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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3503/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in San Giuliano Milanese Parte_1 C.F._1 10, r le Avv.te Deborah Folloni e Anna Caldi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in San Giuliano Parte_2 C.F._2 Milanese (MI), Via Dostoevskij n. 5/f, rappresentato e difesa dall'Avv.ta Elisa Barzaghi del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: ata a Milano il 25.06.2008, Persona_1 ata a Milano il 25.06.2008. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residen af sso la residenza della madre, sita in San Giuliano Milanese (MI) – Via Rosselli n. 10, prevedendosi che, quando le figlie, anche disgiuntamente, manifesteranno la volontà di riprendere a frequentare il padre, i tempi di permanenza presso il padre possano essere concordati tra le parti e le minori, tenuto conto delle necessità scolastiche e personali delle figlie.
2) La casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI) – Via Rosselli n. 10 rimarrà assegnata alla Signora Parte_1
con tutto quanto l'arreda e la dota, affinché vi abiti con le figlie e , ai fini della collocazione
[...] Per_1 Per_2 enziale alle stesse.
3) Il Signor provvederà a versare alla Signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 manteniment ma di € 1.510,50 (€ 755,25 per cias mma che sarà versata alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Parte_1 Istat, co endo come base di decorrenza il mese di febbraio di ciascun anno. 4) I Signori e concorreranno nella misura del 50% ciascuno delle spese extra Parte_1 Parte_2 assegno rela o a spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La signora , con cadenza quantomeno settimanale, fornirà al signor Parte_1 Parte_2 informazioni in tà, scolastiche ed extra didattiche, delle figlie e alle condizioni delle stesse e ciò sino al raggiungimento della loro maggiore età.
6) I Signori e si autorizzano si d'ora al rilascio o al rinnovo sia del passaporto Parte_1 Parte_2 che di ogni v in favore delle figlie e concordano, altresì, che il pagamento delle spese necessarie al rilascio e/o rinnovo di tali documenti rimarrà a carico dei medesimi in ragione del 50% ciascuno.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20.02.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Carpiano (MI) in data 28.07.2007 e con sentenza n. 1199/2023 del 20.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 il 28.07.2007 in Carpiano (MI), trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune Parte_2
, Parte II, Serie A, Anno 2007, del Comune di San Giuliano Milanese (MI) al n. 34, Parte II, Serie B, Anno 2007 e del Comune di Zibido San Giacomo (MI) al n.10, Parte II, Serie B, Anno 2007;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpiano, del Comune di San Giuliano Milanese e del Comune di Zibido San Giacomo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 marzo 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3503/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in San Giuliano Milanese Parte_1 C.F._1 10, r le Avv.te Deborah Folloni e Anna Caldi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in San Giuliano Parte_2 C.F._2 Milanese (MI), Via Dostoevskij n. 5/f, rappresentato e difesa dall'Avv.ta Elisa Barzaghi del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: ata a Milano il 25.06.2008, Persona_1 ata a Milano il 25.06.2008. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residen af sso la residenza della madre, sita in San Giuliano Milanese (MI) – Via Rosselli n. 10, prevedendosi che, quando le figlie, anche disgiuntamente, manifesteranno la volontà di riprendere a frequentare il padre, i tempi di permanenza presso il padre possano essere concordati tra le parti e le minori, tenuto conto delle necessità scolastiche e personali delle figlie.
2) La casa familiare sita in San Giuliano Milanese (MI) – Via Rosselli n. 10 rimarrà assegnata alla Signora Parte_1
con tutto quanto l'arreda e la dota, affinché vi abiti con le figlie e , ai fini della collocazione
[...] Per_1 Per_2 enziale alle stesse.
3) Il Signor provvederà a versare alla Signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 manteniment ma di € 1.510,50 (€ 755,25 per cias mma che sarà versata alla Signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Parte_1 Istat, co endo come base di decorrenza il mese di febbraio di ciascun anno. 4) I Signori e concorreranno nella misura del 50% ciascuno delle spese extra Parte_1 Parte_2 assegno rela o a spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La signora , con cadenza quantomeno settimanale, fornirà al signor Parte_1 Parte_2 informazioni in tà, scolastiche ed extra didattiche, delle figlie e alle condizioni delle stesse e ciò sino al raggiungimento della loro maggiore età.
6) I Signori e si autorizzano si d'ora al rilascio o al rinnovo sia del passaporto Parte_1 Parte_2 che di ogni v in favore delle figlie e concordano, altresì, che il pagamento delle spese necessarie al rilascio e/o rinnovo di tali documenti rimarrà a carico dei medesimi in ragione del 50% ciascuno.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20.02.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Carpiano (MI) in data 28.07.2007 e con sentenza n. 1199/2023 del 20.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 il 28.07.2007 in Carpiano (MI), trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune Parte_2
, Parte II, Serie A, Anno 2007, del Comune di San Giuliano Milanese (MI) al n. 34, Parte II, Serie B, Anno 2007 e del Comune di Zibido San Giacomo (MI) al n.10, Parte II, Serie B, Anno 2007;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpiano, del Comune di San Giuliano Milanese e del Comune di Zibido San Giacomo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 marzo 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello