Art. 67.
Commissione unica Devoluzione
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potra' procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 , cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, dara' notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimettera' a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. ((La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73))
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attivita' patrimoniale e l'archivio.
Commissione unica Devoluzione
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potra' procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 , cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, dara' notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimettera' a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. ((La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73))
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attivita' patrimoniale e l'archivio.