vi.Vo. Sas con aveva pregiudicato CP_2 le sue ragioni creditorie, visto che la società era rimasta priva di qualsiasi bene;
- il suo credito era noto ai due soci della società alienante;
- al momento di sottoscrivere il contratto di compravendita anche l'acquirente era stato consapevole del pregiudizio che tale atto arrecava alle CP_2 ragioni creditorie di esso ricorrente.
concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia, nei suoi Parte_1 confronti, dell'atto di compravendita dd. 19.12.2023.
Si costituivano in giudizio sia e , depositando Controparte_1 Parte_2 un'unica comparsa di costituzione e risposta, sia . CP_2
I primi due chiedevano il rigetto del ricorso, esponendo, per quanto qui rileva, che:
- il contratto preliminare menzionato in ricorso si era risolto di diritto per inosservanza, da parte dello , della diffida ad adempiere rivoltagli dalla Pt_1
Vi.Vo. Sas, di talché il ricorrente non era titolare di alcun credito alla stipulazione dell'impugnata compravendita;
pagina 3 di 10 - non sussisteva il dedotto eventus damni, in quanto la banca creditrice ipotecaria aveva incamerato l'intero corrispettivo di vendita, il cui ammontare era di gran lunga inferiore al credito della stessa banca, ragion per cui in ogni caso il ricorrente non avrebbe avuto modo di soddisfare il proprio asserito credito nei confronti della società alienante;
- nel caso di specie il prezzo di vendita era stato destinato al pagamento di un debito scaduto;
- non sussisteva neppure l'indefettibile presupposto del consilium fraudis, visto che non conosceva la situazione patrimoniale della società venditrice. CP_2
Anche chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente, CP_2 rappresentando, fra l'altro, che:
- il credito vantato dallo non era tutelabile con l'azione revocatoria;
Pt_1
- l'intero prezzo della compravendita dd. 19.12.2023 era stato incamerato dalla creditrice ipotecaria della società alienante, ossia la Cassa Rurale Alta UG, che aveva poi dato il proprio assenso alla cancellazione di ipoteche e pignoramento;
- il bene compravenduto era ipotecato e pignorato, nonché sottoposto a esecuzione;
- di conseguenza, stante l'incasso del corrispettivo di vendita da parte della banca creditrice esecutante, non sussisteva il pregiudizio delle ragioni creditorie del ricorrente;
- esso convenuto non aveva avuto alcuna ragione di ritenere che con la compravendita avrebbe esposto a un pregiudizio patrimoniale , Parte_1 che all'epoca neppure conosceva;
- del resto, lo stesso convenuto, nel versare la caparra alla Vi.Vo. Sas, non aveva preteso alcuna garanzia, evidentemente non dubitando della solvibilità della controparte;
- il ricavato della compravendita era stato destinato all'adempimento di un debito scaduto e oltretutto azionato in executivis.
La domanda non appare fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È, invero, condivisibile l'assunto dei convenuti secondo cui l'impugnata compravendita, essendo stata stipulata dalla società alienante in funzione dell'estinzione di un suo pregresso debito, non è revocabile, in ragione di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 2901 c.c., il quale testualmente recita “non è soggetto a revoca l'adempimento di pagina 4 di 10 un debito scaduto”, e ciò per avere natura di atto dovuto la prestazione del debitore in presenza degli effetti della mora ex art. 1219 c.c..
Al riguardo viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui la detta esenzione va estesa “alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli”, giacché in tale ipotesi “la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca”, con la conseguenza che, una volta escluso il “carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus
damni quale ipotetico pregiudizio e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore” (così, in motivazione, Cass.,
n°11051/2009, ove si è altresì aggiunto che “neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria fallimentare (Cass.
2.4.1996 n. 3066), non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca”, atteso che “il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale”, non costituendo, del resto, l'azione revocatoria strumento idoneo ad attuare la par condicio, visto che giova al solo creditore che l'ha proposta;
sul punto v. anche Cass., n° 31941/2023, Cass., n° 8992/2020 e Cass., n° 25733/2015).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è ragione di ritenere che l'atto di compravendita oggetto di causa sia stato effettivamente stipulato per una finalità solutoria.
Ciò lo si desume in primo luogo dal fatto che il pattuito corrispettivo di vendita fu, di fatto, versato da quasi per intero, e precisamente in misura di € CP_2
315.000,00 su € 320.000,00, alla Cassa Rurale Alta UG (già Cassa Rurale di
Levico), che all'epoca vantava nei confronti della società alienante Vi.Vo. Sas un credito di € 656.142,21 (v. doc. n° 2 dei convenuti e , garantito da ipoteca CP_1 Pt_2
pagina 5 di 10 iscritta sub G.N. 1043/2015 proprio sugli immobili acquistati dal predetto convenuto (v. doc. n° 6 e n° 7 di parte ricorrente).
Al riguardo mette conto evidenziare che in prima udienza il ricorrente, intervenuto nel procedimento esecutivo promosso dalla Cassa Rurale Alta UG contro la Vi.Vo. Sas, dunque edotto dei relativi atti processuali, non ha specificamente contestato né l'assunto dei convenuti e relativo al detto ammontare CP_1 Pt_2 del credito vantato dalla creditrice esecutante, né il documento dd. 30.5.2023 che lo prova, e neppure ha dedotto l'effettuazione di successivi pagamenti da parte della società esecutata, di talché la consistenza quantitativa della pretesa creditoria azionata in executivis può essere ritenuta incontroversa e, dunque, provata in ragione del disposto dell'art. 115 c.p.c..
Tanto precisato, devesi considerare che la detta destinazione di gran parte del prezzo della compravendita è dimostrata dalle relative modalità di pagamento, effettuato dall'acquirente con cinque assegni circolari non trasferibili, quattro dei quali, del complessivo importo di € 315.000,00, intestati alla Cassa Rurale Alta UG (v. doc.
n° 3 dei convenuti e e dalla stessa incassati ad estinzione della CP_1 Pt_2 posizione debitoria della società venditrice (v. doc. n° 4 dei convenuti e CP_1
. Pt_2
Aggiungasi a ciò che, stando a quanto si legge nel regolamento negoziale, all'epoca il detto istituto di credito aveva già prestato assenso alla cancellazione del diritto di ipoteca iscritto in suo favore al Libro Fondiario sub G.N. 1043/2015 e la società venditrice si assunse l'impegno di cancellare, a sue cure e spese, il pignoramento immobiliare annotato a Libro Fondiario a realizzo del credito vantato dalla Cassa Rurale
Alta UG “in virtù del provvedimento giudiziale in corso di emissione”, che risulta emesso sempre in data 19.12.2023 a seguito della rinuncia del creditore procedente alla procedura esecutiva (v. doc. n° 8 di parte ricorrente).
Tali risultanze documentali, valutate unitariamente e in coordinazione logica tra loro, provano, dunque, in termini sufficientemente chiari e univoci che l'atto dispositivo oggetto della domanda ex art. 2901 c.c. in esame venne effettivamente posto in essere dalla Vi.Vo. Sas al fine di reperire la liquidità occorrente per l'estinzione del debito maturato nei confronti della Cassa Rurale Alta UG, alla quale fu effettivamente destinato, quasi nella sua interezza, il relativo pattuito corrispettivo.
pagina 6 di 10 Vi è, inoltre, ragione di ritenere che la compravendita in questione abbia costituito per la società alienante il solo mezzo utile al raggiungimento del detto obiettivo.
In tal senso depone innanzi tutto il documentato consenso prestato dalla Cassa
Rurale Alta UG alla cancellazione della detta iscrizione ipotecaria gravante sui beni compravenduti per un complessivo importo di gran lunga superiore alla somma poi versatale dall'acquirente.
