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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.1074/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc e iscritta a ruolo il 13.3. 2024 da:
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Bassano del Grappa (VI) via delle Viole 22 in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. VANZETTO CP_2
EMANUELA (C.F. con studio in Rosà (VI) via G. B. C.F._1
Cavallini ricorrente- attrice CONTRO
(GIÀ e ), Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(C.F.: ) con Sede Legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede P.IVA_2 secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. , Rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_2
“ ” Partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 Controparte_6 P.IVA_3
e capogruppo del Gruppo Bancario “ ”, iscritto nell'Albo dei Gruppi Controparte_6
Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata dal Procuratore Dott. nato a [...] il Controparte_7
28.8.1961, giusta procura speciale rilasciata in data 14.4.2021 dal Dott.
[...] in autentica della Dott.ssa Notaio in Per_1 Persona_2
Milano (n. Rep. 6.745 – n. Racc. 4.737) (doc.01), a ciò autorizzato giusta procura rilasciata in data 14.4.2021 dall'Avv. Elisabetta Pagnini, nata a Napoli il [...], in [...].ssa Notaio in Milano (n. Rep. 6.744 – Persona_2
n. Racc. 4.736) (doc.02), a ciò autorizzata giusta procura rilasciata in data 14.4.2021 in autentica della Dott.ssa , Notaio in Milano (n. Rep. 44.955 – n. Persona_3
Racc. 14.766) (doc.03), rappresentata e difesa dall'avv.SOLINAS GIANNI
(C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._2
VI Contrà Santa Caterina 10. convenuta -resistente
1 Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE - visto l'art. 56 DL 18/2020 e la circolare ABI ( doc. 6 premesse ) dichiarare che il contratto nr 900020844 doveva ritenersi sospeso per il periodo compreso fra il mese di 27 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021 e quindi prorogato di diritto fino alla data del 28 ottobre 2024 si condanni la convenute (già ) corrente in Torino p.zza San Carlo Controparte_3 CP_4
156 pec FISC. P IVA in solido con Email_1 P.IVA_2 P.IVA_4 [...]
a corrispondere alla ricorrente CP_8
1) la somma di euro 9.801,18 pagata dal 27 marzo 2020 (sospensione COVID) al 31 dicembre 2021 o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare -e ciò per quanto in premessa;
2) condannare la convenuta al pagamento delle somme dovute in dipendenza della vigenza del contratto per cui è causa di cui € 16.054,25 calcolata fino al 23 ottobre 2023, oltre all'ulteriore somma che risulterà indebitamente corrisposta fino alla scadenza del contratto di finanziamento in essere ( 28 ottobre 2024 );
Il tutto maggiorato degli interessi di mora da calcolarsi su tutte le somme indebitamente corrisposte e sottratte alla liquidità dell'azienda per effetto dell'illegittimo comportamento dell' . Controparte_9
Spese di mediazione e di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria :
- in caso di contestazione ammettersi prova per testi sui capitoli di cui sopra.
Ammettersi in ogni caso Ctu volta a quantificare le somme indebitamente corrisposte ( ove contestate ) nel periodo di sospensione oltre alla quantificazione delle somme dovute dalla convenuta in dipendenza del contratto in essere e calcolate fino alla data di scadenza del contratto di leasing in essere.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via preliminare:
dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 undecies comma I c.p.c. per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c.;
accertare e dichiarare il difetto di legitimatio ad causam e/o l'interesse a resistere di
[...] quale successore di (già e, per l'effetto, CP_10 Controparte_5 Controparte_8 rigettare le domande della Ricorrente svolte nei confronti della Banca a tale titolo;
in ragione dei temi trattati, della complessità della materia e dell'attività istruttoria richiesta, disporsi il mutamento di rito e la conseguente fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., da cui far decorrere i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.;
Nel merito
respingere perché generiche e/o comunque infondate, in fatto e diritto, le domande tutte, nessuna esclusa, proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_10
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, come parimenti, in caso di accoglimento delle domande di ripetizione e, comunque, di qualsiasi domanda avversaria, opporre in compensazione gli importi ricevuti dalla resistente quali differenziali attivi, oltre interessi legali dai singoli eventuali accrediti al saldo effettivo;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della Ricorrente di risarcimento del danno e/o restituzione, accertare – in caso di effettiva contestazione tra le Parti - il reale danno subito dalla stessa dando ingresso anche ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni
2 ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia il reale differenziale negativo pagato dalla società tenendo conto, ai fini del calcolo, del complessivo danno derivante dalle operazioni contestate;
In ogni caso:
Con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato parte attrice Controparte_1 esponeva:
-che con contratto di locazione finanziaria stipulato con (facente Controparte_8 parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane) nr. 20824 del 27.12.2007
acquisiva, in qualità di utilizzatore, un immobile artigianale in Bassano del CP_1
Grappa; la durata della locazione finanziaria veniva convenuta in 180 mesi e quindi con scadenza naturale al 28.12.2022;
-nel 2018 “su proposta/richiesta della Banca, che a causa dei tassi di interesse stagnanti aveva un persistente ridotto guadagno”, stipulava il contratto CP_1 relativo ad operazioni in strumenti finanziari derivato OTC o derivato bancario IRS (Interest Rate Swap), del tipo più diffuso , denominato “plain vanilla swap, che si caratterizza per il fatto che uno dei due flussi di pagamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l'altro è indicizzato a un tasso di interesse variabile;
quando l'impresa teme il rialzo dei tassi, anziché rimborsare i finanziamenti in essere a tasso variabile (per riattivarli a tasso fisso), può affiancarli con gli swap/irs in modo da rimanere con un tasso variabile “protetto”;
-che il derivato oggetto di controversia era destinato a proteggere l'azienda da eventuali rialzi dei tassi legati al contratto di leasing in essere, e proprio perché la causa giuridica di quel contratto finanziario doveva intendersi legata alla vita ed alle vicende dei tassi di interesse legati al contratto di leasing, la durata del derivato in commento era stata ancorata alla durata del contratto di leasing, ovvero il 28.12.2022;
- che l'art 56 del D.L 18/2020 introducendo “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, così disponeva:
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di
COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di 3 pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, UNITAMENTE AGLI ELEMENTI ACCESSORI e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
e' facolta' delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.”
-che a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020 , veniva precisato che :
“- per elementi accessori si intendono TUTTI i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali in particolare , garanzie e assicurazione (nonché i contratti derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità automaticamente, alle condizioni del contratto originario“ così come testualmente riportato dalla Circolare Abi del 24.03.2020 prot. UCR/00593 ;
-che veniva ammessa alla sospensione dei pagamenti dei ratei dei CP_1 leasing fino a tutto il 31.12.2021 (così prorogato a seguito del perdurare della crisi pandemica) con conseguente proroga automatica della durata del contratto di un periodo corrispondente ai mesi di sospensione, ovvero 21 mesi e quindi con scadenza 28 ottobre 2024 così come da nuovo piano di ammortamento comunicato da
[...]
; CP_4
-che, tuttavia, non aveva mai sospeso l'efficacia del contratto Interest rate CP_4
Swap in essere, addebitando mensilmente i corrispettivi, e non aveva mai prorogato il contratto che, quindi, era scaduto al maturare del termine originario del 28.12.2022 così come da resoconto al 30.12.2022 e da cui si evincono addebiti CP_4 complessivamente sostenuti da pari ad € 45.755,00; CP_1
-che “esposta a tutt'oggi all'incremento degli interessi ben oltre la CP_1 soglia protetta a causa dello scadere del derivato, intendendo far valere l'illegittimità del persistente comportamento della banca e il suo diritto al risarcimento dei danni corrispondenti alle somme ingiustamente pagate in assenza della protezione” presentava inutilmente reclamo e successivamente domanda di mediazione, anch'essa con esito negativo. Tutto ciò premesso, la ricorrente intendeva ottenere la restituzione delle somme pagate nel periodo di sospensione, oltre che, accertata la vigenza del contratto interest rate fino alla scadenza del contratto di finanziamento a cui è collegato, l'adempimento agli obblighi di pagamento con esso assunti, pari al differenziale tra lo 0,17% e quanto effettivamente pagato a titolo di interessi.
4 Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta ( in quanto aveva Controparte_3 assorbito e ) a pagare: CP_11 Controparte_8 euro 9.801,18 quanto al primo periodo dal 27 marzo 2020 (sospensione COVID) al 31 dicembre 2021 ; euro 16.054,25 per il periodo fra il 01 gennaio 2023 alla data del 23 ottobre 2023 ( periodo in cui è maturata la mediazione ) perchè aveva CP_1 pagato le rate del leasing maggiorate degli interessi senza il limite dello 0,17 % il cui differenziale, il derivato, avrebbe dovuto coprire, “e proprio il differenziale tra lo 0,17% e quanto effettivamente pagato rappresenta gli importi dovuti dalla convenuta in dipendenza della ( arbitraria ) cessazione del contratto , oltre alla differenza fino alla scadenza del rapporto ( 28 ottobre 2024 )” e oltre agli interessi di mora . Precisava che invece “dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il leasing ha operato in uno con il suo derivato e pertanto nulla è discusso e discutibile: contratto di leasing e suo accessorio hanno operato secondo contratto”.
Parte convenuta , costituitasi, eccepiva il difetto di Controparte_3 legitimatio ad causam di quale successore di Controparte_6 Controparte_8 atteso che la ricorrente si doleva solo della condotta di CP_4
Affermava che dopo la conclusione del contratto di leasing nel 2007 e molti anni favorevoli, temendo una risalita dei tassi d'interesse e, quindi, anche del tasso di indicizzazione di cui al contratto di leasing, la ricorrente si era rivolta alla filiale di
Bassano del Grappa di e tra le soluzioni illustrate dalla Banca, CP_4 [...]
legale rappresentante di si era determinato a sottoscrivere il CP_2 Controparte_1 contratto IRS per cui è causa, nella versione più comune e diffusa, chiamata plain vanilla, al fine di proteggersi da possibili variazioni al rialzo del tasso di indicizzazione. Quindi l'operazione in strumenti IRS di copertura è stata voluta da quale frutto di una scelta consapevole ed autonoma, tanto che in Controparte_1 questa sede la ricorrente vorrebbe continuare a beneficiare degli effetti favorevoli dello strumento anche oltre il termine di scadenza pattuito. In data 24.9.2018 era stato sottoscritto il c.d. “contratto relativo ad operazioni in strumenti finanziari derivati OTC” (doc.06) e in data 25.9.2018, dopo aver ricevuto adeguata informativa – il contratto di Interest Rate Swap di cui è causa, cui ha fatto seguito, come da previsione contrattuale, la conferma dell'ordine ricevuto (doc.07) in cui sono riportate le principali condizioni applicate: data iniziale del 28.9.2018; data finale del 28.12.2022; tasso parametro variabile (Euribor 3mesi); tasso parametro fisso (0,17%); date scadenza del tasso parametro variabile, coincidenti con quelle del tasso parametro fisso;
piano di ammortamento del c.d. “nozionale”. La convenuta confermava che vi è un'elevata correlazione tra il contratto di leasing e lo strumento finanziario che svolgeva funzione di copertura , ma osservava il contratto derivato non va equiparato ad elemento accessorio del leasing, essendo contraddistinto da autonomia finanziaria . Affermava inoltre che l'art. 56 comma II lett.c) del D.L. 18/2020 specifica che la sospensione dei piani di rimborso deve assicurare “[…] l'assenza di nuovi o maggiori onere per entrambe le parti”. Tale norma offriva alle imprese la possibilità e facoltà
5 di sospendere – dietro specifica richiesta – il pagamento dei canoni dei contratti di leasing o le rate dei finanziamenti. La sospensione poteva essere accordata, per espressa previsione normativa, sia con riferimento all'intero importo del canone e/o della rata del finanziamento comprensivo di capitale e interessi, oppure alla sola quota capitale, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la quota interessi continuava a maturare, e nel caso di specie aveva optato per la seconda possibilità, CP_1 dunque con la sospensione del pagamento della sola quota capitale di ciascun canone di leasing. Pertanto anche nel periodo di sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing – dal 28 marzo 2020 al 31.12.2021 – gli interessi sul capitale residuo continuavano a maturare al tasso pattuito, non per volontà della banca, bensì per volontà dell'odierna ricorrente, e in tale arco temporale il contratto derivato aveva continuato ad operare e ad assolvere alla funzione di copertura per la quale era stato stipulato, contribuendo a stabilizzare l'onerosità dell'indebitamento sottostante dal rischio di eventuale rialzo dei tassi d'interesse, tanto che in quello stesso periodo, proprio in virtù della clausola di indicizzazione contenuta nel contratto di leasing, aveva potuto beneficiare di una significativa riduzione CP_1 dell'ammontare degli interessi di ciascun canone per complessivi euro 118.938,49 proprio in virtù del fatto che il pagamento degli interessi non è stato sospeso. Pertanto la convenuta si opponeva alla pretesa di estendere l'operatività dello strumento senza oneri, contestava il quantum delle domande attoree e affermava che in ogni caso l'eventuale importo di risarcitorio/restitutorio avrebbe dovuto considerare il risparmio conseguito sugli interessi passivi del contratto di leasing sottostante . a causa , documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies u.co cpc all'udienza del 12.3.2025. Per il pricipio di ragion più liquida si esamina direttamente il merito della controversia pur in presenza di questioni preliminari (legittimazione passiva). L'art 56 del D.L 18/2020 che disponeva misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, prevedeva alla lettera c):
“ per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
e' facolta' delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.” Tra gli “elementi accessori” possono rientrare anche i contratti derivati, così come i contratti assicurativi e garanzie, come specificato nei chiarimenti del Ministero (doc. 6 attoreo). Tuttavia, per la loro specifica funzione di stabilizzazione degli interessi, i derivati risultano strettamente collegati con questi ultimi, che formano, unitamente ai rimborsi in conto capitale, le rate di leasing. Come visto, l'ultima parte della lettera C) dell'art. 56 co.II DL 18/2020 prevedeva anche che “e' facolta' delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.” Ciò è quanto
6 accaduto nel caso di specie, infatti dal doc. 7 di parte attrice (“piano di ammortamento aggiornato”) si nota l'azzeramento, dal 29.3.2020 al 28.12.2021, delle sole rate in conto capitale. Non essendo stati sospesi gli interessi, correttamente il derivato ha continuato ad operare producendo i propri effetti. Parte convenuta ha affermato che ciò ha avuto effetti positivi per avendole consentito un CP_1 risparmio di euro complessivi euro 118.938,49. Parte ricorrente non ha specificatamente contestato tale allegazione, contenuta nella comparsa di risposta della convenuta, atteso che nella prima difesa successiva si è limitata ad affermare che “Non è neppure vero che nel 2020 abbia “optato” per la sospensione CP_1 del solo capitale e scelto di continuare a pagare gli interessi sulle rate del leasing: questa è stata l'”opzione” operata dalla che non ha offerto alcun margine né CP_4 ha informato sussistere una facoltà di scelta”. Tuttavia non ha offerto alcuna prova sul punto, omettendo di chiedere memorie integrative ex art. 281 duodecies co.IV cpc. SI pertanto ritenere che la scelta di sospendere solo i rimborsi in conto capitale sia stata una decisione della ricorrente, e conseguentemente, continuando a decorrere gli interessi, correttamente il derivato non era stato sospeso ma aveva continuato a svolgere i propri effetti, terminando alla data inizialmente convenuta. Dalla lettura degli estratti conto prodotti dalla convenuta (doc.12) risultano infatti, anche nel periodo di sospensione dei rimborsi in conto capitale, contabilizzati gli interessi , tra Contro cui anche un accredito da parte della convenuta (allora di euro 20.197,22 in data 28.10.2021. Non si ravvisano pertanto violazioni contrattuali o comportamenti contrari a buona fede che possano generare obblighi risarcitori, né è possibile estendere coattivamente la durata del contratto oltre il termine pattuito dalla volontà delle parti.
La domanda attorea va pertanto rigettata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 1700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 7.4.2025 Il giudice Dott. Eloisa Pesenti
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