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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 870 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in Vibo Valentia alla via Ruggero C.F._2
Leoncavallo n. 13 presso lo studio dell'Avvocato Mario Laudonio, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni della parte: accertare e dichiarare: la proprietà dei rispettivi immobili, eventualmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. per intervenuta usucapione, in conformità all'atto notarile a rogito del Notaio Persona_1 stipulato in data 17.8.1990 rep. n. 42641/12203, registrato all'Ufficio del Registro di
pagina 1 di 9 Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n. 12724 R.P. con cui sono stati assegnati: - alla SI.ra il vano garage posto “all'angolo di sud- Controparte_1 est” del fabbricato.
- al SI. (e per esso attualmente la SI.ra Parte_3 Parte_2
) i due vani garage “confinanti con distacco dalla proprietà .
[...] Per_2
- alla SI.ra veniva assegnato il garage “posto nell'angolo di Parte_1
sud-ovest del fabbricato”.
Accertare e dichiarare che conformemente a quanto stabilito dal predetto atto notarile,
l'accesso al vano garage assegnato a è dato attraverso il limitrofo Parte_1 vano garage della LL . CP_1
Accertare e dichiarare che gli elaborati planimetrici citati in quell'atto presentavano
degli errori, non individuando graficamente in maniera corretta i vani garage di rispettiva pertinenza.
In ogni caso ordinare per l'effetto, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio degli
immobili per cui è causa.
Ordinare alla Agenzia del Territorio di Vibo Valentia – ufficio del Territorio di
provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture di legge con esonero della stessa da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio onde ottenere Parte_1 Parte_2 accertamento di acquisto della proprietà sull'unità immobiliare specificata in epigrafe. A tal fine hanno dedotto che in data 1.2.1977 i germani
[...]
, e con atto a rogito del Parte_3 Parte_1 Controparte_1 notaio rep. n. 34084/8356 (all.1) acquistavano pro quota dall'ing. Persona_1 pagina 2 di 9 nato a [...] il [...] un appezzamento di terreno in agro di Persona_3
Ricadi, località “Conte di Sotto”, nei pressi della frazione Santa Domenica.
Hanno rilevato che nel summenzionato terreno veniva edificato un fabbricato con distinti appartamenti per civile abitazione per piano, composto da piano terreno
(adibito a garage) primo, secondo e terzo, ciascuno costituito da un appartamento.
Hanno altresì rilevato che in data 17.8.1990 i SInori , Parte_3
e con atto rep. n. 42641/12203, registrato Parte_1 Controparte_1 all'Ufficio del Registro di Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n.
12724 R.P. (all. 2) a rogito del notaio hanno diviso l'immobile Persona_1 realizzato facendosi le seguenti assegnazioni:
- Alla condividente veniva assegnato l'appartamento posto al piano Controparte_1 primo, nonché il vano garage a piano terreno posto nell'angolo di sud-est del fabbricato;
- Al condividente veniva assegnato l'appartamento Parte_3 posto al secondo piano, nonché i due vani garage a piano terreno confinanti con distacco dalla proprietà Per_2
- Alla condividente veniva assegnato l'appartamento al terzo Parte_1 piano, nonché il vano garage a piano terreno posto nell'angolo di sud-ovest.
Si conveniva inoltre in quell'atto che il terreno non edificato, adibito a ingresso e giardino sarebbe restato di proprietà comune dei tre condividenti e che l'accesso al vano garage assegnato a sarebbe stato dato attraverso il Parte_1 limitrofo vano garage della LL . CP_1
Nel suddetto contratto venivano citate (ma non allegate) delle planimetrie (all. 3) con la rappresentazione grafica degli immobili suddivisi unitamente ai garage posti a pertinenza, e che tali planimetrie per errore del tecnico incaricato, Geom. Per_4
, non corrispondevano tuttavia alla suddivisione enunciata nell'atto notarile per
[...] la sola parte dell'individuazione grafica dei garage abbinati alle porzioni immobiliari, né corrispondevano alla situazione di possesso di fatto.
pagina 3 di 9 Successivamente, con atto a rogito del notaio Rep. n. Persona_5
12437/7959, stipulato il 20.6.2012, registrato a Vibo Valentia il 4.7.2012 al n.
2050, serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia il 5.7.2012 al registro generale n. 3761, registro particolare n. 3233 (all. 4), il SI.
[...] ha donato a sua LI la proprietà Parte_3 Parte_2 dell'appartamento sito nello stabile de quo, distinto al catasto fabbricati di Ricadi, al foglio 2, particella 673, sub.
Hanno pertanto rilevato che fin dall'atto di divisione i SInori Parte_3
, e hanno sempre posseduto
[...] Parte_1 Controparte_1 apertamente e pacificamente dei summenzionati beni in conformità a quanto disposto nell'atto notarile, ed in particolare il SI. e Parte_3 successivamente sua LI , hanno posseduto i due garage situati Parte_2 sul lato destro, entrando dal cancello, confinanti con distacco con la proprietà
la SI.ra ha posseduto il garage posto sul lato sinistro Per_2 Controparte_1 entrando dal cancello (nell'angolo sud est del fabbricato), con accesso diretto dal cortile;
la SI.ra ha posseduto il garage posto sempre sul lato Parte_1 sinistro del fabbricato entrando dal cancello (nell'angolo sud-ovest) con accesso mediante servitù di passaggio su quello della LL . CP_1
Hanno rilevato che una volta costituito il condominio nel 2018, nel 2018,
l'amministratore SI. rilevava l'errore di abbinamento grafico, Controparte_2 informandone i condomini. Di talché ha contestato Controparte_1 immotivatamente l'assegnazione, arrivando a negare la servitù di passaggio sul proprio garage a favore della SI.ra . Parte_1
Dopo mesi di trattative senza esito, la SInora insieme al marito Controparte_1 hanno quindi spogliato clandestinamente e violentemente del Persona_6 possesso del proprio garage la SI.ra . Parte_1
Ed invero in data 4.10.2022 la SI.ra si è recata presso il Parte_1 proprio garage ed ha appurato che la porta di accesso attraverso il garage della SI.ra era stata chiusa con un lucchetto e la vecchia serratura a Controparte_1 chiave era stata smontata. Pertanto hanno rilevato che per lo spoglio del possesso e la sua reintegrazione, ha presentato ricorso iscritto al Parte_1
pagina 4 di 9 n.1438/2022 Rg di questo Tribunale. A ciò si aggiunge che il sub 1 di proprietà della SI.ra è stato oggetto di variazione catastale, in quanto, Controparte_1 nell'anno 2022 al Catasto di Vibo Valentia è stata trasmesso, a firma del dichiarante SInora , una variazione del sub 1, con conseguente scorporo della Controparte_1 pertinenza (garage). Perciò hanno dedotto che con tale variazione catastale è stato soppresso il sub 1 e dal frazionamento sono generati i sub “4” appartamento e “5”
(garage posto auto).
Hanno osservato che la variazione anzidetta è stata redatta senza tener conto della situazione di fatto e del reale possesso, non potendo tra l'altro accedere al predetto immobile (garage), in quanto il bene, ora identificato con il sub 5 è stato da sempre di proprietà del SInor , poi donato come detto in Parte_3 premessa alla LI (senza mai variare consistenza e accesso) e con Parte_2 ingresso tramite porta in ferro carrabile, chiuso a chiave;
da ciò si deduce che la variazione è stata redatta dal tecnico solo sulla base delle informazioni planimetriche errate e non sulla reale proprietà e stato dei luoghi. Pertanto hanno rilevato che l'unica interpretazione del contratto che tenga conto di tutte le clausole contrattuali lette nel complesso, l'una per mezzo delle altre, in modo che ognuna di esse abbia pieno effetto, senza alcuna ambiguità, è quella che deriva dall'atto sottoscritto davanti al notaio, che differisce dalle planimetrie allegate. Hanno altresì rilevato che i germani hanno vissuto in quell'abitazione ed utilizzato i garage come Parte_1 descritto nella figura 1 dalla stipula della divisione fino al 4 ottobre 2022.
Nonostante lo spoglio violento e clandestino fatto dalla SI.ra a danno della CP_1 LL , i garage a distacco della proprietà sono a tutt'oggi Pt_1 Per_2 occupati dalla SI.ra , LI del e sua Parte_2 Parte_3 avente causa. Il possesso pacifico, pubblico ed ultratrentennale di questi immobili ha senza dubbio consolidato la volontà espressa con quell'atto notarile, e conseguentemente stabilizzato ogni diritto sui beni oggetto del presente giudizio.
, seppur regolarmente citata, rimaneva contumace nel presente Controparte_1 giudizio ed il mutato giudice istruttore lo dichiarava con ordinanza del 11.12.2023
pagina 5 di 9 La causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 11 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c.
2.1. Giova preliminarmente precisare che oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento d'acquisto della proprietà mediante usucapione relativamente ad un garage di un immobile, occupato dagli odierni attori sin dall'assegnazione avvenuta tramite atto notarile a rogito del Notaio Persona_1 stipulato in data 17.8.1990 rep. n. 42641/12203, registrato all'Ufficio del Registro di
Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n. 12724 R.P. Con tale atto venivano assegnati all'odierna convenuta il vano garage posto Controparte_1
“all'angolo di sud-est” del fabbricato, a (e per esso Parte_3 attualmente la SI.ra ) i due vani garage “confinanti con distacco Parte_2 dalla proprietà alla SI.ra veniva assegnato il garage Per_2 Parte_1
“posto nell'angolo di sud-ovest del fabbricato”. (all.1 di parte attorea). Occorre altresì precisare, che nel suddetto atto notarile, veniva espressamente stabilito che
“l'accesso al vano garage assegnato a è dato attraverso il Parte_1 limitrofo vano garage della LL ”. Senonché a partire dal 2022, la CP_1 convenuta di fatto impediva alla LL di Controparte_1 Parte_1 accedere al proprio vano garage, tramite l'apposizione di lucchetti e la realizzazione di una rete metallica. Pertanto e hanno Parte_1 Parte_2 intrapreso l'odierno giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà dei rispettivi vani garage.
Tanto premesso, la domanda, così come formulata, non può essere accolta per difetto di interesse delle odierne istanti.
Ed invero, in diritto, deve essere rilevato che il presupposto processuale per agire per l'accertamento dell'usucapione sia l'insussistenza della proprietà formale degli immobili che si intendono usucapire, altrimenti non sussisterebbe alcun interesse ad agire da parte dell'istante, potendo in astratto tale azione essere esperibile da qualsiasi soggetto che sia proprietario di un qualsiasi bene dopo il decorso del termine legislativamente previsto. Dunque, affinché la domanda di usucapione sia pagina 6 di 9 esaminabile, occorre che vi sia un interesse ad agire rinvenibile nella discrasia fra il formale proprietario ed il proprietario sostanziale, a seguito della verifica dei presupposti per l'acquisto a titolo originario.
L'interesse ad agire (la c.d. legitimatio ad causam), che costituisce una delle condizioni dell'azione processuale in genere, è rilevabile d'ufficio e presenta, com'è noto, tre caratteristiche specifiche: l'attualità, la concretezza e la personalità dell'interesse. L'interesse ad agire deve essere: attuale nel senso che l'aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione;
concreto, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, personale, ossia che ne risulti in via diretta, comunque, ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio. In un caso simile a quello per cui è causa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “l'interesse ad agire di C. E. relativo alla richiesta di essere dichiarato comproprietario in ragione di un sesto dell'immobile sito in (OMISSIS) per intervenuta usucapione, al momento della proposizione dell'appello non era attuale, né concreto essenzialmente perché nel momento in cui ha proposto appello risultava essere comproprietario dello stesso bene e per la stessa quota per successione a causa della morte del padre” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 30/12/2011, n.
30611). Parimenti la giurisprudenza di merito ha affermato che “Affinché possa ritenersi sussistente l'interesse ad agire di un soggetto che chiede di essere dichiarato proprietario a titolo di usucapione di un determinato bene, è necessario che il diritto di proprietà o l'altro diritto che si assume essere stato usucapito formi oggetto di contestazione da parte di un terzo, vantando quest'ultimo un diritto proprio, al fine di potergli riconoscere la legittimazione passiva “ad causam”, mancando la quale, in assenza di controversia tra le parti, la domanda diretta ad introdurre il giudizio di accertamento va dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire dell'attore” (Tribunale Termini Imerese, 18/12/2006).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, il Tribunale rileva che in effetti le odierne attrici risultano già essere proprietarie dei beni immobili di cui chiedono l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione (asseritamente maturato), come risulta dall'atto notarile summenzionato ( all.1).
pagina 7 di 9 Peraltro, la convenuta non è sicuramente la proprietaria del bene Controparte_1 né si afferma tale, e quindi non sussiste nemmeno un astratto contraddittore alla pretesa dell'attore, che, dunque si manifesta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2.2. Quanto alla domanda di rivendica ex art. 948 c.p.c., formulata dalle attrici in via subordinata, si deve osservare quanto segue.
Preliminarmente giova richiamare in diritto che in ordine alla qualificazione dell' azione di rivendica le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
7305 del 28-3-2014, hanno chiarito che si verte in azione reale di rivendica della proprietà, quando si agisce in giudizio per affermare il diritto di proprietà e per recuperare il bene immobile occupato senza titolo dal convenuto.
Nel caso di specie, tuttavia, si è limitata a dedurre di essere Parte_1 stata spogliata del possesso del passaggio che le consentiva di accedere al proprio garage senza lamentare alcuna occupazione sine titulo da parte della convenuta dell'immobile ( vano garage) oggetto della rivendica.
Quanto alla medesima domanda di , nulla è emerso in fase Parte_2 istruttoria in merito al fatto che abbia occupato il vano garage di Controparte_1 sua proprietà.
3. In definitiva, la domanda così come formulata deve essere rigettata. Nulla deve essere pronunciato sulle spese, dal momento che il convenuto, seppur vittorioso, è rimasto contumace nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
- Nulla sulle spese;
Vibo Valentia, 5 giugno 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 870 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in Vibo Valentia alla via Ruggero C.F._2
Leoncavallo n. 13 presso lo studio dell'Avvocato Mario Laudonio, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni della parte: accertare e dichiarare: la proprietà dei rispettivi immobili, eventualmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. per intervenuta usucapione, in conformità all'atto notarile a rogito del Notaio Persona_1 stipulato in data 17.8.1990 rep. n. 42641/12203, registrato all'Ufficio del Registro di
pagina 1 di 9 Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n. 12724 R.P. con cui sono stati assegnati: - alla SI.ra il vano garage posto “all'angolo di sud- Controparte_1 est” del fabbricato.
- al SI. (e per esso attualmente la SI.ra Parte_3 Parte_2
) i due vani garage “confinanti con distacco dalla proprietà .
[...] Per_2
- alla SI.ra veniva assegnato il garage “posto nell'angolo di Parte_1
sud-ovest del fabbricato”.
Accertare e dichiarare che conformemente a quanto stabilito dal predetto atto notarile,
l'accesso al vano garage assegnato a è dato attraverso il limitrofo Parte_1 vano garage della LL . CP_1
Accertare e dichiarare che gli elaborati planimetrici citati in quell'atto presentavano
degli errori, non individuando graficamente in maniera corretta i vani garage di rispettiva pertinenza.
In ogni caso ordinare per l'effetto, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio degli
immobili per cui è causa.
Ordinare alla Agenzia del Territorio di Vibo Valentia – ufficio del Territorio di
provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture di legge con esonero della stessa da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio onde ottenere Parte_1 Parte_2 accertamento di acquisto della proprietà sull'unità immobiliare specificata in epigrafe. A tal fine hanno dedotto che in data 1.2.1977 i germani
[...]
, e con atto a rogito del Parte_3 Parte_1 Controparte_1 notaio rep. n. 34084/8356 (all.1) acquistavano pro quota dall'ing. Persona_1 pagina 2 di 9 nato a [...] il [...] un appezzamento di terreno in agro di Persona_3
Ricadi, località “Conte di Sotto”, nei pressi della frazione Santa Domenica.
Hanno rilevato che nel summenzionato terreno veniva edificato un fabbricato con distinti appartamenti per civile abitazione per piano, composto da piano terreno
(adibito a garage) primo, secondo e terzo, ciascuno costituito da un appartamento.
Hanno altresì rilevato che in data 17.8.1990 i SInori , Parte_3
e con atto rep. n. 42641/12203, registrato Parte_1 Controparte_1 all'Ufficio del Registro di Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n.
12724 R.P. (all. 2) a rogito del notaio hanno diviso l'immobile Persona_1 realizzato facendosi le seguenti assegnazioni:
- Alla condividente veniva assegnato l'appartamento posto al piano Controparte_1 primo, nonché il vano garage a piano terreno posto nell'angolo di sud-est del fabbricato;
- Al condividente veniva assegnato l'appartamento Parte_3 posto al secondo piano, nonché i due vani garage a piano terreno confinanti con distacco dalla proprietà Per_2
- Alla condividente veniva assegnato l'appartamento al terzo Parte_1 piano, nonché il vano garage a piano terreno posto nell'angolo di sud-ovest.
Si conveniva inoltre in quell'atto che il terreno non edificato, adibito a ingresso e giardino sarebbe restato di proprietà comune dei tre condividenti e che l'accesso al vano garage assegnato a sarebbe stato dato attraverso il Parte_1 limitrofo vano garage della LL . CP_1
Nel suddetto contratto venivano citate (ma non allegate) delle planimetrie (all. 3) con la rappresentazione grafica degli immobili suddivisi unitamente ai garage posti a pertinenza, e che tali planimetrie per errore del tecnico incaricato, Geom. Per_4
, non corrispondevano tuttavia alla suddivisione enunciata nell'atto notarile per
[...] la sola parte dell'individuazione grafica dei garage abbinati alle porzioni immobiliari, né corrispondevano alla situazione di possesso di fatto.
pagina 3 di 9 Successivamente, con atto a rogito del notaio Rep. n. Persona_5
12437/7959, stipulato il 20.6.2012, registrato a Vibo Valentia il 4.7.2012 al n.
2050, serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia il 5.7.2012 al registro generale n. 3761, registro particolare n. 3233 (all. 4), il SI.
[...] ha donato a sua LI la proprietà Parte_3 Parte_2 dell'appartamento sito nello stabile de quo, distinto al catasto fabbricati di Ricadi, al foglio 2, particella 673, sub.
Hanno pertanto rilevato che fin dall'atto di divisione i SInori Parte_3
, e hanno sempre posseduto
[...] Parte_1 Controparte_1 apertamente e pacificamente dei summenzionati beni in conformità a quanto disposto nell'atto notarile, ed in particolare il SI. e Parte_3 successivamente sua LI , hanno posseduto i due garage situati Parte_2 sul lato destro, entrando dal cancello, confinanti con distacco con la proprietà
la SI.ra ha posseduto il garage posto sul lato sinistro Per_2 Controparte_1 entrando dal cancello (nell'angolo sud est del fabbricato), con accesso diretto dal cortile;
la SI.ra ha posseduto il garage posto sempre sul lato Parte_1 sinistro del fabbricato entrando dal cancello (nell'angolo sud-ovest) con accesso mediante servitù di passaggio su quello della LL . CP_1
Hanno rilevato che una volta costituito il condominio nel 2018, nel 2018,
l'amministratore SI. rilevava l'errore di abbinamento grafico, Controparte_2 informandone i condomini. Di talché ha contestato Controparte_1 immotivatamente l'assegnazione, arrivando a negare la servitù di passaggio sul proprio garage a favore della SI.ra . Parte_1
Dopo mesi di trattative senza esito, la SInora insieme al marito Controparte_1 hanno quindi spogliato clandestinamente e violentemente del Persona_6 possesso del proprio garage la SI.ra . Parte_1
Ed invero in data 4.10.2022 la SI.ra si è recata presso il Parte_1 proprio garage ed ha appurato che la porta di accesso attraverso il garage della SI.ra era stata chiusa con un lucchetto e la vecchia serratura a Controparte_1 chiave era stata smontata. Pertanto hanno rilevato che per lo spoglio del possesso e la sua reintegrazione, ha presentato ricorso iscritto al Parte_1
pagina 4 di 9 n.1438/2022 Rg di questo Tribunale. A ciò si aggiunge che il sub 1 di proprietà della SI.ra è stato oggetto di variazione catastale, in quanto, Controparte_1 nell'anno 2022 al Catasto di Vibo Valentia è stata trasmesso, a firma del dichiarante SInora , una variazione del sub 1, con conseguente scorporo della Controparte_1 pertinenza (garage). Perciò hanno dedotto che con tale variazione catastale è stato soppresso il sub 1 e dal frazionamento sono generati i sub “4” appartamento e “5”
(garage posto auto).
Hanno osservato che la variazione anzidetta è stata redatta senza tener conto della situazione di fatto e del reale possesso, non potendo tra l'altro accedere al predetto immobile (garage), in quanto il bene, ora identificato con il sub 5 è stato da sempre di proprietà del SInor , poi donato come detto in Parte_3 premessa alla LI (senza mai variare consistenza e accesso) e con Parte_2 ingresso tramite porta in ferro carrabile, chiuso a chiave;
da ciò si deduce che la variazione è stata redatta dal tecnico solo sulla base delle informazioni planimetriche errate e non sulla reale proprietà e stato dei luoghi. Pertanto hanno rilevato che l'unica interpretazione del contratto che tenga conto di tutte le clausole contrattuali lette nel complesso, l'una per mezzo delle altre, in modo che ognuna di esse abbia pieno effetto, senza alcuna ambiguità, è quella che deriva dall'atto sottoscritto davanti al notaio, che differisce dalle planimetrie allegate. Hanno altresì rilevato che i germani hanno vissuto in quell'abitazione ed utilizzato i garage come Parte_1 descritto nella figura 1 dalla stipula della divisione fino al 4 ottobre 2022.
Nonostante lo spoglio violento e clandestino fatto dalla SI.ra a danno della CP_1 LL , i garage a distacco della proprietà sono a tutt'oggi Pt_1 Per_2 occupati dalla SI.ra , LI del e sua Parte_2 Parte_3 avente causa. Il possesso pacifico, pubblico ed ultratrentennale di questi immobili ha senza dubbio consolidato la volontà espressa con quell'atto notarile, e conseguentemente stabilizzato ogni diritto sui beni oggetto del presente giudizio.
, seppur regolarmente citata, rimaneva contumace nel presente Controparte_1 giudizio ed il mutato giudice istruttore lo dichiarava con ordinanza del 11.12.2023
pagina 5 di 9 La causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 11 marzo 2025, con la concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c.
2.1. Giova preliminarmente precisare che oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento d'acquisto della proprietà mediante usucapione relativamente ad un garage di un immobile, occupato dagli odierni attori sin dall'assegnazione avvenuta tramite atto notarile a rogito del Notaio Persona_1 stipulato in data 17.8.1990 rep. n. 42641/12203, registrato all'Ufficio del Registro di
Tropea in data 27 agosto 1990 al n. 131, serie 1V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 1.9.1990 al n. 12724 R.P. Con tale atto venivano assegnati all'odierna convenuta il vano garage posto Controparte_1
“all'angolo di sud-est” del fabbricato, a (e per esso Parte_3 attualmente la SI.ra ) i due vani garage “confinanti con distacco Parte_2 dalla proprietà alla SI.ra veniva assegnato il garage Per_2 Parte_1
“posto nell'angolo di sud-ovest del fabbricato”. (all.1 di parte attorea). Occorre altresì precisare, che nel suddetto atto notarile, veniva espressamente stabilito che
“l'accesso al vano garage assegnato a è dato attraverso il Parte_1 limitrofo vano garage della LL ”. Senonché a partire dal 2022, la CP_1 convenuta di fatto impediva alla LL di Controparte_1 Parte_1 accedere al proprio vano garage, tramite l'apposizione di lucchetti e la realizzazione di una rete metallica. Pertanto e hanno Parte_1 Parte_2 intrapreso l'odierno giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà dei rispettivi vani garage.
Tanto premesso, la domanda, così come formulata, non può essere accolta per difetto di interesse delle odierne istanti.
Ed invero, in diritto, deve essere rilevato che il presupposto processuale per agire per l'accertamento dell'usucapione sia l'insussistenza della proprietà formale degli immobili che si intendono usucapire, altrimenti non sussisterebbe alcun interesse ad agire da parte dell'istante, potendo in astratto tale azione essere esperibile da qualsiasi soggetto che sia proprietario di un qualsiasi bene dopo il decorso del termine legislativamente previsto. Dunque, affinché la domanda di usucapione sia pagina 6 di 9 esaminabile, occorre che vi sia un interesse ad agire rinvenibile nella discrasia fra il formale proprietario ed il proprietario sostanziale, a seguito della verifica dei presupposti per l'acquisto a titolo originario.
L'interesse ad agire (la c.d. legitimatio ad causam), che costituisce una delle condizioni dell'azione processuale in genere, è rilevabile d'ufficio e presenta, com'è noto, tre caratteristiche specifiche: l'attualità, la concretezza e la personalità dell'interesse. L'interesse ad agire deve essere: attuale nel senso che l'aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione;
concreto, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, personale, ossia che ne risulti in via diretta, comunque, ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio. In un caso simile a quello per cui è causa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “l'interesse ad agire di C. E. relativo alla richiesta di essere dichiarato comproprietario in ragione di un sesto dell'immobile sito in (OMISSIS) per intervenuta usucapione, al momento della proposizione dell'appello non era attuale, né concreto essenzialmente perché nel momento in cui ha proposto appello risultava essere comproprietario dello stesso bene e per la stessa quota per successione a causa della morte del padre” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 30/12/2011, n.
30611). Parimenti la giurisprudenza di merito ha affermato che “Affinché possa ritenersi sussistente l'interesse ad agire di un soggetto che chiede di essere dichiarato proprietario a titolo di usucapione di un determinato bene, è necessario che il diritto di proprietà o l'altro diritto che si assume essere stato usucapito formi oggetto di contestazione da parte di un terzo, vantando quest'ultimo un diritto proprio, al fine di potergli riconoscere la legittimazione passiva “ad causam”, mancando la quale, in assenza di controversia tra le parti, la domanda diretta ad introdurre il giudizio di accertamento va dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire dell'attore” (Tribunale Termini Imerese, 18/12/2006).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, il Tribunale rileva che in effetti le odierne attrici risultano già essere proprietarie dei beni immobili di cui chiedono l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione (asseritamente maturato), come risulta dall'atto notarile summenzionato ( all.1).
pagina 7 di 9 Peraltro, la convenuta non è sicuramente la proprietaria del bene Controparte_1 né si afferma tale, e quindi non sussiste nemmeno un astratto contraddittore alla pretesa dell'attore, che, dunque si manifesta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2.2. Quanto alla domanda di rivendica ex art. 948 c.p.c., formulata dalle attrici in via subordinata, si deve osservare quanto segue.
Preliminarmente giova richiamare in diritto che in ordine alla qualificazione dell' azione di rivendica le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
7305 del 28-3-2014, hanno chiarito che si verte in azione reale di rivendica della proprietà, quando si agisce in giudizio per affermare il diritto di proprietà e per recuperare il bene immobile occupato senza titolo dal convenuto.
Nel caso di specie, tuttavia, si è limitata a dedurre di essere Parte_1 stata spogliata del possesso del passaggio che le consentiva di accedere al proprio garage senza lamentare alcuna occupazione sine titulo da parte della convenuta dell'immobile ( vano garage) oggetto della rivendica.
Quanto alla medesima domanda di , nulla è emerso in fase Parte_2 istruttoria in merito al fatto che abbia occupato il vano garage di Controparte_1 sua proprietà.
3. In definitiva, la domanda così come formulata deve essere rigettata. Nulla deve essere pronunciato sulle spese, dal momento che il convenuto, seppur vittorioso, è rimasto contumace nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
- Nulla sulle spese;
Vibo Valentia, 5 giugno 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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