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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/10/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. 61/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Paolo G. Demarchi Albengo Presidente dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere relatore dott.ssa De Tommaso Adriana Consigliere
nella causa di appello iscritta a ruolo al RG lav. n. 61/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 dello Stato di Trento
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Galas Controparte_1
APPELLATO
ha pronunciato la seguente SENTENZA Definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro – nr. 161/2023, pubblicata il 15.10.2024, condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPNA come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
Trento, 9.10.2025 IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Paolo G. Demarchi Albengo Presidente dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere relatore dott.ssa De Tommaso Adriana Consigliere
nella causa di appello iscritta a ruolo al RG lav. n. 61/2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 dello Stato di Trento
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Galas Controparte_1
APPELLATO
ha pronunciato la seguente SENTENZA Definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro – nr. 161/2023, pubblicata il 15.10.2024, condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPNA come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
Trento, 9.10.2025 IL PRESIDENTE