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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/10/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2750/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LE RU e RI ST - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LE RU, sito a San Benedetto del Tronto, Via Carso n. 36;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_2 C.F._2
NU - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Roma, via Cosseria n.2;
***
i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 10/6/2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 19, Parte II, Serie A,
pagina 1 di 6 Deleg. 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Grottammare alla Via Ischia I° n. 254, di proprietà della stessa , Parte_2 rimarrà nella piena disponibilità della proprietaria ed Ella ivi continuerà a vivere con i figli minori Per_1
e
[...] Persona_2
c) i figli minori e verranno affidati ex lege in regime di affido condiviso ai genitori, i quali Per_1 Per_2 continueranno ad esercitarne la potestà genitoriale, in modo da garantire ciascuno ai minori il proprio apporto affettivo, ed assistenziale consentendo loro di ricevere da entrambi, cura, educazione ed istruzione.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé;
d) I minori conserveranno la residenza e il domicilio presso la madre , ovvero nella casa ex coniugale Parte_2 sita in Grottammare alla Via Ischia I° n.254.
e) Le parti si impegnano a non interferire reciprocamente nelle modalità di accudimento dei minori nel tempo a loro dedicato e concordano il presente calendario per la frequentazione padre – figli:
- il padre terrà con sé i figli tre volte a settimana (nella 1° e 3° settimana del mese), precisamente il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 18.00, con prelievo a cura del padre. In tali giorni i figli pernotteranno dal padre.
- A week–end alternati (della 2° e 4° settimana del mese) precisamente dal venerdì alle 18.00 fino al lunedì mattina quando andranno a scuola, i figli resteranno con il padre.
pagina 2 di 6 f) Gli accordi sulle festività natalizie seguiranno una regolamentazione turnaria ed alternata ossia, il primo anno i giorni della Vigilia e del Natale verranno trascorsi dai figli con la madre, i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio con il padre, ed inversamente nell'anno seguente.
g) Le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai figli con i rispettivi genitori ad anni alterni.
H) Ugualmente i figli trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre, ed eventuali altre.
Nel caso in cui la giornata festiva venga trascorsa col padre, s'intenderà comprensiva di pernottamento presso lo stesso.
h) Il Sig. trascorrerà continuativamente il suo periodo estivo di ferie, della durata di 7 giorni Parte_1 ricadente nella settimana di Ferragosto, con i propri figli e Per_1 Per_2
Sin d'ora le parti concordano che: - il periodo delle ferie, in ogni modo, potrà essere trascorso anche in luogo di villeggiatura ed essi dovranno darsi preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima dell'eventuale luogo di vacanza o soggiorno/pernotto diverso dalla propria abitazione, rendendo noti anche i recapiti;
Tali accordi potranno essere derogati a fronte di esigenze temporanee e contingenti dei minori o dei genitori, previo accordo tra gli stessi.
i) Il Sig. s'impegna a corrispondere alla Sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese sul seguente c/c intestato alla Sig.ra presso Poste Italiane, Codice Iban: IT76 S076 0113 Parte_2
5000 0001 5064 603.
ii) La somma indicata dovrà essere automaticamente rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie.
iii) Per quanto concerne l'assegno unico continuerà ad essere ripartito in egual misura, ossia al 50% per ciascuno.
l) Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti i minori, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
m) le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previo accordo delle parti, salvo casi di urgenza. Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa esibizione della documentazione fiscale della suddetta spesa entro il termine di versamento dell'ordinaria mensilità successiva alla richiesta. Si intendono per spese straordinarie, le spese previste nel protocollo d'intesa sottoscritto del Tribunale di pagina 3 di 6 Fermo che s'intende integralmente riportato, che le parti sottoscrivono dichiarando espressamente di averne data lettura e preso conoscenza;
Controparte_1
I ricorrenti chiedono al Tribunale di Fermo l'omologa della separazione tra i coniugi con affidamento condiviso dei minori (anni 16) e (anni 13). Per_1 Per_2
Nella loro qualità di ricorrenti e di esercenti la responsabilità genitoriale, ed in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 12, ultimo comma c.p.c., i sottoscritti genitori depositano per gli effetti di legge, il seguente piano genitoriale.
I MINORI
I minori a cui il piano si riferisce sono nata ad [...] il [...] e Persona_1
nato ad [...] il [...]. Persona_2
Controparte_2
- il percorso scolastico e formativo dei minori è stato caratterizzato da un ottimo rapporto con i compagni e con le insegnanti.
ha frequentato il 2° anno dell'Istituto Fazzini di Grottammare (AP), indirizzo ACAT (geometri), Per_1 con ottimi risultati, si reca a scuola a piedi: ha frequentato il 2° anno della scuola secondaria di I grado, in Grottammare (AP), anch'egli con Per_2 ottimi risultati;
si reca a scuola con lo scuolabus che viene pagato al 50% tra i genitori
Parte_3
Solo il minore attualmente pratica attività sportiva nella Sambenedettese Calcio, le cui spese sono suddivise Per_2 al 50% tra i genitori. Laddove dovesse decidere in futuro di seguire una qualsiasi attività sportiva, le spese Per_1 verranno suddivise al 50% tra i genitori.
PERCORSO EDUCATIVO
I ricorrenti si sono trovati sempre in accordo circa le modalità educative da porre in essere nei confronti dei minori e con grande collaborazione gestiscono la routine quotidiana degli stessi.
RAPPORTI CON MEMBRI DELLE FAMIGLIE E Pt_4 Pt_5
I minori hanno rapporti quotidiani ed un legame armonioso con la nonna materna. I nonni paterni, invece, vivono in un altro paese, per cui gli incontri sono saltuari, ma comunque armoniosi.
ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI
1.I coniugi dichiarano altresì, che sono ancora contitolari di investimenti in denaro i quali, verranno riscossi e suddivisi tra le parti nella misura del 50%, a scadenza o su richiesta di uno delle parti;
pagina 4 di 6 2. Per quanto riguarda gli autoveicoli, acquistati entrambi in costanza di matrimonio, i ricorrenti si sono accordati che questi rimarranno ognuna nel possesso ed in uso degli stessi;
altresì, i ricorrenti si assumono reciprocamente l'onere del pagamento delle spese di manutenzione, gestione ed assicurazione nonché, delle sanzioni, dei veicoli che utilizzano;
3. i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente e definitivamente null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 30/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 10/6/2006 (atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 19,
Parte II, Serie A, Deleg. 1);
pagina 5 di 6 OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2750/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LE RU e RI ST - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LE RU, sito a San Benedetto del Tronto, Via Carso n. 36;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_2 C.F._2
NU - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Roma, via Cosseria n.2;
***
i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 10/6/2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 19, Parte II, Serie A,
pagina 1 di 6 Deleg. 1) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); Persona_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Grottammare alla Via Ischia I° n. 254, di proprietà della stessa , Parte_2 rimarrà nella piena disponibilità della proprietaria ed Ella ivi continuerà a vivere con i figli minori Per_1
e
[...] Persona_2
c) i figli minori e verranno affidati ex lege in regime di affido condiviso ai genitori, i quali Per_1 Per_2 continueranno ad esercitarne la potestà genitoriale, in modo da garantire ciascuno ai minori il proprio apporto affettivo, ed assistenziale consentendo loro di ricevere da entrambi, cura, educazione ed istruzione.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé;
d) I minori conserveranno la residenza e il domicilio presso la madre , ovvero nella casa ex coniugale Parte_2 sita in Grottammare alla Via Ischia I° n.254.
e) Le parti si impegnano a non interferire reciprocamente nelle modalità di accudimento dei minori nel tempo a loro dedicato e concordano il presente calendario per la frequentazione padre – figli:
- il padre terrà con sé i figli tre volte a settimana (nella 1° e 3° settimana del mese), precisamente il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 18.00, con prelievo a cura del padre. In tali giorni i figli pernotteranno dal padre.
- A week–end alternati (della 2° e 4° settimana del mese) precisamente dal venerdì alle 18.00 fino al lunedì mattina quando andranno a scuola, i figli resteranno con il padre.
pagina 2 di 6 f) Gli accordi sulle festività natalizie seguiranno una regolamentazione turnaria ed alternata ossia, il primo anno i giorni della Vigilia e del Natale verranno trascorsi dai figli con la madre, i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio con il padre, ed inversamente nell'anno seguente.
g) Le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai figli con i rispettivi genitori ad anni alterni.
H) Ugualmente i figli trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre, ed eventuali altre.
Nel caso in cui la giornata festiva venga trascorsa col padre, s'intenderà comprensiva di pernottamento presso lo stesso.
h) Il Sig. trascorrerà continuativamente il suo periodo estivo di ferie, della durata di 7 giorni Parte_1 ricadente nella settimana di Ferragosto, con i propri figli e Per_1 Per_2
Sin d'ora le parti concordano che: - il periodo delle ferie, in ogni modo, potrà essere trascorso anche in luogo di villeggiatura ed essi dovranno darsi preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima dell'eventuale luogo di vacanza o soggiorno/pernotto diverso dalla propria abitazione, rendendo noti anche i recapiti;
Tali accordi potranno essere derogati a fronte di esigenze temporanee e contingenti dei minori o dei genitori, previo accordo tra gli stessi.
i) Il Sig. s'impegna a corrispondere alla Sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese sul seguente c/c intestato alla Sig.ra presso Poste Italiane, Codice Iban: IT76 S076 0113 Parte_2
5000 0001 5064 603.
ii) La somma indicata dovrà essere automaticamente rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie.
iii) Per quanto concerne l'assegno unico continuerà ad essere ripartito in egual misura, ossia al 50% per ciascuno.
l) Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti i minori, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
m) le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previo accordo delle parti, salvo casi di urgenza. Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa esibizione della documentazione fiscale della suddetta spesa entro il termine di versamento dell'ordinaria mensilità successiva alla richiesta. Si intendono per spese straordinarie, le spese previste nel protocollo d'intesa sottoscritto del Tribunale di pagina 3 di 6 Fermo che s'intende integralmente riportato, che le parti sottoscrivono dichiarando espressamente di averne data lettura e preso conoscenza;
Controparte_1
I ricorrenti chiedono al Tribunale di Fermo l'omologa della separazione tra i coniugi con affidamento condiviso dei minori (anni 16) e (anni 13). Per_1 Per_2
Nella loro qualità di ricorrenti e di esercenti la responsabilità genitoriale, ed in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 12, ultimo comma c.p.c., i sottoscritti genitori depositano per gli effetti di legge, il seguente piano genitoriale.
I MINORI
I minori a cui il piano si riferisce sono nata ad [...] il [...] e Persona_1
nato ad [...] il [...]. Persona_2
Controparte_2
- il percorso scolastico e formativo dei minori è stato caratterizzato da un ottimo rapporto con i compagni e con le insegnanti.
ha frequentato il 2° anno dell'Istituto Fazzini di Grottammare (AP), indirizzo ACAT (geometri), Per_1 con ottimi risultati, si reca a scuola a piedi: ha frequentato il 2° anno della scuola secondaria di I grado, in Grottammare (AP), anch'egli con Per_2 ottimi risultati;
si reca a scuola con lo scuolabus che viene pagato al 50% tra i genitori
Parte_3
Solo il minore attualmente pratica attività sportiva nella Sambenedettese Calcio, le cui spese sono suddivise Per_2 al 50% tra i genitori. Laddove dovesse decidere in futuro di seguire una qualsiasi attività sportiva, le spese Per_1 verranno suddivise al 50% tra i genitori.
PERCORSO EDUCATIVO
I ricorrenti si sono trovati sempre in accordo circa le modalità educative da porre in essere nei confronti dei minori e con grande collaborazione gestiscono la routine quotidiana degli stessi.
RAPPORTI CON MEMBRI DELLE FAMIGLIE E Pt_4 Pt_5
I minori hanno rapporti quotidiani ed un legame armonioso con la nonna materna. I nonni paterni, invece, vivono in un altro paese, per cui gli incontri sono saltuari, ma comunque armoniosi.
ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI
1.I coniugi dichiarano altresì, che sono ancora contitolari di investimenti in denaro i quali, verranno riscossi e suddivisi tra le parti nella misura del 50%, a scadenza o su richiesta di uno delle parti;
pagina 4 di 6 2. Per quanto riguarda gli autoveicoli, acquistati entrambi in costanza di matrimonio, i ricorrenti si sono accordati che questi rimarranno ognuna nel possesso ed in uso degli stessi;
altresì, i ricorrenti si assumono reciprocamente l'onere del pagamento delle spese di manutenzione, gestione ed assicurazione nonché, delle sanzioni, dei veicoli che utilizzano;
3. i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente e definitivamente null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 30/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 10/6/2006 (atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 19,
Parte II, Serie A, Deleg. 1);
pagina 5 di 6 OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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