Articolo 9 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 8Articolo 10
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7 febbraio 1951
Art. 9.
Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera e) dell'art. 1.
Il Ministro per il tesoro stabilira' con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistano alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1951
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