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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 805/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE CA Presidente
SI TA ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 805/2025 R.G., vertente tra in persona dell'amministratore e Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Massimiliano de Feo del Foro di Pescara ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Pescara alla Via G. D'Annunzio n. 69, giusta procura in atti;
reclamante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_1 presentata e difesa dall'avv. Bernardo Santoro con studio in Napoli alla via
Medina n°40, giusta procura in atti;
reclamata
Controparte_2 in persona del curatore pro tempore, reclamata – non costituita
CONCLUSIONI: per la reclamante: “ricorre all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila affinché voglia revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante”.
per la reclamata “conclude affinché l'adita Corte d'Appello Controparte_1 voglia così provvedere: a) rigettare il presente reclamo per tutti motivi di cui sopra, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n°55 del 29/07/2025 emessa dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale in capo alla ditta in persona dell'A.U. sig.ra Parte_1 [...]
; b) condannare l'odierna reclamante, in solido con la sig.ra Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 15, C.F._1
CCII, al pagamento delle spese e degli onorari di causa oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA”.
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 55/2025 del Tri- bunale di Pescara, emessa in data 24.07.2025 e pubblicata il 29.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 55/2025 pubblicata in data
29.07.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società
a seguito di istanza promossa da Parte_1 Controparte_1
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura del- la liquidazione giudiziale della del suo stato di Parte_1 indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della resistente, trattan- dosi di società di capitali che esercita attività di produzione e posa in opera,
2 commercializzazione, assemblaggio e manutenzione di insegne luminose, car- tellonistica, striscioni etc;
- la debitrice, non comparsa all'udienza di audizione ex art. 41, co. 4, C.C.I.I., non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liqui- dazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del C.C.I.I., da- gli atti emergeva:
- che la debitrice non aveva soddisfatto il credito dell'istante, sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo, circostanza, quest'ultima, da cui doveva desu- mersi che la medesima società debitrice non fosse in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che la resistente non risultava intestataria di beni immobili;
- che la resistente presentava, altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entra- te, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per oltre 100 mila euro;
- che la debitrice non depositava i bilanci di esercizio dal 2016.;
Gli elementi sopra esposti confermavano che l'impresa debitrice versava in una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti sca- duti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico motivo di gravame sostanzialmente volto a sostenere la non assoggettabilità a liquida- zione giudiziale per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
2.3. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Pescara, con ogni conseguente statuizione.
3 3. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante, la Controparte_1 quale ha resistito al gravame del quale ha chiesto il rigetto, oltre alla condanna del legale rappresentante ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, mentre nessu- no si è costituito per la Curatela.
4. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
5. In particolare, la odierna reclamante contesta l'assoggettabilità della
[...] alla procedura di liquidazione giudiziale stante il Controparte_3 mancato possesso dei requisiti dimensionali minimi previsti all'art. 2, comma
1, lett. d), CCII.
Sul punto, la reclamante rappresenta come l'omesso deposito dei bilanci rela- tivi agli ultimi tre esercizi non costituirebbe motivo ostativo alla non assog- gettabilità ex art 121 C.C.I.I., potendo il debitore fornire la prova della insus- sistenza dei presupposti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi, non assurgendo questi ultimi a pro- va legale, potendo all'uopo avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, su- scettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
In particolare, la reclamante ha in questa sede depositato documentazione consistente, tra l'altro, in “Relazione tecnica del gruppo Parte_1
Per_ a firma del dott. del 25.08.2025
Sulla base di tale documentazione, ha sostenuto come le attestazioni delle si- tuazioni patrimoniali degli esercizi dal 2016 al 2024, il conto economico dell'esercizio 2016, l'incrocio dei dati ristanti dalla visura CR della Banca
d'LI (rapporti bancari in essere), oltre alla inesistente movimentazione bancaria di tutto il periodo ed all'assenza di fatture di acquisto e di vendita, certificherebbero che l'impresa fosse rimasta inattiva perché sostanzialmente cessata dal 2016. Non avendo la società prodotto Parte_1
4 ricavi o contratto debiti negli ultimi tre esercizi e mancando movimentazioni contabili successive alla dedotta cessazione, la medesima non avrebbe supera- to i requisiti dimensionali normativamente previsti. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che l'Istituto di credito presso cui la Parte_1 intratteneva i propri rapporti bancari aveva collocato a sofferenza la relativa posizione contrattuale a far data dal 2020 e ciò per un irrisorio scoperto di conto corrente di qualche centinaia di euro;
nondimeno, già all'epoca della controversia con la società quest'ultima avrebbe allegato Controparte_1 dell'esistenza, a carico della odierna reclamante, di diversi protesti di effetti cambiari ciascuno di qualche centinaio di euro, commentando la circostanza – già all'epoca - quale dimostrazione della modestia del relativo giro d'affari.
Preliminarmente, va precisato come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolven- za, l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le dispo- sizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commer- ciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigen- za della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l.f. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essendo certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti.
Già in sede di interpretazione della legge fallimentare, infatti, la giurispruden- za di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a cari- co del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la di- chiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass. 11309/2009;
5 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015; 625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudiziale (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però necessariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o co- munque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., la quale necessariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa ne- cessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solita- mente permane nella disponibilità del debitore e che esso soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disciplina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto degli artt. 42 e 367 C.C.I.I. che, nel prevedere nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da par- te della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di Previdenza Sociale e del
Registro delle Imprese, dei dati e dei documenti di rispettiva competenza rela- tivi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indiretta- mente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e puntuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle Imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risultanze istrutto- rie non siano sufficienti a fornire la prova circa il superamento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussi- stenza dei requisiti ivi indicati, l'imprenditore resti assoggettato alla liquida- zione giudiziale.
6 Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previ- gente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussistenza dei requisiti di- mensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di
Commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'one- re che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalen- dosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. n.
35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, sebbene la società recla- mante non abbia potuto o voluto assolvere tale onere probatorio, ciò non esclude che essa potesse, nel dare impulso alla presente fase, dedurre il non superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 2, lett. d), C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori necessari a soverchiare l'esito del giudizio di prime cu- re.
Come, infatti, ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impugnazione del- la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non co- stituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass.
n. 9174/2012).
Di quanto sostenuto in questa sede, tuttavia, l'odierna reclamante, non costi- tuitasi in prime cure, non ha dato prova e tanto ben poteva e doveva fare in virtù dell'effetto devolutivo del giudizio di reclamo. Viceversa, si è in questa sede limitata a propugnare apoditticamente il mancato superamento dei limiti in questione, senza, tuttavia, allegare alcuna valida motivazione al di fuori di
7 una generica affermazione circa una presunta inattività dell'azienda nel trien- nio antecedente il deposito dell'istanza di fallimento. Né ha prodotto elementi da cui possa ragionevolmente desumersi la prova di dette circostanze.
Quanto all'asserita inattività della società, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, tale evento coinciden- do con la cancellazione dal registro delle imprese.
La norma, pertanto, individua nell'evento della cancellazione, unitamente al decorso del tempo, l'unica fattispecie impeditiva ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, viceversa, nessun analogo effetto es- sendo ricollegato alla mera cessazione dell'attività di impresa. A conferma di ciò, il comma 3 della citata disposizione fa salva la facoltà, riconosciuta esclusivamente al creditore ed al pubblico ministero (ed implicitamente esclu- dendone l'imprenditore) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui far decorrere il termine annuale (cfr. Cass. n. 12214/2012).
Invero, la Suprema Corte ha precisato - in riferimento alla fattispecie prece- dentemente disciplinata dall'art. 10 l.f. ed i cui principi appaiono certamente suscettibili di trovare applicazione anche all'ipotesi prevista dall'art. 33
C.C.I.I., attesa la pressoché totale sovrapponibilità del dato normativo - che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre dalla cancellazione dal re- gistro delle imprese, senza possibilità per quest'ultimo di dimostrare il mo- mento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, poiché solo dalla cancel- lazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (cfr. Cass. n. 8092/2016).
Per quanto più specificatamente concerne la dedotta insussistenza dei requisiti dimensionali, deve ritenersi che la documentazione prodotta, consistente nella Per_
“Relazione tecnica del gruppo a firma del dott. del Parte_1
25.08.2025, non rivesta - in assenza di ulteriori elementi significativi - effica-
8 cia probatoria tale da ritenere dimostrato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.
Anche a voler prescindere dalla regolarità formale di detta documentazione contabile e dalla circostanza che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese - desumibile dalla visura camerale in atti - attiene all'esercizio relativo all'anno 2016, va ribadito come la presenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura debba sussistere congiunta- mente e per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi antece- denti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale
(ossia, il triennio 2022,2023,2024), a nulla rilevando – per i motivi sopra esposti - se l'impresa abbia di fatto cessato la propria attività in assenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Così, quandanche volesse propendersi per l'attendibilità dei dati desumibili dalla situazione contabile prodotta in questa sede dalla reclamante e rappre- sentativa della contabilità societaria alla data del 31.12.2024, il relativo do- cumento risulterebbe in ogni caso inidoneo a fornire una rappresentazione at- tuale dell'attività commerciale da cui desumere il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di “impresa minore”, mancando qualsiasi indicazione circa l'ammontare dell'attivo patrimoniale (cfr. “Relazione tecnica
[...]
., nel quale è il medesimo perito a far rilevare come “non Parte_1
è possibile stimare l'entità dell'attivo patrimoniale per mancanza di adeguata documentazione di prima nota”).
Si rileva, inoltre, che poiché nessun bilancio relativo ad alcuno degli ultimi tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato dalla reclamante, deve ritener- si, oltre il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la propugnata ri- correnza dei requisiti di esenzione, l'impossibilità per il giudice, anche nel pur limitato ambito di espletamento dei propri poteri di indagine, di procedere al positivo accertamento dei requisiti anzidetti.
9 Il reclamo deve dunque essere integralmente rigettato.
A tale rigetto consegue la condanna della reclamante a rimborsare in favore della reclamata le spese del presente giudizio (liquidate come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attivi- tà svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014).
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
La condanna al rimborso delle spese deve essere estesa (ed accompagnata a quella di pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato do- vuto per il reclamo) anche al legale rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi degli artt. 51 comma 15 CCII (“in caso di società
o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società
o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”) e, comunque, dell'art. 94 c.p.c.. Tale ultima norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà
e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020).
Nella specie, appare evidente quanto meno la imprudenza (ma anche la mala fede) insita nella proposizione di un reclamo manifestamente infondato e con
10 intenti manifestamente dilatori, sostanzialmente basato su una relazione tecni- ca asseritamente attestante i volumi aziendali (sulla scorta di una serie di do- cumenti contabili che sarebbero stati depositati presso i vari organi competen- ti e di cui, peraltro, non vi è traccia), la cui redazione veniva frettolosamente commissionata al professionista incaricato al solo scopo di evitare la dichiara- zione di apertura della liquidazione giudiziale (la relazione risulta datata
25.08.2025, a distanza di soli 3 giorni dal deposito dell'atto di gravame) e che, in ogni caso, nulla attestava in relazione all'ammontare dell'attivo patrimonia- le nei 3 esercizi di riferimento e, pertanto, alcuna valenza probatoria avrebbe potuto assolvere in relazione al possesso congiunto dei 3 requisiti dimensiona- li di “impresa minore”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1. respinge il reclamo;
2. condanna la società reclamante ed il suo legale rappresentante
[...]
, in solido tra loro, a rimborsare alla reclamata Controparte_4 CP_1 le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre
[...] rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
[...
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della e del suo legale rappresentante in Pt_3 Parte_2 solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma degli artt. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002 e 51, comma 15, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI TA ZI CE S. CA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 805/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE CA Presidente
SI TA ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 805/2025 R.G., vertente tra in persona dell'amministratore e Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Massimiliano de Feo del Foro di Pescara ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Pescara alla Via G. D'Annunzio n. 69, giusta procura in atti;
reclamante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_1 presentata e difesa dall'avv. Bernardo Santoro con studio in Napoli alla via
Medina n°40, giusta procura in atti;
reclamata
Controparte_2 in persona del curatore pro tempore, reclamata – non costituita
CONCLUSIONI: per la reclamante: “ricorre all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila affinché voglia revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante”.
per la reclamata “conclude affinché l'adita Corte d'Appello Controparte_1 voglia così provvedere: a) rigettare il presente reclamo per tutti motivi di cui sopra, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n°55 del 29/07/2025 emessa dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale in capo alla ditta in persona dell'A.U. sig.ra Parte_1 [...]
; b) condannare l'odierna reclamante, in solido con la sig.ra Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 15, C.F._1
CCII, al pagamento delle spese e degli onorari di causa oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA”.
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 55/2025 del Tri- bunale di Pescara, emessa in data 24.07.2025 e pubblicata il 29.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 55/2025 pubblicata in data
29.07.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società
a seguito di istanza promossa da Parte_1 Controparte_1
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura del- la liquidazione giudiziale della del suo stato di Parte_1 indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della resistente, trattan- dosi di società di capitali che esercita attività di produzione e posa in opera,
2 commercializzazione, assemblaggio e manutenzione di insegne luminose, car- tellonistica, striscioni etc;
- la debitrice, non comparsa all'udienza di audizione ex art. 41, co. 4, C.C.I.I., non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liqui- dazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del C.C.I.I., da- gli atti emergeva:
- che la debitrice non aveva soddisfatto il credito dell'istante, sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo, circostanza, quest'ultima, da cui doveva desu- mersi che la medesima società debitrice non fosse in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che la resistente non risultava intestataria di beni immobili;
- che la resistente presentava, altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entra- te, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per oltre 100 mila euro;
- che la debitrice non depositava i bilanci di esercizio dal 2016.;
Gli elementi sopra esposti confermavano che l'impresa debitrice versava in una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti sca- duti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico motivo di gravame sostanzialmente volto a sostenere la non assoggettabilità a liquida- zione giudiziale per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I.
2.3. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Pescara, con ogni conseguente statuizione.
3 3. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante, la Controparte_1 quale ha resistito al gravame del quale ha chiesto il rigetto, oltre alla condanna del legale rappresentante ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, mentre nessu- no si è costituito per la Curatela.
4. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
5. In particolare, la odierna reclamante contesta l'assoggettabilità della
[...] alla procedura di liquidazione giudiziale stante il Controparte_3 mancato possesso dei requisiti dimensionali minimi previsti all'art. 2, comma
1, lett. d), CCII.
Sul punto, la reclamante rappresenta come l'omesso deposito dei bilanci rela- tivi agli ultimi tre esercizi non costituirebbe motivo ostativo alla non assog- gettabilità ex art 121 C.C.I.I., potendo il debitore fornire la prova della insus- sistenza dei presupposti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi, non assurgendo questi ultimi a pro- va legale, potendo all'uopo avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, su- scettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
In particolare, la reclamante ha in questa sede depositato documentazione consistente, tra l'altro, in “Relazione tecnica del gruppo Parte_1
Per_ a firma del dott. del 25.08.2025
Sulla base di tale documentazione, ha sostenuto come le attestazioni delle si- tuazioni patrimoniali degli esercizi dal 2016 al 2024, il conto economico dell'esercizio 2016, l'incrocio dei dati ristanti dalla visura CR della Banca
d'LI (rapporti bancari in essere), oltre alla inesistente movimentazione bancaria di tutto il periodo ed all'assenza di fatture di acquisto e di vendita, certificherebbero che l'impresa fosse rimasta inattiva perché sostanzialmente cessata dal 2016. Non avendo la società prodotto Parte_1
4 ricavi o contratto debiti negli ultimi tre esercizi e mancando movimentazioni contabili successive alla dedotta cessazione, la medesima non avrebbe supera- to i requisiti dimensionali normativamente previsti. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che l'Istituto di credito presso cui la Parte_1 intratteneva i propri rapporti bancari aveva collocato a sofferenza la relativa posizione contrattuale a far data dal 2020 e ciò per un irrisorio scoperto di conto corrente di qualche centinaia di euro;
nondimeno, già all'epoca della controversia con la società quest'ultima avrebbe allegato Controparte_1 dell'esistenza, a carico della odierna reclamante, di diversi protesti di effetti cambiari ciascuno di qualche centinaio di euro, commentando la circostanza – già all'epoca - quale dimostrazione della modestia del relativo giro d'affari.
Preliminarmente, va precisato come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolven- za, l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le dispo- sizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commer- ciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigen- za della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l.f. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essendo certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti.
Già in sede di interpretazione della legge fallimentare, infatti, la giurispruden- za di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a cari- co del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la di- chiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass. 11309/2009;
5 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015; 625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudiziale (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però necessariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o co- munque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., la quale necessariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa ne- cessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solita- mente permane nella disponibilità del debitore e che esso soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disciplina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto degli artt. 42 e 367 C.C.I.I. che, nel prevedere nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da par- te della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di Previdenza Sociale e del
Registro delle Imprese, dei dati e dei documenti di rispettiva competenza rela- tivi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indiretta- mente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e puntuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle Imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risultanze istrutto- rie non siano sufficienti a fornire la prova circa il superamento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussi- stenza dei requisiti ivi indicati, l'imprenditore resti assoggettato alla liquida- zione giudiziale.
6 Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previ- gente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussistenza dei requisiti di- mensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di
Commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'one- re che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalen- dosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. n.
35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, sebbene la società recla- mante non abbia potuto o voluto assolvere tale onere probatorio, ciò non esclude che essa potesse, nel dare impulso alla presente fase, dedurre il non superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 2, lett. d), C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori necessari a soverchiare l'esito del giudizio di prime cu- re.
Come, infatti, ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impugnazione del- la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non co- stituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass.
n. 9174/2012).
Di quanto sostenuto in questa sede, tuttavia, l'odierna reclamante, non costi- tuitasi in prime cure, non ha dato prova e tanto ben poteva e doveva fare in virtù dell'effetto devolutivo del giudizio di reclamo. Viceversa, si è in questa sede limitata a propugnare apoditticamente il mancato superamento dei limiti in questione, senza, tuttavia, allegare alcuna valida motivazione al di fuori di
7 una generica affermazione circa una presunta inattività dell'azienda nel trien- nio antecedente il deposito dell'istanza di fallimento. Né ha prodotto elementi da cui possa ragionevolmente desumersi la prova di dette circostanze.
Quanto all'asserita inattività della società, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, tale evento coinciden- do con la cancellazione dal registro delle imprese.
La norma, pertanto, individua nell'evento della cancellazione, unitamente al decorso del tempo, l'unica fattispecie impeditiva ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, viceversa, nessun analogo effetto es- sendo ricollegato alla mera cessazione dell'attività di impresa. A conferma di ciò, il comma 3 della citata disposizione fa salva la facoltà, riconosciuta esclusivamente al creditore ed al pubblico ministero (ed implicitamente esclu- dendone l'imprenditore) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui far decorrere il termine annuale (cfr. Cass. n. 12214/2012).
Invero, la Suprema Corte ha precisato - in riferimento alla fattispecie prece- dentemente disciplinata dall'art. 10 l.f. ed i cui principi appaiono certamente suscettibili di trovare applicazione anche all'ipotesi prevista dall'art. 33
C.C.I.I., attesa la pressoché totale sovrapponibilità del dato normativo - che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre dalla cancellazione dal re- gistro delle imprese, senza possibilità per quest'ultimo di dimostrare il mo- mento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, poiché solo dalla cancel- lazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (cfr. Cass. n. 8092/2016).
Per quanto più specificatamente concerne la dedotta insussistenza dei requisiti dimensionali, deve ritenersi che la documentazione prodotta, consistente nella Per_
“Relazione tecnica del gruppo a firma del dott. del Parte_1
25.08.2025, non rivesta - in assenza di ulteriori elementi significativi - effica-
8 cia probatoria tale da ritenere dimostrato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.
Anche a voler prescindere dalla regolarità formale di detta documentazione contabile e dalla circostanza che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese - desumibile dalla visura camerale in atti - attiene all'esercizio relativo all'anno 2016, va ribadito come la presenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura debba sussistere congiunta- mente e per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi antece- denti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale
(ossia, il triennio 2022,2023,2024), a nulla rilevando – per i motivi sopra esposti - se l'impresa abbia di fatto cessato la propria attività in assenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Così, quandanche volesse propendersi per l'attendibilità dei dati desumibili dalla situazione contabile prodotta in questa sede dalla reclamante e rappre- sentativa della contabilità societaria alla data del 31.12.2024, il relativo do- cumento risulterebbe in ogni caso inidoneo a fornire una rappresentazione at- tuale dell'attività commerciale da cui desumere il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di “impresa minore”, mancando qualsiasi indicazione circa l'ammontare dell'attivo patrimoniale (cfr. “Relazione tecnica
[...]
., nel quale è il medesimo perito a far rilevare come “non Parte_1
è possibile stimare l'entità dell'attivo patrimoniale per mancanza di adeguata documentazione di prima nota”).
Si rileva, inoltre, che poiché nessun bilancio relativo ad alcuno degli ultimi tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato dalla reclamante, deve ritener- si, oltre il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la propugnata ri- correnza dei requisiti di esenzione, l'impossibilità per il giudice, anche nel pur limitato ambito di espletamento dei propri poteri di indagine, di procedere al positivo accertamento dei requisiti anzidetti.
9 Il reclamo deve dunque essere integralmente rigettato.
A tale rigetto consegue la condanna della reclamante a rimborsare in favore della reclamata le spese del presente giudizio (liquidate come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle attivi- tà svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014).
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
La condanna al rimborso delle spese deve essere estesa (ed accompagnata a quella di pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato do- vuto per il reclamo) anche al legale rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi degli artt. 51 comma 15 CCII (“in caso di società
o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società
o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”) e, comunque, dell'art. 94 c.p.c.. Tale ultima norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà
e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020).
Nella specie, appare evidente quanto meno la imprudenza (ma anche la mala fede) insita nella proposizione di un reclamo manifestamente infondato e con
10 intenti manifestamente dilatori, sostanzialmente basato su una relazione tecni- ca asseritamente attestante i volumi aziendali (sulla scorta di una serie di do- cumenti contabili che sarebbero stati depositati presso i vari organi competen- ti e di cui, peraltro, non vi è traccia), la cui redazione veniva frettolosamente commissionata al professionista incaricato al solo scopo di evitare la dichiara- zione di apertura della liquidazione giudiziale (la relazione risulta datata
25.08.2025, a distanza di soli 3 giorni dal deposito dell'atto di gravame) e che, in ogni caso, nulla attestava in relazione all'ammontare dell'attivo patrimonia- le nei 3 esercizi di riferimento e, pertanto, alcuna valenza probatoria avrebbe potuto assolvere in relazione al possesso congiunto dei 3 requisiti dimensiona- li di “impresa minore”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1. respinge il reclamo;
2. condanna la società reclamante ed il suo legale rappresentante
[...]
, in solido tra loro, a rimborsare alla reclamata Controparte_4 CP_1 le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre
[...] rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
[...
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della e del suo legale rappresentante in Pt_3 Parte_2 solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma degli artt. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002 e 51, comma 15, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI TA ZI CE S. CA
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