Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Davide Frattasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ardea via della Croce 9
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Marco Viglietta ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Fabio Massimo 45
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1369 depositata in data
28/9/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
€ 8.000 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere svolto per la società appellante, CP_1 presso il punto vendita di quest'ultima sito in Ariccia, attività di lavoro subordinato nei periodi dal 10/12/2015 al 16/6/2016 (data del suo licenziamento) e dal 14/1/2017 al 13/7/2017 (data di risoluzione del rapporto a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore) con mansioni di fornaio addetto alla panificazione (meglio indicate in ricorso) che affermava essere riconducibili al livello A3 C.C.N.L. Panifici-Confartigianato, osservando un orario di lavoro dalle 00.00 alle 8 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 4 alle 14 e percependo una retribuzione giornaliera di € 28 corrisposta a cadenza mensile (rapporto svoltosi senza regolarizzazione).
Rivendicava la maturazione di crediti a titolo di lavoro dipendente (differenze retributive,
13ª e 14ª mensilità, indennità sostitutiva ferie, permessi retributivi, straordinario diurno e TFR) per complessivi € 15.163,31, di cui € 7.865,15 per il primo periodo e € 7,297,95 per il secondo periodo.
Il Tribunale previo svolgimento di istruttoria orale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Affermava la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal esclusivamente CP_1 con riferimento al periodo dal 14/1/2017 al 13/7/2017 accertando un orario svolto di (almeno)
40 ore settimanali e mansioni di (almeno) aiuto fornaio, evidenziando come tali circostanze emergessero delle dichiarazioni dei testi escussi e e come non Tes_1 Tes_2 Tes_3 portassero elementi in contrario le dichiarazioni degli ulteriori testi e Tes_4 Tes_5
Escludeva invece che fosse pienamente provato il precedente periodo dal 10/12/2015 al
16/6/2016.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute all'odierno appellato il Tribunale, premesso come non risultassero elementi tali da far ritenere l'applicazione, da parte della società , del ne affermava comunque Parte_1 Parte_2
l'applicabilità quale parametro di determinazione degli importi dovuti con esclusione delle voci prettamente contrattuali. Quantificava le somme dovute, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., asseritamente sulla base anche dei conteggi del CTU, in € 8.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, ove aveva fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dai testimoni e Tes_1 Tes_2 evidenziando, sotto diversi profili, l'inattendibilità e l'inidoneità sotto il profilo Tes_3 probatorio delle loro dichiarazioni.
Con un secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia in ordine alla eccezione di nullità della domanda sollevata in primo grado dall'odierno appellante.
Con un terzo motivo contesta la nullità della sentenza per ultra petita o extra petita ove aveva riconosciuto al ricorrente un livello di inquadramento (A2 C.C.N.L. Panifici
Confartigianato) mai richiesto dal lavoratore.
Con un quarto motivo contesta la gravata sentenza per violazione dell'art. 432 c.p.c. e vizio di motivazione.
Lamenta in particolare come l'importo oggetto di condanna fosse stato determinato dal giudice di prime cure con riferimento a una CTU mai espletata nella precedente fase del giudizio, contestando l'applicabilità del criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. per carenza dei relativi presupposti.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza per erronea liquidazione delle spese di giudizio, evidenziando, con riferimento al principio della soccombenza, il mancato accoglimento di una delle domande principali avanzate dal lavoratore e il superamento da parte del Tribunale, nella liquidazione giudiziale, dell'importo previsto quale minimo tabellare.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellato in ordine alla asserita precedente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il precedente periodo dal 10/12/2015 al 16/6/2016 essendo il residuo oggetto del contendere nella presente fase di appello costituito pertanto esclusivamente dalle rivendicazioni riferibili al successivo periodo dal 14/1/2017 al 13/7/2017.
Ciò premesso i primi quattro motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, risultano meritevoli di parziale accoglimento solo nei termini che seguono.
Si osserva innanzitutto che non può trovare accoglimento il profilo di contestazione
(oggetto del secondo motivo di appello) relativo alla omessa statuizione del giudice di prime cure in ordine alla eccezione di nullità del ricorso di primo grado sollevata dalla società appellante nella precedente fase del giudizio. Trattasi infatti di eccezione (sulla quale il giudice di prime cure ha effettivamente omesso di pronunciarsi) comunque infondata.
Osserva la Corte che nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7199 del 22/03/2018 e n. 18930 del 21/09/2004).
La suddetta nullità deve in particolare essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (Cass. n. 817 del 29/01/1999 e Cass.
n. 41 del 07/01/2003).
Alla stregua di tali considerazioni ritiene la Corte che debba escludersi, sotto un profilo formale, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risultando in esso sufficientemente specificati tanto la domanda che gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a suo fondamento, essendo stati indicati, in particolare, il periodo oggetto di rivendicazione, le mansioni espletate e l'orario svolto e i crediti oggetto di rivendicazione con relativa quantificazione (supportata da conteggi allegati al ricorso).
Tanto premesso risultano meritevoli di accoglimento solo parziale le contestazioni della società appellante avverso le valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure, con riferimento al periodo dal 14/1/2017 al 31/7/2017, in ordine alla intervenuta sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, all'orario espletato e alle mansioni svolte, valutazioni che la
Corte ritiene meritevoli di conferma.
Si osserva in particolare che la teste ha confermato tanto lo svolgimento Testimone_6 da parte dell'odierno appellato, presso l'esercizio commerciale gestito dalla società appellante, di addetto alla preparazione del pane e della pizza che l'osservanza da parte di quest'ultimo di un orario dalle 24 alle 8 del mattino per sei giorni alla settimana che infine l'assoggettamento nello svolgimento di tali mansioni alle direttive ricevute dai legali rappresentanti della società resistente dichiarando altresì come di tali mansioni si occupasse solo il suddetto appellato.
Le dichiarazioni della teste trovano riscontro, sia pure parziale, in quelle rilasciate Tes_1 dagli ulteriori testimoni citati dal lavoratore.
La teste (la quale aveva avuto una relazione sentimentale con l'odierno Tes_3 appellato, nel periodo dal 2017 al 2020, comprensivo del periodo oggetto di controversia) ha comunque riferito di essere informata dell'attività lavorativa del presso l'esercizio CP_1 dell'appellante, dichiarando di averlo anche accompagnato all'andata e al ritorno per tre volte.
Ulteriore conferma, sia pure parziale, si riscontra nella deposizione del teste il Tes_2 quale ha riferito di avere visto il un paio di volte da solo occuparsi del forno, con CP_1 testimonianza che deve in realtà ritenersi riferibile ad una frequentazione non limitata all'anno 2015 avendo il suddetto testimone dichiarato di avere frequentato l'esercizio commerciale della società appellante, quale fornitore, recandovisi tra le 8 e le 9, sino ad agosto 2018 (“…mi recavo tra le 8 e le 9 intorno al 2015. Mi sembra che ho iniziato nel 2015 sino ad agosto 2018.
So che c'era un ragazzo di nome io l'ho visto un paio di volte la mattina e si occupava Per_1 del forno. Nel forno c'era solo il ragazzo. Non ricordo in quale anno lo vidi per la prima volta.”)
Trattasi di dichiarazioni che, così come rilevato dal giudice di prime cure, non trovano idonea smentita in quelle rilasciate dai testi citati dalla odierna appellante.
Nulla ha saputo riferire, in sostanza, la teste in ordine ai fatti di causa mentre Tes_5 prive di idoneo valore probatorio risultano le dichiarazioni della teste Tes_4
Quest'ultima è stata infatti in grado di riferire dei fatti di causa solo sulla base di una limitata frequentazione dell'esercizio come cliente effettuata peraltro in un orario diverso rispetto a quello osservato dal (“… normalmente passo al forno intorno alle 8.00 e poi CP_1 torno verso le 9.30…”) con deposizione quindi inidonea ad inficiare le dichiarazioni rese, sulla base della propria cognizione diretta, dalla teste Tes_1
Non può ritenersi sufficiente a tale proposito, tanto più in assenza di qualsiasi allegazione od elemento di prova in ordine ad un successivo mutamento del contenuto dell'attività lavorativa del nemmeno il fatto che la teste sia stata in grado di riferire, quanto CP_1 Tes_1 al periodo oggetto di controversia solo per il periodo sino al febbraio 2017 (avendo frequentato come dipendente la società appellante nei periodi dal luglio a dicembre 2015 e da giugno 2016
a febbraio 2017).
Ciò non solo alla luce del riscontro costituito dalle risultanze istruttorie precedentemente riportate, ma anche in ragione del complessivo comportamento processuale della società appellante, la quale, così come correttamente eccepito dal non ha, contrariamente a CP_1 quanto sarebbe stato suo onere, effettuato contestazioni specifiche in ordine alla complessiva durata dell'attività lavorativa del suddetto appellato, limitandosi in sostanza, oltre a contestare la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta, a sostenere che la sua attività si sarebbe limitata a quella di procacciatore di affari per la stessa.
Trattasi di allegazione, quest'ultima, che, oltre ad essere rimasta del tutto priva di riscontro e di contenuto generico (nulla riferisce o dimostra l'appellante in ordine alle pattuizioni intercorse e ai compensi asseritamente corrisposti al , trova sicura smentita nelle CP_1 risultanze istruttorie precedentemente evidenziate, con condotta processuale che non può pertanto non costituire, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., elemento di prova sfavorevole alla società appellante.
Ritiene quindi la Corte, sulla base di tali risultanze istruttorie, sufficientemente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente per l'intero periodo dal 14/1/2017 al
13/7/2017, natura che può desumersi nel presente caso di specie, in base ai condivisibili principi giurisprudenziali emessi dalla S.C., non solo dall'assoggettamento del suddetto appellante al potere direttivo e di vigilanza datoriale ma anche dalla sussistenza di molteplici elementi sussidiari tipici quali l'assoggettamento ad un orario fisso e all'assenza in capo al lavoratore di una propria organizzazione imprenditoriale.
Sulla base di tali risultanze istruttorie può infine ritenersi dimostrato lo svolgimento da parte del di mansioni di addetto alla panificazione e l'osservanza di un orario di lavoro CP_1 quantificabile, in 48 ore settimanali (considerando 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana).
Risultano meritevoli di accoglimento, nei termini che seguono, il terzo il quarto motivo, entrambi ricollegati alla quantificazione delle spettanze retributive dell'odierno appellato.
Si osserva che il giudice di prime cure, risulta avere quantificato le somme dovute al CP_1 ritenendo dimostrato lo svolgimento da parte di quest'ultimo di “almeno” 40 ore di straordinario mensili e parametrando le mansioni svolte al livello A2 C.C.N.L., rilevando come le stesse dovessero considerarsi “almeno” alla stregua di quelle di “aiuto fornaio”.
Quantificava quindi le somme dovute all'odierno appellato, sulla base di tali parametri, in via equitativa, sulla base di una CTU, in € 8.000.
Ciò premesso risultano fondate le contestazioni di parte appellante tanto con riferimento al livello riconosciuto che all'utilizzo del parametro equitativo.
Il giudice di prime cure ha infatti erroneamente parametrato le somme dovute ad un livello
(A2) che si evince essere addirittura superiore a quello prospettato in ricorso di A3 e relativamente al quale il suddetto atto introduttivo risulta carente di allegazioni (avendo anzi espressamente ricondotto le mansioni svolte al livello A3 il cui contenuto era espressamente indicato nel corpo dell'atto introduttivo)
Trattasi effettivamente di pronuncia emessa ultra petita, avendo lo stesso odierno appellato parametrato le sue rivendicazioni retributive, all'inferiore livello A3 ed essendo pertanto estranea all'oggetto del contendere l'eventuale sua riconducibilità ad un livello superiore che non è stato oggetto di allegazioni specifiche.
L'utilizzo della liquidazione equitativa, a parte il riferimento ad una CTU mai effettuata nel corso del presente giudizio (riferimento dovuto evidentemente ad un mero refuso) non può del resto reputarsi legittimo stante l'insussistenza dei presupposti per tale tipo di liquidazione.
Così come espressamente stabilito dall'art. 432 c.p.c. la valutazione equitativa delle prestazioni lavorative può avvenire solamente quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta.
Tale presupposto non può ritenersi sussistente nel presente caso di specie, ove risulta essere stato espressamente accertato dal giudice di prime cure, la fondatezza di rivendicazioni retributive specificamente indicate dal lavoratore nel ricorso introduttivo e accertate tanto con riferimento al periodo di lavoro espletato, che all'orario di lavoro osservato e alle mansioni svolte.
Trattasi pertanto, all'evidenza, di crediti per lavoro dipendente, specificamente accertabili nel quantum e per i quali non è possibile ricorrere validamente ad una quantificazione equitativa. Alla stregua di tali premesse si ritiene che le somme dovute all'odierno appellato possano essere quantificate, sulla base dei parametri desumibili dagli esiti dell'istruttoria svolta (orario di lavoro di 48 ore settimanali e mansioni riconducibili al livello A3 C.C.N.L.), in complessivi
€ 6.556,12 (anziché € 8.000).
Questo in base ai conteggi alternativi prodotti dall'appellato in ottemperanza all'ordine emesso dalla Corte all'esito dell'udienza del 19/9/2024, conteggi che non risultano contestati in modo idoneo dalla società appellante e che, una volta affermata la riconducibilità delle mansioni svolte dal al livello A3 (essendo pienamente riconducibili a quelle di mansioni CP_1
“per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinata ad altri lavoratori di livello superiore nelle varie fasi di produzioni che richiedono una capacità qualificata”), risultano, ad eccezione di quanto si dirà in seguito , correttamente formulati.
Trattasi in particolare dell'importo derivante dalla sottrazione a quello di € 7.327,12 complessivamente indicato come dovuta con i predetti conteggi, delle somme richieste a titolo di 14° mensilità (€ 663,60) e di permessi non fruiti (€ 107.40), trattandosi di emolumenti di natura meramente contrattuale che non possono trovare applicazione nei casi, quale quello di specie, di inapplicabilità diretta di un C.C.N.L. (inapplicabilità espressamente affermata dal giudice di prime cure con statuizione non impugnata).
Si osserva a tale proposito che al lavoratore dovrà invece essere riconosciuta la voce di credito relativa alle ferie non godute, non risultando specificamente contestato dall'odierna appellante quanto allegato dal lavoratore in ordine al mancato godimento nei periodi di rivendicazione di ferie retribuite (in ordine alla sussistenza ex art. 416, comma 3, c.p.c., di un tale onere per il convenuto nel rito del lavoro cfr. ad es. Cass. n. 11108 del 15/05/2007 nonché
Cass. n. 535 del 15/01/2003, n. 15746 del 21/10/2003 e n. 12345 del 06/07/2004) e non avendo del resto la società appellante fornito prova dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali in proposito.
Si rammentano i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass. n. 21780 del 08/07/2022).
Per tale minore importo di € 6.556,12, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, essere emessa statuizione di condanna in favore del lavoratore.
Tali motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, comunque da attribuirsi, a tale scopo, alla società appellante, e da liquidarsi, secondo quanto indicato in dispositivo, in base alla somma riconosciuta al all'esito del presente giudizio CP_1
(riconducibile allo scaglione da € 5.201 a € 26.000). Questo alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 55/2014 ove dispone, al comma 1, che “…Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata…”.
Ne consegue, alla stregua di tali considerazioni, anche la meritevolezza di conferma della regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice risultando infondate a tale proposito le contestazioni oggetto del quinto motivo di appello.
E' in particolare infondata la censura relativa alla liquidazione delle stesse risultando l'importo di € 3.000 riconosciuto dal Tribunale, in relazione ad una causa riconducibile allo scaglione di valore precedentemente indicato e caratterizzata anche dall'effettuazione di attività istruttoria, congruo rispetto all'attività svolta e comunque inferiore ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 applicabile ratione temporis (pari questi ultimi a € 5.131).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato del complessivo importo di € 6.556,12 (anziché € 8.000) oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi € 3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 5.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario