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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. EMILIOZZI GIAMPIERO Parte_1 C.F._1
V.LE XXX GIUGNO N. 3 62029 TOLENTINO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. con l'Avv. NASCIMBENI GIANCARLO Controparte_2 P.IVA_1
domicilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.742/2020 del 15/09/2020
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
era solito valersi dell'opera professionale del Rag. per la Parte_1 Controparte_1
tenuta della contabilità e presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In data 25.07.2007 l'odierno appellante scoprì che per le annualità impositive 2002, 2003, 2004 e 2005 la presentazione delle dichiarazioni era stata del tutto omessa dal professionista.
Di fronte alla evidente fondatezza delle contestazioni dell' , il ha Controparte_3 Parte_1
concluso un accertamento con adesione, che ha consentito di risparmiare sulle sanzioni e gli interessi.
Ha dunque citato il Ragioniere per ottenere il risarcimento del danno.
Il Ragioniere, costituendosi, non ha negato (anzi ha ammesso) la colpevole omissione, chiamando in causa la compagnia assicurativa FA (poi assorbita da ), per esserne manlevato. CP_4
La compagnia si è costituita negando copertura e chiedendo, in subordine, limitare la pronuncia di manleva, a quanto contrattualmente convenuto.
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta la domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente di quest'ultimo nei confronti del terzo chiamato Controparte_5
.
[...] CP_6
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ha proposto appello , notificato a presso il difensore in primo grado Avv. Parte_1 CP_1
Ariozzi il 20.02.2021 con pec consegnata alle ore 10,21: non essendosi costituito il va CP_1
dichiarato contumace.
L'assicurazione, che nelle more di questo appello è stata assorbita da si è costituita CP_2
dimettendo le seguenti conclusioni: in via principale, respingere l'atto di appello proposto dalla ditta individuale con Parte_1
atto notificato il 20.02.2021 avverso la sentenza n.742 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Macerata il
15.09.2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero riconosciuti il fondamento dell'appello principale e la sussistenza e l'operatività della polizza sottoscritta dal rag. con la compagnia Controparte_1
ra e senza che ciò costituisca Controparte_7 Controparte_8
limite alcuno alla tesi principale, ridurre l'indennizzo dovuto in proporzione all'effettivo danno subito dalla compagnia, tenendo altresì conto, nel rapporto di garanzia intercorrente tra l'assicurato e la compagnia convenuta, delle franchigie e scoperti contrattualmente previsti per ogni singolo rischio assicurato. Confermare nel resto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 5 Questa Corte, con ordinanza del 18.06.2024, premesso che appare indubbia la responsabilità professionale dell'appellato in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per conto del proprio assistito, tanto che lo stesso professionista ha reso in tal senso dichiarazione ampiamente confessoria;
ritenuto che
l'appellante ha allegato la propria ricostruzione del danno subito, sicché non si tratta di un'assenza di prova del quantum ma, piuttosto, della necessità di determinare l'esatto ammontare dello stesso;
ritenuto che
ciò necessita l'espletamento della CTU richiesta dell'appellante, atteso che è necessario determinare, per ciascun contributo contestato e per ciascuna annualità, il solo ammontare delle sanzioni e degli interessi riferibili alle omissioni del professionista, separandole da quelle applicate per gli ulteriori accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate che hanno determinato l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi, tenendo altresì in considerazione che il tutto si concluso con un accertamento con adesione del contribuente, ha disposto la consulenza.
Il consulente ha determinato (trovando concorde l'appellante ed indifferente la compagnia) che l'entità
e la misura delle sanzioni fiscali irrogate alla ditta per gli anni d'imposta 2002, Parte_1
2003, 2004 e 2005, a seguito del processo verbale di chiusura delle operazioni d'accesso dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tolentino e dell'atto di adesione n. R9MA10200145/2007, in conseguenza del mancato invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, Iva ed Irap da parte del convenuto Rag. ammonta complessivamente Controparte_1
ad Euro 46.014,00.
Dunque in tali limiti la domanda dell'appellante risulta fondata e la sentenza di primo grado va riformata.
Rimane da delibare la domanda di estensione della pronuncia di condanna verso il per CP_1
manleva alla compagnia assicurativa, formulata dal . Parte_1
Al proposito la compagnia appellata ha osservato che, in ragione della contumacia serbata dal in appello, la domanda di manleva da costui proposta contro l'assicurazione deve ritenersi CP_1
rinunciata.
L'eccezione ha fondamento: la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio (che si deve dunque ritenere consolidato e pacifico) per cui “Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte,
pagina 3 di 5 rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.” (Cass. 28454/2013- n.
19555/2006).
Pertanto non si può pronunciare su una domanda rinunciata, né può esaminarsi la domanda proposta, peraltro solo con la comparsa conclusionale di appello, da parte del , di manleva verso la Parte_1
assicurazione, per diversi motivi:
- l'appellante non ha azione diretta,
- se pur l'avesse la domanda sarebbe tardiva.
In definitiva va accolto l'appello di , e condannato al pagamento in suo Parte_1 CP_1
favore di euro 46.014,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle date dei pagamenti al saldo.
Il va anche condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore CP_1
della assicurazione e di , mentre le spese di entrambi i gradi tra quest'ultimo e Parte_1
l'assicurazione vanno integralmente compensate, in considerazione del fatto che la decisione presa è condizionata dall'inerzia del CP_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 46.014,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1
somma rivalutata dalle date dei pagamenti al saldo.
Condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese di primo grado, che liquida in euro 5.810,00, e di appello, che liquida in CP_2
euro 9.991,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge ed oltre spese della ctu come liquidate in atti.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. EMILIOZZI GIAMPIERO Parte_1 C.F._1
V.LE XXX GIUGNO N. 3 62029 TOLENTINO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. con l'Avv. NASCIMBENI GIANCARLO Controparte_2 P.IVA_1
domicilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.742/2020 del 15/09/2020
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
era solito valersi dell'opera professionale del Rag. per la Parte_1 Controparte_1
tenuta della contabilità e presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In data 25.07.2007 l'odierno appellante scoprì che per le annualità impositive 2002, 2003, 2004 e 2005 la presentazione delle dichiarazioni era stata del tutto omessa dal professionista.
Di fronte alla evidente fondatezza delle contestazioni dell' , il ha Controparte_3 Parte_1
concluso un accertamento con adesione, che ha consentito di risparmiare sulle sanzioni e gli interessi.
Ha dunque citato il Ragioniere per ottenere il risarcimento del danno.
Il Ragioniere, costituendosi, non ha negato (anzi ha ammesso) la colpevole omissione, chiamando in causa la compagnia assicurativa FA (poi assorbita da ), per esserne manlevato. CP_4
La compagnia si è costituita negando copertura e chiedendo, in subordine, limitare la pronuncia di manleva, a quanto contrattualmente convenuto.
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta la domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente di quest'ultimo nei confronti del terzo chiamato Controparte_5
.
[...] CP_6
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ha proposto appello , notificato a presso il difensore in primo grado Avv. Parte_1 CP_1
Ariozzi il 20.02.2021 con pec consegnata alle ore 10,21: non essendosi costituito il va CP_1
dichiarato contumace.
L'assicurazione, che nelle more di questo appello è stata assorbita da si è costituita CP_2
dimettendo le seguenti conclusioni: in via principale, respingere l'atto di appello proposto dalla ditta individuale con Parte_1
atto notificato il 20.02.2021 avverso la sentenza n.742 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Macerata il
15.09.2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero riconosciuti il fondamento dell'appello principale e la sussistenza e l'operatività della polizza sottoscritta dal rag. con la compagnia Controparte_1
ra e senza che ciò costituisca Controparte_7 Controparte_8
limite alcuno alla tesi principale, ridurre l'indennizzo dovuto in proporzione all'effettivo danno subito dalla compagnia, tenendo altresì conto, nel rapporto di garanzia intercorrente tra l'assicurato e la compagnia convenuta, delle franchigie e scoperti contrattualmente previsti per ogni singolo rischio assicurato. Confermare nel resto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 5 Questa Corte, con ordinanza del 18.06.2024, premesso che appare indubbia la responsabilità professionale dell'appellato in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per conto del proprio assistito, tanto che lo stesso professionista ha reso in tal senso dichiarazione ampiamente confessoria;
ritenuto che
l'appellante ha allegato la propria ricostruzione del danno subito, sicché non si tratta di un'assenza di prova del quantum ma, piuttosto, della necessità di determinare l'esatto ammontare dello stesso;
ritenuto che
ciò necessita l'espletamento della CTU richiesta dell'appellante, atteso che è necessario determinare, per ciascun contributo contestato e per ciascuna annualità, il solo ammontare delle sanzioni e degli interessi riferibili alle omissioni del professionista, separandole da quelle applicate per gli ulteriori accertamenti condotti dall'Agenzia delle Entrate che hanno determinato l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi, tenendo altresì in considerazione che il tutto si concluso con un accertamento con adesione del contribuente, ha disposto la consulenza.
Il consulente ha determinato (trovando concorde l'appellante ed indifferente la compagnia) che l'entità
e la misura delle sanzioni fiscali irrogate alla ditta per gli anni d'imposta 2002, Parte_1
2003, 2004 e 2005, a seguito del processo verbale di chiusura delle operazioni d'accesso dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tolentino e dell'atto di adesione n. R9MA10200145/2007, in conseguenza del mancato invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, Iva ed Irap da parte del convenuto Rag. ammonta complessivamente Controparte_1
ad Euro 46.014,00.
Dunque in tali limiti la domanda dell'appellante risulta fondata e la sentenza di primo grado va riformata.
Rimane da delibare la domanda di estensione della pronuncia di condanna verso il per CP_1
manleva alla compagnia assicurativa, formulata dal . Parte_1
Al proposito la compagnia appellata ha osservato che, in ragione della contumacia serbata dal in appello, la domanda di manleva da costui proposta contro l'assicurazione deve ritenersi CP_1
rinunciata.
L'eccezione ha fondamento: la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio (che si deve dunque ritenere consolidato e pacifico) per cui “Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte,
pagina 3 di 5 rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.” (Cass. 28454/2013- n.
19555/2006).
Pertanto non si può pronunciare su una domanda rinunciata, né può esaminarsi la domanda proposta, peraltro solo con la comparsa conclusionale di appello, da parte del , di manleva verso la Parte_1
assicurazione, per diversi motivi:
- l'appellante non ha azione diretta,
- se pur l'avesse la domanda sarebbe tardiva.
In definitiva va accolto l'appello di , e condannato al pagamento in suo Parte_1 CP_1
favore di euro 46.014,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle date dei pagamenti al saldo.
Il va anche condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore CP_1
della assicurazione e di , mentre le spese di entrambi i gradi tra quest'ultimo e Parte_1
l'assicurazione vanno integralmente compensate, in considerazione del fatto che la decisione presa è condizionata dall'inerzia del CP_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 46.014,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1
somma rivalutata dalle date dei pagamenti al saldo.
Condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese di primo grado, che liquida in euro 5.810,00, e di appello, che liquida in CP_2
euro 9.991,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge ed oltre spese della ctu come liquidate in atti.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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