Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1955/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente (C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Giancarlo Caterina per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...] rappresentata C.F._2
e difesa dagli avv.ti Ilenia Da Lozzo e Luca Piaia per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento delle motivazioni tute esposte in narrativa, previa sospensione della esecutività della sentenza appellata, - in via preliminare revocare l'ordinanza emessa il 16 giugno 2023
dal giudice di primo grado, nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dal e per l'effetto ammetterle al presente giudizio per come Pt_1
si indicheranno di seguito nelle istanze istruttorie;
Nel merito - accertare l'assoluta erroneità, illogicità ed incoerenza della sentenza e per l'effetto:
1. in punto di valutazione della prova, in merito alla responsabilità della separazione, voglia addebitarla alla sig.ra con ogni Controparte_1
conseguenza;
2. Voglia assegnare la casa coniugale al sig. Parte_1
con collocamento dei figli presso di lui, mantenimento a carico della
[...]
sig.ra con riorganizzazione conseguente del regime di visita e del CP_1
mantenimento nelle seguenti modalità: a) la madre potrà vedere i figli durante la settimana ogni volta che lo vorrà, con preavviso anche telefonico al padre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
il fine settimana a settimane alterne, già dal venerdì dopo lavoro, fino al lunedì
mattina, portandoli a scuola, qualora ella fosse libera il lunedì mattina, o diversamente fino alla domenica sera, nel caso in cui la signora debba riprendere il lavoro il lunedì alle 6.00. b) la madre e il padre potranno trascorrere con i figli almeno 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive,
avendo cura di concordare i rispettivi periodi di ferie con la prole per tempo,
entro comunque la fine di maggio di ciascun anno. In tali periodi rimarranno sospese le determinazioni previste al punto a); c) i figli trascorreranno con i
2 genitori le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e pasquali (nel periodo in cui saranno a casa da scuola) ad anni alterni;
d) la madre concorrerà al mantenimento dei figli con la corresponsione al marito della somma mensile di € 450,00 (€
150,00 a figlio), con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
Istat, da bonificare alle coordinate comunicate dal Sig. e) le spese Pt_1
straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno,
secondo quanto contemplato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Treviso; f) il padre verrà autorizzato a richiedere l'accredito in conto dell'assegno unico;
g) entrambi i genitori saranno tenuti a comunicare ogni spostamento dei figli, indicando l'indirizzo e il recapito anche telefonico dei luoghi in cui soggiorneranno lontano da casa. Inoltre, nel tempo che i minori trascorreranno con ciascun genitore, potranno essere contatati telefonicamente dall'altro. In via istruttoria, in ragione dell'auspicato annullamento della suddetta ordinanza del 16 giugno 2023, si riportano di seguito le istanze istruttorie rigettate in primo grado, delle quali si chiede l'ammissione e l'espletamento nel presente giudizio di appello. “Si chiede poi di essere ammessi alla prova per test sulle seguenti circostanze: 1) Vero che a settimane alterne, durante il periodo scolastico, il Sig. Parte_1
porta a scuola al mattino? 2) Vero che ogni giorno, durante il periodo Per_1
scolastico, è sempre il Sig. ad andare a riprendere Parte_1
all'uscita da scuola e trascorre con la bambina il resto del Per_1
pomeriggio? 3) Vero che, nelle settimane in cui la Sig.ra Controparte_1
lavora con turni dalle 14 alle 22 cena sempre con il padre e a volte Per_1
anche ? 4) Vero che e RA nel mese di agosto 2022 hanno Per_2 Per_2
3 chiesto al padre e ricevuto rispettivamente € 350,00 e € 300,00 per andare in vacanza alcuni giorni in Ungheria e a Bibione? 5) Vero che il
[...]
nel mese di settembre 2022 ha affrontato in via esclusiva le spese Parte_1
per l'acquisto dei libri di tutti e tre i figli per l'anno scolastico attualmente in corso 2022/2023 e per tuta la cancelleria necessaria (quaderni, matte, penne,
ecc.)? 6) Vero che tra agosto e settembre 2022 e RA hanno Per_2
chiesto e ricevuto dal padre i soldi per l'iscrizione in palestra, precisamente €
140,00 per RA ed € 70,00 per ? 7) Vero che a settembre 2022 Per_2
RA ha chiesto e ricevuto dal padre € 400,00 dovuto all'autoscuola a titolo di acconto per il conseguimento della patente? 8) Vero che nel mese di settembre 2022 e RA hanno chiesto al padre il bancomat per fare Per_2
la spesa? 9) Vero che nel mese di aprile 2022 il Sig. Parte_1
entrava nella camera da letto dove attualmente dorme la Sig.ra CP_1
per riparare il termosifone roto, che aveva allagato il pavimento in legno?
[...]
10) Vero che, da marzo 2022, quando la Sig.ra è al lavoro Controparte_1
o comunque non c'era i figli fanno entrare molte volte il padre in casa ed egli trascorre del tempo con loro? 11) Vero che dal 2019 la Sig.ra Parte_2
ha pubblicato sui social foto osé di sé, che la ritraevano poco vestita e in
[...]
pose provocanti? 12) Vero che dal 2019 in poi la Sig.ra ed Controparte_1
il Sig. hanno postato sui social molte foto di loro in Testimone_1
atteggiamenti intimi? 13) Vero che la Sig.ra frequenta il Controparte_1
almeno dal 2017? 14) Vero che ho potuto leggere continui Testimone_1
messaggi/chat pubblici tra la ed il almeno dal 2019 in poi? CP_1 Tes_1
15) Vero che nel febbraio 2020 la Sig.ra scriveva un Controparte_1
messaggio al Sig. in cui la stessa sosteneva di rimanere Testimone_1
4 con il marito solo perché la manteneva, ma che tra loro non c'era in realtà più
nulla? 16) Vero che molte conoscenti e anche alcuni colleghi di lavoro del hanno potuto vedere sui social almeno dal 2019 in poi le Parte_1
foto della insieme al e i loro scambi di parole d'amore prima CP_1 Tes_1
che venissero rimossi e/o oscurati? 17) Vero che di mattina negli ultimi tempi si è svegliata molte volte piangendo a causa della stanchezza, Per_1
dicendo che era stata disturbata durante la notte dalla madre al telefono con il
? 18) Vero che la Sig.ra non ha mai Testimone_1 Controparte_1
chiesto di poter chiudere il conto corrente in comune con il marito? 19) Vero
che la chiusura di detto conto corrente sarebbe stata possibile da parte della banca, Credit Agricole, solo previa integrale copertura del passivo da parte dei correntisti? 20) Vero che nel 2020 il Sig. ha dato € Testimone_2
20.000,00 alla famiglia di versandoli in un libretto Parte_1
postale? 21) Vero che la Sig.ra subito dopo ha speso per Controparte_1
intero quella somma in breve tempo in vestiti scarpe e cose di poco conto?
22) Vero che nel settembre 2020 il scopriva che la Controparte_2
sorella del fidanzato di RA, , si trovava in carcere per Persona_3
aver ucciso a coltellate un uomo (doc. 20)? 23) Vero che fino a qual momento la moglie aveva nascosto la circostanza al Sig. ? 24) Vero Parte_1
che in quella occasione sorgeva una discussione tra i coniugi, a seguito della quale la Sig.ra prendeva a pugni e schiaffi il marito, Controparte_1
facendolo cadere a terra? 25) Vero che a seguito della caduta di cui al capitolo che precede il si rompeva tutti denti davanti? 26) Vero che il giorno Pt_1
dopo questo episodio, il presentava il volto completamente gonfo e Pt_1
viola, oltre ad essere ancora sconvolto dalla notizia appresa e da quanto
5 accaduto? 27) Vero che nel giugno 2021 la Sig.ra Controparte_1
trascorreva la prima parte della serata in un bar di Budoia e la notte con il Sig.
, rientrando a casa solo la mattina successiva? 28) Vero Testimone_1
che nell'estate 2020 la Sig.ra organizzava e pagava a Parte_2
Salerno i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di Per_4
fidanzato di RA? 29) Vero che nell'estate 2021 la Sig.ra Controparte_1
si è recata a San Benedetto del Tronto con ed ha trascorso dei giorni Per_1
con ? 30) Vero che la sera del Natale 2021 la Sig.ra Testimone_1 [...]
ha trascorso la notte con il Sig. ? 31) Vero che CP_1 Testimone_1
nel weekend 30-09/01-10/2022 la Sig.ra contattava il Sig. Controparte_1
chiedendo allo stesso a tarda sera di andare a prendere Parte_1
a per trascorrere la notte fuori con il fidanzato? Si indicando Per_1 Pt_3
quali testimoni - il Sig. di VI Veneto su tutti capitoli;
i Testimone_2
Sigg.ri e entrambi di SA e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
di VI Veneto sui capitoli 1-3, 11-17 e 20-30; la Sig.ra
[...] [...]
di Credit Agricole filiale di VI Veneto sui capitoli 18 e Testimone_6
19. Si chiede inoltre che sia ordinato: - alla Sig.ra Controparte_1
l'esibizione del contrato di assunzione del settembre 2022 e delle ultime buste paga;
- alla Sig.ra l'esibizione dei dispositivi elettronici (pc Controparte_1
e cellulare) in uso alla stessa e che sugli stessi venga eseguita CTU volta a estrapolare lo scambio integrale di corrispondenza intercorso tra la signora ed il fidanzato;
- a Facebook e Instagram l'esibizione dei post/chat/corrispondenza scambiati pubblicamente e privatamente tra la
Sig.ra ed il Sig. dal 2017 in poi e Controparte_1 Testimone_1
comunque a far data dal tempo in cui risulta sia stata avviata tra loro formale
6 “amicizia”. Quanto all'affidamento dei minori, si chiede infine che sia disposta CTU, secondo il quesito di cui al Protocollo di Famiglia. Sempre a prova contraria si chiede di ammettere la prova testimoniale anche sui seguenti capitoli: 34) Vero che in data 27.02.2020 il Sig. Parte_1
leggeva alcuni messaggi amorosi scambiati dalla signora con il Sig. Tes_1
e sorgeva una discussione tra lo stesso e la Sig.ra ?
[...] Controparte_1
35) Vero che il Sig. ogni giorno il pomeriggio riporta a Parte_1
casa da scuola e la aiuta a portare lo zaino? 36) Vero che il Sig. Per_1
, quando riporta a volte ne approfitta per buttare Parte_1 Per_1
l'immondizia, che altrimenti rimane nell'abitazione? Si indicano come testimoni quelli già indicati in precedenza, nonché sul capitolo 34) il
Brigadiere presso la Stazione dei Carabinieri di VI Testimone_7
Veneto” Con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfetario al
15% e cassa avvocati come per legge.
Conclusioni per l'appellata
NEL MERITO: rigettarsi l'impugnazione avversaria, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, con condanna del ricorrente al rimborso in favore della resistente di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio;
IN VIA INCIDENTALE: riformarsi la
Sentenza n. 915/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso in composizione collegiale in data 20.02.2024 e pubblicata il 02.05.2024 a definizione del procedimento rubricato al nr. 7597/2021 R.G., pronunciando la separazione giudiziale con addebito a carico del marito, sig. ex art. Controparte_2
151, 2° comma c.c., per le ragioni tutte esposte, e con ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la condanna all'integrale rifusione in favore
7 della sig.a di spese e competenze del primo grado di giudizio;
fermo il CP_1
resto. IN VIA ISTRUTTORIA: si ripropongono le istanze istruttorie già
formulate in primo grado e, conseguentemente, si chiede l'ammissione di prova per interpello dell'odierno appellante e per testi Parte_1
sui seguenti capitoli e sulle prove come da precisazione delle conclusioni.
Conclusioni per il Procuratore Generale
Per la conferma della sentenza
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 21 novembre 2024, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando Parte_1
il coniuge separato ed impugnando la sentenza n. 915/2024 Controparte_1
del Tribunale di Treviso (pubblicata il 2 maggio 2024, non notificata) che aveva pronunciato la separazione rigettando le reciproche domande di addebito;
aveva affidato i figli minori e in via condivisa ai Per_2 Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
aveva assegnato a quest'ultima la casa familiare, disciplinando le visite e ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie un contributo per i tre figli di € 450,00
(€ 150,00 per ciascun figlio), oltre la rivalutazione, con ordine diretto al datore di lavoro per il pagamento;
aveva posto le spese straordinarie secondo il protocollo a carico delle parti al 50% ciascuna e compensato le spese di lite.
Lamentava con il primo motivo l'errato rigetto della domanda di addebito della separazione che, in forza delle prove, avrebbe dovuto essere ascritta alla
; con il secondo motivo censurava il collocamento della minore CP_1
alla madre in luogo che a proprio favore con la conseguente Per_1
rivisitazione dell'assegnazione della casa familiare e con gli obblighi di
8 mantenimento che avrebbero dovuto far capo alla , il tutto con la diversa CP_1
disciplina delle visite. Censurava infine l'ordinanza di reiezione delle istanze istruttorie e chiedeva la sospensione dell'efficacia della sentenza.
Si costituiva contestando i motivi di appello dei quali Controparte_1
chiedeva la reiezione unitamente alla sospensiva e domandando, con appello incidentale, la riforma della sentenza con addebito della separazione al
Pt_1
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 20 gennaio
2025 con modalità telematiche non in presenza. Infatti, a fronte della previsione di cui al decreto del 2 dicembre 2024, le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia.
2.- Osserva il Collegio.
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno rigettati.
La sentenza del Tribunale di Treviso va confermata con le precisazioni di cui sotto.
La sospensiva è assorbita.
Il tutto giustifica, anche in questa fase, la compensazione delle spese processuali.
Deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Si dispone la clausola di riservatezza.
9 3.- Il Tribunale, per quanto ancora rileva, rigettò le domande reciproche di addebito, affidò la figlia minore ad entrambi i genitori collocandola Per_1
presso la madre, cui assegnò la casa familiare, disciplinò le visite e regolò il mantenimento dei tre figli onerando il padre del versamento di un contributo,
con ordine diretto, con attribuzione alle parti del 50% delle spese straordinarie, compensando quelle di lite, in quanto:
-) le reciproche domande di addebito erano da rigettare non solo perché
indimostrate ma soprattutto per mancanza delle necessarie allegazioni relative ai comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio, riassumibili nell'infedeltà coniugale della moglie e nella violazione da parte del marito dell'obbligo di assistenza e collaborazione ex art. 143 c.c.;
-) quella del relativa all'asserita violazione, da parte della moglie, Pt_1
del dovere di fedeltà coniugale, era infondata in quanto il non aveva Pt_1
offerto le prove e soprattutto non aveva allegato i comportamenti violativi;
-) neppure la aveva fornito la prova del nesso di causalità tra le condotte CP_1
violente del marito e la fine del rapporto coniugale;
-) quanto all'affidamento dei figli minori e non vi erano Per_2 Per_1
ragioni per derogare all'ordinario e prioritario regime di affidamento congiunto;
-) la collocazione era da disporre presso la madre con la quale i figli erano sempre vissuti;
-) la regolamentazione dei turni di responsabilità era da disciplinare secondo quanto stabilito in sede presidenziale;
10 -) la casa coniugale era da assegnare alla madre in quanto i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – convivevano con la stessa presso l'abitazione in VI Veneto (TV);
-) i tre figli erano economicamente non autosufficienti ed RA, dopo aver terminato gli studi, era in temporaneo stato di disoccupazione e viveva presso la casa familiare con la madre, e erano tutt'ora minorenni;
Per_2 Per_1
-) l'assegno di mantenimento era da stabilire nell'importo complessivo di €
450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) in quanto vi era il consenso paterno ed appariva congruo rispetto le esigenze dei figli anche se determinato in misura inferiore rispetto a quella dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in quanto conforme alle esigenze dei figli ed alle risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto debitamente conto dei vantaggi economici acquisiti dalla sig.ra in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare, oltre che CP_1
del fatto che la stessa aveva reperito un'occupazione lavorativa stabile;
-) a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i tre figli nella misura del 50% ciascuno;
-) le spese erano da compensare.
4.1.- L'appellante principale ha lamentato il rigetto della domanda di addebito e l'errato collocamento della figlia minore presso la madre chiedendo di conseguenza l'addebito alla , il collocamento della minore CP_1 Per_1
presso di sé con la diversa disciplina delle visite e la previsione dell'obbligo di mantenimento in capo alla madre;
ha poi domandato, con il terzo motivo,
l'ammissione delle prove articolate nel primo grado di giudizio e non ammesse con ordinanza del 16 giugno 2023.
4.2.1.- I tre motivi, da valutarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
11 4.2.2- Preliminarmente, quanto alle prove orali (testimoniali e per interrogatorio formale), si rileva l'inammissibilità della censura.
Innanzi tutto l'appellante risulta aver chiesto due consulenze tecniche in termini infondati: l'una, infatti, per l'affidamento dei minori, ma in assenza di pregressa domanda (essendo stato chiesto solo il collocamento) ed in assenza di qualsivoglia allegazione a comprovare che l'affidamento condiviso siccome disposto sia stato reso in termini pregiudizievoli per la figlia minore;
l'altra (volta ad estrapolare i messaggi tra la moglie ed in terzo) in violazione del principio per cui la c.t.u. non può essere mezzo esonerativo dall'onere della prova.
Gli ordini di esibizione appaiono generici non essendo specificati i pretesi documenti richiesti in concreto mentre per il contratto di lavoro della CP_1
risulta dimesso.
4.2.3.- Le istanze per la prova testimoniale, formulate con 36 capitoli,
appaiono inammissibili per più profili. In primis in quanto la richiesta non tiene in alcun modo conto della ratio decidendi che ha visto il rigetto delle istanze istruttorie per mancanza delle pregresse allegazioni. In secondo luogo in quanto, proprio in relazione al rilevante numero di capitoli, perchè
l'appellante non ha indicato la ragioni per le quale gli stessi, ove ammessi,
avrebbero invece consentito di giustificare le proprie pretese (Cass. n. 1532
del 22 gennaio 2018). In terzo luogo, soprattutto, perché le istanze istruttorie risultano inammissibili;
infatti (Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022)
le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere
12 abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può,
tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.
Nello specifico, l'appellante non aveva proposto istanze istruttorie in primo grado ed in sede di precisazione delle conclusioni in quanto si é limitato a concludere come segue “Si ribadiscono le domande già svolte nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 e 3”. Negli scritti conclusivi difensivi del primo grado (conclusionale e memoria di replica), l'esame dei quali viene peraltro operato d'ufficio in assenza di doverose allegazioni da parte dell'appellante,
non sono stati richiamati i capitoli di prova e le istanze istruttore.
Il motivo di appello appare del tutto infondato in assenza delle pregresse istanze istruttorie che la parte non ha articolato, come dovuto, nel primo grado di giudizio soprattutto all'esito della ordinanza istruttoria. La mancata riproposizione ha determinato un giudizio implicito di rinuncia in primo grado che pertanto, in questa fase, non può che essere ribadito rilevandosi che la questione era di puro diritto: id est abbandono della domanda.
5.- L'appellante ha sottoposto a censura il rigetto della domanda di addebito con asserti che non tengono conto della ratio decidendi fondata, lo si ribadisce, sulla mancanza di allegazioni relative ai comportamenti della moglie in pretesa violazione dei doveri coniugali ed in assenza di prove. Si
sostiene testualmente “Con riferimento a tale aspetto, richiamando tuto
13 quanto già evidenziato nel giudizio di prime cure e riportato anche nella narrativa del presente ricorso, si ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il materiale probatorio versato in atti che palesemente pone in evidenza dei comportamenti posti in essere dalla sig.ra tali da CP_1
non poter che provocare la reazione avuta dal sig. e l'allontanamento Pt_1
dello stesso nonostante i sentimenti ancora nutriti nei confronti della moglie.
É emerso chiaramente dalla documentazione versata in atti, come la relazione extraconiugale sia iniziata ben prima delle problematiche emerse tra i coniugi e che soltanto quando il sig. ha preso contezza di quanto si stesse Pt_1
da tempo verificando alle sue spalle ha avuto per un brevissimo periodo una reazione alterata che, tuttavia, è evidentemente rientrata nei ranghi molto velocemente ma, comunque, abbia avuto un crollo dei propri sentimento di affetto nei confronti della moglie con palese responsabilità, dunque, di quest'ultima rispetto al verificarsi della fine del matrimonio. Oltretutto i comportamenti posti in essere dalla sig.ra nel triennio precedente la CP_1
separazione sono stati all'insegna della sconsideratezza sia sotto un profilo comportamentale, stanti i ripetuti e ingiustificati allontanamenti dalla casa coniugale, sia sotto un profilo economico, del fato che la sig.ra abbia CP_1
dilapidato nel giro di pochi messi migliaia e migliaia di euro. Non v'è chi non veda, dunque, che nel rapporto antecedente la separazione non possa che essere addebitata alla sig.ra ogni responsabilità rispetto alla fine della CP_1
affecto maritalis”.
Ma richiamato quanto sopra detto per le prove il motivo appare indimostrato in quanto non sorretto da prove.
14 La stessa affermazione in merito ai comportamenti infedeli della moglie non risulta affatto – soprattutto a fronte delle avverse contestazioni –
circostanziata nel tempo, nei fatti e nei presupposti. Alcun episodio specifico ed alcun elemento di fatto a suffragare in termini allegativi la pretesa infedeltà
risulta addotto tanto che la sentenza, ove ha escluso l'addebito per mancanza di allegazioni sui comportamenti in tesi violativi del marito, non merita censura apparendo la censura generica.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta il collocamento della minore Per_1
presso la madre, deciso da tribunale sul rilievo per cui la stessa viveva con la figlia nella casa familiare unitamente agli altri fratelli, assumendo che “In
realtà il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto di tutto quanto documentato rispetto alla impossibilità per la sig.ra di adempiere ai CP_1
doveri ordinari e straordinari relativi alla gestone dei figli collocati presso di lei, che la costringono continuamente a ricorrere all'aiuto del sig. Pt_1
Oltretutto, il Tribunale non ha tenuto nella dovuta considerazione la documentazione versata in atti rispetto alle condizioni in cui la sig.ra CP_1
tiene la casa familiare e al fato che la stessa spesso si assenta anche per lunghi periodi senza tenere nella dovuta considerazione le esigenze dei figli né,
comunque, quelle del Come dimostrato, infatti, nel giudizio di Pt_1
prime cure, la sig.ra per il proprio piacere ha addirittura fatto saltare giorni di scuola alla figlia minore lasciando di contro all'odierno appellante Per_1
la gestione degli altri figli anche per due settimane consecutive. É evidente che il sig. abbia una situazione di vita che gli consente di seguire i Pt_1
figli con la dovuta attenzione ed il dovuto equilibrio, che, purtroppo non appartengono al modus vivendi della sig.ra ” CP_1
15 6.2.- Premesso anche sul punto che non risultano affatto provati i fatti assunti dall'appellante, ex adverso contestati, si rileva che il motivo non tiene conto della circostanza per la quale non viene contestato l'affido condiviso della minore ma unicamente il suo collocamento tanto che “si può certo Per_1
dire che vi è stata a monte una valutazione di pari idoneità dei genitori ad assumersi la responsabilità genitoriali, di cui non si chiede la revisione”
(Cass. sentenza n. 9442 del 9 aprile 2024) e tanto che le stesse allegazioni sulle pretese incapacità della madre in tema di accudimento della minore, non appaiono di rilievo anche per l'appellante.
Si osserva poi che a prescindere da indimostrate carenze accuditive della
, l'appellante non ha posto censura motivata avverso la scelta del primo CP_1
giudice che ha reputato consono nell'interesse dei figli (una minore e due maggiorenni, allo stato, ma non economicamente autosufficienti) il mantenimento della situazione in fatto caratterizzata, anche dopo la crisi familiare, dalla convivenza nella casa di abitazione con la madre stessa. Il
tutto risponde alla regola per la quale il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., Sez.
