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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4599 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
C.F. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio
Mastrobattista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT),
Piazza Giuseppe De Santis n. 6;
appellante e
nata a [...], il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
A, residente in [...], elettivamente
[...] domiciliata in Pomezia (RM), alla Via Ovidio n. 84, presso lo studio dell'Avv. Nadia
Di Domenico del Foro di Velletri, che la rappresenta e difende;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 1509/23 emessa il 21.7.23 dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr 3011/20.
Conclusioni
: “1) rigettare la domanda di assegno divorzile riconosciuto dai Parte_1
Giudici di alla signora 2) Con vittoria di spese, competenze ed Parte_2 CP_1
onorari.
1 : Respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per CP_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, sulla base di quanto sopra esposto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
* * *
Con ricorso depositato in data 30/06/2020 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri al fine di sentir CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra essi contratto in data 25.06.1994, in Salerno. Per_ La coppia, che aveva avuto i figli (nata a [...] il [...]) e (nato Per_2
a Salerno il 10.11.1995) si era separata con accordo di negoziazione ex art.6, co.2,
L. 162/2014, in data 07.01.2019 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare nella disponibilità di entrambi i coniugi sita in Pomezia Via T.
Tittoni n. 27 resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi CP_1 Per_ unitamente alla figlia ed al figlio , quest'ultimo economicamente Per_2 indipendente, mentre il sig. se ne è già allontanato;
Pt_1 Per_ 3. il sig. verserà per il mantenimento della figlia la Parte_3 somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a partir e dal mese di gennaio 2019, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, provvedendo inoltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri, ad eccezione della quota per la scuola privata parificata frequentata Per_ dalla figlia , per la quale il sig. si fa carico del 50% del dovuto, versando Pt_1 la somma di € 3.000,00 che verrà inclusa nell'assegno circolare di cui al punto 6 ;
4. il sig. verserà inoltre, quale mantenimento per la sig.ra Parte_3
la somma di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal CP_1 mese di gennaio 2019, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
5. Le somme che il sig. erogherà a titolo di mantenimento sia per la figlia Pt_1 Per_
che per la sig.ra saranno versate mensilmente attraverso CP_1 bonifico bancario sul conto corrente del quale la sig.ra fornirà gli estremi CP_1 ed il codice IBAN;
6. Il sig. quale equo ristoro, nonché quale riconoscimento Parte_3 dell'accrescimento dei beni della famiglia, avvenuto anche grazie al contributo economico apportato dalla sig.ra durante gli anni di matrimonio ed al fine CP_1 di regolare i restanti rapporti patrimoniali, alla sottoscrizione del presente accordo di negoziazione, si impegna a corrispondere, come in effetti corrisponde a mezzo assegno circolare n. 3400793687-05 della Banca Mediolanum, intestato alla sig.ra la somma di € 105.000,00 corrispondente al 50% del ricavato della CP_1 compravendita dell'immobile sito in Pomezia Via Boezio n. 46, stipulata a mezzo rogito notarile del 12.01.2012 a firma del Notaio , rep. N. 18456; la Per_3 somma di € 105.000,00 viene corrisposta al netto, e quindi come già detratta, e quindi trattenuta dal sig. della cifra forfettaria che i coniugi hanno Pt_1 concordato in sede di separazione, come necessaria per affrontare le passività relative alla casa coniugale di Via T. Tittoni n. 27 , Pomezia, attualmente oggetto di procedura concorsuale, nonché eventuali spese straordinarie e future relative all'immobile, tale somma è comprensiva della quota per la scuola privata parificata
2 Per_ frequentata dalla figlia , per la quale il sig. si fa carico del 50% del Pt_1 dovuto , meglio indicata al punto 3 .
7. L'autovettura marca/modello Fiat 500 targata ES 861 RJ resterà in uso esclusivo alla sig.ra alla quale verrà intestata a spese del sig. che si impegna CP_1 Pt_1 ad eseguire il passaggio di proprietà in capo alla sig.ra entro 2 mesi CP_1 dalla sottoscrizione del presente accordo;
le parti concordano che Lo scooter
Burgman 400 tg. DC29900 e la vettura Mercedes Classe A tg. EW439KV resteranno intestati esclusivamente al sig. Pt_1
Il ricorrente chiedeva che non fosse riconosciuto alla resistente l'assegno divorzile, stante la sua piena indipendenza economica.
Si costitutiva la resistente con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando domanda di assegno divorzile in proprio favore per un importo pari ad € 500,00 mensili considerata la sua situazione economica asserendo di aver dovuto rinunciare, in costanza di matrimonio, ad aspettative professionali coerenti con il proprio titolo di studio di ragioniera per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
In particolare, la sig.ra rappresentava che durante il fidanzamento con CP_1
il sig. viveva a Salerno ed aveva iniziato a lavorare presso uno studio Parte_1
commercialista, quale ragioniera, ma subito dopo il matrimonio di comune accordo con il marito si trasferiva a Pomezia, rinunciando alla sua attività lavorativa e per scelta concordata con lo stesso si dedicava alla crescita e all'educazione dei figli, favorendo per contro la carriera del marito che iniziava a lavorare quale pilota presso il reparto della Polizia di Stato nell'Aeroporto di Pratica di Mare.
Inoltre, ella chiedeva la conferma del mantenimento per la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, in quanto studentessa universitaria presso l'Accademia delle Belle arti di Velletri.
All'udienza del 2 febbraio 2021 il Presidente f.f. del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 1936/2021 pubblicata il 27.10.2021, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con quella definitiva così decideva la causa:
1) Prende atto della sentenza parziale n. 1936/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) accoglie la domanda di assegno divorzile e per l'effetto dispone che il sig.
[...]
versi alla signora un assegno mensile di € 500,00 oltre Pt_1 CP_1 rivalutazione ISTAT tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese;
3 3) dispone che il signor versi a a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente la somma di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su c/c intestato alla madre oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
4) conferma nel resto le condizioni di separazione;
5) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte resistente in € 5.4310,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese iva e cap.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che il Tribunale Parte_1 aveva ritenuto la ex moglie meritevole dell'assegno divorzile posto a suo carico nonostante avesse riconosciuto che la signora svolgeva oggi una attività CP_1
lavorativa ormai strutturale ed a tempo indeterminato, era proprietaria di beni immobili e vantava una notevole disponibilità di denaro contante, anche determinata dall'ingente somma di € 105.000,oo da lui versatale in sede di separazione.
Il primo Giudice aveva, inoltre, trascurato il fatto che egli aveva visto peggiorate le proprie condizioni economiche, anche in ragione del suddetto esborso in favore della controparte.
Pertanto, egli concludeva, nei termini sopra trascritti, invocando il rigetto dell'avversa domanda formulata per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra replicava affermando la correttezza della CP_1
decisione adottata dal Tribunale con motivazione del tutto adeguata.
Ella ha evidenziato che il sig. pensionatosi a luglio 2024, percepiva rateo Pt_1
mensile di euro 3.000,oo netti mensili, avendo maturato T.f.s. certo di rilevante importo;
che dagli estratti conto che si erano potuti visionare all'esito dell'attività istruttoria svoltasi in primo grado, si deduceva un accantonamento di importi del ricorrente in investimenti di oltre € 200.000,00 ed un depauperamento della sig.ra i cui accantonamenti erano scesi ulteriormente da € 87.000,00 circa ad € CP_1
50.000,00; che l'entrata erroneamente indicata come reddito dal Tribunale corrispondeva invece giusto all'assegno di mantenimento versatole dal marito;
che ella aveva avviato con propria p.iva una piccola attività ricreativa dalla quale riusciva a ricavare circa euro 300 mensili, dovendo ancora provvedere al mantenimento della figlia, priva di reddito, stante l'esiguità dell'assegno corrisposto dal padre per quest'ultima; il ricorrente viveva in una casa di proprietà esclusiva dello stesso sita in Fondi (LT), alla Via Nuoro, 33; che, al contrario, la casa familiare
4 ove ella era rimasta a vivere mai aveva potuto esser intestata ad essi coniugi in quanto l'impresa costruttrice era fallita;
che, tanto la somma versatale dal marito tanto quella percepita per eredità materna si erano ridotte perché entrambe in buona parte impiegate per far fronte alle esigenze di sopravvivenza sue e della figlia;
che ella non svolgeva, né aveva titolo per farlo, l'attività di commercialista;
che, dunque, del tutto correttamente il Tribunale le aveva riconosciuto l'assegno nel rispetto dei criteri interpretativi dettati dalla Suprema Corte, stante il sacrificio delle sue prospettive di lavoro concordato con il marito durante il matrimonio ed il significativo squilibrio delle rispettive loro condizioni economiche.
Concludeva, dunque, invocando il rigetto dell'impugnazione.
Gli atti erano inoltrati in visione alla Procura Generale.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 6.2.25 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza impugnata merita conferma.
I venticinque anni di durata del matrimonio sono stati costantemente caratterizzati da un assetto concordato in virtù del quale la sig.ra lasciata la sua città CP_1
d'origine Salerno ove aveva lavorato come ragioniera alle dipendenze di un commercialista, seguì il marito, pilota presso il reparto della Polizia di Stato di stanza presso l'aeroporto di Pratica di Mare, in Pomezia, occupandosi a tempo pieno delle esigenze domestiche, di accudimento e di crescita dei loro due figli.
Intervenuta la separazione quando aveva raggiunto già i 51 anni d'età, oggi ella ha dichiarato di aver avviato, con propria p.iva, una modesta attività ricreativa sportiva presso un locale fittato in Pomezia con ricavi netti mensili di poche centinaia di euro.
La lettura della documentazione, anche bancaria, al riguardo da ella versata in atti non evidenzia maggiori movimentazioni. La casa ove è rimasta a vivere con la secondogenita non è stata intestata ai due coniugi in quanto preventivamente intervenuto il fallimento dell'impresa costruttrice.
Al contrario, il sig. - che risiede in una casa di sua proprietà a Fondi - risulta Pt_1
godere di un rateo di pensione netto mensile pari ad euro 3.032,57.
Come posto in evidenza dal Tribunale, nello stesso accordo in negoziazione assistita concluso in sede di separazione, il marito aveva espressamente riconosciuto che
5 l'accrescimento dei beni della famiglia era avvenuto anche grazie al contributo economico apportato dalla moglie durante il matrimonio. La somma all'epoca, pertanto, riconosciutale sul ricavato dalla vendita di un immobile, oggi risulta ridottasi nella sua giacenza, apparendo ragionevole quanto affermato dalla CP_1
circa la necessità da parte sua di assorbirne parte per far fronte alle esigenze di mantenimento proprie e della figlia.
Ricorrono, all'evidenza, nello specifico tutte le funzioni proprie dell'assegno divorzile, quella assistenziale, quella compensativa e perequativa in modo da assicurare al coniuge economicamente più debole, e di bisognoso di sostentamento, il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.
Segue al rigetto dell'appello la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza eccezione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 1509/23 Parte_1
emessa il 21.7.23 dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr 3011/20;
- condanna lo stesso a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e
Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 13.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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