Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11296 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Questura di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma del 3.3.2022 recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Roma in data 3.3.2022, motivato sulla base dei seguenti elementi:
- “agli atti d'ufficio è emerso che l'interessato, in data -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale di Roma, è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per violenza sessuale, per aver commesso il reato di cui all'art. 609 bis C.P;
- “…l'istante ha allegato alla domanda un test di lingua italiana non idoneo, in quanto, ottenuto al di fuori delle modalità di svolgimento previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.lgs. 286/98 e ss mm.; è stato allegato, infatti, solamente un attestato di frequenza di un corso HACCP, svolto presso la "-OMISSIS-", che non figura tra gli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, come richiesto dall'art. 4 comma 1 lett. a) del D.L. del 04/06/2010”.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) violazione di legge ex art. 97 cost. – imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;
3) violazione di legge, art. 28 d.lgs. 286/1998- violazione del diritto all’unità familiare.
In sostanza, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe privo di idonea motivazione e che lo stesso non avrebbe tenuto conto della circostanza che l’istante è padre di una bambina nata nel 2019 in Italia. Di conseguenza, il decreto di rifiuto da parte della Questura di Roma di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, seppur in presenza di una condanna per i reati di cui all’art. 380 c.p.p., avrebbe dovuto tenere conto della permanenza e della durata del soggiorno in Italia, nonché del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.
Si è costituita l’amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.
All’udienza del 6.6.2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato si basa sulla circostanza che il ricorrente dagli atti della questura di Roma è emerso che il richiedente è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per violenza sessuale, per aver commesso il reato di cui all'art. 609 bis C.P e sulla circostanza che lo stesso risulta aver allegato alla domanda un test di lingua italiana non idoneo, in quanto, ottenuto al di fuori delle modalità di svolgimento previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.lgs. 286/98 e ss mm., come meglio specificato nella descrizione in fatto.
2. Ciò premesso il ricorrente non ha offerto alcun elemento che possa ritenersi idoneo a smentire la valutazione di pericolosità svolta dall’ufficio di P.S., che costituisce condizione indispensabile ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.lgs. 286/98, modificato dal decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno).
3. In particolare, si osserva che:
- l’art. 9, comma 4, del d.l.vo 1998 n. 286 dispone “che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;
- non solo, il diniego di rilascio della carta di soggiorno deve essere sorretto da “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate” (cfr. Corte Cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; C.d.S., sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5515);
- il paradigma giurisprudenziale ora richiamato, che riflette il contenuto delle norme citate, è stato rispettato dall’Amministrazione nel formulare il giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente;
- sicuramente l’Amministrazione ha tenuto conto della grave vicenda penale in cui l’istante è stato coinvolto e ne ha rimarcato l’oggettiva gravità; in particolare, ha evidenziato che il richiedente ha dimostrato un'indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza, denotando una assente integrazione nel contesto sociale e una inclinazione ad un comportamento che, qualora permanesse sul territorio nazionale, costituirebbe una minaccia concreta e attuale per la sicurezza pubblica, anche ai fini della qualificazione del soggetto come persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. l del D.lgs. 159/2011.
4. Si tratta di un grave reato commesso contro la persona, che correttamente l’Amministrazione ha posto a fondamento del giudizio sfavorevole in termini di pericolosità e di corretta integrazione nel tessuto sociale italiano, non senza considerare la produzione di un attestato non idoneo a dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
E’ possibile ritenere dunque che le argomentazioni articolate dall’amministrazione, oltre a riflettere un puntuale quadro istruttorio, siano immuni da vizi logici e valgono a supportare la determinazione assunta.
5. Invero il ricorrente, pur presente in Italia da lungo tempo e pur disponendo di attività lavorativa, ha posto in essere una condotta criminale di oggettiva gravità, dimostrando aver aderito a modelli comportamentali socialmente e giuridicamente inaccettabili.
In tale contesto, sia la disponibilità di un lavoro, sia la presenza di familiari, infatti, non sono valsi a distoglierlo dalla commissione di fatti di rilevanza penale e ciò non consente di formulare, secondo ordinari criteri di ragionevolezza, una prognosi favorevole in caso di sua permanenza in Italia.
6. Egli del resto non smentisce le condotte indicate dall’ufficio di P.S., ma tenta di sminuirne il rilievo affermando che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei legami familiari che l’istante avrebbe sul territorio italiano, in particolare con la propria figlia minore.
Tutto ciò evidenzia, invero, l’assenza di una ben che minima forma di ravvedimento e di consapevolezza che l’accettazione delle regole del corretto vivere siano indispensabili al fine di potersi integrare nel tessuto sociale italiano.
7. In definitiva, il giudizio di pericolosità sociale, lungi dall’essere centrato sulla mera presenza di provvedimenti penali, è correlato a specifiche risultanze istruttorie che evidenziano la gravità dei fatti commessi dallo straniero ed è ampiamente supportato sul piano motivazionale.
L’amministrazione ha ritenuto concreta ed attuale la pericolosità sociale del ricorrente tenendo conto della sua storia complessiva, del tempo di permanenza in Italia, della presenza dei familiari sul territorio, sviluppando delle considerazioni aderenti alle risultanze istruttorie, ragionevoli e prive di vizi logici.
8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.