TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2022, promossa da:
Parte_1
C.F. , in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
Codic dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. , presso i cui uffici in P.IVA_2
Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA RT, presso il cui studio, sito in Ionadi (VV), alla Via Nazionale n. 418, ha eletto domicilio, come da procura in atti
Appellata
E nei confronti di , C.F. e P.I.VA. in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore.
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2552/2022 emessa dal Giudice di Pace di nel Parte_1
procedimento civile R.G. 397/2021 in data 21.09.2022
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 10/11/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, Parte_2
di , ha proposto appello avverso la sentenza n. 2252/2022 del
[...] Parte_1
Giudice di Pace di , emessa nella causa R.G. n. 397/21 in data 21. , che ha accolto Parte_1 CP_3
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
13920200001697827, relativa all'omesso pagamento dell'IRPEF (anno 2015), per l'ammontare di €
977,61, dichiarando prescritto il credito ed annullando la relativa cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto Ente impositore, ed essendo l'Agente della Riscossione, CP_4
l'unico soggetto legittimato processualmente;
c) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28
L. 689/81 ed omessa applicazione dell'art. 2946 c.c., per aver dichiarato la prescrizione del credito sotteso alla cartella.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inappellabilità della sentenza ex Controparte_1
art. 113 e 339 c.p.c., poiché emessa secondo equità e sotto il limite di valore stabilito dalla legge per proporre appello, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo, pertanto, la conferma delle statuizioni del Giudice di Pace.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio Controparte_2
.
[...]
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado dal Magistrato precedente titolare,
seguivano una serie di rinvii da parte dei GOP. Questo Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo in data 24/1/2024, data la natura documentale della causa, in data 16/9/2025 fissava l'udienza del
10/11/2025 per la discussione ex art. 281 c.p.c., che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di regolarmente citata e non CP_4
costituita.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inappellabilità della sentenza impugnata in quanto emessa dal Giudice di pace secondo equità.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 comma 2 c.p.c.
(il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro...) e nell'articolo 339 comma 3 c.p.c., che stabilisce che “le sentenze del Giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
dei principi regolatori della materia”. Quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità sia espressamente esclusa dalla legge
(come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma 10 del Decreto
legislativo n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso
Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla di avverso la sentenza n. 2552/2022, Parte_3 Parte_1
con la quale il Giudice di pace di ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento Parte_1
proposta da , avente ad oggetto il credito vantato dall' Controparte_1 [...]
di nei suoi confronti a titolo di IRPEF relativa all'anno 2015, Parte_3 Parte_1
sul presupposto che il credito fatto valere dall' fosse estinto per prescrizione. Controparte_5
Dal momento che la pretesa creditoria vantata dall' Parte_3
di con la cartella di pagamento, oggetto dell'opposizione, ammonta a
[...] Parte_1
complessivi euro 977,61 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 comma 2 c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello poteva essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che,
rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento)
che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte
di cassazione n. 6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal
Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il Controparte_1
proposto appello.
Disattesa la suddetta eccezione, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare pieno accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da
[...]
di . Parte_3 Parte_1 Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 13920200001697827 per il pagamento dell'IRPEF, anno d'imposta 2015.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa
tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura tributaria,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario. Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 2252/2022 Parte_1
del 21.09.2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2022, promossa da:
Parte_1
C.F. , in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
Codic dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. , presso i cui uffici in P.IVA_2
Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA RT, presso il cui studio, sito in Ionadi (VV), alla Via Nazionale n. 418, ha eletto domicilio, come da procura in atti
Appellata
E nei confronti di , C.F. e P.I.VA. in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore.
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2552/2022 emessa dal Giudice di Pace di nel Parte_1
procedimento civile R.G. 397/2021 in data 21.09.2022
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 10/11/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, Parte_2
di , ha proposto appello avverso la sentenza n. 2252/2022 del
[...] Parte_1
Giudice di Pace di , emessa nella causa R.G. n. 397/21 in data 21. , che ha accolto Parte_1 CP_3
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
13920200001697827, relativa all'omesso pagamento dell'IRPEF (anno 2015), per l'ammontare di €
977,61, dichiarando prescritto il credito ed annullando la relativa cartella.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in violazione agli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92; b) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto Ente impositore, ed essendo l'Agente della Riscossione, CP_4
l'unico soggetto legittimato processualmente;
c) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 28
L. 689/81 ed omessa applicazione dell'art. 2946 c.c., per aver dichiarato la prescrizione del credito sotteso alla cartella.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inappellabilità della sentenza ex Controparte_1
art. 113 e 339 c.p.c., poiché emessa secondo equità e sotto il limite di valore stabilito dalla legge per proporre appello, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo, pertanto, la conferma delle statuizioni del Giudice di Pace.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio Controparte_2
.
[...]
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado dal Magistrato precedente titolare,
seguivano una serie di rinvii da parte dei GOP. Questo Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo in data 24/1/2024, data la natura documentale della causa, in data 16/9/2025 fissava l'udienza del
10/11/2025 per la discussione ex art. 281 c.p.c., che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di regolarmente citata e non CP_4
costituita.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inappellabilità della sentenza impugnata in quanto emessa dal Giudice di pace secondo equità.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 comma 2 c.p.c.
(il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro...) e nell'articolo 339 comma 3 c.p.c., che stabilisce che “le sentenze del Giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
dei principi regolatori della materia”. Quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità sia espressamente esclusa dalla legge
(come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma 10 del Decreto
legislativo n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso
Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla di avverso la sentenza n. 2552/2022, Parte_3 Parte_1
con la quale il Giudice di pace di ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento Parte_1
proposta da , avente ad oggetto il credito vantato dall' Controparte_1 [...]
di nei suoi confronti a titolo di IRPEF relativa all'anno 2015, Parte_3 Parte_1
sul presupposto che il credito fatto valere dall' fosse estinto per prescrizione. Controparte_5
Dal momento che la pretesa creditoria vantata dall' Parte_3
di con la cartella di pagamento, oggetto dell'opposizione, ammonta a
[...] Parte_1
complessivi euro 977,61 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 comma 2 c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello poteva essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che,
rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento)
che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte
di cassazione n. 6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal
Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il Controparte_1
proposto appello.
Disattesa la suddetta eccezione, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato, dovendo trovare pieno accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinario eccepito da
[...]
di . Parte_3 Parte_1 Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 13920200001697827 per il pagamento dell'IRPEF, anno d'imposta 2015.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa
tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che agli atti opposti siano sottesi crediti di natura tributaria,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario. Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della
cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022,
più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale
conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RIFORMA
INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 2252/2022 Parte_1
del 21.09.2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, il 17 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella