CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 7700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 14.11.2024, vertente
TRA elettivamente domiciliato a Latina, Piazza Mercato n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Mario Lauro Pietrosanti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
e , elettivamente domiciliate a Controparte_1 Controparte_2
Latina, Via dei Boi n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Di Micco e Maria Elena Nocera, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliata a Latina, Via dei Boi n. 25, presso lo studio degli Parte_2
Avv.ti Andrea Di Micco e Maria Elena Nocera, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliato a Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo Parte_3 studio dell'Avv. Stefano D'Acunti, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Tortis del Foro di Velletri in virtù di procura in atti;
, e , elettivamente domiciliati a Latina, Viale XXI CP_3 CP_4 CP_5
Aprile n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Balducci, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellati NONCHE' ; Controparte_6
Appellato non costituito
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, quali eredi Parte_1 di , i sigg. , , , e , nonché Persona_1 Pt_3 CP_1 CP_2 Pt_2 Controparte_6
(quali nipoti della sig.ra , sorella del de cuius, a questi premorta) i sigg. , Persona_2 CP_5
e , per ottenere l'accertamento dell'acquisto, in suo favore, a titolo di CP_3 CP_4 usucapione, del diritto di proprietà su una porzione (pari a circa 8.000 mq.) dell'appezzamento di terreno loro pervenuto per successione, sito in Latina, Località Rio Martino, di complessivi mq
10.000 e distinto in Catasto al foglio 276, p.lla 69.
L'attore assumeva di aver resistito in un giudizio possessorio instaurato dagli eredi del sig.
[...]
per ottenere la cessazione di alcune asserite turbative da lui arrecate al possesso da loro Per_1 esercitato sul fondo di cui erano proprietari, il quale si era concluso con un'ordinanza di rigetto del reclamato interdetto possessorio a causa della mancata dimostrazione della situazione possessoria dedotta, la quale poi era stata anche confermata in sede di reclamo.
Quindi il sig. riferiva che, nelle more di tale giudizio, aveva proposto un'apposita domanda Pt_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della porzione di terreno di cui al foglio 276, p.lla 69, catastalmente intestata al sig. e posta al confine con il Persona_1 fondo di sua proprietà (distinto in Catasto al foglio 276, ex p.lla 10), sostenendo di averla posseduta pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre 20 anni, procedendo alla sua coltivazione, con destinazione a erbaio, mais e cavolfiori, anche mediante l'apporto di familiari e di terzi.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione Pt_1 della porzione di 8.000 mq dell'appezzamento di terreno di cui al foglio 276, p.lla 69, per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente uti dominus per oltre vent'anni e, per l'effetto, di ordinare al Conservatore dei Registri immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitisi in giudizio a ministero di differenti legali, i sigg. e , nonché i Pt_3 Parte_2 germani sigg. , e , eccepivano l'inammissibilità della domanda (per CP_3 CP_5 CP_4 indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi”), dedicendo anche l'infrazionabilità del terreno ai sensi dell'art. 55 della Legge regionale n. 38/1999 (per cui le unità colturali inferiori a mq
30.000 non possono essere oggetto di frazionamento); nel merito, insistevano per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del sig. al risarcimento Parte_1 del danno nella misura di Euro 26.000, per aver contribuito, con il proprio comportamento, al fallimento della vendita programmata del bene immobile, volta ad acquisire le risorse per procedere al saldo dei debiti ereditari.
Si costituivano, altresì, le sigg.re e , che deducevano CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto della domanda attorea, nonché il sig.
, il quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio per aver rinunciato Controparte_6 all'eredità del fratello deceduto.
Il Tribunale di Latina, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano acquisiti gli interrogatori formali delle parti e venivano espletate le prove testimoniali offerte, rigettava sia la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avanzata dal sig. , sia la domanda Parte_1 riconvenzionale con cui i sigg. e ed i sigg. , e Pt_3 Parte_2 CP_3 CP_5 CP_4 avevano chiesto la condanna del predetto al risarcimento del danno, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore delle sole sigg.re e , CP_1 Controparte_2 disponendone la compensazione tra le altre parti.
Sostanzialmente, il giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze delle prove orali esperite, riteneva che il sig. non avesse assolto all'onere probatorio su di lui gravante, non avendo Pt_1 fornito la prova dell'avvenuto esercizio di un possesso utile ai fini dell'usucapione, essendosi limitato unicamente ad indicare le attività agricole da lui svolte sul terreno ma senza dare dimostrazione dello “animus possidendi” ad esse sotteso.
Avverso tale pronuncia, il sig. proponeva appello, deducendone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'asserita violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto, a suo dire, il giudicante di prime cure aveva erroneamente valutato le prove acquisite, di cui sollecitava una nuova valutazione da parte della Corte.
In particolare, a detta dell'appellante, l'unica dimostrazione che la legge porrebbe in capo all'usucapente consisterebbe nello avvenuto svolgimento di un comportamento continuo e ininterrotto, volto ad esercitare sul bene un potere “uti dominus”, mentre spetterebbe al convenuto di provare che la disponibilità del bene in capo a costui avrebbe origine in un titolo da cui sarebbe scaturito solo un diritto di carattere personale.
Nel caso di specie, invece, secondo il sig. il Tribunale era incorso in un erroneo riparto Pt_1 dell'onere probatorio, che si era riflessa in un'erronea valutazione delle deposizioni dei testi, che erano state malamente ritenute inattendibili e prive di adeguato valore probatorio.
Con un secondo motivo di appello, poi, il sig. lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c., in Pt_1 quanto, a suo dire, il Tribunale aveva omesso di esaminare le risultanze processuali del parallelo giudizio di reintegrazione nel possesso, instaurato nei suoi confronti dagli odierni appellati e conclusosi con un rigetto della domanda cautelare.
In particolare, l'appellante faceva presente che dalle risultanze di tale procedimento era possibile ricavare non solo l'impossibilità di configurare delle turbative in assenza di un possesso tutelabile dei ricorrenti, ma anche l'acclarata esistenza di una disponibilità materiale del bene da parte del presunto spogliatore, elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della presente controversia petitoria.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, Parte_1 per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le sigg.re e , in via pregiudiziale, CP_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione, stante l'asserita non corretta formulazione dei motivi di gravame;
inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
Anche la sig.ra ed i sigg. , e , costituitisi in giudizio a Parte_2 CP_3 CP_4 CP_5 ministero degli stessi difensori, seppur con distinte comparse, pregiudizialmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello, di cui comunque chiedevano anche il rigetto nel merito.
Costituitosi in giudizio, il sig. , dopo aver anch'egli eccepito l'inammissibilità Parte_3 dell'appello, chiedeva il rigetto dello spiegato gravame;
in ogni caso, poi, insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale originariamente formulata, chiedendo che fosse fatto ordine al sig. di cessare di ogni atto diretto ad arrecargli “molestia e/o turbativa”, con Pt_1 condanna del medesimo al risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non si costituiva in giudizio, Controparte_6 preferendo rimanere contumace. All'udienza del 7.03.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Tuttavia, in data 17.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per consentire alla Cancelleria ed alle parti di acquisire e di depositare i verbali di causa di primo grado, il cui esame si rendeva indispensabile ai fini della valutazione delle prove acquisite;
quindi, stante l'avvenuto deposito in telematico dei suddetti verbali, all'udienza del 14.11.2024, dopo la nuova precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è possibile ricavare non solo la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che l'appellante ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che il medesimo ha contrapposto a quelle che il giudicante di prime cure ha posto a base della decisione.
Inoltre, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale che il sig. ha reiterato in questa fase del giudizio in riferimento alle asserite Parte_3 molestie arrecategli dal sig. . Pt_1
Infatti, a fronte dell'adozione di un'esplicita statuizione di inammissibilità di detta domanda (vedi pag. 11 dell'impugnata sentenza, ove il giudicante di prime cure rilevò l'avvenuta sua formulazione
“per la prima volta in sede conclusiva”), il sig. avrebbe dovuto proporre Parte_3 apposito appello incidentale e non limitarsi unicamente a riproporre detta domanda nelle sole conclusioni del gravame.