Al riguardo, in difetto di elementi di segno contrario, si può, infatti, ragionevolmente ritenere che la Cassa Rurale Alta UG assunse la detta determinazione dopo aver verificato che le condizioni patrimoniali della società debitrice erano tali da non consentirle di conseguire l'integrale o comunque una maggiore soddisfazione della propria pretesa pecuniaria (pari, come detto, a € 656.142,21), visto che gli istituti di credito rientrano nel novero di quei soggetti che, di regola, si comportano con professionalità e avvedutezza e che nell'esercizio della loro attività dispongono di strumenti (banche dati pubbliche e private di informazioni sul merito creditizio) che consente loro di conoscere con tempestività la situazione economica dei propri clienti.
Del resto, stando a quanto sostenuto dallo stesso , sia nel ricorso Parte_1 per sequestro conservativo dd. 18.1.2024 (v. doc. n° 10 dei convenuti e CP_1
depositato nel giudizio avente a oggetto la risoluzione del contratto preliminare Pt_2 dd. 24.11.2022, sia nell'odierno procedimento (v. pag. 6 della comparsa conclusionale dd.
16.1.2025), la società Vi.Vo. Sas era proprietaria dei soli immobili promessi in vendita con il contratto preliminare dd. 24.11.2022, di talché con la loro alienazione era rimasta priva di beni in grado di soddisfare le altrui ragioni creditorie.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che la compravendita dd. 19.12.2023 fosse in rapporto di strumentalità necessaria con il soddisfacimento del credito vantato dalla Cassa Rurale Alta UG, non rilevando decisivamente in senso contrario il fatto che il prezzo di vendita non fu versato per intero al detto istituto di credito.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è, infatti, ripetutamente affermato che il principio dell'irrevocabilità sancito dalla citata disposizione codicistica trova
“applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, od in quello di vendita di immobile sottoposto ad esecuzione forzata di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori, ma anche quando la pagina 7 di 10 somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti”, giacché “anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v. anche 20.7.2004 n. 13435)” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 11051/2009; nello stesso senso Cass., n° 7747/2016, che richiama Cass., n° 14557/2009 e Cass., n°
16756/2006).
Pertanto, non constando che all'epoca la Vi.Vo. Sas avesse altro modo, diverso dall'alienazione, per far fronte al proprio debito nei confronti della creditrice esecutante, a sostegno della domanda in esame non è valorizzabile la diversa destinazione conferita alla residua somma di € 5.000,00, che venne incassata dalla società venditrice - risultando ad essa intestato l'assegno circolare non trasferibile di pari importo consegnato dall'acquirente, unitamente agli altri assegni (del complessivo importo di € 315.000,00) invece intestati alla Cassa Rurale Alta UG, per il pagamento del pattuito corrispettivo di vendita -, e ciò in ragione del menzionato onere, a carico di parte ricorrente, di agire per la revocazione di tutti gli atti, ulteriori e diversi da quelli oggetto della domanda in esame, con i quali si è disposto della detta residua somma;
è peraltro plausibile che, come asserito dai convenuti nella comparsa conclusionale di replica, il detto importo sia stato impiegato dalla società alienante per far fronte alle spese di estinzione della procedura esecutiva, che si era impegnata a pagare nell'atto di compravendita, e, quindi, per eseguire un'operazione comunque strumentale rispetto a un atto dovuto.
Non appare ascrivibile decisivo rilievo neppure al fatto che gli immobili vennero venduti a un prezzo inferiore a quello (asseritamente pari a € 600.000,00) stimato dal Ctu nel procedimento esecutivo e, dunque, a quello di mercato, ove si consideri che, come sopra esposto, il credito vantato dalla Cassa Rurale Alta UG era significativamente superiore al pattuito corrispettivo di vendita, il che fa ragionevolmente presumere che, ove pure si fosse incassato, all'esito della procedura esecutiva o di una trattativa privata, una somma maggiore di quella pagata dal sarebbe stato comunque necessario CP_2 versarla alla Cassa Rurale Alta UG, creditrice ipotecaria ed esecutante, al fine di pagina 8 di 10 conseguirne l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca e all'estinzione della procedura esecutiva.
Considerato, infine, che nel caso di specie viene in rilievo un atto dispositivo oneroso successivo al credito vantato in ricorso, avrebbe dovuto provare, Parte_1 fra l'altro, anche la cd. scientia damni del terzo, ossia la mera conoscenza, da parte del del pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe arrecato ai creditori della società CP_2 alienante e, quindi, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale della stessa.
Tale onere non è stato adeguatamente assolto, non apparendo sufficiente il solo riferimento all'intervento di nella procedura esecutiva che si legge nel Parte_1 provvedimento dd. 19.12.2023 con cui il giudice procedente ebbe a dichiarare l'estinzione di tale procedura, e ciò per l'assorbente considerazione che, stando a quanto riportato nel contratto di vendita di pari data, al momento della relativa stipulazione, il provvedimento in questione era ancora “in corso di emissione”, né risulta provato che il aveva già avuto modo di conoscerne il contenuto all'atto di sottoscrivere il detto CP_2 contratto.
Non è parimenti in alcun modo dimostrato che all'epoca il era edotto CP_2 dell'effettiva situazione patrimoniale della società alienante e, in particolare, di debiti della stessa ulteriori e diversi da quello garantito dall'ipoteca iscritta sugli immobili compravenduti.
I rilievi esposti appaiono in grado di costituire il fondamento di una declaratoria di rigetto, di talché è superfluo l'esame di ogni ulteriore questione dedotta in atti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione sino alla metà dei valori medi del quinto scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n° 55/2014, in ragione dell'effettiva complessità della causa, dell'omessa assunzione di prove orali, del fatto che nelle comparse conclusionali non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei Parte_1 confronti di , e , disattesa ogni diversa Controparte_1 Parte_2 CP_2 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1 pagina 9 di 10 - condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore di e;
Controparte_1 Parte_2 in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore di . CP_2
Così deciso in Trento in data 22.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 827/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ferrari
ATTORE
C O N T R O
, residente in [...] Controparte_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fedrizzi
CONVENUTI
E
, residente in [...]
Poz n° 15 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pezcoller del foro di Rovereto
CONVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis:
1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 e segg. c.c., nei confronti del signor Pt_1
, nato a [...] l'[...], dell'atto di compravendita dd. 19.12.2023 per
[...]
pagina 1 di 10 Ministero Notaio , rep. n. 8818 rac. n. 6840, avente ad oggetto la Persona_1 compravendita dei seguenti beni
- C.C. Trento – P.T. 6638 II – p.m. 1 – p.ed. 874/2
- C.C. Trento – P.T. 34 II – p.m. 1 – p.ed. 873.
2) spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario, oltre 4%
C.N.P.A. e 22% I.V.A. sull'imponibile”
e così concludono: Controparte_1 Parte_2
“per le eccezioni ed i motivi dedotti e per quanto dovesse emergere in corso di procedura, contariis reiectis, rigettare il ricorso avversario e le relative domande;
spese, compensi oltre 15% S.G. e accessori di legge rifusi”
così conclude: CP_2
“Per i motivi dedotti e per ogni altro che dovesse emergere e/o essere ritenuto di giustizia:
- rigettare il ricorso avversario ed ogni pretesa azionata.
- Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con contratto preliminare dd. 24.11.2022 la Vi.Vo. S.a.s. di IT
HE & C., corrente in Trento, si era impegnata a vendergli per il prezzo di €
400.000,00 l'immobile ubicato in Trento, Vicolo del Vò n° 23, libero da ogni vincolo e con il cambio di destinazione d'uso a ristorante, e che alla sottoscrizione del detto contratto egli aveva versato l'importo di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28.3.2024, esponeva, in Parte_1 estrema sintesi, che:
- in seguito aveva accertato che l'immobile promessogli in vendita era stato non solo ipotecato dalla Cassa Rurale di Levico, ma anche pignorato dalla Cassa
Rurale Alta UG, oltre a essere privo dell'agibilità e della promessa destinazione urbanistica a ristorante, nonché di adeguata canna fumaria per l'espulsione e lo smaltimento dei fumi della cucina;
- in ragione di tale grave inadempimento della controparte con comunicazione dd.
8.5.2023 aveva dichiarato di recedere dal contratto preliminare, richiedendo la restituzione del doppio della caparra e, quindi, il pagamento della somma di €
120.000,00;
pagina 2 di 10 - stante l'impossibilità di risolvere bonariamente la vertenza, aveva agito in giudizio nei confronti della promittente venditrice, chiedendo e ottenendo in corso di causa un sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di €
130.000,00 ed era anche intervenuto, quale creditore privo di titolo, nella procedura esecutiva sub R.E. 110/2022 promossa contro la Vi.Vo. Sas dalla
Cassa Rurale Alta UG;
- successivamente aveva appreso che con contratto dd. 19.12.2023 la Vi.Vo. Sas
aveva alienato a la p.m. 1 p.ed. 874/2 e la p.m. 1 p.ed. 873 C.C. CP_2
Trento oggetto del contratto preliminare per il prezzo di € 320.000,00;
- nello stesso giorno erano stati cancellati il pignoramento immobiliare e l'ipoteca in favore della Cassa Rurale Alta UG (già Cassa Rurale di Levico) gravanti sui detti beni;
- con atto dd. 28.12.2023 la Vi.Vo. Sas era stata sciolta anticipatamente dai soci e , i quali nello stesso atto avevano dichiarato di Controparte_1 Parte_2 non metterla in liquidazione e di pervenire alla sua cancellazione stante l'assenza di crediti ed avendo già provveduto all'estinzione di tutte le passività;
- la compravendita stipulata dalla Vi.Vo. Sas con aveva pregiudicato CP_2 le sue ragioni creditorie, visto che la società era rimasta priva di qualsiasi bene;
- il suo credito era noto ai due soci della società alienante;
- al momento di sottoscrivere il contratto di compravendita anche l'acquirente era stato consapevole del pregiudizio che tale atto arrecava alle CP_2 ragioni creditorie di esso ricorrente.
concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia, nei suoi Parte_1 confronti, dell'atto di compravendita dd. 19.12.2023.
Si costituivano in giudizio sia e , depositando Controparte_1 Parte_2 un'unica comparsa di costituzione e risposta, sia . CP_2
I primi due chiedevano il rigetto del ricorso, esponendo, per quanto qui rileva, che:
- il contratto preliminare menzionato in ricorso si era risolto di diritto per inosservanza, da parte dello , della diffida ad adempiere rivoltagli dalla Pt_1
Vi.Vo. Sas, di talché il ricorrente non era titolare di alcun credito alla stipulazione dell'impugnata compravendita;
pagina 3 di 10 - non sussisteva il dedotto eventus damni, in quanto la banca creditrice ipotecaria aveva incamerato l'intero corrispettivo di vendita, il cui ammontare era di gran lunga inferiore al credito della stessa banca, ragion per cui in ogni caso il ricorrente non avrebbe avuto modo di soddisfare il proprio asserito credito nei confronti della società alienante;
- nel caso di specie il prezzo di vendita era stato destinato al pagamento di un debito scaduto;
- non sussisteva neppure l'indefettibile presupposto del consilium fraudis, visto che non conosceva la situazione patrimoniale della società venditrice. CP_2
Anche chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente, CP_2 rappresentando, fra l'altro, che:
- il credito vantato dallo non era tutelabile con l'azione revocatoria;
Pt_1
- l'intero prezzo della compravendita dd. 19.12.2023 era stato incamerato dalla creditrice ipotecaria della società alienante, ossia la Cassa Rurale Alta UG, che aveva poi dato il proprio assenso alla cancellazione di ipoteche e pignoramento;
- il bene compravenduto era ipotecato e pignorato, nonché sottoposto a esecuzione;
- di conseguenza, stante l'incasso del corrispettivo di vendita da parte della banca creditrice esecutante, non sussisteva il pregiudizio delle ragioni creditorie del ricorrente;
- esso convenuto non aveva avuto alcuna ragione di ritenere che con la compravendita avrebbe esposto a un pregiudizio patrimoniale , Parte_1 che all'epoca neppure conosceva;
- del resto, lo stesso convenuto, nel versare la caparra alla Vi.Vo. Sas, non aveva preteso alcuna garanzia, evidentemente non dubitando della solvibilità della controparte;
- il ricavato della compravendita era stato destinato all'adempimento di un debito scaduto e oltretutto azionato in executivis.
La domanda non appare fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È, invero, condivisibile l'assunto dei convenuti secondo cui l'impugnata compravendita, essendo stata stipulata dalla società alienante in funzione dell'estinzione di un suo pregresso debito, non è revocabile, in ragione di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 2901 c.c., il quale testualmente recita “non è soggetto a revoca l'adempimento di pagina 4 di 10 un debito scaduto”, e ciò per avere natura di atto dovuto la prestazione del debitore in presenza degli effetti della mora ex art. 1219 c.c..
Al riguardo viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui la detta esenzione va estesa “alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli”, giacché in tale ipotesi “la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca”, con la conseguenza che, una volta escluso il “carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus
damni quale ipotetico pregiudizio e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore” (così, in motivazione, Cass.,
n°11051/2009, ove si è altresì aggiunto che “neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria fallimentare (Cass.
2.4.1996 n. 3066), non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca”, atteso che “il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale”, non costituendo, del resto, l'azione revocatoria strumento idoneo ad attuare la par condicio, visto che giova al solo creditore che l'ha proposta;
sul punto v. anche Cass., n° 31941/2023, Cass., n° 8992/2020 e Cass., n° 25733/2015).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è ragione di ritenere che l'atto di compravendita oggetto di causa sia stato effettivamente stipulato per una finalità solutoria.
Ciò lo si desume in primo luogo dal fatto che il pattuito corrispettivo di vendita fu, di fatto, versato da quasi per intero, e precisamente in misura di € CP_2
315.000,00 su € 320.000,00, alla Cassa Rurale Alta UG (già Cassa Rurale di
Levico), che all'epoca vantava nei confronti della società alienante Vi.Vo. Sas un credito di € 656.142,21 (v. doc. n° 2 dei convenuti e , garantito da ipoteca CP_1 Pt_2
pagina 5 di 10 iscritta sub G.N. 1043/2015 proprio sugli immobili acquistati dal predetto convenuto (v. doc. n° 6 e n° 7 di parte ricorrente).
Al riguardo mette conto evidenziare che in prima udienza il ricorrente, intervenuto nel procedimento esecutivo promosso dalla Cassa Rurale Alta UG contro la Vi.Vo. Sas, dunque edotto dei relativi atti processuali, non ha specificamente contestato né l'assunto dei convenuti e relativo al detto ammontare CP_1 Pt_2 del credito vantato dalla creditrice esecutante, né il documento dd. 30.5.2023 che lo prova, e neppure ha dedotto l'effettuazione di successivi pagamenti da parte della società esecutata, di talché la consistenza quantitativa della pretesa creditoria azionata in executivis può essere ritenuta incontroversa e, dunque, provata in ragione del disposto dell'art. 115 c.p.c..
Tanto precisato, devesi considerare che la detta destinazione di gran parte del prezzo della compravendita è dimostrata dalle relative modalità di pagamento, effettuato dall'acquirente con cinque assegni circolari non trasferibili, quattro dei quali, del complessivo importo di € 315.000,00, intestati alla Cassa Rurale Alta UG (v. doc.
n° 3 dei convenuti e e dalla stessa incassati ad estinzione della CP_1 Pt_2 posizione debitoria della società venditrice (v. doc. n° 4 dei convenuti e CP_1
. Pt_2
Aggiungasi a ciò che, stando a quanto si legge nel regolamento negoziale, all'epoca il detto istituto di credito aveva già prestato assenso alla cancellazione del diritto di ipoteca iscritto in suo favore al Libro Fondiario sub G.N. 1043/2015 e la società venditrice si assunse l'impegno di cancellare, a sue cure e spese, il pignoramento immobiliare annotato a Libro Fondiario a realizzo del credito vantato dalla Cassa Rurale
Alta UG “in virtù del provvedimento giudiziale in corso di emissione”, che risulta emesso sempre in data 19.12.2023 a seguito della rinuncia del creditore procedente alla procedura esecutiva (v. doc. n° 8 di parte ricorrente).
Tali risultanze documentali, valutate unitariamente e in coordinazione logica tra loro, provano, dunque, in termini sufficientemente chiari e univoci che l'atto dispositivo oggetto della domanda ex art. 2901 c.c. in esame venne effettivamente posto in essere dalla Vi.Vo. Sas al fine di reperire la liquidità occorrente per l'estinzione del debito maturato nei confronti della Cassa Rurale Alta UG, alla quale fu effettivamente destinato, quasi nella sua interezza, il relativo pattuito corrispettivo.
pagina 6 di 10 Vi è, inoltre, ragione di ritenere che la compravendita in questione abbia costituito per la società alienante il solo mezzo utile al raggiungimento del detto obiettivo.
In tal senso depone innanzi tutto il documentato consenso prestato dalla Cassa
Rurale Alta UG alla cancellazione della detta iscrizione ipotecaria gravante sui beni compravenduti per un complessivo importo di gran lunga superiore alla somma poi versatale dall'acquirente.
Al riguardo, in difetto di elementi di segno contrario, si può, infatti, ragionevolmente ritenere che la Cassa Rurale Alta UG assunse la detta determinazione dopo aver verificato che le condizioni patrimoniali della società debitrice erano tali da non consentirle di conseguire l'integrale o comunque una maggiore soddisfazione della propria pretesa pecuniaria (pari, come detto, a € 656.142,21), visto che gli istituti di credito rientrano nel novero di quei soggetti che, di regola, si comportano con professionalità e avvedutezza e che nell'esercizio della loro attività dispongono di strumenti (banche dati pubbliche e private di informazioni sul merito creditizio) che consente loro di conoscere con tempestività la situazione economica dei propri clienti.
Del resto, stando a quanto sostenuto dallo stesso , sia nel ricorso Parte_1 per sequestro conservativo dd. 18.1.2024 (v. doc. n° 10 dei convenuti e CP_1
depositato nel giudizio avente a oggetto la risoluzione del contratto preliminare Pt_2 dd. 24.11.2022, sia nell'odierno procedimento (v. pag. 6 della comparsa conclusionale dd.
16.1.2025), la società Vi.Vo. Sas era proprietaria dei soli immobili promessi in vendita con il contratto preliminare dd. 24.11.2022, di talché con la loro alienazione era rimasta priva di beni in grado di soddisfare le altrui ragioni creditorie.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che la compravendita dd. 19.12.2023 fosse in rapporto di strumentalità necessaria con il soddisfacimento del credito vantato dalla Cassa Rurale Alta UG, non rilevando decisivamente in senso contrario il fatto che il prezzo di vendita non fu versato per intero al detto istituto di credito.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è, infatti, ripetutamente affermato che il principio dell'irrevocabilità sancito dalla citata disposizione codicistica trova
“applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, od in quello di vendita di immobile sottoposto ad esecuzione forzata di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori, ma anche quando la pagina 7 di 10 somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti”, giacché “anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v. anche 20.7.2004 n. 13435)” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 11051/2009; nello stesso senso Cass., n° 7747/2016, che richiama Cass., n° 14557/2009 e Cass., n°
16756/2006).
