Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°9767 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti. CATUCCI MARIA e BOVE Parte_1
ROCCO;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/11/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali: - “sindrome del tunnel carpale bilaterale”; - spondilodiscoartrosi diffusa con protusioni discali multiple cervicali e lombosacrali, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto ritenendo CP_1
conosciute le infermità già dal 2018 data in cui veniva riconosciuta l'invalidità civile per le medesime patologie, nel merito contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Superata l'eccezione preliminare con ordinanza resa in udienza del 25.3.2024, non essendo nota nel 2018 l'etiopatogenesi delle malattie, espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola ed è stata esposta in maniera continuativa al rischio di contrarre la patologia.
Il CTU, pertanto, ha quantificato il danno biologico derivante da “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi” in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda
(19.7.2022). Invece, la patologia “sindrome del tunnel carpale bilaterale” può considerarsi di origine comune, non essendovi prova del nesso causale con l'attività lavorativa.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate stante l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico per la patologia
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi” nella misura del 6% a far data dal 19.7.2022, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi CP_1
legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. Spese compensate.
Così deciso in Taranto, 6.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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