Analoghe considerazioni, poi, valgono anche per la domanda volta al risarcimento del danno originariamente proposta dal sig. (ed anche dalla sig.ra e dai Parte_3 Parte_2 CP_ sigg. , che invece in questa sede processuale non l'hanno reiterata), che risulta essere stata espressamente rigettata nel merito dal Tribunale per totale difetto di prova, e che quindi avrebbe anch'essa richiesto la formulazione di apposito gravame incidentale.
Nel merito, i due motivi di doglianza, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Ad avviso di questa Corte, le valutazioni operate dal Tribunale, che ha ritenuto di non poter ravvisare l'avvenuto svolgimento, da parte del sig. , di un potere di fatto sul terreno Pt_1 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sono pienamente condivisibili.
In primo luogo, in senso contrario alla configurabilità di un possesso ultraventennale esercitato ad immagine del diritto di proprietà, si pongono le stesse dichiarazioni rese dal sig. in Pt_1 occasione del suo interrogatorio formale, allorché, pur riferendo di aver coltivato il fondo oggetto di causa per più di venti anni (asseritamente dal 1975), dichiarò anche di averlo coltivato “per conto di
, anzi preciso con il consenso di ”, ammettendo che fu quest'ultimo, Per_1 Persona_1 anche dopo il 1980 circa, a continuare a “pagare le tasse sui terreni nonché le altre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Questa affermazione è di per sé già sufficiente a far ritenere che l'odierno appellante, pur avendo svolto personalmente delle attività agricole sul terreno, fu comunque ben consapevole di averle poste in essere con il permesso dell'effettivo proprietario, il quale non rinunciò comunque ad esercitare le sue prerogative sul fondo, tanto da continuare a provvedere alla sua cura svolgendo attività di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria (che potevano ben essere effettuate anche attraverso l'impiego di terze persone).
Per quanto concerne, poi, i testi e , addotti dall'attore, essi hanno Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni del tutto generiche e, in qualche caso, anche contraddittorie, senza riuscire ad indicare circostanze da cui dedurre con certezza l'avvenuto svolgimento, da parte di costui, di attività apertamente in contrasto con l'esercizio del diritto di proprietà dapprima da parte del sig.
e, dopo il di lui decesso, da parte dei suoi eredi: infatti, riguardo alla Persona_1 deposizione resa dal sig. (che, sostanzialmente, ricalca quella da lui già resa Testimone_1 nell'ambito del procedimento possessorio), si rileva che, pur avendo dichiarato di aver sempre visto il sig. lavorare la terra, ha dovuto ammettere di non sapere se costui lo facesse “per conto Pt_1 suo o di terzi”; riguardo, poi, alla deposizione del sig. , lo stesso, dopo aver Testimone_2 precisato -a modifica di quanto inizialmente dichiarato- di aver visto alcune volte il sig.
[...]
(almeno sino al 2010) “sul terreno coltivato dal ”, ha affermato di non essere a Per_1 Pt_1 conoscenza di quali fossero “i rapporti” tra gli stessi.
E' evidente che la genericità e, al contempo, la laconicità dei fatti riferiti dai suddetti testi è tale che essi non si pongano in una situazione di obiettiva incompatibilità con l'esercizio, da parte del titolare del diritto dominicale, delle facoltà ad esso connaturate, né sono in grado, sul piano dello
“animus”, di esprimere nei confronti del proprietario l'intenzione di possedere il bene “uti dominus”.
Al contrario, i testi addotti dagli odierni appellati (sigg. e ), hanno Controparte_7 Testimone_3 riferito circostanze del tutto contrastanti con quelle riferite dai testi addotti dal sig. , dalle Pt_1 quali è possibile evincere che il sig. , almeno fino al 2003, non aveva mai cessato Persona_1 di svolgere attività sul fondo oggetto di causa, e che dopo tale periodo furono i germani , Per_1 eredi di costui, a supplire alla mancanza del fratello, lavorando e vigilando il terreno, recandovisi almeno quattro volte a settimana e rinvenendo in più occasioni su di esso il sig. , che vi si Pt_1 era introdotto senza alcuna autorizzazione.
A ciò, poi, va aggiunto che anche ove mai il sig. avesse instaurato un effettivo possesso sul Pt_1 fondo in questione, esso non fu mai “nec vi aut clam”, in quanto gli stessi testi hanno avuto modo di confermare quanto già riferito dagli appellati, e cioè che il predetto era stato più volte allontanato forzosamente dal terreno, prima dal “de cuius” poi dai suoi eredi, tanto che nei suoi confronti furono sporte numerose denunce-querele (in tal senso, vedi le dichiarazioni rese dal teste
, il quale ha riferito di aver assistito “almeno in un paio di occasioni (…) a delle urla Testimone_3 tra le parti del giudizio. Per la distanza non si sentiva bene cosa dicessero, ma lo invitavano ad uscire dal terreno…); inoltre, “ad colorandum”, è altresì emerso che il sig. avrebbe avuto Pt_1 rapporti conflittuali anche con altri vicini, nei cui confronti avrebbe intrapreso delle ulteriori azioni per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione di appezzamenti di terreno di loro proprietà (in tal senso, il teste che ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Testimone_3 sig. ha altre cause di usucapione pendenti “con altre persone residenti in loco, tra cui io”). Pt_1
Per quanto concerne, infine, l'asserito omesso esame delle risultanze processuali emerse nel parallelo giudizio possessorio, è sufficiente ribadire che la deposizione del teste è Testimone_1 sostanzialmente identica a quella resa anche in sede petitoria, mentre gli altri informatori non sono stati in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini del presente giudizio.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere respinto, non potendosi ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto esercizio, da parte dell'appellante, per oltre venti anni, di un possesso pacifico e indisturbato sul terreno oggetto di causa.
Per quanto riguarda il governo delle spese del grado, si rileva che la sig.ra ed i Parte_2 sigg. e , hanno sostanzialmente assunto un'identica posizione CP_1 Controparte_2 processuale e sono stati assistiti e difesi da un identico collegio difensivo, che ha presentato distinte memorie di contenuto pressoché uguale.
In proposito, va evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che
“in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del
D.M n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue desumibile dall'art. 92 co. 1 c.p.c.” (Cass. n. 25803/2017).
Ciò premesso, in applicazione di tale insegnamento, cui questa Corte di merito aderisce, si ritiene corretto liquidare ai suddetti difensori un unico compenso -calcolato secondo le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014- aumentato nella misura del 20%.
Inoltre, per le ragioni appena espresse, le spese processuali del grado debbono essere liquidate in solido anche in favore dei sigg. , e e, stante il numero degli assistiti, CP_3 CP_4 CP_5 con un aumento del 20%; invece, in relazione alla posizione del sig. , stanti i Parte_3 rispettivi margini di soccombenza sono poste a carico dell'appellante nella sola misura dei due terzi, con compensazione della residua porzione.
Rimangono invece irripetibili le spese sostenute dall'appellante nei confronti del sig.
[...]
, rimasto contumace. CP_6
Infine, trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2007/18, così CP_4 CP_3 CP_5 statuisce:
rigetta l'appello;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale reiterata in questa fase di giudizio da
; Parte_3
condanna l'appellante a rifondere le spese del grado di appello come segue:
in favore di , e a , in solido tra loro, Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella misura di Euro 150,00 per esborsi e di Euro 5.995,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
in favore di , e di , in solido tra loro, nella misura di Euro CP_3 CP_4 CP_5
150,00 per esborsi e di Euro 5.995,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
in favore di , nella misura dei due terzi, pari ad Euro 75,00 per esborsi e ad Euro Parte_3
3.330,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti di;
Controparte_6
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, lì 9/1/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 7700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 14.11.2024, vertente
TRA elettivamente domiciliato a Latina, Piazza Mercato n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Mario Lauro Pietrosanti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
e , elettivamente domiciliate a Controparte_1 Controparte_2
Latina, Via dei Boi n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Di Micco e Maria Elena Nocera, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliata a Latina, Via dei Boi n. 25, presso lo studio degli Parte_2
Avv.ti Andrea Di Micco e Maria Elena Nocera, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
, elettivamente domiciliato a Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo Parte_3 studio dell'Avv. Stefano D'Acunti, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Tortis del Foro di Velletri in virtù di procura in atti;
, e , elettivamente domiciliati a Latina, Viale XXI CP_3 CP_4 CP_5
Aprile n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Balducci, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellati NONCHE' ; Controparte_6
Appellato non costituito
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, quali eredi Parte_1 di , i sigg. , , , e , nonché Persona_1 Pt_3 CP_1 CP_2 Pt_2 Controparte_6
(quali nipoti della sig.ra , sorella del de cuius, a questi premorta) i sigg. , Persona_2 CP_5
e , per ottenere l'accertamento dell'acquisto, in suo favore, a titolo di CP_3 CP_4 usucapione, del diritto di proprietà su una porzione (pari a circa 8.000 mq.) dell'appezzamento di terreno loro pervenuto per successione, sito in Latina, Località Rio Martino, di complessivi mq
10.000 e distinto in Catasto al foglio 276, p.lla 69.
L'attore assumeva di aver resistito in un giudizio possessorio instaurato dagli eredi del sig.
[...]
per ottenere la cessazione di alcune asserite turbative da lui arrecate al possesso da loro Per_1 esercitato sul fondo di cui erano proprietari, il quale si era concluso con un'ordinanza di rigetto del reclamato interdetto possessorio a causa della mancata dimostrazione della situazione possessoria dedotta, la quale poi era stata anche confermata in sede di reclamo.
Quindi il sig. riferiva che, nelle more di tale giudizio, aveva proposto un'apposita domanda Pt_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della porzione di terreno di cui al foglio 276, p.lla 69, catastalmente intestata al sig. e posta al confine con il Persona_1 fondo di sua proprietà (distinto in Catasto al foglio 276, ex p.lla 10), sostenendo di averla posseduta pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre 20 anni, procedendo alla sua coltivazione, con destinazione a erbaio, mais e cavolfiori, anche mediante l'apporto di familiari e di terzi.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione Pt_1 della porzione di 8.000 mq dell'appezzamento di terreno di cui al foglio 276, p.lla 69, per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente uti dominus per oltre vent'anni e, per l'effetto, di ordinare al Conservatore dei Registri immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitisi in giudizio a ministero di differenti legali, i sigg. e , nonché i Pt_3 Parte_2 germani sigg. , e , eccepivano l'inammissibilità della domanda (per CP_3 CP_5 CP_4 indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi”), dedicendo anche l'infrazionabilità del terreno ai sensi dell'art. 55 della Legge regionale n. 38/1999 (per cui le unità colturali inferiori a mq
30.000 non possono essere oggetto di frazionamento); nel merito, insistevano per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del sig. al risarcimento Parte_1 del danno nella misura di Euro 26.000, per aver contribuito, con il proprio comportamento, al fallimento della vendita programmata del bene immobile, volta ad acquisire le risorse per procedere al saldo dei debiti ereditari.
Si costituivano, altresì, le sigg.re e , che deducevano CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto della domanda attorea, nonché il sig.
, il quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio per aver rinunciato Controparte_6 all'eredità del fratello deceduto.
Il Tribunale di Latina, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano acquisiti gli interrogatori formali delle parti e venivano espletate le prove testimoniali offerte, rigettava sia la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avanzata dal sig. , sia la domanda Parte_1 riconvenzionale con cui i sigg. e ed i sigg. , e Pt_3 Parte_2 CP_3 CP_5 CP_4 avevano chiesto la condanna del predetto al risarcimento del danno, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali in favore delle sole sigg.re e , CP_1 Controparte_2 disponendone la compensazione tra le altre parti.
Sostanzialmente, il giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze delle prove orali esperite, riteneva che il sig. non avesse assolto all'onere probatorio su di lui gravante, non avendo Pt_1 fornito la prova dell'avvenuto esercizio di un possesso utile ai fini dell'usucapione, essendosi limitato unicamente ad indicare le attività agricole da lui svolte sul terreno ma senza dare dimostrazione dello “animus possidendi” ad esse sotteso.
Avverso tale pronuncia, il sig. proponeva appello, deducendone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'asserita violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto, a suo dire, il giudicante di prime cure aveva erroneamente valutato le prove acquisite, di cui sollecitava una nuova valutazione da parte della Corte.
In particolare, a detta dell'appellante, l'unica dimostrazione che la legge porrebbe in capo all'usucapente consisterebbe nello avvenuto svolgimento di un comportamento continuo e ininterrotto, volto ad esercitare sul bene un potere “uti dominus”, mentre spetterebbe al convenuto di provare che la disponibilità del bene in capo a costui avrebbe origine in un titolo da cui sarebbe scaturito solo un diritto di carattere personale.
Nel caso di specie, invece, secondo il sig. il Tribunale era incorso in un erroneo riparto Pt_1 dell'onere probatorio, che si era riflessa in un'erronea valutazione delle deposizioni dei testi, che erano state malamente ritenute inattendibili e prive di adeguato valore probatorio.
Con un secondo motivo di appello, poi, il sig. lamentava la violazione dell'art. 116 c.p.c., in Pt_1 quanto, a suo dire, il Tribunale aveva omesso di esaminare le risultanze processuali del parallelo giudizio di reintegrazione nel possesso, instaurato nei suoi confronti dagli odierni appellati e conclusosi con un rigetto della domanda cautelare.
In particolare, l'appellante faceva presente che dalle risultanze di tale procedimento era possibile ricavare non solo l'impossibilità di configurare delle turbative in assenza di un possesso tutelabile dei ricorrenti, ma anche l'acclarata esistenza di una disponibilità materiale del bene da parte del presunto spogliatore, elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della presente controversia petitoria.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, Parte_1 per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le sigg.re e , in via pregiudiziale, CP_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione, stante l'asserita non corretta formulazione dei motivi di gravame;
inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
Anche la sig.ra ed i sigg. , e , costituitisi in giudizio a Parte_2 CP_3 CP_4 CP_5 ministero degli stessi difensori, seppur con distinte comparse, pregiudizialmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello, di cui comunque chiedevano anche il rigetto nel merito.
Costituitosi in giudizio, il sig. , dopo aver anch'egli eccepito l'inammissibilità Parte_3 dell'appello, chiedeva il rigetto dello spiegato gravame;
in ogni caso, poi, insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale originariamente formulata, chiedendo che fosse fatto ordine al sig. di cessare di ogni atto diretto ad arrecargli “molestia e/o turbativa”, con Pt_1 condanna del medesimo al risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non si costituiva in giudizio, Controparte_6 preferendo rimanere contumace. All'udienza del 7.03.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Tuttavia, in data 17.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per consentire alla Cancelleria ed alle parti di acquisire e di depositare i verbali di causa di primo grado, il cui esame si rendeva indispensabile ai fini della valutazione delle prove acquisite;
quindi, stante l'avvenuto deposito in telematico dei suddetti verbali, all'udienza del 14.11.2024, dopo la nuova precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è possibile ricavare non solo la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che l'appellante ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che il medesimo ha contrapposto a quelle che il giudicante di prime cure ha posto a base della decisione.
Inoltre, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale che il sig. ha reiterato in questa fase del giudizio in riferimento alle asserite Parte_3 molestie arrecategli dal sig. . Pt_1
Infatti, a fronte dell'adozione di un'esplicita statuizione di inammissibilità di detta domanda (vedi pag. 11 dell'impugnata sentenza, ove il giudicante di prime cure rilevò l'avvenuta sua formulazione
“per la prima volta in sede conclusiva”), il sig. avrebbe dovuto proporre Parte_3 apposito appello incidentale e non limitarsi unicamente a riproporre detta domanda nelle sole conclusioni del gravame.
