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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Vitulano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2767/2023 promossa da:
, in persona del procuratore p.t. Controparte_1 in virtù di poteri conferiti giusta procura notarile del 20.04.2023 Rep. n. 179856
Racc. n. 12275; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Danila de Santis (C.F. ), e con questa C.F._1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36;
- APPELLANTE contro
, C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._2
(NA) il 09.08.1972 e residente in [...]; rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Colomba Santarpia (C.F.
), e con questa elettivamente domiciliata in Sant'Antonio C.F._3
Abate (NA), alla via Stabia n. 161;
- APPELLATA CONTUMACE
nonché contro
, C.F. , in persona del Presidente p.t., Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81.
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1646/2023 del GdP di Gragnano del
15.03.2022, pubblicata in data 03.04.2023; opposizione ex art 615 co. 1
c.p.c./accertamento negativo del credito;
tributi.
Conclusioni: in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione conveniva dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Gragnano l' e la Controparte_4 Controparte_3 impugnando l'estratto di ruolo collegato alla cartella esattoriale n. 07120130067005389, asseritamente notificata, ed avente ad oggetto la riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2008 con ente impositore la CP_3
deducendo il decorso del termine di prescrizione triennale previsto per
[...] il tributo in esame, in assenza di atti interruttivi e chiedeva, dunque, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, ed eccependo: difetto di giurisdizione ordinaria o, in subordine, incompetenza per materia del giudice adito;
carenza d'interesse ad agire;
improcedibilità della domanda.
Non si costituiva la Controparte_3
Il Giudice di Pace, con sentenza emessa in data 15.03.2022, pubblicata in data
03.04.2023, qualificata l'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., in via preliminare riteneva la domanda ammissibile, in quanto supportata da un idoneo interesse ad agire;
nel merito, dichiarava prescritto il credito esattoriale per compiuto decorso del termine triennale, non ritenendo perfezionata la notifica della cartella per mancata prova dell'invio della necessaria raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. b/bis D.P.R. n. 600/1973. Accoglieva dunque la domanda, condannando l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_5 vittoriosa, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensava le spese tra le altre parti.
Proponeva dunque appello l' con atto di citazione regolarmente notificato CP_5 alle controparti in data 24.05.2023, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, reiterando le doglianze già sollevate nel primo giudizio con riferimento, in particolare, al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in considerazione dell'oggetto della controversia (tassa automobilistica per l'anno 2008), all'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito ed all'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto ruolo per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce delle già evidenziate modifiche apportate al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 dal D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021. Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello,
l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, oltre la condanna dell'appellato principale ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Non si costituivano nel giudizio d'appello e la CP_2 Controparte_3
2 Dichiarata la contumacia delle controparti, previa valutazione della ritualità delle notifiche, ed acquisito in corso di giudizio il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 08.05.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Parte_1 accolto, per i motivi che verranno esposti.
1. Afferendo il ruolo impugnato e la conseguente cartella esattoriale n.
07120130067005389 a pretese tributarie (tassa automobilistica per l'anno 2008), viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La questione, già sollevata nel primo giudizio dall' non veniva CP_5 espressamente trattata dal GdP: in considerazione, ad ogni modo, del rilievo assolutamente preliminare della questione ai fini dell'esame di ogni altro profilo di decisione, sia esso di rito che di merito, deve ritenersi che il giudice a quo abbia quantomeno implicitamente ritenuto sussistente il profilo della giurisdizione del
G.O. nel caso di specie, con potenziale attitudine alla formazione di un giudicato c.d. implicito sul punto.
La questione, in ogni caso, veniva correttamente riproposta nel presente grado di appello dell'appellante con puntuale motivo di impugnazione: e dunque si CP_5 rende (anzitutto possibile, e di conseguenza) necessario, in via preliminare, verificare se nel caso che occupa possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, vista la portata tendenzialmente assorbente della questione.
2. La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le
3 questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”). La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della
4 cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n.
7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n.
8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n.
16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Su tale impostazione si fondava essenzialmente la domanda originaria dell'attrice in primo grado, che, sebbene in maniera contraddittoria (in quanto non indicava in quale data sarebbe avvenuta la notifica della cartella, non lasciando agilmente comprendere da principio se tale profilo fosse in contestazione o meno),
5 ripercorreva in parte le pronunce di legittimità sopracitate al fine di motivare la proposizione dell'azione dinanzi alla giurisdizione ordinaria, e per tale via riconoscendo implicitamente l'esistenza della notifica della cartella esattoriale ed il maturare delle prescrizione successivamente ad essa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora
- che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve
a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
6 2.1. Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla prospettazione dell' che CP_5 specificamente evidenziava l'assenza di preventivi atti di vera e propria messa ad esecuzione della pretesa, ed avuto riguardo anche alle – pur estremamente generiche – contestazioni mosse in primo grado dall'odierna appellata principale la quale, al netto delle soprariportate incertezze circa il profilo della CP_2 notifica della cartella, in ogni caso asseriva di aver “appreso” nel mese di Gennaio
2021 del credito esattoriale, chiaramente in assenza di iniziative in executivis del
Concessionario), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Ogni ulteriore questione, pertanto, deve ritenersi assorbita.
3) Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se
7 il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.), alla luce delle annose oscillazioni giurisprudenziali e del dibattito ermeneutico occorso in materia di confini tra la giurisdizione tributaria e ordinaria, direttamente incidenti sulla decisione in concreto assunta.
4) Da ultimo, in merito alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellante, occorre rilevare quanto segue. La disposizione considera una serie di comportamenti e fattispecie eterogenei, individuati e compiutamente differenziati nei tre commi di cui si compone, ma accomunati, come trait d'union, dall'aver la parte, riconosciuta soccombente in giudizio, perpetrato un abuso dello strumento processuale: di qui, il riconoscimento e la condanna al risarcimento del danno da c.d. “responsabilità processuale aggravata”. Le ipotesi previste dalla norma in commento prevedono un tipo di responsabilità che va a collocarsi nell'alveo generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043, in rapporto di species ad genus. Di guisa che ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. Per contro,
l' non ha sufficientemente adempiuto a tale onere, formulando una richiesta CP_5 generica e vaga, senza nemmeno qualificare compiutamente, tra le differenti ipotesi offerte dalla disposizione, la fattispecie ex art. 96 c.p.c. della quale chiedeva applicazione;
e senza, peraltro, quantificare in alcun modo l'entità del danno da risarcire. Pertanto, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Gragnano n. 1646/2023 del 15.03.2022, pubblicata in data
03.04.2023, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in favore della giurisdizione tributaria;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
8 Torre Annunziata, lì 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Vitulano
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