CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 428/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Aldo D'Angelo, presso Parte_1 il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Orazio
–Traversa NE - n.5;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1302/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
11.06.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 , premesso di essere in servizio come Parte_1 insegnante, in forza di contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo di Ravello-
Scala, esponeva: di aver prestato - oltre che per l'anno in corso - la sua attività lavorativa in favore del anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_1
2021/2022 e 2022/2023, con contratti aventi scadenza al 31 agosto e/o comunque sino al termine delle attività didattiche;
che negli anni richiamati non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascuna annualità scolastica” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato;
che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; che la legge n.
107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta altresì in contrasto con la clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di
€2.000,00 e, per l'effetto, condannasse il al riconoscimento di Controparte_1 tale beneficio in suo favore.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il si costituiva in Controparte_1 giudizio, ancorché tardivamente, deducendo l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1302/2024, pubblicata in data 11.06.2024, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa dalla ricorrente.
Il giudicante, in particolare, ricostruito il quadro normativo vigente in materia e richiamata l'evoluzione giurisprudenziale formatasi sull'argomento, riconosceva alla l'emolumento Parte_1 rivendicato unicamente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per i quali risultava la stipulazione, da parte dell'insegnante, di due diversi contratti, aventi rispettivamente decorrenza dal 20.9.2021 al 30.6.2022 e dall'8.9.2022 al 30.6.2023 e, per i quali, dunque, la stessa risultava aveva espletato l'attività di insegnamento con continuità e sino al termine delle attività didattiche.
Viceversa, escludeva l'attribuzione del beneficio in oggetto per le restanti annualità richieste, evincendosi dall'esame della documentazione versata in atti la discontinuità nell'espletamento dell'attività di docenza da parte dell'istante.
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 impugnava la sopracitata pronuncia, Parte_1 sostenendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non aveva riconosciuto il diritto della stessa a fruire della c.d. “carta docenti” anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, atteso che anche in riferimento a dette annualità l'istante aveva svolto continuativamente la propria prestazione fino al termine dell'attività didattica. Concludeva, dunque, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il CP_1 appellato con memoria difensiva depositata in data 26.09.2025, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, all'esito della camera di consiglio susseguente all'udienza del 13.10.2025 celebrata ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti di quanto in seguito si esporrà.
A tal riguardo appare condivisibile il recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”(Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023). Nel corpo della motivazione, invero, la Corte chiarisce quanto segue: “…6. La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo (…) il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal
DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale
24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del
2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. (…)
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. (…)
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. (…)
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di
«plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al
31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2
(per un anno scolastico) della L. n. 124/1999. È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…”.
La Corte, dunque, pur non risolvendo il problema della spettanza della c.d. “carta docenti” nell'ipotesi di supplenze brevi, ha stabilito le coordinate entro cui il docente precario ha diritto al beneficio in questione: deve trattarsi di supplenze fino al termine delle attività didattiche, deve esserci unitarietà di cattedra/posto e non deve risultare una discontinuità tra un contratto e l'altro.
Nel caso di specie, pertanto, deve evidenziarsi, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena riepilogate, che, mentre per l'a.s. 2019/2020 può ravvisarsi tale continuità (cfr. all. 02 produzione parte appellante così come all. n. 2 produzione parte appellata) e, dunque, la sostanziale sovrapponibilità di condizioni del servizio educativo tra docenti di ruolo e non di ruolo richiamata dalla giurisprudenza sopracitata, trattandosi di supplenza conferita all'originaria ricorrente “fino al termine delle attività didattiche” ex art. 1, co. 2, L. 124/1999 (dal 20.11.2019 al 30.06.2020), sullo stesso posto (classe A052, docenza di scienze, tecnologie e tecniche di produzione di animali), presso il medesimo Istituto (Istituto Superiore “G. Fortunato" di Angri), viceversa, la stessa non può riscontrarsi con riferimento all'a.s. 2020/2021.
Con riguardo a quest'ultimo, infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince che la docente ha sottoscritto plurimi contratti di lavoro, tutti per “supplenza breve e saltuaria” in sostituzione di altri docenti momentaneamente assenti, non rientranti pertanto né nell'alveo dell'art. 4, co. 1, L.
124/1999, né in quello dell'art. 1, co. 2, L. 124/1999, i quali, pur integrando, complessivamente considerati, la dimensione temporale del c.d. “anno scolastico” (dal 27.10.2020 al 21.06.2021) presentano tuttavia caratteri di discontinuità sia con riferimento alla classe di concorso (dal
27.10.2020 al 18.11.2020 “post. ”, dal 19.11.2020 al 31.01.2020, nonché dall'01.05.2021 CP_3 al 30.06. 2021 classe A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di I grado”, dal 02.02.2021 al
30.04.2021 e dal 01.06.2021 al 30.06.2021 classe A031 “Scienze degli alimenti), sia con riferimento alle istituzioni scolastiche presso cui sono stati espletate le attività di insegnamento, diverse invero per ordine e grado (scuola di I grado “A. Criscuolo” di Pagani, Istituto Comprensivo di Amalfi, Istituto Superiore “G. Fortunato" di Angri).
Per tutto quanto esposto deve allora parzialmente riformarsi la sentenza impugnata, e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” anche per l'anno scolastico 2019/2020, condannando il al pagamento, in favore della stessa, dell'ulteriore somma di Controparte_1
€ 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015. Le spese del doppio grado di giudizio, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda promossa dalla ricorrente in primo grado, così come rideterminata all'esito della presente impugnazione, possono essere compensate nella misura di 1/4, ponendosi la residua quota di 3/4 a carico del complessivamente soccombente. CP_1
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello proposto in data 06.08.2024 da (parte appellante) nei confronti del Parte_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Controparte_1
n. 1302/2024, pubblicata l'11.06.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello di e, in parziale riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, che per il resto conferma, dichiara il diritto della stessa all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” anche per l'anno scolastico
2019/2020, condannando il al pagamento, in favore della Controparte_1 stessa, dell'ulteriore somma di € 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015; condanna il appellato al pagamento, in favore di parte appellante, dei 3/4 delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, con compensazione della residua quota, liquidando la suddetta quota dei
3/4 per il giudizio di primo grado in € 985,50 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in € 252,75 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 428/2024 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Aldo D'Angelo, presso Parte_1 il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Orazio
–Traversa NE - n.5;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1302/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
11.06.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 , premesso di essere in servizio come Parte_1 insegnante, in forza di contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo di Ravello-
Scala, esponeva: di aver prestato - oltre che per l'anno in corso - la sua attività lavorativa in favore del anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_1
2021/2022 e 2022/2023, con contratti aventi scadenza al 31 agosto e/o comunque sino al termine delle attività didattiche;
che negli anni richiamati non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascuna annualità scolastica” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato;
che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; che la legge n.
107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta altresì in contrasto con la clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di
€2.000,00 e, per l'effetto, condannasse il al riconoscimento di Controparte_1 tale beneficio in suo favore.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il si costituiva in Controparte_1 giudizio, ancorché tardivamente, deducendo l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1302/2024, pubblicata in data 11.06.2024, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa dalla ricorrente.
Il giudicante, in particolare, ricostruito il quadro normativo vigente in materia e richiamata l'evoluzione giurisprudenziale formatasi sull'argomento, riconosceva alla l'emolumento Parte_1 rivendicato unicamente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per i quali risultava la stipulazione, da parte dell'insegnante, di due diversi contratti, aventi rispettivamente decorrenza dal 20.9.2021 al 30.6.2022 e dall'8.9.2022 al 30.6.2023 e, per i quali, dunque, la stessa risultava aveva espletato l'attività di insegnamento con continuità e sino al termine delle attività didattiche.
Viceversa, escludeva l'attribuzione del beneficio in oggetto per le restanti annualità richieste, evincendosi dall'esame della documentazione versata in atti la discontinuità nell'espletamento dell'attività di docenza da parte dell'istante.
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 impugnava la sopracitata pronuncia, Parte_1 sostenendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non aveva riconosciuto il diritto della stessa a fruire della c.d. “carta docenti” anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, atteso che anche in riferimento a dette annualità l'istante aveva svolto continuativamente la propria prestazione fino al termine dell'attività didattica. Concludeva, dunque, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il CP_1 appellato con memoria difensiva depositata in data 26.09.2025, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, all'esito della camera di consiglio susseguente all'udienza del 13.10.2025 celebrata ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti di quanto in seguito si esporrà.
A tal riguardo appare condivisibile il recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”(Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023). Nel corpo della motivazione, invero, la Corte chiarisce quanto segue: “…6. La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo (…) il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal
DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale
24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del
2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. (…)
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. (…)
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. (…)
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di
«plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al
31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2
(per un anno scolastico) della L. n. 124/1999. È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…”.
La Corte, dunque, pur non risolvendo il problema della spettanza della c.d. “carta docenti” nell'ipotesi di supplenze brevi, ha stabilito le coordinate entro cui il docente precario ha diritto al beneficio in questione: deve trattarsi di supplenze fino al termine delle attività didattiche, deve esserci unitarietà di cattedra/posto e non deve risultare una discontinuità tra un contratto e l'altro.
Nel caso di specie, pertanto, deve evidenziarsi, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena riepilogate, che, mentre per l'a.s. 2019/2020 può ravvisarsi tale continuità (cfr. all. 02 produzione parte appellante così come all. n. 2 produzione parte appellata) e, dunque, la sostanziale sovrapponibilità di condizioni del servizio educativo tra docenti di ruolo e non di ruolo richiamata dalla giurisprudenza sopracitata, trattandosi di supplenza conferita all'originaria ricorrente “fino al termine delle attività didattiche” ex art. 1, co. 2, L. 124/1999 (dal 20.11.2019 al 30.06.2020), sullo stesso posto (classe A052, docenza di scienze, tecnologie e tecniche di produzione di animali), presso il medesimo Istituto (Istituto Superiore “G. Fortunato" di Angri), viceversa, la stessa non può riscontrarsi con riferimento all'a.s. 2020/2021.
Con riguardo a quest'ultimo, infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince che la docente ha sottoscritto plurimi contratti di lavoro, tutti per “supplenza breve e saltuaria” in sostituzione di altri docenti momentaneamente assenti, non rientranti pertanto né nell'alveo dell'art. 4, co. 1, L.
124/1999, né in quello dell'art. 1, co. 2, L. 124/1999, i quali, pur integrando, complessivamente considerati, la dimensione temporale del c.d. “anno scolastico” (dal 27.10.2020 al 21.06.2021) presentano tuttavia caratteri di discontinuità sia con riferimento alla classe di concorso (dal
27.10.2020 al 18.11.2020 “post. ”, dal 19.11.2020 al 31.01.2020, nonché dall'01.05.2021 CP_3 al 30.06. 2021 classe A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di I grado”, dal 02.02.2021 al
30.04.2021 e dal 01.06.2021 al 30.06.2021 classe A031 “Scienze degli alimenti), sia con riferimento alle istituzioni scolastiche presso cui sono stati espletate le attività di insegnamento, diverse invero per ordine e grado (scuola di I grado “A. Criscuolo” di Pagani, Istituto Comprensivo di Amalfi, Istituto Superiore “G. Fortunato" di Angri).
Per tutto quanto esposto deve allora parzialmente riformarsi la sentenza impugnata, e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” anche per l'anno scolastico 2019/2020, condannando il al pagamento, in favore della stessa, dell'ulteriore somma di Controparte_1
€ 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015. Le spese del doppio grado di giudizio, in virtù dell'accoglimento parziale della domanda promossa dalla ricorrente in primo grado, così come rideterminata all'esito della presente impugnazione, possono essere compensate nella misura di 1/4, ponendosi la residua quota di 3/4 a carico del complessivamente soccombente. CP_1
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello proposto in data 06.08.2024 da (parte appellante) nei confronti del Parte_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Controparte_1
n. 1302/2024, pubblicata l'11.06.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello di e, in parziale riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, che per il resto conferma, dichiara il diritto della stessa all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” anche per l'anno scolastico
2019/2020, condannando il al pagamento, in favore della Controparte_1 stessa, dell'ulteriore somma di € 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015; condanna il appellato al pagamento, in favore di parte appellante, dei 3/4 delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, con compensazione della residua quota, liquidando la suddetta quota dei
3/4 per il giudizio di primo grado in € 985,50 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in € 252,75 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)