Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/02/2026, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11757 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato SA SI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
- del provvedimento n. 3134 del 26/7/2024 -notificato a mani in data 23/8/2024 - recante Diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (doc.1)
- della comunicazione di preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023 (doc.2);
- nonché, ove di interesse, di ogni altro atto -anche sconosciuto- presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonché per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità
- del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti (doc. 3), inviata in data 5/9/2024 a mezzo PEC, con la quale il ricorrente ha richiesto all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di prendere visione del seguente documento: copia dell’intervista rilasciata dall’istante presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in data 14/2/2023 menzionata nel preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023;
e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso al documento richiesto con l’istanza del 5/9/2024e per la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, in persona del Ministro p.t. all’esibizione ex art. 116, comma 2 cpa del documento oggetto dell’istanza di accesso del 5/9/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RT IA DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con la precedente Ordinanza n. 497/2025, il Collegio ha ordinato alla Rappresentanza Diplomatica in Pakistan di depositare copia dell’intervista rilasciata dall’istante presso l’ Ambasciata d’Italia a Islamabad il 14/2/2023 menzionata nel preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023.
Domanda incidentale - formulata a norma dell ’art. 116, comma 2 cpa - nell’ambito del presente gravame, con cui l’interessato ha impugnato gli atti del procedimento per il rilascio del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato e – in particolare - il provvedimento conclusivo di diniego n. 3134 del 26/7/2024 che ha confermato la Comunicazione endoprocedimentale di preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023, motivata rappresentando che ”dall’intervista sono emersi dubbi sull’invitante”, ossia sul potenziale datore di lavoro che ha ottenuto dal competente SUI il necessario nulla osta nominativo a favore del lavoratore pakistano.
Nondimeno - nell’ udienza pubblica del 27/1/2026- il Collegio ha constatato che la competente
Sede Diplomatica non ha potuto adempiere all’Ordinanza n.497/2025, poiché non aveva formalizzato alcun verbale dell’intervista dell’istante del 14/2/2023 , sebbene menzionata nel preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023, confermato - per relationem - dalla decisione negativa , parimenti gravata.
Considerato come
-in assenza del deposito dell’i ntervista consolare del 14/2/2023 - in quanto non verbalizzata nelle forme di rito ex artt. 2699, 2700 cc - difetta il necessario supporto probatorio della motivazione dell’impugnato diniego di visto.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento n. 3134 del 26/7/2024 nonchè gli altri atti impugnati . Né - in sede di riesercizio del potere - l’ Ambasciata d’Italia a Islamabad potrà reiterare il rifiuto del visto per motivi di lavoro subordinato in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Liquida in misura forfettaria le spese di lite, conformemente all’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 3134 del 26/7/2024 nonchè gli altri atti indicati in epigrafe.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 2.000 (duemila/00) a carico del MAECI e a favore del ricorrente .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
RT IA DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IA DA | AN RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.