Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/11/2024, n. 28558
CASS
Ordinanza 6 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 11 giugno 2024. Le parti in causa, da un lato, la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, contestano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato l'inefficacia di un atto di trasferimento immobiliare, sostenendo che tale trasferimento fosse stato effettuato in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale. Le questioni giuridiche sollevate riguardano la valutazione della capacità patrimoniale del trasferente e la natura del trasferimento stesso, se oneroso o gratuito.

Il giudice ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati i motivi addotti. Ha sottolineato che la Corte d'Appello aveva correttamente motivato la propria decisione, evidenziando l'insufficienza della capacità patrimoniale del trasferente a garantire le obbligazioni assunte. Inoltre, ha affermato che la qualificazione del trasferimento come atto gratuito o oneroso e la sussistenza dell'eventus damni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'azione revocatoria, sottolineando che il trasferimento immobiliare, pur avvenuto in esecuzione di un accordo di separazione, può essere impugnato se lesivo degli interessi dei creditori.

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Massime1

L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/11/2024, n. 28558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28558
    Data del deposito : 6 novembre 2024

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