TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2692/2024, assunta in decisione all'udienza del 23/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 301, presso lo studio degli avv. Maria Teresa Muglia e avv. Luca Figliolini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
ATTRICE – OPPONENTE
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Nettuno, via V. Veneto n. 137, presso lo studio dell'Avv. Nadia Bruni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di comparsa e costituzione.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
Per l'attore-opponente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri Parte_1 contrariis rejectis: in via preliminare dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo e nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato in quanto ha gia' provveduto in data 23.11.2018 al pagamento delle somme dovute alla luce della sentenza n. 3452/2017 emessa dal Tribunale Civile di Velletri. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una somma aggiuntiva se pur esigua a favore della parte opposta, si chiede sin d'ora al Giudice che disponga la compensazione delle spese di lite;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
1 Per il convenuto-opposto : “SI CHIEDE: - la condanna della Soc. Controparte_1 al pagamento, in favore del Sig. della somma di Parte_1 CP_1
€.4.289,22 rivalutata ad oggi oltre agli interessi legali;
- il rigetto di tutte richieste avversarie. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie. Comunque, con rifusione delle spese di giudizio rivalsa, degli oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, l'attrice ha opposto il Parte_1 precetto notificatogli in data 18/03/2024, con il quale chiedeva il Controparte_1 pagamento di complessivi euro 33.071,59, a seguito della sentenza di condanna al risarcimento danni n. 3452, emessa in data 1/12/2017 e pubblicata in data 14/12/2017, del Tribunale di Velletri, deducendo di aver soddisfatto integralmente il credito azionato, mediante il versamento di 286.018,44 euro in data 23/11/2018.
A fronte della richiesta di sospensione cautelare avanzata dall'opponente, il Giudice sospendeva il titolo esecutivo in data 5/06/2025.
Con comparsa di costituzione del 23 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'opposto
, il quale, a fronte delle deduzioni di parte opponente, replicava che, Controparte_1 effettivamente, vi era stato un errore nella determinazione dell'importo azionato e lo ricalcolava nella somma residua di euro 4.289,22: chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento di tale somma, rivalutata ad oggi oltre agli interessi legali.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 20 dicembre 2024, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 189 c.p.c.
Si perveniva così all'udienza del 23 maggio 2025, ove le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito azionato dall'odierna opposta trae origine dalla sentenza n. 3452, emessa in data 1/12/2017 e pubblicata dal Tribunale di Velletri in data 14 dicembre 2017, che condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi Parte_1 in data 14/12/2010.
In particolare, il dispositivo della sopra citata sentenza dispone il pagamento di
[...]
in favore di per l'importo di “€ 265.029,10 oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali sull'importo indicato devalutato alla data del 14.12.2010 e rivalutato anno dopo anno secondo l'indice Istat a titolo di risarcimento del sinistro occorso al Sig. ltre spese legali liquidate in € 12.678,00”. CP_1
A fronte di tale condanna, in data 23 novembre 2018, ha disposto il Parte_1 pagamento a favore di della somma di euro 286.018,44 (all. n. 4 all'atto Controparte_1
2 di citazione), liquidando separatamente le spese legali direttamente a favore della procuratrice, avv. Bruni Nadia.
In seguito, l'opposto ha contestato con e-mail, datata 29/11/2018, l'importo ricevuto, osservando che la somma corretta da liquidare a titolo di risarcimento danni fosse pari ad euro 313.000,00, in luogo della cifra di 286.018,44, e che, pertanto, il credito non era ancora stato soddisfatto integralmente.
Alla luce di ciò, ha agito per la differenza lamentata con atto di precetto Controparte_1 notificato in data 15/10/2019; successivamente ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 28/01/2020 e poi in data 25/06/2020. Tali atti non sono stati posti in esecuzione.
Da ultimo, in data 18/03/2024, ha notificato atto di precetto in Controparte_1 rinnovazione, oggetto dell'odierna opposizione, chiedendo il residuo credito originato dalla sentenza n. 3452, nonché nuove spese ed onorari, per un importo complessivo di € 33.071,59.
***
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'opposizione formulata da Parte_1
debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione della somma precettata.
[...]
Invero, come previsto dalla lettera della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri, n. 3452/2017, la somma da liquidare a titolo di risarcimento danni da parte di Parte_1
a favore di è pari ad euro 265.029,10. Tale sommadeve essere
[...] Controparte_1 previamente devalutata alla data del sinistro stradale e, successivamente, rivalutata sino alla data di effettivo pagamento da parte del debitore con aggiunta degli interessi legali maturati.
A fronte di ciò, la somma di euro 265.029,10, devalutata dalla data della sentenza costituente il titolo, emessa in data 1/12/2017, alla data del fatto ingiusto, ossia il 14 dicembre 2010, è pari ad euro 246.715,59. Quest'ultima somma, comprensiva degli interessi legali maturati, una volta rivalutata dalla data dell'incidente a quella dell'effettivo pagamento, ammonta ad euro 290.307,60: tale è l'importo che avrebbe Parte_1 dovuto versare a titolo di risarcimento danni.
Pertanto, dal momento che, nel caso concreto, ha versato a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 286.018,44, emerge con tutta evidenza che l'odierno opposto vanti nei confronti di un credito residuo di euro 4.289,22. Parte_1
Tale minore importo è stato riconosciuto anche da che, pur senza Controparte_1 formalizzare una espressa rinuncia al credito eccedente azionato, ha depositato una consulenza tecnica di parte con la quale sono stati eseguiti i calcoli innanzi esposti sulla base dei parametri risultanti dal sito internet https//rivaluta.istat.it che hanno restituito un importo ancora dovuto di euro 4.289,22 (cfr. consulenza tecnica di Controparte_1 del 9/05/2024 allegata alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, risulta che il credito azionato nell'atto di precetto notificato da CP_1
debba essere rideterminato in euro 4.289,22, cui si aggiungono interessi legali e
[...]
3 rivalutazione fino al 31/1/2024, data indicata nell'atto di precetto per interessi e rivalutazione. Ne consegue, pertanto, che l'importo dovuto da , Controparte_2 comprensivo di interessi e rivalutazione al 31/1/2024, sia pari ad euro 5.365,47, oltre spese per l'atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di , volta a contestare l'atto di Controparte_1 precetto notificatogli per complessivi 33.071,59 euro, debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione del credito in euro 5.365,47 (già comprensivo di interessi e rivalutazione al 31/1/2024) cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2024), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali. Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di è stata Parte_1 parzialmente accolta, con rideterminazione del diritto ad agire con atto di precetto in misura ridotta, non potendo, perciò, l'opponente essere condannato al pagamento delle spese di lite. Per altro verso, va evidenziato che il creditore opposto, pur riconoscendo l'errore di calcolo in cui è incorso, non ha espressamente rinunciato all'importo eccedente, rendendo così necessario un accertamento giudiziale in ordine all'importo correttamente precettato.
Tuttavia, dal momento che l'attore parzialmente vittorioso ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite nel caso di rideterminazione, in misura ridotta, dell'importo precettato, si provvede come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da dichiara che Parte_1
ha diritto ad agire con atto di precetto, notificato in data 18/3/2024, per Controparte_1 il minore importo di euro 5.365,47 (già comprensivo di interessi legali e rivalutazione al
31/1/2024) cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA come e se dovuti, negli importi di legge.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri il 10 giugno 2025.
4 Il Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2692/2024, assunta in decisione all'udienza del 23/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 301, presso lo studio degli avv. Maria Teresa Muglia e avv. Luca Figliolini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
ATTRICE – OPPONENTE
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Nettuno, via V. Veneto n. 137, presso lo studio dell'Avv. Nadia Bruni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di comparsa e costituzione.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
Per l'attore-opponente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri Parte_1 contrariis rejectis: in via preliminare dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo e nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato in quanto ha gia' provveduto in data 23.11.2018 al pagamento delle somme dovute alla luce della sentenza n. 3452/2017 emessa dal Tribunale Civile di Velletri. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una somma aggiuntiva se pur esigua a favore della parte opposta, si chiede sin d'ora al Giudice che disponga la compensazione delle spese di lite;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
1 Per il convenuto-opposto : “SI CHIEDE: - la condanna della Soc. Controparte_1 al pagamento, in favore del Sig. della somma di Parte_1 CP_1
€.4.289,22 rivalutata ad oggi oltre agli interessi legali;
- il rigetto di tutte richieste avversarie. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie. Comunque, con rifusione delle spese di giudizio rivalsa, degli oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, l'attrice ha opposto il Parte_1 precetto notificatogli in data 18/03/2024, con il quale chiedeva il Controparte_1 pagamento di complessivi euro 33.071,59, a seguito della sentenza di condanna al risarcimento danni n. 3452, emessa in data 1/12/2017 e pubblicata in data 14/12/2017, del Tribunale di Velletri, deducendo di aver soddisfatto integralmente il credito azionato, mediante il versamento di 286.018,44 euro in data 23/11/2018.
A fronte della richiesta di sospensione cautelare avanzata dall'opponente, il Giudice sospendeva il titolo esecutivo in data 5/06/2025.
Con comparsa di costituzione del 23 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'opposto
, il quale, a fronte delle deduzioni di parte opponente, replicava che, Controparte_1 effettivamente, vi era stato un errore nella determinazione dell'importo azionato e lo ricalcolava nella somma residua di euro 4.289,22: chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento di tale somma, rivalutata ad oggi oltre agli interessi legali.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 20 dicembre 2024, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 189 c.p.c.
Si perveniva così all'udienza del 23 maggio 2025, ove le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito azionato dall'odierna opposta trae origine dalla sentenza n. 3452, emessa in data 1/12/2017 e pubblicata dal Tribunale di Velletri in data 14 dicembre 2017, che condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi Parte_1 in data 14/12/2010.
In particolare, il dispositivo della sopra citata sentenza dispone il pagamento di
[...]
in favore di per l'importo di “€ 265.029,10 oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali sull'importo indicato devalutato alla data del 14.12.2010 e rivalutato anno dopo anno secondo l'indice Istat a titolo di risarcimento del sinistro occorso al Sig. ltre spese legali liquidate in € 12.678,00”. CP_1
A fronte di tale condanna, in data 23 novembre 2018, ha disposto il Parte_1 pagamento a favore di della somma di euro 286.018,44 (all. n. 4 all'atto Controparte_1
2 di citazione), liquidando separatamente le spese legali direttamente a favore della procuratrice, avv. Bruni Nadia.
In seguito, l'opposto ha contestato con e-mail, datata 29/11/2018, l'importo ricevuto, osservando che la somma corretta da liquidare a titolo di risarcimento danni fosse pari ad euro 313.000,00, in luogo della cifra di 286.018,44, e che, pertanto, il credito non era ancora stato soddisfatto integralmente.
Alla luce di ciò, ha agito per la differenza lamentata con atto di precetto Controparte_1 notificato in data 15/10/2019; successivamente ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 28/01/2020 e poi in data 25/06/2020. Tali atti non sono stati posti in esecuzione.
Da ultimo, in data 18/03/2024, ha notificato atto di precetto in Controparte_1 rinnovazione, oggetto dell'odierna opposizione, chiedendo il residuo credito originato dalla sentenza n. 3452, nonché nuove spese ed onorari, per un importo complessivo di € 33.071,59.
***
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'opposizione formulata da Parte_1
debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione della somma precettata.
[...]
Invero, come previsto dalla lettera della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri, n. 3452/2017, la somma da liquidare a titolo di risarcimento danni da parte di Parte_1
a favore di è pari ad euro 265.029,10. Tale sommadeve essere
[...] Controparte_1 previamente devalutata alla data del sinistro stradale e, successivamente, rivalutata sino alla data di effettivo pagamento da parte del debitore con aggiunta degli interessi legali maturati.
A fronte di ciò, la somma di euro 265.029,10, devalutata dalla data della sentenza costituente il titolo, emessa in data 1/12/2017, alla data del fatto ingiusto, ossia il 14 dicembre 2010, è pari ad euro 246.715,59. Quest'ultima somma, comprensiva degli interessi legali maturati, una volta rivalutata dalla data dell'incidente a quella dell'effettivo pagamento, ammonta ad euro 290.307,60: tale è l'importo che avrebbe Parte_1 dovuto versare a titolo di risarcimento danni.
Pertanto, dal momento che, nel caso concreto, ha versato a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 286.018,44, emerge con tutta evidenza che l'odierno opposto vanti nei confronti di un credito residuo di euro 4.289,22. Parte_1
Tale minore importo è stato riconosciuto anche da che, pur senza Controparte_1 formalizzare una espressa rinuncia al credito eccedente azionato, ha depositato una consulenza tecnica di parte con la quale sono stati eseguiti i calcoli innanzi esposti sulla base dei parametri risultanti dal sito internet https//rivaluta.istat.it che hanno restituito un importo ancora dovuto di euro 4.289,22 (cfr. consulenza tecnica di Controparte_1 del 9/05/2024 allegata alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, risulta che il credito azionato nell'atto di precetto notificato da CP_1
debba essere rideterminato in euro 4.289,22, cui si aggiungono interessi legali e
[...]
3 rivalutazione fino al 31/1/2024, data indicata nell'atto di precetto per interessi e rivalutazione. Ne consegue, pertanto, che l'importo dovuto da , Controparte_2 comprensivo di interessi e rivalutazione al 31/1/2024, sia pari ad euro 5.365,47, oltre spese per l'atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di , volta a contestare l'atto di Controparte_1 precetto notificatogli per complessivi 33.071,59 euro, debba essere parzialmente accolta, con rideterminazione del credito in euro 5.365,47 (già comprensivo di interessi e rivalutazione al 31/1/2024) cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2024), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali. Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di è stata Parte_1 parzialmente accolta, con rideterminazione del diritto ad agire con atto di precetto in misura ridotta, non potendo, perciò, l'opponente essere condannato al pagamento delle spese di lite. Per altro verso, va evidenziato che il creditore opposto, pur riconoscendo l'errore di calcolo in cui è incorso, non ha espressamente rinunciato all'importo eccedente, rendendo così necessario un accertamento giudiziale in ordine all'importo correttamente precettato.
Tuttavia, dal momento che l'attore parzialmente vittorioso ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite nel caso di rideterminazione, in misura ridotta, dell'importo precettato, si provvede come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da dichiara che Parte_1
ha diritto ad agire con atto di precetto, notificato in data 18/3/2024, per Controparte_1 il minore importo di euro 5.365,47 (già comprensivo di interessi legali e rivalutazione al
31/1/2024) cui si aggiungono spese per atto di precetto (parametrate ai sensi del DM 147/2022), spese generali, IVA e CPA come e se dovuti, negli importi di legge.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri il 10 giugno 2025.
4 Il Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
5