Pertanto, non constando che all'epoca la Vi.Vo. Sas avesse altro modo, diverso dall'alienazione, per far fronte al proprio debito nei confronti della creditrice esecutante, a sostegno della domanda in esame non è valorizzabile la diversa destinazione conferita alla residua somma di € 5.000,00, che venne incassata dalla società venditrice - risultando ad essa intestato l'assegno circolare non trasferibile di pari importo consegnato dall'acquirente, unitamente agli altri assegni (del complessivo importo di € 315.000,00) invece intestati alla Cassa Rurale Alta UG, per il pagamento del pattuito corrispettivo di vendita -, e ciò in ragione del menzionato onere, a carico di parte ricorrente, di agire per la revocazione di tutti gli atti, ulteriori e diversi da quelli oggetto della domanda in esame, con i quali si è disposto della detta residua somma;
è peraltro plausibile che, come asserito dai convenuti nella comparsa conclusionale di replica, il detto importo sia stato impiegato dalla società alienante per far fronte alle spese di estinzione della procedura esecutiva, che si era impegnata a pagare nell'atto di compravendita, e, quindi, per eseguire un'operazione comunque strumentale rispetto a un atto dovuto.
Non appare ascrivibile decisivo rilievo neppure al fatto che gli immobili vennero venduti a un prezzo inferiore a quello (asseritamente pari a € 600.000,00) stimato dal Ctu nel procedimento esecutivo e, dunque, a quello di mercato, ove si consideri che, come sopra esposto, il credito vantato dalla Cassa Rurale Alta UG era significativamente superiore al pattuito corrispettivo di vendita, il che fa ragionevolmente presumere che, ove pure si fosse incassato, all'esito della procedura esecutiva o di una trattativa privata, una somma maggiore di quella pagata dal sarebbe stato comunque necessario CP_2 versarla alla Cassa Rurale Alta UG, creditrice ipotecaria ed esecutante, al fine di pagina 8 di 10 conseguirne l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca e all'estinzione della procedura esecutiva.
Considerato, infine, che nel caso di specie viene in rilievo un atto dispositivo oneroso successivo al credito vantato in ricorso, avrebbe dovuto provare, Parte_1 fra l'altro, anche la cd. scientia damni del terzo, ossia la mera conoscenza, da parte del del pregiudizio che l'atto impugnato avrebbe arrecato ai creditori della società CP_2 alienante e, quindi, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale della stessa.
Tale onere non è stato adeguatamente assolto, non apparendo sufficiente il solo riferimento all'intervento di nella procedura esecutiva che si legge nel Parte_1 provvedimento dd. 19.12.2023 con cui il giudice procedente ebbe a dichiarare l'estinzione di tale procedura, e ciò per l'assorbente considerazione che, stando a quanto riportato nel contratto di vendita di pari data, al momento della relativa stipulazione, il provvedimento in questione era ancora “in corso di emissione”, né risulta provato che il aveva già avuto modo di conoscerne il contenuto all'atto di sottoscrivere il detto CP_2 contratto.
Non è parimenti in alcun modo dimostrato che all'epoca il era edotto CP_2 dell'effettiva situazione patrimoniale della società alienante e, in particolare, di debiti della stessa ulteriori e diversi da quello garantito dall'ipoteca iscritta sugli immobili compravenduti.
I rilievi esposti appaiono in grado di costituire il fondamento di una declaratoria di rigetto, di talché è superfluo l'esame di ogni ulteriore questione dedotta in atti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione sino alla metà dei valori medi del quinto scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n° 55/2014, in ragione dell'effettiva complessità della causa, dell'omessa assunzione di prove orali, del fatto che nelle comparse conclusionali non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei Parte_1 confronti di , e , disattesa ogni diversa Controparte_1 Parte_2 CP_2 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1 pagina 9 di 10 - condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore di e;
Controparte_1 Parte_2 in € 7.051,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore di . CP_2
Così deciso in Trento in data 22.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 10 di 10