Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1977, n. 985
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 gennaio 1978
>
Versione
28 luglio 1979
Art. 4. ((Entro il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:
a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1 luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovra' essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;
b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla societa' concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la societa' per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in data 1 luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.
Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera' con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979))
Entrata in vigore il 28 luglio 1979