1, n. 25604 del 12/10/2018). Le vicende separative della coppia genitoriale devono, infatti, incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché,
ove il loro trasferimento non sia dettato proprio dall'esigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita
16 nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita. In altre parole,
quando non siano ipotizzabili le eccezioni, la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più
insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità
all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessario quanto più i minori cominciano a crescere, intessendo relazioni con le persone e l'ambiente che li circonda dentro e fuori casa. È pertanto evidente che, per soddisfare tali esigenze, la casa familiare deve, di regola, essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sempre che non emerga una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il suo interesse.
Solo in questo modo, infatti, è conseguito il risultato di far continuare a crescere quest'ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia era ancora unita.
Poiché non emergono carenze accuditive in capo alla madre e posto che i tre figli sono sempre vissuti con la stessa e posto che la disciplina prevalente delle visite comprova tale situazione e non appare contestata motivatamente non vi è ragione, neppure allegata e provata, per disporre un diverso regime di collocamento della minore.
7.- Il terzo motivo, in tema di mantenimento dei figli, va disatteso proprio in quanto articolato dalla difesa del solo in correlazione ai due Pt_1
precedenti (ed al terzo sulle prove) disattesi.
17 8.1.- Con l'unico motivo di appello incidentale si è doluta Controparte_1
del rigetto della domanda di addebito, formulata in relazione a comportamenti violenti e lesivi dei diritti fondamentali del marito.
8.2.1. Il motivo è infondato.
8.2.2.- Occorre premettere che l'appellante incidentale non ha riproposto in primo grado ed in sede di precisazione delle conclusioni, specifiche istanze istruttorie sul punto (così le conclusioni rese per l'udienza del 5 ottobre 2023)
mentre nemmeno negli scritti conclusivi si trae un tanto valendo dunque anche qui, quanto sopra precisato in diritto sulle prove (paragrafo 4.2.3.)
essendo dunque evidente l'abbandono delle relative istanze che non valgono nella fase dell'appello.
8.2.3.- Si osserva poi che l'appellante incidentale ha introdotto nel grado 20
capitoli di prova (per testimoni e per interrogatorio formale) senza peritarsi di indicare quelli di rilievo per la pronuncia di addebito rimarcandosi, quanto ai capitoli 6, 11, 12 , 13 e 18, volti a comprovare la veridicità degli audio, la loro inammissibilità per quanto di seguito.
Gli ordini di esibizione (alla Stazione a/o al Nucleo Radiomobile dei
Carabinieri di VI Veneto dell'annotazione del fatto in data 27/02/2020 -
alla Polizia Ferroviaria di Conegliano, al Domenin o, in via subordinata, alle
Strutture Sanitarie e/o Enti competenti della cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto di psichiatria dell'O.C. di Conegliano decorso dal giorno 1.10.2020, della documentazione attestante il successivo percorso del medesimo presso il SERD ovvero, subordinatamente, di fornire informazioni in merito ex art. 213 c.p.c.) appaiono irrilevanti.
18 8.2.4.- Nella memoria istruttoria del primo grado, con asserti richiamati nel motivo d'appello, la difesa di ha chiesto di produrre, in ciò Controparte_1
precedentemente autorizzata (sicché non va nuovamente emessa l'autorizzazione) alcuni audio come di seguito
“➢ nel primo audio, risalente al 30.09.2020 (“ CodiceFiscale_3
14.m4a” v. doc. 15 a) il sig. ammette di avere una dipendenza Pt_1
all'uso di sostanze stupefacenti, scusandosi con la moglie dei propri comportamenti;
➢ nel secondo audio, risalente al 01.10.2020 (““AUDIO-2022-10-07-08-45-
34.m4a”:” v. doc. 15 b) si sente il sig. che si masturba alla presenza Pt_1
della moglie, alla quale rivolge parole di apprezzamento quasi infantili, a dispetto della sua ostentata indifferenza;
sicuramente testimonia un rapporto alterato con la sessualità e la relazione;
➢ nel terzo audio, risalente al 30.09.2020 (“AUDIO-2022-10-04-11-05-
25.m4a” v. doc. 15 c) il sig. il suicidio, facendo trovare la Controparte_3
c.d. “cravatta” alla moglie, cercando di ricattarla moralmente, svilendosi e autocommiserandosi;
➢ nel quarto audio, risalente al 13.04.2022 (“ CodiceFiscale_4
05.m4a” v. doc. 15 d) il sig. minaccia la moglie di buttare tutte le Pt_1
sue cose dal terrazzo, qualora lei non fosse rimasta a casa con lui durante le vacanze pasquali e ciò nonostante la già avvenuta pronuncia dell'ordinanza presidenziale”.
In tal senso, poi, gli ordini di esibizione e le istanze istruttorie, al fine di provare comportamenti violenti o lesivi dei diritti fondamentali da parte del
19 marito;
l'appellante incidentale ascrive al il mancato pagamento Pt_1
degli assegni per i figli.
Si osserva.
8.2.5.- E' noto che (Cass. ordinanza n. 40795 del 20 dicembre 2021) la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso di specie i comportamenti sopra indicati, riferiti al rapporto tra il e la moglie, non possono esser stati causa della separazione se non Pt_1
altro in quanto la stessa (ricorso) ha dato atto che dal settembre del CP_1
2020 il rapporto matrimoniale era andato in crisi e che aveva inviato una lettera per la separazione al coniuge tanto che, essendo i comportamenti di cui sopra anche riportati negli audio, di data successiva, gli stessi non possono aver avuto rilevanza causale nella rottura del vincolo: “Dunque, a seguito del continuo e progressivo peggioramento della situazione famigliare la sig.ra
, come accennato, si determinava a inviare al marito la sopraccitata CP_1
raccomandata con la quale gli rappresentava la propria volontà di separarsi.
Al ricevimento di detta corrispondenza, avvenuto in data 30.09.2020, stato di
20 tensione si acuiva tant'è che interveniva il sig. , zio del Persona_5
sig. (figura molto presente nella vita del nipote, tanto da Parte_1
aver più volte interferito anche nelle scelte di vita dei coniugi). Nell'occasione il sig. sollecitava la sig.ra affinchè i coniugi Persona_5 CP_1
potessero addivenire a una separazione consensuale proponendo il trasferimento della moglie che avrebbe dovuto lasciare la casa famigliare (di proprietà del marito). Egli, inoltre, si proponeva di aiutare economicamente la ricorrente affinchè lei potesse reperire un'occupazione, e fino a quando lei avesse trovato una occupazione. Lapalissiano che l'intervento dello zio del sig. , ancorchè apparentemente caritatevole e rivolto alla Parte_1
mediazione fosse, invero, diretto a ottenere l'abbandono dell'abitazione famigliare da parte della moglie. Vi è da dire, inoltre, che l'intervento del sig.
non teneva nemmeno in considerazione le aspettative del nipote il Tes_2
quale, se da una parte inveiva malamente nei confronti della moglie, dall'altra insisteva nell'affermare di non volere la separazione. In effetti, quello stesso giorno, dopo la discussione, quando tutto sembrava essere tornato alla
“normalità” il sig. si faceva trovare, nudo, al cospetto Parte_1
della moglie, in fondo alle scale che separano i locali (siti al piano terra e al piano primo) abitati dai coniugi, con una corda al collo, per dirle che per lui sarebbe stata meglio la morte piuttosto che una vita senza di lei”.
8.2.6.- Anche l'omesso versamento degli assegni di mantenimento si colloca in una fase successiva alla crisi matrimoniale e pertanto lo stesso come i comportamenti sopra indicati ed ascritti al non valgono rilievo. Pt_1
Conclusivamente, posto quanto sopra e l'assenza di comportamenti in capo al marito in violazione dei doveri matrimoniali -- anche atteso che
21 l'assunzione eventuale di sostanze stupefacenti non ha avuto rilievo causale essendo emersa solo ex post senza effetti “illuminanti” pregressi – il motivo di appello incidentale va disatteso.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- compensa le spese del grado;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 21 gennaio 2025
Il presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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