TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Maiorino, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rosapepe, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/03/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.11.2015 la
[...] esponeva di essere _1 stata correntista presso la già Controparte_1 [...]
e prima ancora Credito Commerciale Tirreno, avendo CP_2 intrattenuto i contratti di conto corrente nn. 277/22 e 278/22 , rapporti entrambi estinti il 2.12.2004, e che nel corso di detti rapporti la banca aveva contabilizzato voci passive non dovute per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, nonché dalla previsione di commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta e spese. Chiedeva, pertanto, al giudice di accertare l'assenza e la nullità di clausole e la violazione di norme inderogabili e di condannare la banca, previa ricostruzione dei rapporti, alla ripetizione di euro 35.385,38, ovvero in subordine di euro 26.685,49. In via istruttoria chiedeva ordinarsi alla banca l'esibizione dei contratti e di qualsiasi altra documentazione contrattuale nonché disporsi consulenza tecnica d'ufficio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Costituitasi in giudizio tempestivamente, la Controparte_3
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità ed
[...] indeterminatezza e nel merito eccepiva prescrizione decennale dell'azione di restituzione dell'indebito, in riferimento a qualsiasi somma corrisposta dall'attrice anteriormente al 17.10.2004, atteso che l'unico atto interruttivo della prescrizione era intervenuto il 17.10.2014, con lettera di diffida e messa in mora inviata dall'avv. Maiorino, laddove i rapporti erano stati estinti in data 2.12.2004. Deduceva che spettava all'attrice la produzione delle documentazione contrattuale e che comunque la contabilità della banca era conforme alla legge e alle clausole contrattuali. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Espletata CT con la dott.ssa , a seguito del deposito Persona_1 dell'elaborato peritale il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proposta non accettata dall'attrice. Precisate le conclusioni, la causa veniva quindi riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che esso è sufficientemente determinato sia in fatto che in diritto, tanto
è vero che la convenuta si è difesa in maniera completa. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essa è infondata, in quanto i rapporti dedotti in giudizio risultano estinti in data 2.12.2004, per cui da detta data decorreva la prescrizione, essendo esercitabile l'azione di ripetizione dell'indebito solo con la chiusura del conto, prima della quale non vi è esegibilità delle eventuali poste attive e/o passive tra le parti. Orbene, la prescrizione ordinaria che sarebbe maturata in data 2.12.2014 risulta interrotta dalla diffida e messa in mora delle somme contabilizzate indebitamente notificata dal legale dell'attrice alla banca in data 17.10.2012.
Prima di analizzare le conclusioni della relazione di consulenza, giova precisare che in caso di azione di restituzione di quanto indebitamente pagato dalla correntista alla banca, l'attrice deve solo produrre la prova documentale delle contabilizzazioni eseguite dalla banca, cosa che avviene con la produzione degli estratti conto e dei riassunti scalari, da cui si desumono le voci passive contabilizzate sia nell'importo che nella causale. E' quindi interesse della banca contrastare la domanda producendo la documentazione contrattuale che provi la legittimità degli addebiti, in quanto conformi alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 clausole contrattuali valide e in linea con la normativa inderogabile, segnatamente in materia di divieto dell'usura e dell'anatocismo.
Nel caso in esame il CT , con relazione condivisibile e ben motivata, ha specificato di aver rielaborato i rapporti dedotti in giudizio nei limiti in cui lo ha permesso la contabilità prodotta dall'attrice e la mancanza dei contratti. Nell'effettuare il ricalcolo delle somme indebitamente contabilizzate e incassate dalla convenuta, il CT ha tenuto conto dei soli profili relativi all'usura ed alla capitalizzazione, trattandosi di violazione di norme imperative la cui eventuale pattuizione, non potendo spiegare effetti contra legem, in ogni caso non è rilevante. Il CT ha rilevato che per entrambi i conti gli estratti conto non sono stati prodotti per tutto il periodo, ma solo per alcuni periodi, poiché per diversi anni sono stati prodotti soli gli scalari con i prospetti competenze e spese. Proprio per tale motivo il CT ha opportunamente ritenuto utile scindere l'analisi, per entrambi i conti, in due parti. In particolare, sulla base della documentazione prodotta: per il conto anticipi dall' 01/6/1994 al 31/12/1998 e dall'01/3/1999 al 31/12/2004; per il conto ordinario: dall' 01/6/1994 al 31/3/1999 e dall'01/6/1999 al 31/12/2004.
Solo sulla base delle risultanze degli estratti conto analitici, quindi ha determinato per la prima parte del rapporto intercorso, cioè fino al 31.12.1998 per il conto anticipi e fino al 31.3.1999 per il conto ordinario, i crediti utilizzati dal correntista, le operazioni attive e passive contabilizzate, le condizioni applicate, quali tasso di interesse, commissioni, valute. In presenza dei soli scalari, il CT ha comunque effettuato una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, riuscendo a formulare varie ipotesi conclusive, anche sulla base delle osservazioni della parti e dei rispettivi ctp.
Il CT ha accertato che il primo estratto del conto anticipo sbf n. 278 è del
30.6.1994, al pari dell'estratto del conto ordinario n. 277/22.
Il conto anticipo sbf risulta chiuso il 2.12.2014, mentre il conto ordinario presenta un saldo pari a zero al 31.12.2004. Il CT ha accertato che per entrambi i rapporti bancari l'istituto di credito ha sempre calcolato trimestralmente gli interessi passivi e le altre competenze, senza la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 4.8.1999 n. 342, dell'art. 120 T.U.B. della delibera Cicr 9-2-2000. Non risulta esservi stato l'adeguamento da parte della banca alla delibera CICR, in quanto l'introduzione dell'anatocismo è comunque una condizione peggiorativa della precedente regolamentazione del rapporto, per cui andava approvata specificamente per iscritto la clausola anatocistica con il contenuto prescritto.
Il CT ha inoltre, sempre correttamente, rilevato il tasso di interesse applicato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 effettuando una verifica dell'usura con un duplice conteggio, il primo così come disciplinato dalla L. 108/96 e dall'art. 644 c.p., il secondo conforme alle istruzioni della Banca di Italia vigenti. Tra i due conteggi quello da considerare è solo quello conforme alla L. 108/1996, atteso che la Banca
d'Italia, con le sue istruzioni, non può andare in contrasto con le norme di legge ordinaria.
Utilizzando il calcolo del TEG ex L.108/96, il CT, per il solo conto ordinario n. 277/22, ha rilevato superamenti del tasso soglia per alcuni trimestri, per cui ha concluso che la banca deve restituire all'attrice la somma di euro 24.514,24 secondo l'ipotesi conclusiva ritenuta la più corretta da questo giudice (senza capitalizzazione e con riconduzione al tasso soglia per i trimestri in usura ex L. 108/96). A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, non risultando mala fede da parte della banca, alla quale l'attrice mai ha contestato illegittimità durante lo svolgimento dei rapporti bancari (art. 2033 c.c.).
Irrilevante è la mancata produzione dei decreti ministeriali relativi al superamento dei tassi-soglia, atteso che essi assurgano a valore normativo e sono agevolmente conoscibili in quanto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, in ossequio al principio iura novit curia (cfr. Cass. Civ. ord. n. 35102/2022).
Come rilevato dal CT, sulla base della documentazione contabile prodotta in atti, non vi è stata possibilità di individuare rimesse solutorie prescritte.
Atteso l'esito del giudizio e segnatamente la differenza tra quanto domandato e quanto accolto, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CT, e di porre i restanti due terzi a carico della convenuta, in relazione ad un valore della causa tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 24.514,24 oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Compensa tra le parti un terzo delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice dei restanti due terzi e cioè di euro
5.077,33 per compensi di difesa, oltre rimborso di due terzi del contributo unificato, della marca da bolle e della somma liquidata al CT, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Maiorino, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rosapepe, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/03/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.11.2015 la
[...] esponeva di essere _1 stata correntista presso la già Controparte_1 [...]
e prima ancora Credito Commerciale Tirreno, avendo CP_2 intrattenuto i contratti di conto corrente nn. 277/22 e 278/22 , rapporti entrambi estinti il 2.12.2004, e che nel corso di detti rapporti la banca aveva contabilizzato voci passive non dovute per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, nonché dalla previsione di commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta e spese. Chiedeva, pertanto, al giudice di accertare l'assenza e la nullità di clausole e la violazione di norme inderogabili e di condannare la banca, previa ricostruzione dei rapporti, alla ripetizione di euro 35.385,38, ovvero in subordine di euro 26.685,49. In via istruttoria chiedeva ordinarsi alla banca l'esibizione dei contratti e di qualsiasi altra documentazione contrattuale nonché disporsi consulenza tecnica d'ufficio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Costituitasi in giudizio tempestivamente, la Controparte_3
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità ed
[...] indeterminatezza e nel merito eccepiva prescrizione decennale dell'azione di restituzione dell'indebito, in riferimento a qualsiasi somma corrisposta dall'attrice anteriormente al 17.10.2004, atteso che l'unico atto interruttivo della prescrizione era intervenuto il 17.10.2014, con lettera di diffida e messa in mora inviata dall'avv. Maiorino, laddove i rapporti erano stati estinti in data 2.12.2004. Deduceva che spettava all'attrice la produzione delle documentazione contrattuale e che comunque la contabilità della banca era conforme alla legge e alle clausole contrattuali. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Espletata CT con la dott.ssa , a seguito del deposito Persona_1 dell'elaborato peritale il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proposta non accettata dall'attrice. Precisate le conclusioni, la causa veniva quindi riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che esso è sufficientemente determinato sia in fatto che in diritto, tanto
è vero che la convenuta si è difesa in maniera completa. In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essa è infondata, in quanto i rapporti dedotti in giudizio risultano estinti in data 2.12.2004, per cui da detta data decorreva la prescrizione, essendo esercitabile l'azione di ripetizione dell'indebito solo con la chiusura del conto, prima della quale non vi è esegibilità delle eventuali poste attive e/o passive tra le parti. Orbene, la prescrizione ordinaria che sarebbe maturata in data 2.12.2014 risulta interrotta dalla diffida e messa in mora delle somme contabilizzate indebitamente notificata dal legale dell'attrice alla banca in data 17.10.2012.
Prima di analizzare le conclusioni della relazione di consulenza, giova precisare che in caso di azione di restituzione di quanto indebitamente pagato dalla correntista alla banca, l'attrice deve solo produrre la prova documentale delle contabilizzazioni eseguite dalla banca, cosa che avviene con la produzione degli estratti conto e dei riassunti scalari, da cui si desumono le voci passive contabilizzate sia nell'importo che nella causale. E' quindi interesse della banca contrastare la domanda producendo la documentazione contrattuale che provi la legittimità degli addebiti, in quanto conformi alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 clausole contrattuali valide e in linea con la normativa inderogabile, segnatamente in materia di divieto dell'usura e dell'anatocismo.
Nel caso in esame il CT , con relazione condivisibile e ben motivata, ha specificato di aver rielaborato i rapporti dedotti in giudizio nei limiti in cui lo ha permesso la contabilità prodotta dall'attrice e la mancanza dei contratti. Nell'effettuare il ricalcolo delle somme indebitamente contabilizzate e incassate dalla convenuta, il CT ha tenuto conto dei soli profili relativi all'usura ed alla capitalizzazione, trattandosi di violazione di norme imperative la cui eventuale pattuizione, non potendo spiegare effetti contra legem, in ogni caso non è rilevante. Il CT ha rilevato che per entrambi i conti gli estratti conto non sono stati prodotti per tutto il periodo, ma solo per alcuni periodi, poiché per diversi anni sono stati prodotti soli gli scalari con i prospetti competenze e spese. Proprio per tale motivo il CT ha opportunamente ritenuto utile scindere l'analisi, per entrambi i conti, in due parti. In particolare, sulla base della documentazione prodotta: per il conto anticipi dall' 01/6/1994 al 31/12/1998 e dall'01/3/1999 al 31/12/2004; per il conto ordinario: dall' 01/6/1994 al 31/3/1999 e dall'01/6/1999 al 31/12/2004.
Solo sulla base delle risultanze degli estratti conto analitici, quindi ha determinato per la prima parte del rapporto intercorso, cioè fino al 31.12.1998 per il conto anticipi e fino al 31.3.1999 per il conto ordinario, i crediti utilizzati dal correntista, le operazioni attive e passive contabilizzate, le condizioni applicate, quali tasso di interesse, commissioni, valute. In presenza dei soli scalari, il CT ha comunque effettuato una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, riuscendo a formulare varie ipotesi conclusive, anche sulla base delle osservazioni della parti e dei rispettivi ctp.
Il CT ha accertato che il primo estratto del conto anticipo sbf n. 278 è del
30.6.1994, al pari dell'estratto del conto ordinario n. 277/22.
Il conto anticipo sbf risulta chiuso il 2.12.2014, mentre il conto ordinario presenta un saldo pari a zero al 31.12.2004. Il CT ha accertato che per entrambi i rapporti bancari l'istituto di credito ha sempre calcolato trimestralmente gli interessi passivi e le altre competenze, senza la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 4.8.1999 n. 342, dell'art. 120 T.U.B. della delibera Cicr 9-2-2000. Non risulta esservi stato l'adeguamento da parte della banca alla delibera CICR, in quanto l'introduzione dell'anatocismo è comunque una condizione peggiorativa della precedente regolamentazione del rapporto, per cui andava approvata specificamente per iscritto la clausola anatocistica con il contenuto prescritto.
Il CT ha inoltre, sempre correttamente, rilevato il tasso di interesse applicato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 effettuando una verifica dell'usura con un duplice conteggio, il primo così come disciplinato dalla L. 108/96 e dall'art. 644 c.p., il secondo conforme alle istruzioni della Banca di Italia vigenti. Tra i due conteggi quello da considerare è solo quello conforme alla L. 108/1996, atteso che la Banca
d'Italia, con le sue istruzioni, non può andare in contrasto con le norme di legge ordinaria.
Utilizzando il calcolo del TEG ex L.108/96, il CT, per il solo conto ordinario n. 277/22, ha rilevato superamenti del tasso soglia per alcuni trimestri, per cui ha concluso che la banca deve restituire all'attrice la somma di euro 24.514,24 secondo l'ipotesi conclusiva ritenuta la più corretta da questo giudice (senza capitalizzazione e con riconduzione al tasso soglia per i trimestri in usura ex L. 108/96). A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, non risultando mala fede da parte della banca, alla quale l'attrice mai ha contestato illegittimità durante lo svolgimento dei rapporti bancari (art. 2033 c.c.).
Irrilevante è la mancata produzione dei decreti ministeriali relativi al superamento dei tassi-soglia, atteso che essi assurgano a valore normativo e sono agevolmente conoscibili in quanto pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, in ossequio al principio iura novit curia (cfr. Cass. Civ. ord. n. 35102/2022).
Come rilevato dal CT, sulla base della documentazione contabile prodotta in atti, non vi è stata possibilità di individuare rimesse solutorie prescritte.
Atteso l'esito del giudizio e segnatamente la differenza tra quanto domandato e quanto accolto, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CT, e di porre i restanti due terzi a carico della convenuta, in relazione ad un valore della causa tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 24.514,24 oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Compensa tra le parti un terzo delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice dei restanti due terzi e cioè di euro
5.077,33 per compensi di difesa, oltre rimborso di due terzi del contributo unificato, della marca da bolle e della somma liquidata al CT, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5