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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13850/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Marchese e Massimo Parte_1
-Attrice- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai Controparte_1
-Convenuto- E AVR spa, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Minelli
-Terza chiamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.4.2021, evocava Parte_1
in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendone la condanna Controparte_1
pagina 1 di 20 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 cc, in quanto custode della strada in stato di cattiva manutenzione nella quale era caduta procurandosi lesioni.
In ragione del fatto che nessuna delle parti provvedeva ad iscrivere a ruolo la causa nel termine di legge, l'attrice riassumeva la causa entro i termini di legge, notificando l'atto di citazione in riassunzione a parte convenuta in data 14.12.2021.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 9 Ottobre 2019 alle ore 9,30 circa mentre attraversava la strada in via Il Prato quasi all'altezza di via CP_1
Magenta davanti al civico 70, erra caduta rovinosamente a terra a causa ed in conseguenza di una buca presente sulla strada non visibile e non percepibile e costituente una vera e propria insidia, riportando gravi lesioni.
A seguito dell'infortunio era stata immediatamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale
Santa Maria Nuova, ove i sanitari le avevano diagnosticato una «frattura epifisi prossimale omero dx con distacco del trochite e lussazione gleno omerale anteriore» e «frattura composta malleolo peroneale sotto sindesmotica a sx, manifestazioni artrosico degenerative trauma».
In seguito alla visita del Pronto Soccorso, il 10 Ottobre 2019 era stata trasportata presso il reparto Chirurgia d'urgenza, Ortopedia dell'Ospedale San Giovanni di Dio in via Torregalli
3 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di «Riduzione e Sintesi Omero CP_1
prossimale destro», dal quale era stata dimessa in data 15 Ottobre 2019 e trasferita, ai fini della riabilitazione, presso il centro “Anna Torrigiani” sino al 15 Novembre 2019, data di dimissione.
Il 5 Novembre 2019 le era stato rimosso il gesso e il tutore alla spalla dx e consigliata FKT con prognosi di 45 giorni.
A seguito di ulteriori visite ambulatoriali, 19. Dicembre 2019 e 14 Gennaio 2020, le erano stati ulteriormente concessi, rispettivamente, 30 giorni e 30 giorni di riposo.
L'11 Febbraio.2020, in sede ambulatoriale, era quindi stata giudicata guarita con postumi.
I cicli di “10 sedute di FKT per riabilitazione spalla destra in esiti di frattura trattata con intervento chirurgico” prescritti dal Dr. si erano protratti sino al 5 Marzo 2021. Per_1
pagina 2 di 20 Le gravi lesioni subite a seguito del sinistro erano state riscontrate dal dott. Persona_2
nella relazione tecnica allegata all'atto introduttivo.
Parte attrice evidenziava, poi, che, in virtù del trattamento sanitario ancora in essere e tale da indurla in uno stato di forte stress emotivo e di turbamento del proprio stato d'animo, oltre al danno biologico aveva subito un danno morale soggettivo da intendere come sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute e che, come tale, doveva essere risarcito.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il responsabile ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 cc dei danni subiti e, per l'effetto, condannare il a risarcire Controparte_1
tutti i danni patiti dalla stessa nella misura, comprensiva delle spese sostenute e documentate, di € 68.916,27, salvo quel diverso importo che fosse risultato di giustizia.
Si costituiva il il quale contestava ogni pretesa attorea sia in Controparte_1
ordine all'addebito di responsabilità che alla quantificazione del danno e affermava di aver trasferito la custodia delle strade comunali a AVR spa in virtù del contratto di appalto denominato «Global Service della rete stradale del concluso fra i due enti l'11 Controparte_1
Settembre.2018, il quale sancisce che «In virtù del trasferimento da parte della Stazione Appaltante della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 del
C.C., e dei relativi servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio manutentivo previsti in contratto,
l'Appaltatore, si assume tutte le responsabilità di carattere civile per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti durante la vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione della rete stradale e delle sue pertinenze, ancorché precedenti alla stipula del contratto, nonché dalla mancata adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza e al mantenimento dell'efficienza della rete stradale, anche se causati da fatto dei subappaltatori o subcontraenti. La responsabilità civile dell'Appaltatore nei confronti dei terzi si estende inoltre ai sinistri originati da tutti i cantieri che dovessero essere necessari all'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente
Capitolato. L'Appaltatore si obbliga quindi a tenere indenne l' assumendone Controparte_2
tutte le responsabilità di carattere civile e penale, per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti nel corso della vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione della rete stradale. In particolare, nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione Comunale in relazione pagina 3 di 20 alle controversie civili e penali insorte, anche successivamente alla durata del contratto per gli eventi dannosi avvenuti nel corso di rapporto di global service. Tra tali controversie rientrano anche quelle scaturite dalla proposizione da parte del soggetto legittimato di azione civile in processi penali aventi ad oggetto reati commessi all'esercizio, gestione e manutenzione della rete stradale, nonché della citazione dell' quale responsabile civile, nelle stesse tipologie di processi. Tali oneri Controparte_2
economici, relativi a tutte le citate controversie, dovranno essere sopportati esclusivamente dall'affidatario il quale terrà indenne l' da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti Controparte_2
conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto».
Chiedeva di disporre un rinvio d'udienza al fine di consentirle la chiamata in giudizio del terzo.
Quanto al merito, osservava come fosse onere dell'attore provare in giudizio il danno, il rapporto di custodia e il nesso di causalità tra danno evento e la cosa oggetto di custodia. In ordine a quest'ultimo elemento, eccepiva che la documentazione prodotta dall'attrice, ovverosia il verbale postumo della Polizia Municipale, non fosse idonea a dimostrare la dinamica dell'evento lesivo.
Inoltre, evidenziava che dalla stessa documentazione fotografica di parte attrice emergeva come l'irregolarità planare si trovasse su una strada adibita al transito veicolare, ovvero ove non era possibile transitare a piedi, se non contravvenendo al disposto di cui all'art. 190
CdS.
Sosteneva, di conseguenza, che la condotta di parte attrice, connotata dalla carenza della dovuta diligenza e prudenza, era stata la causa esclusiva della verificazione dell'incidente.
Concludeva, di conseguenza, che ogni eccezione in punto di quantum debeatur doveva ritenersi assorbita dalle argomentazioni svolte sull'an della responsabilità.
Si costituiva AVR spa eccependo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, la sua genericità e la carenza di prova.
Segnatamente, eccepiva che parte attrice non aveva richiesto l'intervento immediato della
Polizia Municipale né aveva prodotto alcun verbale della Polizia stessa.
pagina 4 di 20 Contestava, inoltre, le fotografie prodotte da controparte in quanto di provenienza sconosciuta.
Da ultimo, affermava che le dichiarazioni scritte dei testimoni oculari erano da considerarsi del tutto inutilizzabili poiché irrituali in quanto non formatasi in giudizio nel contraddittorio tra le parti.
Sempre in ordine all'an della responsabilità, AVR spa evidenziava come il giudizio di responsabilità a carico del soggetto danneggiato doveva essere formulato tenuto conto di ciò che egli poteva e doveva conoscere, prevedere ed evitare, nel momento in cui aveva tenuto lo specifico comportamento che aveva causato o aveva concorso a causare il danno.
Pertanto, se avesse attraversato la strada correttamente, utilizzando le Parte_1
apposite strisce pedonali presenti nelle vicinanze, avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento.
Concludeva, quindi, sottolineando che tale comportamento imprudente era stato sicuramente idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a integrare la nozione di caso fortuito la cui sussistenza esclude la responsabilità della comparente.
Con riferimento al quantum debeatur, rilevava che la sussistenza di 15 punti percentuali di invalidità permanente di cui alla relazione di parte fosse sproporzionata rispetto alla dinamica dell'evento.
Analoghe considerazioni avanzava rispetto alla richiesta di rimborso delle spese, sia mediche che non, avanzata da parte attrice.
Deduceva, inoltre, di non doversi riconoscere alcunché a titolo di «danno morale» il quale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, doveva essere allegato e provato specificatamente.
Nel caso di danno alla salute a seguito di un incidente stradale, il risarcimento corrispondente ad un determinato grado di invalidità riconosciuta, ricomprende già la menomazione degli aspetti dinamico-relazionali che sono una conseguenza “normale” del danno alla salute.
Un incremento del quantum risarcibile sarebbe ammissibile, infatti, solo in circostanze eccezionali a fronte di lesioni significative. pagina 5 di 20 Chiedeva, in tesi, di accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di AVR spa nella causazione del sinistro e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice e, in subordine, previo accertamento del concorso di colpa di parte attrice, accertare i danni materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che fosse ritenuta di giustizia.
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento, mentre la domanda in garanzia di parte convenuta formulata nei riguardi della terza chiamata deve essere pienamente accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
1. Sulla fondatezza nell'an della domanda attorea
La produzione documentale di parte attrice, la testimonianza di e Testimone_1 [...]
, la CTU medico-legale espletata, consentono di ritenere provati i fatti allegati da Tes_2
parte attrice quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
La responsabilità risarcitoria del deve essere ricondotta alla speciale Controparte_1
ipotesi di cui all'art. 2051 cc ed è, dunque, da qualificarsi come responsabilità da cose in custodia.
Tale disposizione contempla quali unici presupposti applicativi - di cui l'attore è tenuto a fornire rigorosa prova - la custodia della cosa e la derivazione del danno dalla stessa (Cass.
n. 20427/2008; Cass. n. 4279/2008; Cass., sent. n. 858/2008).
Il rapporto custodiale fra responsabile e cosa dannosa è il frutto del potere fattuale di effettivi disponibilità e controllo della cosa, secondo un concetto ben più ampio della nozione di custodia assunta in materia di obbligazioni.
pagina 6 di 20 La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che «la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (cfr. Cass. 4279/2008 e
Cass. 858/2008).
Il in qualità di proprietario della pubblica via e delle sue pertinenze, ben Controparte_1
può identificarsi come custode, in quanto pienamente in condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Rispetto ai rapporti tra parte convenuta e parte chiamata, è bene ricordarsi, inoltre, come il dovere di manutenere la cosa in guisa che non presenti elementi di rischio lesivo è solo un posterius rispetto alla sussistenza del rapporto di custodia, per cui non può affermarsi che ad ogni dovere di manutenere una cosa si accompagni sempre una relazione custodiale fra manutentore e cosa.
Pertanto, se al rapporto di custodia si accompagna sempre e naturalmente il dovere di manutenzione della cosa - pur potendo quest'ultimo essere esternalizzato o comunque ad altri trasferito- non è vero l'inverso: non ogni soggetto tenuto alla manutenzione della cosa
è naturalmente il custode (ai fini dell'art. 2051 cc) della stessa.
In altri termini ancora, il titolare della cosa ne è custode ancorché deleghi ad altri la manutenzione della stessa, potendo spezzare il rapporto custodiale solo laddove trasferisca ad altri ogni potere di fatto sulla res.
Alla luce di ciò, nel caso in esame deve essere ribadita la responsabilità esclusiva dell'ente comunale ex art. 2051 cc per i danni subiti dall'attrice.
Com'è noto, infatti, solo nel caso di appalto che implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso il dovere di custodia e di vigilanza: ciò non avviene nel caso di appalto di servizio di manutenzione (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41435; Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio
2018, ord. n. 11671). pagina 7 di 20 Circa il secondo requisito essenziale per l'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità in esame, in ossequio alla regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, il soggetto danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscono alla cosa quella, più volte indicata in giurisprudenza,
«idoneità al nocumento» (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. Civ., Sez. III,
16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2000, n. 6616). Non è, invece, richiesta la prova della intrinseca dannosità o pericolosità della cosa, costituendo, queste, qualità rilevanti per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 cc.
L'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc costituisce, dunque, una forma di responsabilità oggettiva che si giustifica sul piano razionale al lume dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode.
Da ciò consegue che, in aderenza all'inequivocabile tenore letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solo dall'ipotesi di caso fortuito, ossia allorché ricorra un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, in ragione della sua idoneità ad alterare in maniera imprevedibile il decorso eziologico (cfr. ex plurimis Cassazione 26051/2008, Cassazione 24755/2008, Cassazione 20477/2008,
Cassazione 4279/2008).
Nel caso di specie l'attrice ha sufficientemente provato la derivazione dell'evento dannoso dalla situazione, potenzialmente lesiva, protratta dalla convenuta.
All'udienza del 29. Febbraio 2023, uinfatti, venivano sentiti i due testi di parte attrice che affermavano quanto segue.
(madre dell'attrice) evidenziava che «[ho visto] mia IA cascare e quando mi Testimone_1
hanno accompagnato sino al punto in cui ella era caduta ho visto che c'era una buca dove si poteva inciampare. Mia IA non ha attraversato sulle strisce pedonali, poiché le stesse erano occupate da un camion che stava scaricando. Quindi, ha attraversato nella vicinanza delle strisce”.
(passante) chiariva che «Ho visto che nell'attraversare la signora è caduta, quando Testimone_2
era giunta in un punto che era più vicino al marciapiede sul quale mi trovavo io […]. Non ho visto perché è pagina 8 di 20 caduta, stante anche la presenza di veicoli. È caduta come se avesse perso l'equilibrio […]. Dopo l'incidente io ed altre persone ci siamo avvicinate, […] stando in loco ho potuto vedere che vicino alla signora o, meglio,
a poca distanza dai suoi piedi c'era una buchetta che nonostante le dimensioni ridotte poteva aver provocato un inciampo».
Entrambe le testi risultano attendibili e credibili nelle dichiarazioni che hanno fornito, manifestando precisione nella ricostruzione dei fatti e rappresentando una dinamica lesiva coerente con gli ulteriori elementi probatori emersi nell'istruttoria, e in particolare con la produzione fotografica e medica di parte attrice e con la CTU medico-legale.
Dai documenti fotografici di parte attrice, infatti, si può vedere lo stato dei luoghi, ove si nota una significativa buca nel manto stradale.
D'altra parte, la stessa CTU nominata, dott.ssa , medico-legale e Persona_3
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha ritenuto compatibili con la descritta dinamica dell'evento le lesioni accertate (cfr. consulenza depositata il 15.04.2024, p. 13).
Tanto posto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità della speciale forma di responsabilità di cui all'art. 2051 cc, affinché sia consentito attenuare o escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo provi in giudizio la sussistenza del caso fortuito ovvero l'incidenza eziologica parziale o radicalmente assorbente della condotta colposa del danneggiato.
Per andare esente da responsabilità, il convenuto avrebbe dovuto Controparte_1
dimostrare «che la repentinità e la imprevedibilità della […] alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima» (così Cass. Civ.,
Sez. III, 18 dicembre 2024, ord. n. 33128; nello stesso senso v. anche Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2020, ord. n. 8811).
Alla luce della natura oggettiva della responsabilità, infatti, il caso fortuito, pur presupponendo i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, non rileva quale causa di esclusione della colpa, bensì quale profilo oggettivo al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno;
di talché sarebbe prevedibile anche un'utilizzazione estranea alla naturale pagina 9 di 20 destinazione della cosa, laddove largamente diffusa in un determinato ambito sociale, ed evitabile il danno derivante da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051; ID, 7 ottobre 2008, n. 24755).
È per tali motivi che, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma è necessaria la prova positiva della causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera del suo controllo.
La condotta della danneggiata, consistita nell'atto di attraversare la pubblica via, non presenta alcun requisito sopradescritto per essere qualificata in termini di caso fortuito, trattandosi di normale uso della cosa.
La difesa del convenuto, secondo cui la buca era certamente visibile e conseguentemente evitabile, anche in considerazione dell'orario diurno e di un'illuminazione ottimale, non ha pregio poiché non tiene in debita considerazione la situazione concreta del caso di specie.
Come provato da parte attrice mediante il deposito del video estratto dalle telecamere della
Polizia Municipale, quale era costretta ad attraversare la strada in Parte_2
prossimità delle strisce a causa di un furgone che occupava il marciapiede impedendo di fatto l'attraversamento sulle strisce pedonali – rivolgeva tutta la sua attenzione ai veicoli in transito piuttosto che al fondo stradale, in ragione anche del traffico intenso.
L'avvallamento presente nel manto stradale si presentava pertanto particolarmente insidioso per un pedone di media avvedutezza.
Sempre per tale motivo non possono condividersi le affermazioni del convenuto e del terzo chiamato in ordine all'incidenza del comportamento di parte nel dinamismo causale, né in termini di caso fortuito né in termini di concorso di colpa.
Difatti, è proprio l'art. 190 co 2 CdS richiamato da AVR spa a sancire che «I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». pagina 10 di 20 Pertanto, essendo stata documentata la predetta circostanza dell'inutilizzabilità dell'attraversamento pedonale (in quanto occupato da un furgone), in considerazione che nulla è stato detto circa la presenza di altre strisce pedonali entro la distanza di cento metri, ben poteva attraversare perpendicolarmente la carreggiata con le dovute Parte_1
cautele.
Cautele che chiaramente, stante la ratio della norma, sono da riferirsi alla circolazione dei veicoli e non a possibili insidie della strada causate da carenze nella manutenzione della medesima.
Pienamente condivisibile quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode» (Cass.
Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, ord. n. 12663); tuttavia, nel caso di specie la mera
'imprudenza' consistita nel non aver avuto, la danneggiata, cura di osservare ogni punto della pubblica via in cui metteva i piedi, non può assurgere a causa colposa concorrente;
ciò, in ragione della sua non pretendibilità.
Sul piano generale, l'azione di camminare per una pubblica via richiede di prestare attenzione ad una moltitudine di fattori di rischio (essenzialmente determinati dalla circolazione dei veicoli e di altri pedoni) e non può richiedere al pedone di vagliare scrupolosamente e continuamente lo stato manutentivo della strada su cui cammina.
In definitiva, l'insidia che presentava il manto stradare di Via Il Prato, all'altezza del civico n.
70, non rappresentava un fattore di rischio facilmente visibile dalla danneggiata, sia per la sua collocazione, sia, soprattutto, perché la danneggiata era impegnata nell'atto di pagina 11 di 20 attraversare la strada e, quindi, la stessa era verosimilmente (e correttamente) impegnata ad orientare la sua attenzione altrove, verso ben altri fattori di rischio.
Deve concludersi, pertanto, che il convenuto e la terza intervenuta AVR Controparte_1
spa non hanno adeguatamente provato l'imprudenza della condotta dell'attrice né la sua eziologica incidenza nella causazione dell'evento lesivo, pur incombendo su di questi il relativo onus probandum ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 cc (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez.
III, 24 gennaio 2024, n. 2376; Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2024, ord. n. 18518).
In virtù di tali rilievi, l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa all'applicazione, in tesi, dell'esimente del caso fortuito consistente nel comportamento colposo della danneggiata e, in subordine, dell'art. 1227 c., con riconoscimento del concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del danno subito, non appare fondata, non potendo il comportamento della stessa definirsi quale imprudente e tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso ovvero tale da incidere significativamente sullo stesso.
Dunque, la caduta dell'attrice è addebitabile unicamente al nella sua Controparte_1
qualità di ente proprietario e custode della citata via e delle sue pertinenze, in possesso di idonei poteri di gestione delle fonti di rischio.
Come già anticipato, infatti, la conclusione di un contratto di appalto del servizio di manutenzione e sorveglianza non esautora l'ente proprietario dal governo della propria cosa.
2. Sul quantum debeatur
La Consulente Tecnica, nel rispondere ai quesiti assegnati, rilevava che l'attrice, a seguito della caduta ha subito una «frattura dell'epifisi prossimale dell'omero destro con distacco della superficie trochitica e lussazione gleno-omerale anteriore con lieve angolazione della testa in varo, nonché frattura composta sottosindesmotica del malleolo peroneale della caviglia sinistra».
La CTU e i Consulenti si trovavano concordi nel valutare il danno complessivo nella misura del 10-11%, con un'inabilità temporanea assoluta di 36 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per altri 36 giorni (cfr. p. 10 della relazione). pagina 12 di 20 Per quanto riguarda la capacità lavorativa della periziata, sia generica che specifica, la valutazione è stata effettuata per rispondere al Giudice, benché in corso di operazioni peritali tale valutazione non sia stata proposta dai consulenti di parte.
In merito, la CTU ritiene che la capacità lavorativa generica di un soggetto destrimane che presenta le menomazioni rilevate in corso di operazioni peritali a carico della spalla destra, sia limitata e valutabile nella misura del 10%, risultando ridotta per tale percentuale la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini.
Risulta altresì ridotta la capacità lavorativa specifica nella misura del 5%, in quanto la menomazione a carico della spalla destra limita lo svolgimento regolare del lavoro impiegatizio che non esclude la movimentazione manuale e l'utilizzo costante di strumenti informatici e di comunicazione (telefono, computer, stampanti, faldoni, carta…).
Per quanto concerne le spese mediche sostenute, posta l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concorde tra le parti anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito dalla stessa CTU come da incarico del Giudice, queste venivano considerate congrue nella misura di € 11.335,58.
Inoltre, la CTU ha affermato che è da considerarsi congrua anche la spesa relativa alla relazione del CTP Dr. per € 400,00. Per_2
Orbene, questo giudice fa proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto la CTU nel proprio elaborato, presentandosi questo esaustivo, chiaro, congruo, ampiamente argomentato ed immune da vizi logico-giuridici, oltreché comprensivo di esaustive risposte alle osservazioni pervenute dai CT di parte convenuta e di parte chiamata in punto di quantificazione dell'invalidità permanente e in ordine alle documentate spese fisioterapeutiche.
I postumi permanenti, pertanto, devono essere quantificati nella misura del 10%.
Tali postumi determinano una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto
(danno biologico, incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche e psichiche) che reclama riparazione.
pagina 13 di 20 Parte attrice chiede, inoltre, la personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 44% e l'aumento a titolo di danno morale nella misura tabellare del 31% del danno biologico (riferiti ad una IP del 15%, sostenuta in citazione), inteso quale incremento per le sofferenze patite in seguito alla caduta e per l'essere stata segnata da uno stato di forte stress emotivo e di turbamento del proprio stato d'animo.
La domanda di risarcimento del danno morale soggettivo merita sicuro accoglimento, mentre conclusione radicalmente opposta deve essere affermata in ordine alle ulteriori richieste attinenti alla personalizzazione del quantum liquidabile.
Anzitutto, giova rammentare che – a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite del
2008 (cc.dd. San Martino) - è stato chiarito come nell'ambito della responsabilità civile esistono esclusivamente due categorie di danni conseguenze: danni patrimoniali (risarcibili ex artt. 2043 ss. c.c.) e danni non patrimoniali (risarcibili ex art. 2059 c.c.). In seno a quest'ultima, poi, sono state enucleate varie sottocategorie di pregiudizi in materia di lesione al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Siffatte subspecies di danni non patrimoniali si limitano (e si devono limitare) a cogliere, a descrivere, differenti profili dei pregiudizi non patrimoniali patiti dal danneggiato dall'illecito aquiliano, senza che ciò possa tradursi in modo alcuno in inique ed arbitrarie duplicazioni risarcitorie, in spregio alla funzione principe della responsabilità civile.
Fra questi rileva, in primo luogo, il c.d. danno biologico, il quale rappresenta il danno alla vita che continua con la salute menomata, comprendendo in esso, dunque, tutte le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale che si ripercuotono sul piano esistenziale esteriore e delle abitudini di vita.
Rileva poi, in secondo luogo, il c.d. danno morale, il quale rappresenta la sofferenza soggettiva patita, il patema d'animo subito.
In altre parole, il danno biologico raccoglie in sé tutti i pregiudizi esistenziali e le sofferenze della persona che hanno una dimensione esterna ed oggettiva, mentre il danno morale soggettivo comprende in sé tutte quelle sofferenze che rimangono nel foro interiore della persona (e quindi immisurabili), ma che rilevano in chiave risarcitoria in quanto conseguenza normale e che si può presumere in seguito ad una menomazione fisica. pagina 14 di 20 Tanto premesso, pervenendo alla liquidazione del danno biologico, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle predette tabelle del
Tribunale di Milano che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Pertanto, in considerazione delle lesioni subite, non deve essere valorizzata la perdita di capacità lavorativa generica del 10% per due ordini di motivi. Il primo è che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Inoltre, va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Il secondo motivo è che parte attrice non ha allegato circostanze qualificabili in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
pagina 15 di 20 Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 57) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (10%), si ottiene un importo di € 18.809,00 a titolo di danno biologico permanente (applicando Punto base danno biologico pari ad €
2.612,40).
L'incremento per la sofferenza soggettiva patita in ragione di tali menomazioni da parte dell'attrice deve essere stabilito, sempre in ossequio alle indicazioni tabellari, nella misura del
26% del danno biologico. Pertanto, deve liquidarsi l'ulteriore importo di € 4.891,00 a titolo di danno morale soggettivo. Si precisa che tale voce di danno non è stata considerata come in re ipsa: il danno morale si ritiene provato in questa misura anche alla luce del fatto che la danneggiata, oltre ad aver subito un intervento urgente, ha dovuto affrontare numerosissimi cicli fisioterapici. Da quanto documentato ed emerso durante il processo ben può presumersi che l'attrice abbia patito una sofferenza risarcibile. Deve ricordarsi, in particolare, che «le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione» (Cass. n.
4815/2019).
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea subito dall'attrice, secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, applicando dunque come punto base I.T.T. pari a € 115,00, ottenendo i seguenti importi:
- 36 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 4.140,00
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 1.150,00;
- 36 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 1.035,00.
Per un totale degli importi come sopra determinati pari ad € 8.912,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
pagina 16 di 20 Infine, a ciò si devono aggiungersi spese mediche documentate (dal 21.11.2019 alla data del
9.4.2021) per € 11.335,50. Come correttamente rilevato dalla CTU, non sono state ritenute ristorabili le spese di trasporto per i motivi indicati nella relazione peritale (cfr. p. 9).
Il danno patrimoniale e non complessivamente riconoscibile risultante dal calcolo sopra indicato è pari a € 39.057.
Pertanto, esclusa ogni personalizzazione, il totale dovuto a titolo risarcitorio dal CP_1
è pari ad € 39.057.
[...]
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 9 Ottobre 2019 e la presente sentenza è dell'Ottobre
2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 9 Aprile 2022.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n.
7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass.
20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 9 Aprile 2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati. pagina 17 di 20 Per quanto concerne il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica nella misura del 5%, deve evidenziarsi che – rispetto ad eventuali conseguenze pregiudizievoli circa la produzione il reddito – non è stata fornita alcuna prova del nesso di causalità giuridica. Data la concezione causale del danno, nessun danno può essere considerato in re ipsa.
Nei limiti delineati la domanda proposta da parte attrice in via principale merita accoglimento, restando assorbite le ulteriori domande.
3. Sul rapporto di garanzia impropria e l'obbligo di manleva.
La soccombenza del convenuto, com'è naturale, rappresenta un presupposto dell'operatività della garanzia del terzo chiamato.
La chiamata del terzo effettuata dal infatti, aveva scopo di chiamata in Controparte_1
garanzia (c.d. impropria, in quando fondata su vincolo negoziale) e natura innovativa, avendo ampliato l'oggetto del presente processo con l'introduzione di una domanda di mero accertamento degli obblighi di manleva di cui al contratto di appalto più volte citato fra suddetto ente pubblico e la società AVR S.p.A., laddove la domanda attorea avesse trovato anche parziale accoglimento.
Il contratto di appalto in parola e il relativo capitolato tecnico prestazionale statuiscono che l'appaltatore sia tenuto a tenere indenne l'Amministrazione comunale rispetto a qualsiasi danno prodotto a cose e persone, anche mediante la corresponsione in via diretta o indiretta degli indennizzi o dei risarcimenti dovuti a terzi, anche in conseguenza di danni risarcibili ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò lo si ricava agilmente da plurime disposizioni pattizie e, segnatamente, da quanto statuito dai paragrafi 3.5., 3.7. (punto A.6.), 10.6.1. e 10.6.1.1. del Capitolato tecnico prestazionale;
quest'ultima disposizione, in particolar modo, prevede che «in virtù del trasferimento da parte della Stazione Appaltante della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 del C.C., e dei relativi servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio manutentivo previsti in contratto, l'Appaltatore sarà chiamato a corrispondere agli utenti, in maniera diretta o indiretta, indennizzi a titolo di risarcimento per danni da essi subiti a causa di anomalie pagina 18 di 20 eventualmente presenti nel patrimonio affidato in custodia – ancorché precedenti alla stipula del contratto - e sarà quindi chiamato a curare interamente la gestione dei sinistri per far fronte alle richieste risarcitorie di cui sopra».
In conseguenza, deve dichiararsi AVR spa obbligata a manlevare il da Controparte_1
ogni diretta ed indiretta conseguenza pregiudizievole sul piano patrimoniale derivante dal sinistro sub iudice, e pertanto a tenere indenne totalmente il di quanto dovuto da CP_1
questo a parte attrice.
4. Sulle spese.
Quanto al rapporto fra parte attrice e parte convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 39.057, oltre interessi compensativi dalla data del 9.4.2022 e sino
[...]
a quella della presente decisione oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi legali dalla data della presente decisione al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 759 per esborsi, €
7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese della espletata CTU e Controparte_1
di quanto dovuto al CTP di parte attrice;
condanna AVR spa a tenere indenne il da quanto questo sarà Controparte_1
tenuto a corrispondere a parte attrice della presente sentenza. pagina 19 di 20 Firenze, 1.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Alessandro Tarozzi
pagina 20 di 20
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13850/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Marchese e Massimo Parte_1
-Attrice- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai Controparte_1
-Convenuto- E AVR spa, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Minelli
-Terza chiamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.4.2021, evocava Parte_1
in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendone la condanna Controparte_1
pagina 1 di 20 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 cc, in quanto custode della strada in stato di cattiva manutenzione nella quale era caduta procurandosi lesioni.
In ragione del fatto che nessuna delle parti provvedeva ad iscrivere a ruolo la causa nel termine di legge, l'attrice riassumeva la causa entro i termini di legge, notificando l'atto di citazione in riassunzione a parte convenuta in data 14.12.2021.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 9 Ottobre 2019 alle ore 9,30 circa mentre attraversava la strada in via Il Prato quasi all'altezza di via CP_1
Magenta davanti al civico 70, erra caduta rovinosamente a terra a causa ed in conseguenza di una buca presente sulla strada non visibile e non percepibile e costituente una vera e propria insidia, riportando gravi lesioni.
A seguito dell'infortunio era stata immediatamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale
Santa Maria Nuova, ove i sanitari le avevano diagnosticato una «frattura epifisi prossimale omero dx con distacco del trochite e lussazione gleno omerale anteriore» e «frattura composta malleolo peroneale sotto sindesmotica a sx, manifestazioni artrosico degenerative trauma».
In seguito alla visita del Pronto Soccorso, il 10 Ottobre 2019 era stata trasportata presso il reparto Chirurgia d'urgenza, Ortopedia dell'Ospedale San Giovanni di Dio in via Torregalli
3 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di «Riduzione e Sintesi Omero CP_1
prossimale destro», dal quale era stata dimessa in data 15 Ottobre 2019 e trasferita, ai fini della riabilitazione, presso il centro “Anna Torrigiani” sino al 15 Novembre 2019, data di dimissione.
Il 5 Novembre 2019 le era stato rimosso il gesso e il tutore alla spalla dx e consigliata FKT con prognosi di 45 giorni.
A seguito di ulteriori visite ambulatoriali, 19. Dicembre 2019 e 14 Gennaio 2020, le erano stati ulteriormente concessi, rispettivamente, 30 giorni e 30 giorni di riposo.
L'11 Febbraio.2020, in sede ambulatoriale, era quindi stata giudicata guarita con postumi.
I cicli di “10 sedute di FKT per riabilitazione spalla destra in esiti di frattura trattata con intervento chirurgico” prescritti dal Dr. si erano protratti sino al 5 Marzo 2021. Per_1
pagina 2 di 20 Le gravi lesioni subite a seguito del sinistro erano state riscontrate dal dott. Persona_2
nella relazione tecnica allegata all'atto introduttivo.
Parte attrice evidenziava, poi, che, in virtù del trattamento sanitario ancora in essere e tale da indurla in uno stato di forte stress emotivo e di turbamento del proprio stato d'animo, oltre al danno biologico aveva subito un danno morale soggettivo da intendere come sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute e che, come tale, doveva essere risarcito.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il responsabile ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 cc dei danni subiti e, per l'effetto, condannare il a risarcire Controparte_1
tutti i danni patiti dalla stessa nella misura, comprensiva delle spese sostenute e documentate, di € 68.916,27, salvo quel diverso importo che fosse risultato di giustizia.
Si costituiva il il quale contestava ogni pretesa attorea sia in Controparte_1
ordine all'addebito di responsabilità che alla quantificazione del danno e affermava di aver trasferito la custodia delle strade comunali a AVR spa in virtù del contratto di appalto denominato «Global Service della rete stradale del concluso fra i due enti l'11 Controparte_1
Settembre.2018, il quale sancisce che «In virtù del trasferimento da parte della Stazione Appaltante della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 del
C.C., e dei relativi servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio manutentivo previsti in contratto,
l'Appaltatore, si assume tutte le responsabilità di carattere civile per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti durante la vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione della rete stradale e delle sue pertinenze, ancorché precedenti alla stipula del contratto, nonché dalla mancata adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza e al mantenimento dell'efficienza della rete stradale, anche se causati da fatto dei subappaltatori o subcontraenti. La responsabilità civile dell'Appaltatore nei confronti dei terzi si estende inoltre ai sinistri originati da tutti i cantieri che dovessero essere necessari all'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente
Capitolato. L'Appaltatore si obbliga quindi a tenere indenne l' assumendone Controparte_2
tutte le responsabilità di carattere civile e penale, per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti nel corso della vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione della rete stradale. In particolare, nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione Comunale in relazione pagina 3 di 20 alle controversie civili e penali insorte, anche successivamente alla durata del contratto per gli eventi dannosi avvenuti nel corso di rapporto di global service. Tra tali controversie rientrano anche quelle scaturite dalla proposizione da parte del soggetto legittimato di azione civile in processi penali aventi ad oggetto reati commessi all'esercizio, gestione e manutenzione della rete stradale, nonché della citazione dell' quale responsabile civile, nelle stesse tipologie di processi. Tali oneri Controparte_2
economici, relativi a tutte le citate controversie, dovranno essere sopportati esclusivamente dall'affidatario il quale terrà indenne l' da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti Controparte_2
conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto».
Chiedeva di disporre un rinvio d'udienza al fine di consentirle la chiamata in giudizio del terzo.
Quanto al merito, osservava come fosse onere dell'attore provare in giudizio il danno, il rapporto di custodia e il nesso di causalità tra danno evento e la cosa oggetto di custodia. In ordine a quest'ultimo elemento, eccepiva che la documentazione prodotta dall'attrice, ovverosia il verbale postumo della Polizia Municipale, non fosse idonea a dimostrare la dinamica dell'evento lesivo.
Inoltre, evidenziava che dalla stessa documentazione fotografica di parte attrice emergeva come l'irregolarità planare si trovasse su una strada adibita al transito veicolare, ovvero ove non era possibile transitare a piedi, se non contravvenendo al disposto di cui all'art. 190
CdS.
Sosteneva, di conseguenza, che la condotta di parte attrice, connotata dalla carenza della dovuta diligenza e prudenza, era stata la causa esclusiva della verificazione dell'incidente.
Concludeva, di conseguenza, che ogni eccezione in punto di quantum debeatur doveva ritenersi assorbita dalle argomentazioni svolte sull'an della responsabilità.
Si costituiva AVR spa eccependo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, la sua genericità e la carenza di prova.
Segnatamente, eccepiva che parte attrice non aveva richiesto l'intervento immediato della
Polizia Municipale né aveva prodotto alcun verbale della Polizia stessa.
pagina 4 di 20 Contestava, inoltre, le fotografie prodotte da controparte in quanto di provenienza sconosciuta.
Da ultimo, affermava che le dichiarazioni scritte dei testimoni oculari erano da considerarsi del tutto inutilizzabili poiché irrituali in quanto non formatasi in giudizio nel contraddittorio tra le parti.
Sempre in ordine all'an della responsabilità, AVR spa evidenziava come il giudizio di responsabilità a carico del soggetto danneggiato doveva essere formulato tenuto conto di ciò che egli poteva e doveva conoscere, prevedere ed evitare, nel momento in cui aveva tenuto lo specifico comportamento che aveva causato o aveva concorso a causare il danno.
Pertanto, se avesse attraversato la strada correttamente, utilizzando le Parte_1
apposite strisce pedonali presenti nelle vicinanze, avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento.
Concludeva, quindi, sottolineando che tale comportamento imprudente era stato sicuramente idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a integrare la nozione di caso fortuito la cui sussistenza esclude la responsabilità della comparente.
Con riferimento al quantum debeatur, rilevava che la sussistenza di 15 punti percentuali di invalidità permanente di cui alla relazione di parte fosse sproporzionata rispetto alla dinamica dell'evento.
Analoghe considerazioni avanzava rispetto alla richiesta di rimborso delle spese, sia mediche che non, avanzata da parte attrice.
Deduceva, inoltre, di non doversi riconoscere alcunché a titolo di «danno morale» il quale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, doveva essere allegato e provato specificatamente.
Nel caso di danno alla salute a seguito di un incidente stradale, il risarcimento corrispondente ad un determinato grado di invalidità riconosciuta, ricomprende già la menomazione degli aspetti dinamico-relazionali che sono una conseguenza “normale” del danno alla salute.
Un incremento del quantum risarcibile sarebbe ammissibile, infatti, solo in circostanze eccezionali a fronte di lesioni significative. pagina 5 di 20 Chiedeva, in tesi, di accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di AVR spa nella causazione del sinistro e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice e, in subordine, previo accertamento del concorso di colpa di parte attrice, accertare i danni materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che fosse ritenuta di giustizia.
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento, mentre la domanda in garanzia di parte convenuta formulata nei riguardi della terza chiamata deve essere pienamente accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
1. Sulla fondatezza nell'an della domanda attorea
La produzione documentale di parte attrice, la testimonianza di e Testimone_1 [...]
, la CTU medico-legale espletata, consentono di ritenere provati i fatti allegati da Tes_2
parte attrice quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
La responsabilità risarcitoria del deve essere ricondotta alla speciale Controparte_1
ipotesi di cui all'art. 2051 cc ed è, dunque, da qualificarsi come responsabilità da cose in custodia.
Tale disposizione contempla quali unici presupposti applicativi - di cui l'attore è tenuto a fornire rigorosa prova - la custodia della cosa e la derivazione del danno dalla stessa (Cass.
n. 20427/2008; Cass. n. 4279/2008; Cass., sent. n. 858/2008).
Il rapporto custodiale fra responsabile e cosa dannosa è il frutto del potere fattuale di effettivi disponibilità e controllo della cosa, secondo un concetto ben più ampio della nozione di custodia assunta in materia di obbligazioni.
pagina 6 di 20 La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che «la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (cfr. Cass. 4279/2008 e
Cass. 858/2008).
Il in qualità di proprietario della pubblica via e delle sue pertinenze, ben Controparte_1
può identificarsi come custode, in quanto pienamente in condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Rispetto ai rapporti tra parte convenuta e parte chiamata, è bene ricordarsi, inoltre, come il dovere di manutenere la cosa in guisa che non presenti elementi di rischio lesivo è solo un posterius rispetto alla sussistenza del rapporto di custodia, per cui non può affermarsi che ad ogni dovere di manutenere una cosa si accompagni sempre una relazione custodiale fra manutentore e cosa.
Pertanto, se al rapporto di custodia si accompagna sempre e naturalmente il dovere di manutenzione della cosa - pur potendo quest'ultimo essere esternalizzato o comunque ad altri trasferito- non è vero l'inverso: non ogni soggetto tenuto alla manutenzione della cosa
è naturalmente il custode (ai fini dell'art. 2051 cc) della stessa.
In altri termini ancora, il titolare della cosa ne è custode ancorché deleghi ad altri la manutenzione della stessa, potendo spezzare il rapporto custodiale solo laddove trasferisca ad altri ogni potere di fatto sulla res.
Alla luce di ciò, nel caso in esame deve essere ribadita la responsabilità esclusiva dell'ente comunale ex art. 2051 cc per i danni subiti dall'attrice.
Com'è noto, infatti, solo nel caso di appalto che implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso il dovere di custodia e di vigilanza: ciò non avviene nel caso di appalto di servizio di manutenzione (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41435; Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio
2018, ord. n. 11671). pagina 7 di 20 Circa il secondo requisito essenziale per l'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità in esame, in ossequio alla regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, il soggetto danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscono alla cosa quella, più volte indicata in giurisprudenza,
«idoneità al nocumento» (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. Civ., Sez. III,
16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2000, n. 6616). Non è, invece, richiesta la prova della intrinseca dannosità o pericolosità della cosa, costituendo, queste, qualità rilevanti per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 cc.
L'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc costituisce, dunque, una forma di responsabilità oggettiva che si giustifica sul piano razionale al lume dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode.
Da ciò consegue che, in aderenza all'inequivocabile tenore letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solo dall'ipotesi di caso fortuito, ossia allorché ricorra un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, in ragione della sua idoneità ad alterare in maniera imprevedibile il decorso eziologico (cfr. ex plurimis Cassazione 26051/2008, Cassazione 24755/2008, Cassazione 20477/2008,
Cassazione 4279/2008).
Nel caso di specie l'attrice ha sufficientemente provato la derivazione dell'evento dannoso dalla situazione, potenzialmente lesiva, protratta dalla convenuta.
All'udienza del 29. Febbraio 2023, uinfatti, venivano sentiti i due testi di parte attrice che affermavano quanto segue.
(madre dell'attrice) evidenziava che «[ho visto] mia IA cascare e quando mi Testimone_1
hanno accompagnato sino al punto in cui ella era caduta ho visto che c'era una buca dove si poteva inciampare. Mia IA non ha attraversato sulle strisce pedonali, poiché le stesse erano occupate da un camion che stava scaricando. Quindi, ha attraversato nella vicinanza delle strisce”.
(passante) chiariva che «Ho visto che nell'attraversare la signora è caduta, quando Testimone_2
era giunta in un punto che era più vicino al marciapiede sul quale mi trovavo io […]. Non ho visto perché è pagina 8 di 20 caduta, stante anche la presenza di veicoli. È caduta come se avesse perso l'equilibrio […]. Dopo l'incidente io ed altre persone ci siamo avvicinate, […] stando in loco ho potuto vedere che vicino alla signora o, meglio,
a poca distanza dai suoi piedi c'era una buchetta che nonostante le dimensioni ridotte poteva aver provocato un inciampo».
Entrambe le testi risultano attendibili e credibili nelle dichiarazioni che hanno fornito, manifestando precisione nella ricostruzione dei fatti e rappresentando una dinamica lesiva coerente con gli ulteriori elementi probatori emersi nell'istruttoria, e in particolare con la produzione fotografica e medica di parte attrice e con la CTU medico-legale.
Dai documenti fotografici di parte attrice, infatti, si può vedere lo stato dei luoghi, ove si nota una significativa buca nel manto stradale.
D'altra parte, la stessa CTU nominata, dott.ssa , medico-legale e Persona_3
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha ritenuto compatibili con la descritta dinamica dell'evento le lesioni accertate (cfr. consulenza depositata il 15.04.2024, p. 13).
Tanto posto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità della speciale forma di responsabilità di cui all'art. 2051 cc, affinché sia consentito attenuare o escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo provi in giudizio la sussistenza del caso fortuito ovvero l'incidenza eziologica parziale o radicalmente assorbente della condotta colposa del danneggiato.
Per andare esente da responsabilità, il convenuto avrebbe dovuto Controparte_1
dimostrare «che la repentinità e la imprevedibilità della […] alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima» (così Cass. Civ.,
Sez. III, 18 dicembre 2024, ord. n. 33128; nello stesso senso v. anche Cass. Civ., Sez. III, 12 maggio 2020, ord. n. 8811).
Alla luce della natura oggettiva della responsabilità, infatti, il caso fortuito, pur presupponendo i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, non rileva quale causa di esclusione della colpa, bensì quale profilo oggettivo al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno;
di talché sarebbe prevedibile anche un'utilizzazione estranea alla naturale pagina 9 di 20 destinazione della cosa, laddove largamente diffusa in un determinato ambito sociale, ed evitabile il danno derivante da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051; ID, 7 ottobre 2008, n. 24755).
È per tali motivi che, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma è necessaria la prova positiva della causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera del suo controllo.
La condotta della danneggiata, consistita nell'atto di attraversare la pubblica via, non presenta alcun requisito sopradescritto per essere qualificata in termini di caso fortuito, trattandosi di normale uso della cosa.
La difesa del convenuto, secondo cui la buca era certamente visibile e conseguentemente evitabile, anche in considerazione dell'orario diurno e di un'illuminazione ottimale, non ha pregio poiché non tiene in debita considerazione la situazione concreta del caso di specie.
Come provato da parte attrice mediante il deposito del video estratto dalle telecamere della
Polizia Municipale, quale era costretta ad attraversare la strada in Parte_2
prossimità delle strisce a causa di un furgone che occupava il marciapiede impedendo di fatto l'attraversamento sulle strisce pedonali – rivolgeva tutta la sua attenzione ai veicoli in transito piuttosto che al fondo stradale, in ragione anche del traffico intenso.
L'avvallamento presente nel manto stradale si presentava pertanto particolarmente insidioso per un pedone di media avvedutezza.
Sempre per tale motivo non possono condividersi le affermazioni del convenuto e del terzo chiamato in ordine all'incidenza del comportamento di parte nel dinamismo causale, né in termini di caso fortuito né in termini di concorso di colpa.
Difatti, è proprio l'art. 190 co 2 CdS richiamato da AVR spa a sancire che «I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». pagina 10 di 20 Pertanto, essendo stata documentata la predetta circostanza dell'inutilizzabilità dell'attraversamento pedonale (in quanto occupato da un furgone), in considerazione che nulla è stato detto circa la presenza di altre strisce pedonali entro la distanza di cento metri, ben poteva attraversare perpendicolarmente la carreggiata con le dovute Parte_1
cautele.
Cautele che chiaramente, stante la ratio della norma, sono da riferirsi alla circolazione dei veicoli e non a possibili insidie della strada causate da carenze nella manutenzione della medesima.
Pienamente condivisibile quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode» (Cass.
Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, ord. n. 12663); tuttavia, nel caso di specie la mera
'imprudenza' consistita nel non aver avuto, la danneggiata, cura di osservare ogni punto della pubblica via in cui metteva i piedi, non può assurgere a causa colposa concorrente;
ciò, in ragione della sua non pretendibilità.
Sul piano generale, l'azione di camminare per una pubblica via richiede di prestare attenzione ad una moltitudine di fattori di rischio (essenzialmente determinati dalla circolazione dei veicoli e di altri pedoni) e non può richiedere al pedone di vagliare scrupolosamente e continuamente lo stato manutentivo della strada su cui cammina.
In definitiva, l'insidia che presentava il manto stradare di Via Il Prato, all'altezza del civico n.
70, non rappresentava un fattore di rischio facilmente visibile dalla danneggiata, sia per la sua collocazione, sia, soprattutto, perché la danneggiata era impegnata nell'atto di pagina 11 di 20 attraversare la strada e, quindi, la stessa era verosimilmente (e correttamente) impegnata ad orientare la sua attenzione altrove, verso ben altri fattori di rischio.
Deve concludersi, pertanto, che il convenuto e la terza intervenuta AVR Controparte_1
spa non hanno adeguatamente provato l'imprudenza della condotta dell'attrice né la sua eziologica incidenza nella causazione dell'evento lesivo, pur incombendo su di questi il relativo onus probandum ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 cc (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez.
III, 24 gennaio 2024, n. 2376; Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2024, ord. n. 18518).
In virtù di tali rilievi, l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa all'applicazione, in tesi, dell'esimente del caso fortuito consistente nel comportamento colposo della danneggiata e, in subordine, dell'art. 1227 c., con riconoscimento del concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del danno subito, non appare fondata, non potendo il comportamento della stessa definirsi quale imprudente e tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso ovvero tale da incidere significativamente sullo stesso.
Dunque, la caduta dell'attrice è addebitabile unicamente al nella sua Controparte_1
qualità di ente proprietario e custode della citata via e delle sue pertinenze, in possesso di idonei poteri di gestione delle fonti di rischio.
Come già anticipato, infatti, la conclusione di un contratto di appalto del servizio di manutenzione e sorveglianza non esautora l'ente proprietario dal governo della propria cosa.
2. Sul quantum debeatur
La Consulente Tecnica, nel rispondere ai quesiti assegnati, rilevava che l'attrice, a seguito della caduta ha subito una «frattura dell'epifisi prossimale dell'omero destro con distacco della superficie trochitica e lussazione gleno-omerale anteriore con lieve angolazione della testa in varo, nonché frattura composta sottosindesmotica del malleolo peroneale della caviglia sinistra».
La CTU e i Consulenti si trovavano concordi nel valutare il danno complessivo nella misura del 10-11%, con un'inabilità temporanea assoluta di 36 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per altri 36 giorni (cfr. p. 10 della relazione). pagina 12 di 20 Per quanto riguarda la capacità lavorativa della periziata, sia generica che specifica, la valutazione è stata effettuata per rispondere al Giudice, benché in corso di operazioni peritali tale valutazione non sia stata proposta dai consulenti di parte.
In merito, la CTU ritiene che la capacità lavorativa generica di un soggetto destrimane che presenta le menomazioni rilevate in corso di operazioni peritali a carico della spalla destra, sia limitata e valutabile nella misura del 10%, risultando ridotta per tale percentuale la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini.
Risulta altresì ridotta la capacità lavorativa specifica nella misura del 5%, in quanto la menomazione a carico della spalla destra limita lo svolgimento regolare del lavoro impiegatizio che non esclude la movimentazione manuale e l'utilizzo costante di strumenti informatici e di comunicazione (telefono, computer, stampanti, faldoni, carta…).
Per quanto concerne le spese mediche sostenute, posta l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concorde tra le parti anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito dalla stessa CTU come da incarico del Giudice, queste venivano considerate congrue nella misura di € 11.335,58.
Inoltre, la CTU ha affermato che è da considerarsi congrua anche la spesa relativa alla relazione del CTP Dr. per € 400,00. Per_2
Orbene, questo giudice fa proprie, condividendole, le conclusioni cui è pervenuto la CTU nel proprio elaborato, presentandosi questo esaustivo, chiaro, congruo, ampiamente argomentato ed immune da vizi logico-giuridici, oltreché comprensivo di esaustive risposte alle osservazioni pervenute dai CT di parte convenuta e di parte chiamata in punto di quantificazione dell'invalidità permanente e in ordine alle documentate spese fisioterapeutiche.
I postumi permanenti, pertanto, devono essere quantificati nella misura del 10%.
Tali postumi determinano una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto
(danno biologico, incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche e psichiche) che reclama riparazione.
pagina 13 di 20 Parte attrice chiede, inoltre, la personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 44% e l'aumento a titolo di danno morale nella misura tabellare del 31% del danno biologico (riferiti ad una IP del 15%, sostenuta in citazione), inteso quale incremento per le sofferenze patite in seguito alla caduta e per l'essere stata segnata da uno stato di forte stress emotivo e di turbamento del proprio stato d'animo.
La domanda di risarcimento del danno morale soggettivo merita sicuro accoglimento, mentre conclusione radicalmente opposta deve essere affermata in ordine alle ulteriori richieste attinenti alla personalizzazione del quantum liquidabile.
Anzitutto, giova rammentare che – a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite del
2008 (cc.dd. San Martino) - è stato chiarito come nell'ambito della responsabilità civile esistono esclusivamente due categorie di danni conseguenze: danni patrimoniali (risarcibili ex artt. 2043 ss. c.c.) e danni non patrimoniali (risarcibili ex art. 2059 c.c.). In seno a quest'ultima, poi, sono state enucleate varie sottocategorie di pregiudizi in materia di lesione al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Siffatte subspecies di danni non patrimoniali si limitano (e si devono limitare) a cogliere, a descrivere, differenti profili dei pregiudizi non patrimoniali patiti dal danneggiato dall'illecito aquiliano, senza che ciò possa tradursi in modo alcuno in inique ed arbitrarie duplicazioni risarcitorie, in spregio alla funzione principe della responsabilità civile.
Fra questi rileva, in primo luogo, il c.d. danno biologico, il quale rappresenta il danno alla vita che continua con la salute menomata, comprendendo in esso, dunque, tutte le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale che si ripercuotono sul piano esistenziale esteriore e delle abitudini di vita.
Rileva poi, in secondo luogo, il c.d. danno morale, il quale rappresenta la sofferenza soggettiva patita, il patema d'animo subito.
In altre parole, il danno biologico raccoglie in sé tutti i pregiudizi esistenziali e le sofferenze della persona che hanno una dimensione esterna ed oggettiva, mentre il danno morale soggettivo comprende in sé tutte quelle sofferenze che rimangono nel foro interiore della persona (e quindi immisurabili), ma che rilevano in chiave risarcitoria in quanto conseguenza normale e che si può presumere in seguito ad una menomazione fisica. pagina 14 di 20 Tanto premesso, pervenendo alla liquidazione del danno biologico, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle predette tabelle del
Tribunale di Milano che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Pertanto, in considerazione delle lesioni subite, non deve essere valorizzata la perdita di capacità lavorativa generica del 10% per due ordini di motivi. Il primo è che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Inoltre, va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Il secondo motivo è che parte attrice non ha allegato circostanze qualificabili in termini di
“peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
pagina 15 di 20 Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 57) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (10%), si ottiene un importo di € 18.809,00 a titolo di danno biologico permanente (applicando Punto base danno biologico pari ad €
2.612,40).
L'incremento per la sofferenza soggettiva patita in ragione di tali menomazioni da parte dell'attrice deve essere stabilito, sempre in ossequio alle indicazioni tabellari, nella misura del
26% del danno biologico. Pertanto, deve liquidarsi l'ulteriore importo di € 4.891,00 a titolo di danno morale soggettivo. Si precisa che tale voce di danno non è stata considerata come in re ipsa: il danno morale si ritiene provato in questa misura anche alla luce del fatto che la danneggiata, oltre ad aver subito un intervento urgente, ha dovuto affrontare numerosissimi cicli fisioterapici. Da quanto documentato ed emerso durante il processo ben può presumersi che l'attrice abbia patito una sofferenza risarcibile. Deve ricordarsi, in particolare, che «le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione» (Cass. n.
4815/2019).
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea subito dall'attrice, secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, applicando dunque come punto base I.T.T. pari a € 115,00, ottenendo i seguenti importi:
- 36 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 4.140,00
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 1.150,00;
- 36 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 1.035,00.
Per un totale degli importi come sopra determinati pari ad € 8.912,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
pagina 16 di 20 Infine, a ciò si devono aggiungersi spese mediche documentate (dal 21.11.2019 alla data del
9.4.2021) per € 11.335,50. Come correttamente rilevato dalla CTU, non sono state ritenute ristorabili le spese di trasporto per i motivi indicati nella relazione peritale (cfr. p. 9).
Il danno patrimoniale e non complessivamente riconoscibile risultante dal calcolo sopra indicato è pari a € 39.057.
Pertanto, esclusa ogni personalizzazione, il totale dovuto a titolo risarcitorio dal CP_1
è pari ad € 39.057.
[...]
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 9 Ottobre 2019 e la presente sentenza è dell'Ottobre
2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 9 Aprile 2022.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n.
7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass.
20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 9 Aprile 2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati. pagina 17 di 20 Per quanto concerne il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica nella misura del 5%, deve evidenziarsi che – rispetto ad eventuali conseguenze pregiudizievoli circa la produzione il reddito – non è stata fornita alcuna prova del nesso di causalità giuridica. Data la concezione causale del danno, nessun danno può essere considerato in re ipsa.
Nei limiti delineati la domanda proposta da parte attrice in via principale merita accoglimento, restando assorbite le ulteriori domande.
3. Sul rapporto di garanzia impropria e l'obbligo di manleva.
La soccombenza del convenuto, com'è naturale, rappresenta un presupposto dell'operatività della garanzia del terzo chiamato.
La chiamata del terzo effettuata dal infatti, aveva scopo di chiamata in Controparte_1
garanzia (c.d. impropria, in quando fondata su vincolo negoziale) e natura innovativa, avendo ampliato l'oggetto del presente processo con l'introduzione di una domanda di mero accertamento degli obblighi di manleva di cui al contratto di appalto più volte citato fra suddetto ente pubblico e la società AVR S.p.A., laddove la domanda attorea avesse trovato anche parziale accoglimento.
Il contratto di appalto in parola e il relativo capitolato tecnico prestazionale statuiscono che l'appaltatore sia tenuto a tenere indenne l'Amministrazione comunale rispetto a qualsiasi danno prodotto a cose e persone, anche mediante la corresponsione in via diretta o indiretta degli indennizzi o dei risarcimenti dovuti a terzi, anche in conseguenza di danni risarcibili ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò lo si ricava agilmente da plurime disposizioni pattizie e, segnatamente, da quanto statuito dai paragrafi 3.5., 3.7. (punto A.6.), 10.6.1. e 10.6.1.1. del Capitolato tecnico prestazionale;
quest'ultima disposizione, in particolar modo, prevede che «in virtù del trasferimento da parte della Stazione Appaltante della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 del C.C., e dei relativi servizi di sorveglianza stradale e monitoraggio manutentivo previsti in contratto, l'Appaltatore sarà chiamato a corrispondere agli utenti, in maniera diretta o indiretta, indennizzi a titolo di risarcimento per danni da essi subiti a causa di anomalie pagina 18 di 20 eventualmente presenti nel patrimonio affidato in custodia – ancorché precedenti alla stipula del contratto - e sarà quindi chiamato a curare interamente la gestione dei sinistri per far fronte alle richieste risarcitorie di cui sopra».
In conseguenza, deve dichiararsi AVR spa obbligata a manlevare il da Controparte_1
ogni diretta ed indiretta conseguenza pregiudizievole sul piano patrimoniale derivante dal sinistro sub iudice, e pertanto a tenere indenne totalmente il di quanto dovuto da CP_1
questo a parte attrice.
4. Sulle spese.
Quanto al rapporto fra parte attrice e parte convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 39.057, oltre interessi compensativi dalla data del 9.4.2022 e sino
[...]
a quella della presente decisione oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi legali dalla data della presente decisione al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 759 per esborsi, €
7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese della espletata CTU e Controparte_1
di quanto dovuto al CTP di parte attrice;
condanna AVR spa a tenere indenne il da quanto questo sarà Controparte_1
tenuto a corrispondere a parte attrice della presente sentenza. pagina 19 di 20 Firenze, 1.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Alessandro Tarozzi
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