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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1398/2024 riservata in decisione il 5.5.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. ), con l'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Damiano Muzzupappa, giusta procura in atti,
E
, C.F.: , con l'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
atti Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'1.10.2024, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 22.4.1992 con la resistente, che dall'unione non sono nati figli;
di essere separati giusta sentenza definitiva n.445/2023 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10.10.2023, pubblicata l'11.10.2023 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 1 di 2 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14 cpc - comunicata al PM – si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale;
le difese depositavano accordo definitorio;
alla fissata udienza, sulle conclusioni conformi delle parti, la causa, previa trasformazione del rito, veniva riservata per
.a decisione collegiale.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 1597/2020, conclusosi con sentenza n. 445/2023 dep. il 11.10.2023, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Sulla scorta di ciò, in assenza di figli e non essendo state avanzata alcuna ulteriore domanda , ritiene il Collegio sussistenti le condizioni per pronunciare la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paola (Cs) il 22.4.1992 tra e – smg - (R.A.M. Parte_2 Parte_1
Comune di Paola, anno 1992 parte II, Serie A, atto n. 38); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola (Cs) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.; c) nulla per le spese.
Così deciso nella CC da remoto del 23.5.2025 La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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