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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1758/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Paglia;
- RICORRENTE contro
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come in atti. Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi
1 come segue.
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in ZZ (Albania) in data 25/08/2017, trascritto agli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Foggia (atto n. 238, parte II, serie C) e che dal matrimonio non erano nati figli – chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, a causa dei continui litigi dovuti alla incompatibilità caratteriale e all'improvviso allontanamento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Con ordinanza del 20.11.2024, emessa all'esito della prima udienza, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, stante CP_1
l'assenza di richieste istruttorie della parte ricorrente.
All'udienza del 14/02/2025 - tenutasi dinanzi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – il procuratore della parte costituita precisava le conclusioni come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero da una cittadina italiana e un cittadino straniero appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 n. 2 del Regolamento UE n. 1111/19; inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, in virtù del criterio di collocamento costituito dall'art. 8 lett. d).
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è costituito in giudizio.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano come la convivenza sia divenuta intollerabile e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 Non vi sono ulteriori questioni sulle quali statuire non essendo nati figli nati dall'unione coniugale e non essendovi ulteriori domande.
Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in ZZ
(Albania) il 25/08/2017, con atto trascritto presso il Comune di Foggia (atto n. 238, parte II, serie C, anno 2017);
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Foggia, 18 Febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1758/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Paglia;
- RICORRENTE contro
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come in atti. Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi
1 come segue.
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in ZZ (Albania) in data 25/08/2017, trascritto agli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Foggia (atto n. 238, parte II, serie C) e che dal matrimonio non erano nati figli – chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, a causa dei continui litigi dovuti alla incompatibilità caratteriale e all'improvviso allontanamento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Con ordinanza del 20.11.2024, emessa all'esito della prima udienza, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, stante CP_1
l'assenza di richieste istruttorie della parte ricorrente.
All'udienza del 14/02/2025 - tenutasi dinanzi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – il procuratore della parte costituita precisava le conclusioni come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero da una cittadina italiana e un cittadino straniero appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 n. 2 del Regolamento UE n. 1111/19; inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, in virtù del criterio di collocamento costituito dall'art. 8 lett. d).
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è costituito in giudizio.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano come la convivenza sia divenuta intollerabile e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 Non vi sono ulteriori questioni sulle quali statuire non essendo nati figli nati dall'unione coniugale e non essendovi ulteriori domande.
Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in ZZ
(Albania) il 25/08/2017, con atto trascritto presso il Comune di Foggia (atto n. 238, parte II, serie C, anno 2017);
- dichiara compensate le spese di lite;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Foggia, 18 Febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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