Analoghe considerazioni, poi, valgono anche per la domanda volta al risarcimento del danno originariamente proposta dal sig. (ed anche dalla sig.ra e dai Parte_3 Parte_2 CP_ sigg. , che invece in questa sede processuale non l'hanno reiterata), che risulta essere stata espressamente rigettata nel merito dal Tribunale per totale difetto di prova, e che quindi avrebbe anch'essa richiesto la formulazione di apposito gravame incidentale.
Nel merito, i due motivi di doglianza, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Ad avviso di questa Corte, le valutazioni operate dal Tribunale, che ha ritenuto di non poter ravvisare l'avvenuto svolgimento, da parte del sig. , di un potere di fatto sul terreno Pt_1 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sono pienamente condivisibili.
In primo luogo, in senso contrario alla configurabilità di un possesso ultraventennale esercitato ad immagine del diritto di proprietà, si pongono le stesse dichiarazioni rese dal sig. in Pt_1 occasione del suo interrogatorio formale, allorché, pur riferendo di aver coltivato il fondo oggetto di causa per più di venti anni (asseritamente dal 1975), dichiarò anche di averlo coltivato “per conto di
, anzi preciso con il consenso di ”, ammettendo che fu quest'ultimo, Per_1 Persona_1 anche dopo il 1980 circa, a continuare a “pagare le tasse sui terreni nonché le altre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Questa affermazione è di per sé già sufficiente a far ritenere che l'odierno appellante, pur avendo svolto personalmente delle attività agricole sul terreno, fu comunque ben consapevole di averle poste in essere con il permesso dell'effettivo proprietario, il quale non rinunciò comunque ad esercitare le sue prerogative sul fondo, tanto da continuare a provvedere alla sua cura svolgendo attività di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria (che potevano ben essere effettuate anche attraverso l'impiego di terze persone).
Per quanto concerne, poi, i testi e , addotti dall'attore, essi hanno Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni del tutto generiche e, in qualche caso, anche contraddittorie, senza riuscire ad indicare circostanze da cui dedurre con certezza l'avvenuto svolgimento, da parte di costui, di attività apertamente in contrasto con l'esercizio del diritto di proprietà dapprima da parte del sig.
e, dopo il di lui decesso, da parte dei suoi eredi: infatti, riguardo alla Persona_1 deposizione resa dal sig. (che, sostanzialmente, ricalca quella da lui già resa Testimone_1 nell'ambito del procedimento possessorio), si rileva che, pur avendo dichiarato di aver sempre visto il sig. lavorare la terra, ha dovuto ammettere di non sapere se costui lo facesse “per conto Pt_1 suo o di terzi”; riguardo, poi, alla deposizione del sig. , lo stesso, dopo aver Testimone_2 precisato -a modifica di quanto inizialmente dichiarato- di aver visto alcune volte il sig.
[...]
(almeno sino al 2010) “sul terreno coltivato dal ”, ha affermato di non essere a Per_1 Pt_1 conoscenza di quali fossero “i rapporti” tra gli stessi.
E' evidente che la genericità e, al contempo, la laconicità dei fatti riferiti dai suddetti testi è tale che essi non si pongano in una situazione di obiettiva incompatibilità con l'esercizio, da parte del titolare del diritto dominicale, delle facoltà ad esso connaturate, né sono in grado, sul piano dello
“animus”, di esprimere nei confronti del proprietario l'intenzione di possedere il bene “uti dominus”.
Al contrario, i testi addotti dagli odierni appellati (sigg. e ), hanno Controparte_7 Testimone_3 riferito circostanze del tutto contrastanti con quelle riferite dai testi addotti dal sig. , dalle Pt_1 quali è possibile evincere che il sig. , almeno fino al 2003, non aveva mai cessato Persona_1 di svolgere attività sul fondo oggetto di causa, e che dopo tale periodo furono i germani , Per_1 eredi di costui, a supplire alla mancanza del fratello, lavorando e vigilando il terreno, recandovisi almeno quattro volte a settimana e rinvenendo in più occasioni su di esso il sig. , che vi si Pt_1 era introdotto senza alcuna autorizzazione.
A ciò, poi, va aggiunto che anche ove mai il sig. avesse instaurato un effettivo possesso sul Pt_1 fondo in questione, esso non fu mai “nec vi aut clam”, in quanto gli stessi testi hanno avuto modo di confermare quanto già riferito dagli appellati, e cioè che il predetto era stato più volte allontanato forzosamente dal terreno, prima dal “de cuius” poi dai suoi eredi, tanto che nei suoi confronti furono sporte numerose denunce-querele (in tal senso, vedi le dichiarazioni rese dal teste
, il quale ha riferito di aver assistito “almeno in un paio di occasioni (…) a delle urla Testimone_3 tra le parti del giudizio. Per la distanza non si sentiva bene cosa dicessero, ma lo invitavano ad uscire dal terreno…); inoltre, “ad colorandum”, è altresì emerso che il sig. avrebbe avuto Pt_1 rapporti conflittuali anche con altri vicini, nei cui confronti avrebbe intrapreso delle ulteriori azioni per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione di appezzamenti di terreno di loro proprietà (in tal senso, il teste che ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Testimone_3 sig. ha altre cause di usucapione pendenti “con altre persone residenti in loco, tra cui io”). Pt_1
Per quanto concerne, infine, l'asserito omesso esame delle risultanze processuali emerse nel parallelo giudizio possessorio, è sufficiente ribadire che la deposizione del teste è Testimone_1 sostanzialmente identica a quella resa anche in sede petitoria, mentre gli altri informatori non sono stati in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini del presente giudizio.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere respinto, non potendosi ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto esercizio, da parte dell'appellante, per oltre venti anni, di un possesso pacifico e indisturbato sul terreno oggetto di causa.
Per quanto riguarda il governo delle spese del grado, si rileva che la sig.ra ed i Parte_2 sigg. e , hanno sostanzialmente assunto un'identica posizione CP_1 Controparte_2 processuale e sono stati assistiti e difesi da un identico collegio difensivo, che ha presentato distinte memorie di contenuto pressoché uguale.
In proposito, va evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che
“in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del
D.M n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue desumibile dall'art. 92 co. 1 c.p.c.” (Cass. n. 25803/2017).
Ciò premesso, in applicazione di tale insegnamento, cui questa Corte di merito aderisce, si ritiene corretto liquidare ai suddetti difensori un unico compenso -calcolato secondo le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014- aumentato nella misura del 20%.
Inoltre, per le ragioni appena espresse, le spese processuali del grado debbono essere liquidate in solido anche in favore dei sigg. , e e, stante il numero degli assistiti, CP_3 CP_4 CP_5 con un aumento del 20%; invece, in relazione alla posizione del sig. , stanti i Parte_3 rispettivi margini di soccombenza sono poste a carico dell'appellante nella sola misura dei due terzi, con compensazione della residua porzione.
Rimangono invece irripetibili le spese sostenute dall'appellante nei confronti del sig.
[...]
, rimasto contumace. CP_6
Infine, trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2007/18, così CP_4 CP_3 CP_5 statuisce:
rigetta l'appello;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale reiterata in questa fase di giudizio da
; Parte_3
condanna l'appellante a rifondere le spese del grado di appello come segue:
in favore di , e a , in solido tra loro, Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella misura di Euro 150,00 per esborsi e di Euro 5.995,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
in favore di , e di , in solido tra loro, nella misura di Euro CP_3 CP_4 CP_5
150,00 per esborsi e di Euro 5.995,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
in favore di , nella misura dei due terzi, pari ad Euro 75,00 per esborsi e ad Euro Parte_3
3.330,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti di;
Controparte_6
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, lì 9/1/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato