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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 124/2025 R.G. e pendente
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cocola per delega in atti reclamante
E
contumace Parte_2 reclamata
E
della società in persona del curatore, Controparte_1 Controparte_2 contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per il reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa sospensione, ex art. 52, co. 1,
CCII, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e, comunque, del compimento di altri atti della procedura, Voglia, ai sensi dell'art. 51, CCII, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicato”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor già amministratore della società ha impugnato la Parte_1 Controparte_2 pronuncia n. 786/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 13.12.2024, con la quale era stata aperta la liquidazione giudiziale della suddetta società. Il reclamante, rilevando preliminarmente di non essersi costituito nella prima fase di giudizio in ragione del fatto che la notifica del ricorso era stata eseguita all'indirizzo PEC assegnato “d'ufficio” dalla Commercio ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rispetto al quale il CP_3 reclamante non aveva avuto accesso, ha lamentato:
1. l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente pari ad euro 42.110,66, stante Parte_2
l'esistenza di un proprio controcredito pari ad oltre 450.000,00 euro, accertato in sede giudiziale in pendenza della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, da porre in compensazione con quello vantato dalla ricorrente;
2. l'inconfigurabilità dello stato di insolvenza, stante per un verso l'assenza di alcuni degli elementi esteriori indicativi della decozione e per altro i non negativi indici di bilancio e l'imminente recupero di rilevanti crediti, di cui uno appunto nei confronti della ricorrente.
Su tali presupposti la reclamante ha richiesto la revoca della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
[. L'originaria ricorrente e la procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_2
ai quali il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati Controparte_2 ritualmente notificati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 marzo 2025.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Il reclamante ha prodotto documentazione attestante l'esistenza, in capo alla società CP_2 dell'allegato credito di circa 450.000,00 euro nei confronti della ricorrente Parte_2
Tale credito è stato accertato con pronuncia del Tribunale di Roma emessa in data 18 settembre
2024, notificata alla controparte il 20 settembre 2024 e di cui parte reclamante allega il passaggio in giudicato il successivo 20 ottobre 2024, in assenza di proposizione del gravame entro il termine di legge (si rimanda ai doc. 4 e 5 di parte reclamante).
La circostanza, come accennato, avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato dalla ricorrente già da epoca anteriore all'assunzione della causa in decisione, Parte_2 avvenuta nel dicembre 2024 a seguito della celebrazione delle udienze del 21 ottobre e del 9 dicembre 2024, svoltesi senza che la ricorrente (difesa dallo stesso legale che la aveva assistita nel giudizio in esito al quale era stato accertato il credito di avesse dato atto della CP_2 sopravvenuta evenienza.
Ebbene, seppure non possa ritenersi provato il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del controcredito (in assenza della relativa certificazione di cancelleria e non potendo la circostanza darsi per ammessa stante la contumacia della resistente e per l'effetto non Parte_2 possa ritenersi dimostrata l'effettiva estinzione per compensazione del credito della ricorrente (in applicazione del principio di cui alla nota pronuncia della S.C., a ss. uu., n. 23225/2016), la circostanza certamente rileva al fine di escludere la configurabilità dell'insolvenza.
Il mancato pagamento del credito di valorizzato dal Tribunale quale indice Parte_2 dell'insolvenza, non può invero ritenersi tale, in quanto all'evidenza conseguito alla pendenza, sin dall'anno 2021, di un giudizio finalizzato all'accertamento di un controcredito risarcitorio pari ad oltre dieci volte l'ammontare di quello vantato dall'istante, che come detto si è concluso con l'accoglimento della domanda.
In tale contesto, il mancato pagamento della somma vantata da non può ritenersi di per Parte_2 sé indicativo di uno stato di decozione di ma è imputabile alla contestazione della sua CP_2 esistenza, in ragione della configurabilità di un'aspettativa di credito ampiamente superiore, poi effettivamente accertata (quantomeno) con una pronuncia giudiziale di primo grado.
Tanto premesso quanto all'assenza di valore indiziario dell'insolvenza riconducibile al mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, non sussistono indici esteriori della sussistenza di un irreversibile stato di incapienza patrimoniale della società tale non potendo ritenersi CP_2
l'esistenza di un modesto debito erariale, pari a circa 17.000 euro.
La pronuncia con la quale è stata aperta la liquidazione giudiziale di tale società deve dunque essere revocata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico di mentre nei rapporti con la curatela possono essere compensate. Parte_2
A norma dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. l'originaria ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite.
ha invero colposamente omesso di rendere edotto il Tribunale della definizione, Parte_2 come detto in epoca anteriore a quella in cui il ricorso per liquidazione giudiziale è stato riservato in decisione, del giudizio per risarcimento del danno introdotto da e conclusosi con la CP_2 condanna di al pagamento di una somma dieci volte superiore al credito dalla stessa Parte_2 vantato e posto a fondamento della domanda di apertura della procedura concorsuale.
Infine, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale qui revocata alla condotta della creditrice, per le ragioni di cui si è sopra dato conto in relazione alla domanda ex art. 96 c.p.c. A norma dell'art. 53, quarto comma, CC.II. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, la società è tenuta a depositare presso il Tribunale una relazione sulla sua situazione Controparte_2 patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia ed assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 60 giorni, a partire dal bimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 124/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
2) condanna alla rifusione in favore di parte reclamante delle spese del presente Parte_2 giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) compensa, tra il reclamante e la procedura di liquidazione giudiziale, le spese della presente fase di giudizio;
4) visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna al pagamento di una somma pari a Parte_2 quella liquidata a titolo di spese di giudizio;
5) accerta l'imputabilità a dell'apertura della procedura concorsuale;
Parte_2
6) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che depositi presso il Tribunale di Controparte_2
Roma una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 60 giorni, a partire dal bimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata;
7) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 124/2025 R.G. e pendente
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cocola per delega in atti reclamante
E
contumace Parte_2 reclamata
E
della società in persona del curatore, Controparte_1 Controparte_2 contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per il reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa sospensione, ex art. 52, co. 1,
CCII, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e, comunque, del compimento di altri atti della procedura, Voglia, ai sensi dell'art. 51, CCII, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicato”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor già amministratore della società ha impugnato la Parte_1 Controparte_2 pronuncia n. 786/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 13.12.2024, con la quale era stata aperta la liquidazione giudiziale della suddetta società. Il reclamante, rilevando preliminarmente di non essersi costituito nella prima fase di giudizio in ragione del fatto che la notifica del ricorso era stata eseguita all'indirizzo PEC assegnato “d'ufficio” dalla Commercio ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rispetto al quale il CP_3 reclamante non aveva avuto accesso, ha lamentato:
1. l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente pari ad euro 42.110,66, stante Parte_2
l'esistenza di un proprio controcredito pari ad oltre 450.000,00 euro, accertato in sede giudiziale in pendenza della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, da porre in compensazione con quello vantato dalla ricorrente;
2. l'inconfigurabilità dello stato di insolvenza, stante per un verso l'assenza di alcuni degli elementi esteriori indicativi della decozione e per altro i non negativi indici di bilancio e l'imminente recupero di rilevanti crediti, di cui uno appunto nei confronti della ricorrente.
Su tali presupposti la reclamante ha richiesto la revoca della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
[. L'originaria ricorrente e la procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_2
ai quali il reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati Controparte_2 ritualmente notificati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 marzo 2025.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Il reclamante ha prodotto documentazione attestante l'esistenza, in capo alla società CP_2 dell'allegato credito di circa 450.000,00 euro nei confronti della ricorrente Parte_2
Tale credito è stato accertato con pronuncia del Tribunale di Roma emessa in data 18 settembre
2024, notificata alla controparte il 20 settembre 2024 e di cui parte reclamante allega il passaggio in giudicato il successivo 20 ottobre 2024, in assenza di proposizione del gravame entro il termine di legge (si rimanda ai doc. 4 e 5 di parte reclamante).
La circostanza, come accennato, avrebbe determinato l'estinzione per compensazione del credito vantato dalla ricorrente già da epoca anteriore all'assunzione della causa in decisione, Parte_2 avvenuta nel dicembre 2024 a seguito della celebrazione delle udienze del 21 ottobre e del 9 dicembre 2024, svoltesi senza che la ricorrente (difesa dallo stesso legale che la aveva assistita nel giudizio in esito al quale era stato accertato il credito di avesse dato atto della CP_2 sopravvenuta evenienza.
Ebbene, seppure non possa ritenersi provato il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del controcredito (in assenza della relativa certificazione di cancelleria e non potendo la circostanza darsi per ammessa stante la contumacia della resistente e per l'effetto non Parte_2 possa ritenersi dimostrata l'effettiva estinzione per compensazione del credito della ricorrente (in applicazione del principio di cui alla nota pronuncia della S.C., a ss. uu., n. 23225/2016), la circostanza certamente rileva al fine di escludere la configurabilità dell'insolvenza.
Il mancato pagamento del credito di valorizzato dal Tribunale quale indice Parte_2 dell'insolvenza, non può invero ritenersi tale, in quanto all'evidenza conseguito alla pendenza, sin dall'anno 2021, di un giudizio finalizzato all'accertamento di un controcredito risarcitorio pari ad oltre dieci volte l'ammontare di quello vantato dall'istante, che come detto si è concluso con l'accoglimento della domanda.
In tale contesto, il mancato pagamento della somma vantata da non può ritenersi di per Parte_2 sé indicativo di uno stato di decozione di ma è imputabile alla contestazione della sua CP_2 esistenza, in ragione della configurabilità di un'aspettativa di credito ampiamente superiore, poi effettivamente accertata (quantomeno) con una pronuncia giudiziale di primo grado.
Tanto premesso quanto all'assenza di valore indiziario dell'insolvenza riconducibile al mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, non sussistono indici esteriori della sussistenza di un irreversibile stato di incapienza patrimoniale della società tale non potendo ritenersi CP_2
l'esistenza di un modesto debito erariale, pari a circa 17.000 euro.
La pronuncia con la quale è stata aperta la liquidazione giudiziale di tale società deve dunque essere revocata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico di mentre nei rapporti con la curatela possono essere compensate. Parte_2
A norma dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. l'originaria ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite.
ha invero colposamente omesso di rendere edotto il Tribunale della definizione, Parte_2 come detto in epoca anteriore a quella in cui il ricorso per liquidazione giudiziale è stato riservato in decisione, del giudizio per risarcimento del danno introdotto da e conclusosi con la CP_2 condanna di al pagamento di una somma dieci volte superiore al credito dalla stessa Parte_2 vantato e posto a fondamento della domanda di apertura della procedura concorsuale.
Infine, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale qui revocata alla condotta della creditrice, per le ragioni di cui si è sopra dato conto in relazione alla domanda ex art. 96 c.p.c. A norma dell'art. 53, quarto comma, CC.II. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, la società è tenuta a depositare presso il Tribunale una relazione sulla sua situazione Controparte_2 patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia ed assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 60 giorni, a partire dal bimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 124/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
2) condanna alla rifusione in favore di parte reclamante delle spese del presente Parte_2 giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) compensa, tra il reclamante e la procedura di liquidazione giudiziale, le spese della presente fase di giudizio;
4) visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna al pagamento di una somma pari a Parte_2 quella liquidata a titolo di spese di giudizio;
5) accerta l'imputabilità a dell'apertura della procedura concorsuale;
Parte_2
6) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che depositi presso il Tribunale di Controparte_2
Roma una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 60 giorni, a partire dal bimestre successivo al deposito della relazione sopra indicata;
7) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino