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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5446/2022 promossa da:
(C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C. F. ) tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475 presso lo studio dell'Avv. Paolo
TE (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura ad litem in C.F._4
atti
- OPPONENTI
contro società con socio unico Controparte_1
con sede in Roma, Viale America, n. 351, (C.F. , P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 quale mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla L. n.
662/1996, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo del Foro di Napoli (C.F.
, con studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1, presso il quale è C.F._5
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
(C.F. e Partita IVA n. ), -successore ex Controparte_3 P.IVA_3
lege n. 225/2016 a titolo universale della , con sede in Roma alla Via Controparte_4 pagina 1 di 11 IU AR n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo Caprio (C.F.
[...]
), con studio in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, presso il quale è C.F._6 elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_5 P.IVA_4 [...]
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita n. 24, presso il quale è elettivamente C.F._7 domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; revoca finanziamento imprese;
surroga.
Conclusioni: in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 25.10.2022, Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio l' e la
[...] Parte_3 Controparte_3 [...]
Contr (d'ora in poi per brevità ) per chiedere Controparte_6
l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120190133858434/001 (indirizzata a Parte_1
), n. 07120190133858434/002 (indirizzata a ) n. 07120190133858434/003
[...] Parte_2
(indirizzata a ) con le quali veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma Parte_3 di € 429.902,76, oltre interessi, a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole-medie imprese da parte della
Banca finanziatrice ( ), a cui la garante si era surrogata nella riscossione del credito. Controparte_5
Le cartelle di pagamento opposte attengono al ruolo n. 2019/012555 collegato alla revoca del finanziamento concesso dalla alla assistito dalla garanzia del Fondo di Controparte_5 Parte_4
Garanzia ex lege 662/1996 e dalla fideiussione specifica prestata da Parte_1 Parte_2
.
[...] Parte_3
Gli opponenti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle oggetto di opposizione, eccepivano in primo luogo: - l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti in assenza di valido titolo esecutivo (in particolare, veniva evidenziato che il credito oggetto delle cartelle impugnate non ha natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, né è un pagina 2 di 11 credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche le cui vicende che attengono all'an e al quantum del credito vanno decise secondo le regole dei contratti di diritto comune, dal che conseguirebbe la illegittimità della riscossione tramite ruolo, senza previa acquisizione di titolo esecutivo); - decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria – violazione del termine decadenziale previsto dall' art. 1957 del cod. civ. - illegittimità delle cartelle di pagamento.
Concludevano chiedendo: “in via preliminare, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle opposte e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;
- in via principale, accertare l'inesistenza del titolo per il quale
è stato emesso il ruolo n. 2019/012555 reso esecutivo in data 23/09/2019 e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento 07120190133858434001, 07120190133858434002 e 07120190133858434003 e dichiarare che nulla è dovuto da e;
- in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' SS di procedere ad CP_8
esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in forza delle cartelle notificate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento n.
07120190133858434001, 07120190133858434002 e 07120190133858434003 ed adottare tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;
- in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 04.01.2023 si costituiva la con Controparte_9
comparsa e contestuale richiesta di differimento termini per la chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c eccependo in particolare, la natura pubblicistica del credito vantato e la legittimità della riscossione attivata. Il credito non origina da un rapporto di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica e l'iscrizione a ruolo non necessita della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante il
Contr
– in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia. Le eccezioni relative al sorgere pagina 3 di 11 del rapporto obbligatorio principale non sono opponibili al fondo di garanzia gestito dalla banca del
Contr mezzogiorno. Non vi è affatto coincidenza fra il diritto di credito, di natura erariale, vantato da per effetto della surroga legale con quello originariamente in capo alla banca mutuante, di natura privatistica.
D'altra parte, mentre il diritto di credito dell'istituto erogatore del finanziamento trae origine
Contr dall'inadempimento dell'impresa garantita, è indiscutibile che quello di cui è titolare si formi solo in un momento successivo ed in conseguenza del pagamento del valore della perdita accertata in favore della banca mutuante, il cui quantum, per giunta, è anche diverso (rectius: inferiore) al primo, atteso che il Fondo, come visto, "copre” l'importo del finanziamento da un minimo del 60% ad un massimo dell'80% del valore erogato dall'ente mutuante.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, a norma degli artt. 106 e 269 c.p.c., il differimento della data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della per essere tenuta Controparte_5 indenne e manlevata da ogni spesa od onere da questa sostenuta o da sostenere qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze degli opponenti;
sempre in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione, IVA e CPA.”.
In data 09.01.2023 si costituiva l' (per brevità evidenziando Controparte_3 CP_10 preliminarmente l'inammissibilità dell' opposizione, palesemente tardiva così come proposta con atto di citazione notificato in data 25/10/2022, ovvero decorsi ampiamente i termini di legge utili alla tempestiva opposizione decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle oggetto del contendere (cartella di pagamento n. 07120190133858434001 (notificata al Sig. in data 08/11/2019), n. Parte_1
07120190133858434002 (notificata al Sig. in data 17/11/2019) e n. Parte_2
07120190133858434003 (notificata al Sig. in data 19/12/2019), rispettivamente Parte_3
ricevute quali coobbligati in solido in relazione al ruolo opposto n. 2019/012555, portato nella cartella di pagamento n. 07120190133858434000 notificata il 19/12/2019 alla;
la carenza di Controparte_11
legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ente
. Nei confronti di non può validamente CP_1 Controparte_1 CP_10
muoversi alcun rilievo o richiesta attinente il merito della pretesa creditoria e la conseguente formazione del ruolo, per come reso esecutivo. Non rientra nelle competenze attribuite ex lege all'agente riscossore alcun esame o vaglio di merito relativo ai crediti di imposta iscritti a ruolo a cura dell'ente impositore.
Qualsiasi contestazione relativa alla formazione ed al contenuto del ruolo, nonché alla tempistica della sua redazione, come pure, alla sussistenza della pretesa, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, il quale individua i tempi per la formazione del ruolo, determina il soggetto e pagina 4 di 11 l'importo dei crediti da iscrivervi e fornisce l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione stessa
L' è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle CP_10 sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo;
non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente
Impositore. Alcun addebito di colpa può, infatti, muoversi nei confronti di tenuto, nell'esercizio CP_10
delle sue funzioni, a portare a compimento nei modi e tempi di legge ogni consentito atto successivo alla consegna del ruolo n. 2019/012555 reso esecutivo in data 23/09/2019 emesso a cura di
[...]
a carico dell'obbligato principale ed alla stessa Controparte_1 Controparte_12 pure notificata via pec in data 19/12/2019. In ogni caso, l'attualità del credito emerge chiaramente dalla documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle, non opposte nei termini di legge, nonché
l'intervenuta formalizzazione di istanza di rateazione, formalizzata e sottoscritta in data 21/01/2020 da in qualità di l.r. della con accoglimento della stessa in data Parte_2 Parte_5
11.02.2020, intervenuto pagamento della prima rata del 20.02.2020, e successiva revoca per intervenuta decadenza.
Concludeva chiedendo: “di accertare e dichiarare l' inammissibilità ed improponibilità della proposta impugnativa, tardiva così come proposta e rigettare la richiesta sospensione, siccome infondata non sussistendo né il requisito del fumus boni iuris, né risultando dimostrato periculum in mora;
- accertare e dichiarare la correttezza delle cartelle di pagamento impugnate, notificate nel rispetto dei modi e termini di legge, accertando e dichiarandone la conformità alle vigenti normative;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a tutte le doglianze che attengono la pretesa CP_10
impositiva, rigettando ogni domanda proposta nei suoi confronti, attesa la legittimità degli atti posti in essere dalla stessa, in conformità alle vigenti normative;
- in linea gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse doglianze, accogliere la domanda nei soli limiti dell'accertato; - con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.05.2024, il procuratore degli attori, letta la comparsa della
[...]
, chiedeva preliminarmente dichiararsi la nullità dei contratti di fideiussione omnibus in CP_1 quanto stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali.
Contr Ciò posto, alla stessa udienza, il Tribunale autorizzava l'opposta a chiamare in causa la terza che si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta in data 16.09.2024, eccependo Controparte_5
l'inammissibilità delle censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore della
Banca, la validità di tali fideiussioni, e la mancata violazione dell'art. 1957 c.c., la correttezza del proprio pagina 5 di 11 operato nella escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona
Contr fede sia nei confronti del debitore e opponenti fideiussori che nei confronti del fondo di garanzia,
In particolare eccepiva di essersi tempestivamente attivata in danno dei medesimi allorquando il debitore principale non aveva adempiuto alle obbligazioni di rientro dell'apercredit concesso con: missiva datata
20/07/2017 della di revoca dell'affidamento per elasticità di cassa di euro 800.000,00 Controparte_5 con invito al pagamento;
riscontro in pari data alla missiva della da parte della;
CP_5 CP_11
missiva datata 17 marzo 2017 della a e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di risoluzione di ogni finanziamento e con invito al pagamento. Parte_3
Gli opponenti non hanno mai rivolto contestazioni agli inviti stragiudiziali, la prima contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione in sede giudiziale del 20.10.2022.
Concludevano chiedendo: “– nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza dell nella Controparte_5 escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona fede sia nei confronti del debitore e dell'opponente fideiussore che nei confronti del fondo di garanzia, Pt_6
– accertare e dichiarare la validità delle fideiussioni sottoscritte da
[...] Parte_1 Parte_2
in data 19/02/2010, 17/12/2010 e 30/03/2012 in favore dell'
[...] Parte_3 CP_5
e la conseguente efficacia e validità delle stesse;
– in ogni caso, rigettare la domanda principale per
[...]
carenza dei presupposti;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecutorietà.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2025.
In ordine alla legittimazione passiva eccepita da giova evidenziare che l'individuazione del CP_10
soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio dipende, nel caso di opposizione a cartella esattoriale, dal tipo di doglianze mosse dal contribuente: ben vero, l'agente della riscossione, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore, con l'onere, in tal caso, di chiamare in giudizio l'ente creditore laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 39 dlg.s
112/1999 (cfr. Cass. civ. ord. 97/2015; Cass. civ. 10477/2014, Cass. civ. 9762/2014, Cass. civ.
22939/2007). Nella fattispecie che occupa, gli opponenti lamentano che l'Agente della SS abbia intrapreso la procedura senza previamente munirsi di titolo esecutivo nei propri confronti, tal che appare piuttosto evidente che, rientrando tra i motivi di opposizione una doglianza afferente prettamente la pretesa creditoria - che, secondo la prospettazione degli opponenti avrebbe dovuto essere prima consacrata in un titolo e poi portata ad esecuzione tramite iscrizione a ruolo -, è stata CP_10
pagina 6 di 11 correttamente evocata in giudizio quale soggetto titolare della pretesa creditoria azionata direttamente tramite la procedura di riscossione.
Va premesso che la domanda proposta deve essere qualificata in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l' an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa del credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc
(cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Non può considerarsi tardiva, pertanto, l'azione degli opponenti, essendo il rimedio prescelto
(opposizione ex art. 615 c.p.c. I co.), sganciato dai termini decadenziali previsti per l' opposizione agli atti esecutivi.
Si rivela, pertanto, infondata l'eccezione di tardività dell'azione proposta da CP_10
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Il thema decidendum centrale del presente giudizio afferisce la discussa tematica della possibilità o meno
Contr per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo
Contr esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n
46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al
R.G. 7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'orientamento consolidatosi innanzitutto in seno alla Corte di appello di Napoli (cfr. Corte d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc.), e poi pagina 7 di 11 recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass.,
32148/2024 e Cass., 1005/2023).
Contr In particolare, dai detti precedenti si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Contr È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
pagina 8 di 11 In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n.
17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto,
Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero pagina 9 di 11 del credito di natura pubblicistica ad opera d uò avvenire nelle forme speciali della riscossione CP_7 coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale” .
Reputa questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame dai principi così affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Da che, l'attribuzione della natura pubblicistica al relativo
Contr credito implica che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica delle cartelle esattoriali, è pienamente legittimo, CP_10
con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla violazione da parte della banca del termine decadenziale Controparte_5 previsto dall' art. 1957 del cod. civ. e la nullità dei contratti di fideiussione omnibus in quanto stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali non possono rilevare in questo procedimento per i motivi già esposti.
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n.
662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2,
c. 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.
9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi) si esprime più di recente Cass. civ, sez.
III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex pagina 10 di 11 lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio. Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5446/2022 promossa da:
(C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C. F. ) tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475 presso lo studio dell'Avv. Paolo
TE (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura ad litem in C.F._4
atti
- OPPONENTI
contro società con socio unico Controparte_1
con sede in Roma, Viale America, n. 351, (C.F. , P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 quale mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla L. n.
662/1996, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo del Foro di Napoli (C.F.
, con studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1, presso il quale è C.F._5
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
(C.F. e Partita IVA n. ), -successore ex Controparte_3 P.IVA_3
lege n. 225/2016 a titolo universale della , con sede in Roma alla Via Controparte_4 pagina 1 di 11 IU AR n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo Caprio (C.F.
[...]
), con studio in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, presso il quale è C.F._6 elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_5 P.IVA_4 [...]
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita n. 24, presso il quale è elettivamente C.F._7 domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; revoca finanziamento imprese;
surroga.
Conclusioni: in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 25.10.2022, Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio l' e la
[...] Parte_3 Controparte_3 [...]
Contr (d'ora in poi per brevità ) per chiedere Controparte_6
l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120190133858434/001 (indirizzata a Parte_1
), n. 07120190133858434/002 (indirizzata a ) n. 07120190133858434/003
[...] Parte_2
(indirizzata a ) con le quali veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma Parte_3 di € 429.902,76, oltre interessi, a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole-medie imprese da parte della
Banca finanziatrice ( ), a cui la garante si era surrogata nella riscossione del credito. Controparte_5
Le cartelle di pagamento opposte attengono al ruolo n. 2019/012555 collegato alla revoca del finanziamento concesso dalla alla assistito dalla garanzia del Fondo di Controparte_5 Parte_4
Garanzia ex lege 662/1996 e dalla fideiussione specifica prestata da Parte_1 Parte_2
.
[...] Parte_3
Gli opponenti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle oggetto di opposizione, eccepivano in primo luogo: - l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti in assenza di valido titolo esecutivo (in particolare, veniva evidenziato che il credito oggetto delle cartelle impugnate non ha natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, né è un pagina 2 di 11 credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche le cui vicende che attengono all'an e al quantum del credito vanno decise secondo le regole dei contratti di diritto comune, dal che conseguirebbe la illegittimità della riscossione tramite ruolo, senza previa acquisizione di titolo esecutivo); - decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria – violazione del termine decadenziale previsto dall' art. 1957 del cod. civ. - illegittimità delle cartelle di pagamento.
Concludevano chiedendo: “in via preliminare, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza, sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle opposte e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;
- in via principale, accertare l'inesistenza del titolo per il quale
è stato emesso il ruolo n. 2019/012555 reso esecutivo in data 23/09/2019 e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento 07120190133858434001, 07120190133858434002 e 07120190133858434003 e dichiarare che nulla è dovuto da e;
- in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' SS di procedere ad CP_8
esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in forza delle cartelle notificate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento n.
07120190133858434001, 07120190133858434002 e 07120190133858434003 ed adottare tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;
- in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 04.01.2023 si costituiva la con Controparte_9
comparsa e contestuale richiesta di differimento termini per la chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c eccependo in particolare, la natura pubblicistica del credito vantato e la legittimità della riscossione attivata. Il credito non origina da un rapporto di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica e l'iscrizione a ruolo non necessita della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante il
Contr
– in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia. Le eccezioni relative al sorgere pagina 3 di 11 del rapporto obbligatorio principale non sono opponibili al fondo di garanzia gestito dalla banca del
Contr mezzogiorno. Non vi è affatto coincidenza fra il diritto di credito, di natura erariale, vantato da per effetto della surroga legale con quello originariamente in capo alla banca mutuante, di natura privatistica.
D'altra parte, mentre il diritto di credito dell'istituto erogatore del finanziamento trae origine
Contr dall'inadempimento dell'impresa garantita, è indiscutibile che quello di cui è titolare si formi solo in un momento successivo ed in conseguenza del pagamento del valore della perdita accertata in favore della banca mutuante, il cui quantum, per giunta, è anche diverso (rectius: inferiore) al primo, atteso che il Fondo, come visto, "copre” l'importo del finanziamento da un minimo del 60% ad un massimo dell'80% del valore erogato dall'ente mutuante.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, a norma degli artt. 106 e 269 c.p.c., il differimento della data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della per essere tenuta Controparte_5 indenne e manlevata da ogni spesa od onere da questa sostenuta o da sostenere qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze degli opponenti;
sempre in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione, IVA e CPA.”.
In data 09.01.2023 si costituiva l' (per brevità evidenziando Controparte_3 CP_10 preliminarmente l'inammissibilità dell' opposizione, palesemente tardiva così come proposta con atto di citazione notificato in data 25/10/2022, ovvero decorsi ampiamente i termini di legge utili alla tempestiva opposizione decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle oggetto del contendere (cartella di pagamento n. 07120190133858434001 (notificata al Sig. in data 08/11/2019), n. Parte_1
07120190133858434002 (notificata al Sig. in data 17/11/2019) e n. Parte_2
07120190133858434003 (notificata al Sig. in data 19/12/2019), rispettivamente Parte_3
ricevute quali coobbligati in solido in relazione al ruolo opposto n. 2019/012555, portato nella cartella di pagamento n. 07120190133858434000 notificata il 19/12/2019 alla;
la carenza di Controparte_11
legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ente
. Nei confronti di non può validamente CP_1 Controparte_1 CP_10
muoversi alcun rilievo o richiesta attinente il merito della pretesa creditoria e la conseguente formazione del ruolo, per come reso esecutivo. Non rientra nelle competenze attribuite ex lege all'agente riscossore alcun esame o vaglio di merito relativo ai crediti di imposta iscritti a ruolo a cura dell'ente impositore.
Qualsiasi contestazione relativa alla formazione ed al contenuto del ruolo, nonché alla tempistica della sua redazione, come pure, alla sussistenza della pretesa, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, il quale individua i tempi per la formazione del ruolo, determina il soggetto e pagina 4 di 11 l'importo dei crediti da iscrivervi e fornisce l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione stessa
L' è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle CP_10 sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo;
non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente
Impositore. Alcun addebito di colpa può, infatti, muoversi nei confronti di tenuto, nell'esercizio CP_10
delle sue funzioni, a portare a compimento nei modi e tempi di legge ogni consentito atto successivo alla consegna del ruolo n. 2019/012555 reso esecutivo in data 23/09/2019 emesso a cura di
[...]
a carico dell'obbligato principale ed alla stessa Controparte_1 Controparte_12 pure notificata via pec in data 19/12/2019. In ogni caso, l'attualità del credito emerge chiaramente dalla documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle, non opposte nei termini di legge, nonché
l'intervenuta formalizzazione di istanza di rateazione, formalizzata e sottoscritta in data 21/01/2020 da in qualità di l.r. della con accoglimento della stessa in data Parte_2 Parte_5
11.02.2020, intervenuto pagamento della prima rata del 20.02.2020, e successiva revoca per intervenuta decadenza.
Concludeva chiedendo: “di accertare e dichiarare l' inammissibilità ed improponibilità della proposta impugnativa, tardiva così come proposta e rigettare la richiesta sospensione, siccome infondata non sussistendo né il requisito del fumus boni iuris, né risultando dimostrato periculum in mora;
- accertare e dichiarare la correttezza delle cartelle di pagamento impugnate, notificate nel rispetto dei modi e termini di legge, accertando e dichiarandone la conformità alle vigenti normative;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a tutte le doglianze che attengono la pretesa CP_10
impositiva, rigettando ogni domanda proposta nei suoi confronti, attesa la legittimità degli atti posti in essere dalla stessa, in conformità alle vigenti normative;
- in linea gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse doglianze, accogliere la domanda nei soli limiti dell'accertato; - con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.05.2024, il procuratore degli attori, letta la comparsa della
[...]
, chiedeva preliminarmente dichiararsi la nullità dei contratti di fideiussione omnibus in CP_1 quanto stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali.
Contr Ciò posto, alla stessa udienza, il Tribunale autorizzava l'opposta a chiamare in causa la terza che si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta in data 16.09.2024, eccependo Controparte_5
l'inammissibilità delle censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore della
Banca, la validità di tali fideiussioni, e la mancata violazione dell'art. 1957 c.c., la correttezza del proprio pagina 5 di 11 operato nella escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona
Contr fede sia nei confronti del debitore e opponenti fideiussori che nei confronti del fondo di garanzia,
In particolare eccepiva di essersi tempestivamente attivata in danno dei medesimi allorquando il debitore principale non aveva adempiuto alle obbligazioni di rientro dell'apercredit concesso con: missiva datata
20/07/2017 della di revoca dell'affidamento per elasticità di cassa di euro 800.000,00 Controparte_5 con invito al pagamento;
riscontro in pari data alla missiva della da parte della;
CP_5 CP_11
missiva datata 17 marzo 2017 della a e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di risoluzione di ogni finanziamento e con invito al pagamento. Parte_3
Gli opponenti non hanno mai rivolto contestazioni agli inviti stragiudiziali, la prima contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione in sede giudiziale del 20.10.2022.
Concludevano chiedendo: “– nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza dell nella Controparte_5 escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona fede sia nei confronti del debitore e dell'opponente fideiussore che nei confronti del fondo di garanzia, Pt_6
– accertare e dichiarare la validità delle fideiussioni sottoscritte da
[...] Parte_1 Parte_2
in data 19/02/2010, 17/12/2010 e 30/03/2012 in favore dell'
[...] Parte_3 CP_5
e la conseguente efficacia e validità delle stesse;
– in ogni caso, rigettare la domanda principale per
[...]
carenza dei presupposti;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecutorietà.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2025.
In ordine alla legittimazione passiva eccepita da giova evidenziare che l'individuazione del CP_10
soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio dipende, nel caso di opposizione a cartella esattoriale, dal tipo di doglianze mosse dal contribuente: ben vero, l'agente della riscossione, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore, con l'onere, in tal caso, di chiamare in giudizio l'ente creditore laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 39 dlg.s
112/1999 (cfr. Cass. civ. ord. 97/2015; Cass. civ. 10477/2014, Cass. civ. 9762/2014, Cass. civ.
22939/2007). Nella fattispecie che occupa, gli opponenti lamentano che l'Agente della SS abbia intrapreso la procedura senza previamente munirsi di titolo esecutivo nei propri confronti, tal che appare piuttosto evidente che, rientrando tra i motivi di opposizione una doglianza afferente prettamente la pretesa creditoria - che, secondo la prospettazione degli opponenti avrebbe dovuto essere prima consacrata in un titolo e poi portata ad esecuzione tramite iscrizione a ruolo -, è stata CP_10
pagina 6 di 11 correttamente evocata in giudizio quale soggetto titolare della pretesa creditoria azionata direttamente tramite la procedura di riscossione.
Va premesso che la domanda proposta deve essere qualificata in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l' an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa del credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc
(cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Non può considerarsi tardiva, pertanto, l'azione degli opponenti, essendo il rimedio prescelto
(opposizione ex art. 615 c.p.c. I co.), sganciato dai termini decadenziali previsti per l' opposizione agli atti esecutivi.
Si rivela, pertanto, infondata l'eccezione di tardività dell'azione proposta da CP_10
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Il thema decidendum centrale del presente giudizio afferisce la discussa tematica della possibilità o meno
Contr per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo
Contr esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n
46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al
R.G. 7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'orientamento consolidatosi innanzitutto in seno alla Corte di appello di Napoli (cfr. Corte d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc.), e poi pagina 7 di 11 recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass.,
32148/2024 e Cass., 1005/2023).
Contr In particolare, dai detti precedenti si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Contr È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
pagina 8 di 11 In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n.
17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto,
Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero pagina 9 di 11 del credito di natura pubblicistica ad opera d uò avvenire nelle forme speciali della riscossione CP_7 coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale” .
Reputa questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame dai principi così affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Da che, l'attribuzione della natura pubblicistica al relativo
Contr credito implica che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica delle cartelle esattoriali, è pienamente legittimo, CP_10
con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla violazione da parte della banca del termine decadenziale Controparte_5 previsto dall' art. 1957 del cod. civ. e la nullità dei contratti di fideiussione omnibus in quanto stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali non possono rilevare in questo procedimento per i motivi già esposti.
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n.
662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2,
c. 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.
9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi) si esprime più di recente Cass. civ, sez.
III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex pagina 10 di 11 lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio. Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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