Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice dott. ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi promosso con ricorso e cumulo di domande depositato in data 27/06/2023
da nato il [...] in [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente in [...]1 Comune TRIESTE (TS), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Valle, C.F. (indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: presso il cui studio in Trieste alla Via C. de Email_1
Rittmeyer, 5, elegge domicilio ricorrente contro nata il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), cittadina italiana, residente in [...]1 TRIESTE (TS) C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Modugno (C.F. ) presso il cui C.F._4 studio in Trieste, via Battisti n.8 dichiara di eleggere domicilio resistente Email_2 Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
1) -Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...]; C.F._3
2) -Ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile ad onere dell'Ufficio Anagrafe del Comune competente;
3) -Onerare il sig. di corrispondere mensilmente in favore della sig.ra Parte_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € Controparte_1
200,00 (duecento/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Il detto importo dovrà annualmente essere aggiornato secondo gli indici Istat e la prima rivalutazione decorrerà dalla data di emissione della sentenza di separazione;
4) -A definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti il sig. Parte_1
cede e trasferisce la propria metà quota di proprietà della casa ex coniugale e relative pertinenze, siti in Trieste, Via Franca n.4/1, alla sig.ra che accetta, e a Controparte_1
fronte della detta cessione immobiliare la sig.ra liquida in favore del Controparte_1 sig. il controvalore pari a complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00). La Parte_1
somma così concordata verrà corrisposta nelle seguenti modalità: metà dell'importo, cioè €
40.000,00 (quarantamila/00), verrà versata a mezzo assegno circolare contestualmente all'udienza di precisazione delle conclusioni che definirà il procedimento di separazione dei coniugi in cui verrà sottoscritto il presente accordo, ed il verbale d'udienza sottoscritto dalle parti varrà quale formale quietanza;
il saldo del residuo importo, pari ad € 40.000,00
(quarantamila/00), sarà versato mediante assegno circolare contestualmente all'udienza di divorzio che verrà fissata all'esito della scadenza dei termini di legge successivi all'emanazione della sentenza di separazione nel procedimento de quo, e alla detta udienza le parti presenzieranno per confermare la volontà di addivenire alla cessazione del vincolo coniugale a conclusioni congiunte per quindi firmare nuovamente l'accordo di divorzio di cui qui già si anticipano le condizioni, ed il verbale della detta udienza varrà quale formale quietanza di avvenuto pagamento.
pagina 2 di 9 5) -L'immobile, oggetto di trasferimento per la metà quota da parte del sig. Parte_1
in favore della sig.ra è costituito da alloggio sito al sesto piano della Controparte_1
casa civico numero 4/1 di Via Franca e da vano cantina pertinenziale, più due terrazzini, il tutto come di seguito censito:
All'Ufficio Tavolare di Trieste
- Unità condominiale iscritta alla P.T. 14065 di Trieste, ente indipendente costituito dall'alloggio sito in Trieste, al sesto piano della casa civico numero 4/1, anagrafico 5537 di
Via Franca, marcato “M” in colore marrone scuro nel piano di frazionamento già in atti tavolari sub GN. 4689/52, composto da quattro stanze, stanzino, cucina, bagno, latrina, ingresso, ripostiglio, due terrazzini e cantina al piano terra, con 76/1000 p.i. della P.T. 12254 di Trieste, 29/1000 p.i. della P.T. 7149 di Trieste, p.c.n.5899/8 fondo.
All'Ufficio del Territorio – Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste:
L'immobile è di seguito censito in Comune di Trieste:
• Via Franca n.4/1, Piano T-6, Sezione Urbana V, Foglio 27, Particella 5899/11,
Subalterno 17, Zona Censuaria 1, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 7 vani,
Superficie Catastale 127 mq, rendita catastale € 1.301,47;
Ai fini del trasferimento immobiliare le parti danno atto:
- che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 40 della Legge 28.02.1985, n.47, sue proroghe, modifiche ed integrazioni, e dal Decreto Legge 25.11.1994 n.649, la costruzione del fabbricato in cui si trova l'alloggio oggetto di cessione è stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, precisamente l'anno di costruzione risale al 1951;
- che per l'alloggio suddetto è stata presentata in data 29/04/1986 presso il Comune di
Trieste la domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla Legge 28.02.1985 n.47, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art.35 della stessa Legge cit.; è stata poi ottenuta la relativa sanatoria. Non sono state in seguito eseguite altre opere abusive nell'immobile in oggetto;
pagina 3 di 9 - che, ai fini di cui all'art. 41 della L.47/1985, per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori - fatta eccezione per quanto già specificato al punto che precede - e non sono state eseguite opere abusive e comunque non sono state realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie concessioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità. In particolare, essendo rimasta a vivere nell'alloggio de quo la sig.ra
[...]
anche dopo la cessata convivenza con il marito, ella presta qui formale CP_1
autocertificazione dichiarando che non sono state eseguite opere abusive nell'immobile o opere per le quali non siano state richieste e rilasciate le dovute autorizzazioni / concessioni, così manlevando il sig. da ogni responsabilità in ordine a difformi constatazioni. Parte_1
- che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile qui in oggetto;
- che la parte cedente sig. dichiara che l'immobile in oggetto, per la parte Parte_1
(½ quota) che qui viene trasferita alla sig.ra è al medesimo pervenuto Controparte_1
per atto di compravendita concluso in data 22.10.1986 a firma del notaio rogate d.ssa
[...]
, notaio di Trieste (Rep. n.19377); Per_1
- che sul detto immobile non sono iscritti aggravi.
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985, la parte cedente sig. dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, Parte_1 riguardano l'unità immobiliare (alloggio e cantina) raffigurata nella planimetria sottoscritta dalle parti, depositata in Catasto ed allegata al presente atto;
la parte cedente Pt_1
dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali
[...] Controparte_1
relativi alla unità immobiliare in oggetto, quali sopra riportati, e la planimetria depositata in
Catasto di cui si è fatto cenno sopra, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- che si dà atto che per l'unità immobiliare (alloggio e cantina) sono state presentate al
Catasto le seguenti richieste di variazione tutte accolte ed annotate:
- variazione modifica identificativo dd.1/02/2008 Pratica n.TS0020524 in atti dal 1/02/2008
VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO (n.7288.1/2008); Notifica N.5448/1999;
pagina 4 di 9 - superficie di impianto pubblicata il 9/11/2015, DATI RELATIVI ALLA PLANIMETRIA: data di presentazione il 7/07/1987, prot. n.8182000;
- Si dà, inoltre, atto che l'unità immobiliare oggetto del presente trasferimento risulta regolarmente intestata presso il Catasto dei Fabbricati di Trieste alla odierna parte cedente per la metà quota qui oggetto di trasferimento, in conformità con le Parte_1
risultanze dei Registri Immobiliari (Ufficio Tavolare), come risulta dall'estratto tavolare e visura catastale qui allegate.
- Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 ter L. 165/1990 la parte cedente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'unità Parte_1
immobiliare in oggetto;
- La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, Parte_1
ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando la parte cessionaria a Controparte_1
conseguire la voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a proprio nome sulla metà quota di immobile oggetto di trasferimento di cui al presente atto ad onere e spesa di quest'ultima;
- In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 – come modificato dalla L. 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 – si dà atto della regolarità della documentazione in ordine all'attestazione energetica relativa all'immobile qui comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica relativo all'unità immobiliare oggetto del presente atto redatto dall'ingegnere in data 13/03/2025. Parte cessionaria dichiara altresì di Persona_2 Controparte_1
essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio – 13/03/2025 - e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
- La parte cedente dichiara che il detto Attestato di Prestazione Parte_1
Energetica è pienamente valido ed efficace e non risulta decaduto per cause sopravvenute.
-Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti alla separazione e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa pagina 5 di 9 e/o imposta ove dovuta. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nella sentenza di separazione personale dei coniugi e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previsti per legge.
- Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione residenziale non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
- Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
-La parte cedente assicura la piena ed esclusiva proprietà di quanto sopra Parte_1
trasferito, per la metà quota oggetto di cessione, che dichiara libera da aggravi, privilegi fiscali – azioni pregiudizievoli in corso o comunque temute – nonché da imposte e tasse arretrate, sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data odierna sia in via principale, che complementare e suppletiva.
- Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L.
223/2006, convertito in L. 248/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente ricorso consensuale avente ad oggetto la cessione di immobile.
- La parte cedente dichiara di essere proprietario in regime di Parte_1
separazione dei beni della metà quota di immobile che qui è oggetto di cessione in favore di
Controparte_1
- Le parti si danno atto che fino alla data di deposito del presente accordo ciascuna ha provveduto a pagare la propria quota per IMU (ove prevista), e le quote relative a spese condominiali deliberate ed approvate con riferimento all'immobile oggetto qui di trasferimento, ed in genere di aver pagato tutte le imposte previste per la proprietà immobiliare (TARES, TARI ecc), salvi diversi accordi intervenuti tra le parti. La sig.ra che ha continuato ad abitare ininterrottamente nell'immobile oggetto di CP_1 trasferimento dall'intervenuta cessata convivenza dei coniugi ad oggi, dà atto che non sono state deliberate opere straordinarie riguardanti il condominio di cui fa parte l'immobile de quo, e si impegna a volturare a proprio nome le utenze domestiche, laddove non vi abbia già provveduto entro il 31/07/2025. pagina 6 di 9 6) - L'acquirente sig.ra per la metà quota di proprietà che qui le viene Controparte_1
trasferita dal marito sig. curerà a proprie spese i successivi adempimenti Parte_1 presso l'Ufficio Tavolare e l'Ufficio Catasto per la voltura a proprio nome della quota parte qui oggetto di cessione.
7) - Con l'adempimento puntuale e corretto di tutto quanto previsto nel presente accordo le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e null'altro avranno a pretendere economicamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo ove rispettati integralmente i termini del presente accordo, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede.
8) - Le spese legali del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti, mentre le spese ed eventuali tasse conseguenti al trasferimento immobiliare, ove dovute, anche conseguenti a necessità di qualunque tipo di integrare e riformulare il passaggio di proprietà laddove non corretto, saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.ra Controparte_1
per la relativa metà quota qui a lei trasferita.
Rinuncia dei proc. dom. alla solidarietà professionale.
9) -Si dichiara che il trasferimento immobiliare previsto nel presente accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ed imposta ex articolo 19 della Legge 74/1987, in quanto inserito nell'ambito degli accordi di separazione dei coniugi ed il trasferimento immobiliare de quo si inserisce nella regolamentazione dei reciproci rapporti economico - patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 il signor ha chiesto pronunciarsi la Parte_2
separazione personale dalla moglie formulando contestualmente domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza corresponsione di alcun contributo al mantenimento, né di assegno divorzile. A tale fine ha esposto di aver contratto matrimonio il
06/06/1987 a Trieste (atto n. 186 p. II s. A - 1987), opzionando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che a causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale, il 28/09/2021 il aveva lasciato l'alloggio coniugale, di comune proprietà tra le parti (pur ivi mantenendo Pt_1 la residenza ed anche i suoi beni), e si era trasferito prima presso l'abitazione di un amico, pagina 7 di 9 , e poi in un immobile in Trieste, Via Lotto n. 10/2, acquistato nel 2022; che da Persona_3
anni la convivenza delle parti era insostenibile e intollerabile, sia per ragioni personalissime, sia per scelte professionali;
dall'unione erano nate due figlie il 29 maggio 1989 e il 3 Per_4 Per_5
dicembre 1991, entrambe indipendenti.
2.Con comparsa di costituzione depositata il 7 gennaio 2025 la signora ha aderito alla CP_1
domanda di separazione del marito, dissentendo dalla narrazione esposta dal marito e chiedendo, in via riconvenzionale, non solo che la separazione venisse a lui addebitata, ma che venisse previsto un risarcimento per il danno endofamiliare cagionatole dal marito nella misura di euro
25.000, oltre a un contributo al mantenimento nella misura di euro 800,00 mensili;
ha aderito altresì alla domanda di divorzio, ma con previsione di un assegno divorzile.
3.All'udienza del 3 marzo 2025, esperito il tentativo di conciliazione delle parti personalmente presenti, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, mentre i coniugi hanno concordato sulla corresponsione di un contributo al mantenimento da parte del signor Pt_1
nella misura di euro 200,00 mensili a favore della signora con decorrenza marzo 2025 e CP_1
la cessione della quota di ½ p.i. della casa di via Franca da parte del signor alla moglie Pt_1
verso il pagamento da parte di quest'ultima di euro 80.000 da versare per il 50% al momento della separazione e la restante parte al momento del divorzio.
All'udienza del 18 giugno 2025 sono state sottoscritte dalle parti le dettagliate condizioni della separazione e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
4.Il Tribunale prende atto delle condizioni della separazione, precise, dettagliate, accompagnate da debiti documenti e perciò idonee a consentire e intavolare il trasferimento della proprietà piena della casa di via Franca in capo alla signora dette condizioni vengono omologate CP_1
da questo tribunale
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita dalle parti in sede di separazione, sarà procedibile solo dopo che sarà decorso il termine di mesi sei dall'udienza del
3 marzo 2025 (durante la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e hanno modificato la separazione da giudiziale a consensuale) e comunque previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
[...]
le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte.
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riserva
di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c e fissa nuova udienza con separata ordinanza.
Così deciso in Trieste, 21 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 9 di 9