3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 . ((4)) 4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali. (3)
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2 , 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera d)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".