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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 35587/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/10/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
14/01/2025, discussa nella Camera di ConIGlio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1981, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO DOMENICO VALTER con studio in VIA
SAN GIOVANNI BOSCO 7 SEREGNO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/06/1980, rappresentato e difeso dall'avv. CHIRONI LINDA MARIA e dall'avv. LIGUORI
LUCIO ALFONSO PIAZZETTA GUASTALLA, 15 20122 MILANO;
con studio in PIAZZETTA
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato ,come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Confermare la sentenza parziale n. 4598/2024 emessa in data 29.04.2024 con cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registi degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruginello di Vimercate (MB) – Atto n. 23, p. II, Serie A, anno 2009, come risulta dall'atto di matrimonio che si produce, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI affidare in via condivisa e , con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata CP_2 CP_3 la casa familiare sita in Milano (MI), Via Giotto, 3. I genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo
/rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Il IGnor sosterrà al 100% le spese straordinarie Pt_1 dell'immobile coniugale, mentre le spese ordinarie saranno a carico al 100% della IGnora , CP_1 compresa la TARI e le utenze tutte;
minori verranno accuditi dai genitori come da piano genitoriale di cui in atti e qui da intendersi integralmente ritrascritto;
certato e dichiarato che la IGnora sta lavorando CP_1
e a parziale modifica di quanto stabilito in sede di separazione, il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori versando, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 2.000,00 (€ 1.000,00 a figlio), con decorrenza dal prossimo mese di ottobre 2023 compreso, oltre rivalutazione di legge
– prima rivalutazione ottobre 2024; Il padre si impegna a tenere attive le polizze sanitarie relative ai figli;
Accertato e dichiarato che la IGnora sta lavorando e, a parziale modifica di quanto stabilito in CP_1 sede di separazione, i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati (OMISSIS) inoltre, accertato e dichiarato che la IGnora è abile al lavoro ed ha iniziato un'attività lavorativa, CP_1
e percepisce reddito seppur non dichiarandolo, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione, il ulla più verserà alla moglie a titolo di mantenimento. Pt_1 In ogni caso con vittoria di compensi, anticipazioni, spese, IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1
“In via principale
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri ed Parte_1 [...]
, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruginello di Vimercate (MB) - Atto CP_1 n. 23, p. II, serie A, anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
- Porre a carico del IG. a titolo di mantenimento dei minori, l'importo complessivo di € 5.000,00 Pt_1 (€ 2.500,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi in favore della madre, entro il 05 di ogni mese, ferme le altre condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 390/2023 del 12.01.2023, di seguito ritrascritte e meglio precisate:
1. affidare in via condivisa e , con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata CP_2 CP_3 la casa familiare, Milano via Giotto 3. I genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2. il IG. osterrà per intero le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie dell'immobile e la Pt_1 TARI. Le utenze resteranno a carico della moglie assegnataria.
3. i minori salvo ogni e migliore accordo con i genitori staranno con il padre:
• a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00, alla domenica sera alle ore 19.00;
• ogni martedì, a decorrere dal rientro a casa alla fine delle attività extrascolastiche sino alle ore 20,30, quando il padre li riaccompagnerà dopo cena presso la casa familiare;
• nel corso delle vacanze natalizie: i bambini staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al giorno 1 gennaio alle ore 17.00 con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre ore 11.00 al 26 dicembre ore 11 oltre al periodo dalle ore 17.00 del 1° gennaio fino alla sera prima della ripresa delle attività scolastiche. • nel corso delle vacanze di Pasqua, i bambini staranno con il padre ad anni alterni o dal primo giorno di vacanza scolastica sino alle ore 18,30 del giorno di Pasqua o dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 19,00.
• le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza; qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
nel caso, la permanenza dei figli sarà dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla sera che precede la ripresa;
• durante le vacanze scolastiche estive, tre settimane non consecutive, di cui almeno due nel mese di agosto, le prime due o le ultime due. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre.
4. Il IG. si obbliga a mantenere attive le polizze sanitarie, con beneficiari i figli e la IG.ra Pt_1
. CP_1
5. Il padre sosterrà nella misura del 100% le spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: OMISSIS
6. Il IG. orrisponderà nella misura del 50% i costi della tata per 8 ore settimanali (massimo € 15,00 Pt_1 l'ora).
7. Il IG. corrisponderà, in favore della moglie, l'importo di € 2.400,0 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile, oltre rivalutazione di legge.
8. L'importo erogato dall a titolo di Assegno Unico e Universale e/o qualsivoglia misura sostitutiva CP_4 dello stesso verrà adottata dall'Ente, a prescindere dalla terminologia, verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . CP_1 In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'assegno divorzile ovvero di rideterminazione in pejus dello stesso in favore della IG.ra , ferma la richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
e per l'importo di € 5.000,00 complessivi (€ 2.500,00 ciascuno) nonché ferme le restanti CP_2 CP_3 condizioni di cui alla separazione sopra ritrascritte, prevedere conseguentemente un ulteriore aumento del contributo al mantenimento dei figli minori, in proporzione alla revoca o alla riduzione dell'assegno divorzile sino a complessivi € 1.000,00;
- Nella denegata ipotesi in cui nulla venisse disposto in ordine al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché di tutte le spese domenicali e di utilizzo, quali la TARI, relative all'immobile sito in Via Giotto 3 e assegnato alla madre, aumentare ulteriormente il contributo al mantenimento dei figli minori e dell'importo di € 400,00 cadauno. CP_2 CP_3 In via ulteriormente subordinata
- Confermare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 390/2023 del
12.01.2023, (OMISSIS) In ogni caso Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore della IG.ra CP_1 nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in VIMERCATE -MB- il 30/05/2009 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ruginello di Vimercate -MB- atto n.23, P II , Serie A nell'anno 2009 ; dal matrimonio nascevano due figli: (24.2.2013) e (12.5.2017); CP_2 CP_3
i coniugi si separavano con verbale del 10.1.2023 omologato dal Tribunale di Milano in data
12.1.2023, a seguito di mutamento di rito, con il quale convenivano l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva del a lei assegnata con spese straordinarie e TARI ad intero carico del marito, tempi di Pt_1
permanenza dei bambini con il padre dettagliatamente indicati, un assegno mensile ordinario di mantenimento perequativo per i minori a carico del pari ad € 3.000,00, oltre al 100% delle Pt_1
spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano ed oltre ancora il 50% del costo della
Tata per 8 ore settimanali;
il i obbligava inoltre a mantenere la polizza sanitaria per moglie Pt_1
e figli;
con ricorso depositato in data 11.10.2023 il chiedeva fosse dichiarata la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso dei minori con tempi di permanenza e modalità di gestione come da piano genitoriale, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e delle condizioni economiche strettamente connesse con l'immobile, la diminuzione ad € 2.000,00 mensili dell'assegno perequativo per i minori, con conferma del 100% delle spese straordinarie e del 50% delle spese per la tata, nessun assegno in favore della CP_1
dotata di capacità lavorativa e che aveva intrapreso una propria libera professione;
con comparsa depositata in data 26/2/2024 si costituiva in giudizio la aderendo CP_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili ed alle domande afferenti la responsabilità genitoriale, ma opponendosi alle richieste di natura economica, chiedendo sul punto la conferma dell'accordo di separazione, sottoscritto soltanto pochi mesi prima e la condanna per lite temeraria del ricorrente;
all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 26/3/2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente insistendo nelle proprie posizioni e domande, pertanto il G.D., fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del 29/3/2024 emetteva i provvedimenti necessari ed urgenti sostanzialmente confermando l'accordo separativo raggiunto dalle parti, con la sola modifica dell'orario di rientro dei minori presso la casa materna concordato dalle parti in udienza alle ore 21; in via istruttoria ordinava ex art. 210 cpc al ricorrente di depositare telematicamente la documentazione completa ex art 473 bis n.12 cpc compresi gli estratti delle carte di credito e rigettava le ulteriori richieste delle parti, contestualmente poneva la causa in decisione sullo status come richiesto in ricorso dal Pt_1
la causa veniva discussa e decisa sul punto nella Camera di ConIGlio del 27/3/2024,
con sentenza pubblicata il 28.4.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con ordinanza emessa in pari la causa veniva rinviata all'udienza alla udienza del 14.1.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione ex art 472 bis n.28 cpc, con assegnazione di termine fino al 15.11.2024 per depositare foglio di precisazione conclusioni;
termine fino al 13.12.2024 per depositare comparsa conclusionale e termine fino al 30.12.204 per depositare memoria di replica, depositati nei termini gli atti conclusivi del giudizio, all'udienza indicata la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva e discussa e decisa nella camera di conIGlio del
22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
La richiesta di parte resistente di indagini di Polizia Tributaria risulta, correttamente, essere meramente esplorativa e le richieste ex art. 210 cpc indirizzate al ricorrente risultano adeguate e sufficienti, unitamente a quanto già originariamente in atti a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. E', invero, consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ex art.116 cpc II c. desumendo validi argomenti di prova dal contegno della parte ricorrente.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso di e CP_2
ed alla loro prevalente permanenza presso la madre con residenza anagrafica nella di lei CP_3
abitazione, già casa coniugale, sita in Milano in via Giotto n. 3 viste le conclusioni congiunte delle parti sul punto, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, essendo le reciproche recriminazioni sulla genitorialità residuali e nascenti più dalla conflittualità esistente per le questioni di natura economica che per reali mancanze.
Anche i tempi di permanenza con il padre, stabiliti dalle parti nel recente accordo separativo e ripresi dal G.D. nei provvedimenti provvisori ed urgenti – con la lieve modifica dell'orario nel giorno infrasettimanale – appaiono pacificamente conformi all'interesse dei minori, che a tali modalità si sono anche abituati e pertanto, anche in assenza di sostanziale contrasto sul punto, vengono confermati come da dispositivo
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sita in Milano Giotto n.3, viene assegnata Pt_1
alla ricorrente, con gli arredi, accessori e pertinenze, quale conseguenza del collocamento prevalente dei figli minori.
Le condizioni economiche
L'assegno di mantenimento per i minori
La controversia è stata fortemente caratterizzata ed unicamente proseguita, in assenza di sostanziale contrasto sulle altre ben più importanti questioni, per gli aspetti economici - tanto con riguardo al mantenimento dei minori quanto in punto assegno divorzile - che hanno esacerbato gli animi nonostante sia di tutta evidenza che con una maggiore apertura al dialogo e consapevolezza ben si sarebbe potuti giungere ad un accordo, più volte auspicato dal Tribunale.
In merito all'assegno perequativo per i figli le parti hanno avanzato contrapposte richieste, istando il per una diminuzione ad € 1000,00 per ciascun figlio e la seppur in Pt_1 CP_1
sede di precisazione delle conclusioni e successiva comparsa conclusionale, per un sostanzioso aumento ad € 2.500,00 sempre per ciascun minore.
Preliminarmente il Collegio rigetta l'eccezione sollevata da parte ricorrente relativa all'espunzione della documentazione economica depositata dalla resistente con la comparsa conclusionale: si tratta invero di documenti formati dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie e connessi con le richieste economiche in favore dei minori, sicché producibili in qualsiasi fase del giudizio, anche addirittura per la prima volta in appello;
né risulta violato il contraddittorio dalla possibilità che il a comunque avuto di interloquire in sede di comparsa conclusionale Pt_1
di replica.
Ciò premesso sul punto in esame ritiene comunque il Collegio di recepire in toto la decisione assunta dal Giudice Delegato nella dettagliata ed esaustiva ordinanza del 29.3.2024, peraltro sul punto non reclamata in Corte di Appello, alla quale si rimanda per le considerazioni in fatto ed in di diritto in essa contenute ed in particolare sul ristrettissimo lasso di tempe trascorso dalla sottoscrizione dell'accordo separativo.
Le risultanze istruttorie successive al provvedimento indicato, infatti, corroborano ancor di più la convinzione dell'ampia disponibilità economica del Detti documenti, invero, per un Pt_1 verso non consentono di superare l'indubbia opacità reddituale più volte eccepita dalla difesa anzi appaiono al Collegio artatamente parziali, lacunosi e scientemente mancanti, CP_1 soprattutto nella produzione bancaria, di estratti conto e/o movimenti indispensabili per ricostruire l'esatta condizione economica del ricorrente. In particolare, appare davvero singolare che vi sia carenza di cristallinità nel momento in cui il ha effettuato rilevanti spese di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile di Carate Brianza, la cui entità è ulteriore chiaro indizio di elevata disponibilità economica. Vi è totale elisione di indicazione su determinati conti correnti, soprattutto esteri, sui quali vi era stata espressa richiesta del Tribunale, e di qualsivoglia documento riferibile alla società di cui è amministratore unico. Non può, poi, dimenticarsi l' appartenenza del ad Pt_2 Pt_1
una famiglia estremamente facoltosa e molto presente nella sua vita, anche in relazione alla gestione economiche e delle sostanze, soprattutto la madre con la quale vi sono scambi di denaro e reciproche movimentazioni cospicue. Infine, la mancanza poi di alcune specifiche mensilità, o di movimenti riferiti solo ad alcuni periodi, e non ad altri, non può che potare ad una decisione ex art. 116 cpc II c., desumendosi validi elementi di prova dal contegno omissivo della parte.
A ciò si aggiunga che, come indubbiamente e pacificamente emerso, la società citata ha visto crescere il fatturato rispetto all'epoca della separazione in cui l'assegno era stato pattuito tra le parti, ragioni tutte che portano a respingere l'istanza di diminuzione del contributo spiegata dal ricorrente, poiché le condizioni economiche evidenti e quelle ragionevolmente supposte gli consentono certamente di poter continuare a versare per i figli un assegno perequativo di € 3.000,00, necessario per contribuire alle loro eIGenze di vitto, abbigliamento e vita sociale, anche considerata l'estrazione dei minori ed il tenore di vita cui era abituati e che avrebbero certamente mantenuto ove la famiglia non si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive eIGenze del minore, è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini.
Non ritiene al contrario il Collegio che tale importo vada aumentata, come chiesto dalla
Non va, invero, dimenticato che il padre sopporta, e continuerà a sopportare in quanto CP_1
confermati dal Collegio, il 100% delle spese straordinarie oltre ad un'altra serie di costi legati alla casa coniugale che pertanto vanno considerati come integrativi del mantenimento ordinario, e che proporzionalmente sussiste anche l'obbligo della madre a contribuire alle loro eIGenze ordinarie, tanto più se interamente sgravata da quelle straordinarie.
Pertanto, considerati i parametri dell'art. 337 ter cpc, le eIGenze dei minori come sopra esplicate, le condizioni economiche emergenti e presunte del quelle della che Pt_1 CP_1
di seguito si analizzeranno, i tempi di permanenza di e presso il padre, il Collegio, CP_2 CP_3
rigettando sia la domanda di mantenimento diminuzione del contributo perequativo avanzata dal ricorrente quanto quella di aumento della resistente , pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 3.000,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2024); oltre al 100% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di appello di Milano e le altre dettagliatamente indicate in dispositivo.
L'assegno divorzile
Le parti non sono riuscite a trovare un'intesa sull'assegno divorzile che il itiene non Pt_1
essere dovuto, in assenza dei presupposti per il suo riconoscimento e che la chiede essere CP_1
disposto nella stessa misura oggi percepita a titolo di assegno separativo.
Con l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, nonostante il ricorrente insistesse per un'immediata revoca del beneficio, il G.D., ha correttamente confermato l'obbligo del di versare alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 2.400,00 Pt_1 mensili, così come previsto con l'accordo di separazione sottoscritto solo 9 mesi prima del deposito del ricorso pe la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'ordinanza è stata, peraltro reclamata, e il reclamo dichiarato inammissibile dalla Corte di
Appello con decreto del 30.5.2024.
Spetta, dunque, adesso al Collegio la valutazione sulla sussistenza del diritto della CP_1 percepire anche l'assegno divorzile, o se la sua domanda sia carente di un supporto di diritto, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
Sul punto, si osserva preliminarmente che il diritto all'assegno divorzile, diversamente dall'assegno di mantenimento disposto in sede separativa, trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie eIGenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La riconosciuta natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, nonché del contesto sociale in cui la famiglia è inserita.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
32398 dell'11/12/2019).
Nella fattispecie in esame lo squilibrio reddituale delle parti è, evidente. Dato per presupposta la ricostruzione della condizione economico – patrimoniale del come già esaminati nel Pt_1
punto precedente, di contro la resistente, attualmente, può contare esclusivamente sull'assegno di mantenimento e sui proventi della minima ripresa lavorativa nella quale, come dalla stessa affermato, si sta impegnando.
Ciò posto sussistendo il pre –requisito della disparità economica delle parti, in assenza del quale ogni accertamento sarebbe stato precluso, quel che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura.
Non si può negare, allo stato ed in considerazione della pressocché assoluta assenza di redditi propri, il diritto della a percepire un assegno divorzile da parte dell'ex marito con CP_1
funzione assistenziale, espressione del permanere del vincolo di solidarietà familiare.
Il nodo che si pone all'esame del Collegio è, dunque, se tale assegno debba esserle riconosciuto anche con la funzione compensativa-perequativa, che si giustifica quale “ricompensa” per i sacrifici e le rinunce operate da uno dei due coniugi durante il matrimonio per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia e per permettere all'altro di dedicarsi più intensamente alla attività lavorativa;
in questa parte l'assegno divorzile è conseguenza delle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio ed alle loro correlate conseguenze economico-patrimoniali (non sempre e non del tutto “recuperabili”) per i coniugi stessi.
La risposta è certamente positiva.
La resistente, invero, è un ingegnere chimico che, al momento della formazione del nucleo familiare, quando aveva poco più di 30 anni, era molto ben avviata ad un inserimento confacente ai sacrifici di studio affrontati, con spazi aperti in un mondo del lavoro dalle ampie remunerazioni e progetti concreti da portare avanti.
Con la nascita del primo figlio, tuttavia le parti come dallo stesso affermato nel Pt_1 ricorso per separazione “di comune accordo, i coniugi presero la decisione di dedicare il loro tempo
e le loro risorse interamente alla famiglia: il avrebbe provveduto al sostentamento Pt_1 economico, mentre la si sarebbe occupata della famiglia, lasciando il proprio lavoro, CP_1 molto ben remunerato, come ingegnere chimico per la Ab Medica S.p.A.”. La circostanza è stata ribadita dal ricorrente anche in sede di prima udienza, sebbene con la postilla, poco credibile, che tale accordo presupponesse già a monte una futura ripresa, che tuttavia non vi è stata durante l'arco della vita matrimoniale, né vi è prova che il bbia spinto la moglie ad attivarsi o l'abbia aiutata in Pt_1
tal senso. Di fatto il ha indubbiamente acconsentito ad un allontanamento della moglie dal Pt_3
mondo del lavoro negli anni cruciali di affermazione professionale, nel contempo beneficiando dell'impegno della stessa alle non irrilevanti eIGenze della famiglia per costruire la propria attività manageriale, dalla quale oggi trae indubbi benefici e notevoli introiti economici
Con riferimento alla quantificazione, considerato il quadro economico-reddituale- patrimoniale delle parti, rilevato che pacificamente è ormai precluso al giudice del divorzio ogni riferimento al tenore di vita della famiglia , pur tuttavia al fine di determinare l'importo necessario per una dignitosa esistenza non può prescindersi dalla considerazione del contesto sociale in cui la famiglia ha vissuto: tale parametro va infatti apprezzato “con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo le indicazioni provenienti nel momento storico determinato dalla coscienza collettiva e dunque né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedenti il livello della normalità quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando senza fughe le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile (cass. 22499/2021).
Alla luce dei suesposti principi ritiene il Collegio che l'assegno possa essere determinato nella misura già convenuta dalle parti come assegno separativo di € 2.400 – con decorrenza da marzo 2025
– somma ben lontana da quella che sarebbe stata riconosciuta “ante sezioni unite” considerato peraltro che la tassazione prevista per l'assegno divorzile -cui peraltro corrisponde detassazione per il Pt_1
–ne riduce in buona misura l'effettiva portata.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento dei minori e la soccombenza del in relazione alle domande economiche - Pt_1
avendo in via subordinata la resistente chiesto la conferma delle condizioni economiche dei minori, come oggi stabilito dal Collegio - le spese della lite quantificate come da dispositivo vengono poste interamente a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] e nato il [...] ad [...] i genitori con Persona_1 CP_3
prevalente permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Milano Via Giotto n.3
2.Assegna la casa coniugale in Milano Giotto n. 3 con gli arredi e le pertinenze, a , Controparte_1
in virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori;
3.Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00, alla domenica sera alle ore 19.00 nonché ogni martedì, dalle ore 18.30 alle ore 21
- per le vacanze natalizie i minori staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al giorno 1 gennaio alle ore 17.00 con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre ore 11.00 al 26 dicembre ore 11, oltre al periodo dalle ore 17.00 del 1° gennaio fino alla sera prima della ripresa delle attività scolastiche.
- per le vacanze di Pasqua, i minori staranno con il padre ad anni alterni o dal primo giorno di vacanza scolastica sino alle ore 18,30 del giorno di Pasqua o dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 19,00.
-le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza; qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
nel caso, la permanenza dei figli sarà dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla sera che precede la ripresa;
- durante le vacanze scolastiche estive, tre settimane non consecutive, di cui almeno due nel mese di agosto, le prime due o le ultime due. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre
4-Pone definitivamente a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 3.000,00 a titolo di mantenimento per i figli minori somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2024), oltre al 100% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di pagare per intero le spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile di via Giotto assegnato alla ricorrente e le spese relative alla TARI;
6.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere nella misura del 50% i costi della tata per 8 ore settimanali ( massimo 15 euro all'ora).
7.Prende atto che il ricorrente impegna a mantenere attive le polizze sanitarie relative ai figli.
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da CP_1
.
[...]
9.Pone da carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile in via anticipata entro il giorno 5 del mese nella misura di € 2.400,00 mensili, a decorrere da Marzo 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2026),.
10.Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si Pt_1 CP_1 quantificano in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 22.1.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/10/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
14/01/2025, discussa nella Camera di ConIGlio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1981, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO DOMENICO VALTER con studio in VIA
SAN GIOVANNI BOSCO 7 SEREGNO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/06/1980, rappresentato e difeso dall'avv. CHIRONI LINDA MARIA e dall'avv. LIGUORI
LUCIO ALFONSO PIAZZETTA GUASTALLA, 15 20122 MILANO;
con studio in PIAZZETTA
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato ,come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Confermare la sentenza parziale n. 4598/2024 emessa in data 29.04.2024 con cui si dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registi degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruginello di Vimercate (MB) – Atto n. 23, p. II, Serie A, anno 2009, come risulta dall'atto di matrimonio che si produce, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI affidare in via condivisa e , con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata CP_2 CP_3 la casa familiare sita in Milano (MI), Via Giotto, 3. I genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo
/rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Il IGnor sosterrà al 100% le spese straordinarie Pt_1 dell'immobile coniugale, mentre le spese ordinarie saranno a carico al 100% della IGnora , CP_1 compresa la TARI e le utenze tutte;
minori verranno accuditi dai genitori come da piano genitoriale di cui in atti e qui da intendersi integralmente ritrascritto;
certato e dichiarato che la IGnora sta lavorando CP_1
e a parziale modifica di quanto stabilito in sede di separazione, il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori versando, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 2.000,00 (€ 1.000,00 a figlio), con decorrenza dal prossimo mese di ottobre 2023 compreso, oltre rivalutazione di legge
– prima rivalutazione ottobre 2024; Il padre si impegna a tenere attive le polizze sanitarie relative ai figli;
Accertato e dichiarato che la IGnora sta lavorando e, a parziale modifica di quanto stabilito in CP_1 sede di separazione, i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati (OMISSIS) inoltre, accertato e dichiarato che la IGnora è abile al lavoro ed ha iniziato un'attività lavorativa, CP_1
e percepisce reddito seppur non dichiarandolo, a modifica di quanto stabilito in sede di separazione, il ulla più verserà alla moglie a titolo di mantenimento. Pt_1 In ogni caso con vittoria di compensi, anticipazioni, spese, IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1
“In via principale
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri ed Parte_1 [...]
, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ruginello di Vimercate (MB) - Atto CP_1 n. 23, p. II, serie A, anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
- Porre a carico del IG. a titolo di mantenimento dei minori, l'importo complessivo di € 5.000,00 Pt_1 (€ 2.500,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi in favore della madre, entro il 05 di ogni mese, ferme le altre condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 390/2023 del 12.01.2023, di seguito ritrascritte e meglio precisate:
1. affidare in via condivisa e , con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata CP_2 CP_3 la casa familiare, Milano via Giotto 3. I genitori esprimono il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2. il IG. osterrà per intero le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie dell'immobile e la Pt_1 TARI. Le utenze resteranno a carico della moglie assegnataria.
3. i minori salvo ogni e migliore accordo con i genitori staranno con il padre:
• a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00, alla domenica sera alle ore 19.00;
• ogni martedì, a decorrere dal rientro a casa alla fine delle attività extrascolastiche sino alle ore 20,30, quando il padre li riaccompagnerà dopo cena presso la casa familiare;
• nel corso delle vacanze natalizie: i bambini staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al giorno 1 gennaio alle ore 17.00 con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre ore 11.00 al 26 dicembre ore 11 oltre al periodo dalle ore 17.00 del 1° gennaio fino alla sera prima della ripresa delle attività scolastiche. • nel corso delle vacanze di Pasqua, i bambini staranno con il padre ad anni alterni o dal primo giorno di vacanza scolastica sino alle ore 18,30 del giorno di Pasqua o dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 19,00.
• le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza; qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
nel caso, la permanenza dei figli sarà dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla sera che precede la ripresa;
• durante le vacanze scolastiche estive, tre settimane non consecutive, di cui almeno due nel mese di agosto, le prime due o le ultime due. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre.
4. Il IG. si obbliga a mantenere attive le polizze sanitarie, con beneficiari i figli e la IG.ra Pt_1
. CP_1
5. Il padre sosterrà nella misura del 100% le spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: OMISSIS
6. Il IG. orrisponderà nella misura del 50% i costi della tata per 8 ore settimanali (massimo € 15,00 Pt_1 l'ora).
7. Il IG. corrisponderà, in favore della moglie, l'importo di € 2.400,0 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile, oltre rivalutazione di legge.
8. L'importo erogato dall a titolo di Assegno Unico e Universale e/o qualsivoglia misura sostitutiva CP_4 dello stesso verrà adottata dall'Ente, a prescindere dalla terminologia, verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . CP_1 In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'assegno divorzile ovvero di rideterminazione in pejus dello stesso in favore della IG.ra , ferma la richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
e per l'importo di € 5.000,00 complessivi (€ 2.500,00 ciascuno) nonché ferme le restanti CP_2 CP_3 condizioni di cui alla separazione sopra ritrascritte, prevedere conseguentemente un ulteriore aumento del contributo al mantenimento dei figli minori, in proporzione alla revoca o alla riduzione dell'assegno divorzile sino a complessivi € 1.000,00;
- Nella denegata ipotesi in cui nulla venisse disposto in ordine al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché di tutte le spese domenicali e di utilizzo, quali la TARI, relative all'immobile sito in Via Giotto 3 e assegnato alla madre, aumentare ulteriormente il contributo al mantenimento dei figli minori e dell'importo di € 400,00 cadauno. CP_2 CP_3 In via ulteriormente subordinata
- Confermare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 390/2023 del
12.01.2023, (OMISSIS) In ogni caso Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore della IG.ra CP_1 nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in VIMERCATE -MB- il 30/05/2009 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ruginello di Vimercate -MB- atto n.23, P II , Serie A nell'anno 2009 ; dal matrimonio nascevano due figli: (24.2.2013) e (12.5.2017); CP_2 CP_3
i coniugi si separavano con verbale del 10.1.2023 omologato dal Tribunale di Milano in data
12.1.2023, a seguito di mutamento di rito, con il quale convenivano l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva del a lei assegnata con spese straordinarie e TARI ad intero carico del marito, tempi di Pt_1
permanenza dei bambini con il padre dettagliatamente indicati, un assegno mensile ordinario di mantenimento perequativo per i minori a carico del pari ad € 3.000,00, oltre al 100% delle Pt_1
spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano ed oltre ancora il 50% del costo della
Tata per 8 ore settimanali;
il i obbligava inoltre a mantenere la polizza sanitaria per moglie Pt_1
e figli;
con ricorso depositato in data 11.10.2023 il chiedeva fosse dichiarata la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso dei minori con tempi di permanenza e modalità di gestione come da piano genitoriale, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e delle condizioni economiche strettamente connesse con l'immobile, la diminuzione ad € 2.000,00 mensili dell'assegno perequativo per i minori, con conferma del 100% delle spese straordinarie e del 50% delle spese per la tata, nessun assegno in favore della CP_1
dotata di capacità lavorativa e che aveva intrapreso una propria libera professione;
con comparsa depositata in data 26/2/2024 si costituiva in giudizio la aderendo CP_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili ed alle domande afferenti la responsabilità genitoriale, ma opponendosi alle richieste di natura economica, chiedendo sul punto la conferma dell'accordo di separazione, sottoscritto soltanto pochi mesi prima e la condanna per lite temeraria del ricorrente;
all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 26/3/2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente insistendo nelle proprie posizioni e domande, pertanto il G.D., fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del 29/3/2024 emetteva i provvedimenti necessari ed urgenti sostanzialmente confermando l'accordo separativo raggiunto dalle parti, con la sola modifica dell'orario di rientro dei minori presso la casa materna concordato dalle parti in udienza alle ore 21; in via istruttoria ordinava ex art. 210 cpc al ricorrente di depositare telematicamente la documentazione completa ex art 473 bis n.12 cpc compresi gli estratti delle carte di credito e rigettava le ulteriori richieste delle parti, contestualmente poneva la causa in decisione sullo status come richiesto in ricorso dal Pt_1
la causa veniva discussa e decisa sul punto nella Camera di ConIGlio del 27/3/2024,
con sentenza pubblicata il 28.4.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con ordinanza emessa in pari la causa veniva rinviata all'udienza alla udienza del 14.1.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione ex art 472 bis n.28 cpc, con assegnazione di termine fino al 15.11.2024 per depositare foglio di precisazione conclusioni;
termine fino al 13.12.2024 per depositare comparsa conclusionale e termine fino al 30.12.204 per depositare memoria di replica, depositati nei termini gli atti conclusivi del giudizio, all'udienza indicata la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva e discussa e decisa nella camera di conIGlio del
22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
La richiesta di parte resistente di indagini di Polizia Tributaria risulta, correttamente, essere meramente esplorativa e le richieste ex art. 210 cpc indirizzate al ricorrente risultano adeguate e sufficienti, unitamente a quanto già originariamente in atti a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. E', invero, consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate nonché ex art.116 cpc II c. desumendo validi argomenti di prova dal contegno della parte ricorrente.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso di e CP_2
ed alla loro prevalente permanenza presso la madre con residenza anagrafica nella di lei CP_3
abitazione, già casa coniugale, sita in Milano in via Giotto n. 3 viste le conclusioni congiunte delle parti sul punto, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, essendo le reciproche recriminazioni sulla genitorialità residuali e nascenti più dalla conflittualità esistente per le questioni di natura economica che per reali mancanze.
Anche i tempi di permanenza con il padre, stabiliti dalle parti nel recente accordo separativo e ripresi dal G.D. nei provvedimenti provvisori ed urgenti – con la lieve modifica dell'orario nel giorno infrasettimanale – appaiono pacificamente conformi all'interesse dei minori, che a tali modalità si sono anche abituati e pertanto, anche in assenza di sostanziale contrasto sul punto, vengono confermati come da dispositivo
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sita in Milano Giotto n.3, viene assegnata Pt_1
alla ricorrente, con gli arredi, accessori e pertinenze, quale conseguenza del collocamento prevalente dei figli minori.
Le condizioni economiche
L'assegno di mantenimento per i minori
La controversia è stata fortemente caratterizzata ed unicamente proseguita, in assenza di sostanziale contrasto sulle altre ben più importanti questioni, per gli aspetti economici - tanto con riguardo al mantenimento dei minori quanto in punto assegno divorzile - che hanno esacerbato gli animi nonostante sia di tutta evidenza che con una maggiore apertura al dialogo e consapevolezza ben si sarebbe potuti giungere ad un accordo, più volte auspicato dal Tribunale.
In merito all'assegno perequativo per i figli le parti hanno avanzato contrapposte richieste, istando il per una diminuzione ad € 1000,00 per ciascun figlio e la seppur in Pt_1 CP_1
sede di precisazione delle conclusioni e successiva comparsa conclusionale, per un sostanzioso aumento ad € 2.500,00 sempre per ciascun minore.
Preliminarmente il Collegio rigetta l'eccezione sollevata da parte ricorrente relativa all'espunzione della documentazione economica depositata dalla resistente con la comparsa conclusionale: si tratta invero di documenti formati dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie e connessi con le richieste economiche in favore dei minori, sicché producibili in qualsiasi fase del giudizio, anche addirittura per la prima volta in appello;
né risulta violato il contraddittorio dalla possibilità che il a comunque avuto di interloquire in sede di comparsa conclusionale Pt_1
di replica.
Ciò premesso sul punto in esame ritiene comunque il Collegio di recepire in toto la decisione assunta dal Giudice Delegato nella dettagliata ed esaustiva ordinanza del 29.3.2024, peraltro sul punto non reclamata in Corte di Appello, alla quale si rimanda per le considerazioni in fatto ed in di diritto in essa contenute ed in particolare sul ristrettissimo lasso di tempe trascorso dalla sottoscrizione dell'accordo separativo.
Le risultanze istruttorie successive al provvedimento indicato, infatti, corroborano ancor di più la convinzione dell'ampia disponibilità economica del Detti documenti, invero, per un Pt_1 verso non consentono di superare l'indubbia opacità reddituale più volte eccepita dalla difesa anzi appaiono al Collegio artatamente parziali, lacunosi e scientemente mancanti, CP_1 soprattutto nella produzione bancaria, di estratti conto e/o movimenti indispensabili per ricostruire l'esatta condizione economica del ricorrente. In particolare, appare davvero singolare che vi sia carenza di cristallinità nel momento in cui il ha effettuato rilevanti spese di ristrutturazione Pt_1 dell'immobile di Carate Brianza, la cui entità è ulteriore chiaro indizio di elevata disponibilità economica. Vi è totale elisione di indicazione su determinati conti correnti, soprattutto esteri, sui quali vi era stata espressa richiesta del Tribunale, e di qualsivoglia documento riferibile alla società di cui è amministratore unico. Non può, poi, dimenticarsi l' appartenenza del ad Pt_2 Pt_1
una famiglia estremamente facoltosa e molto presente nella sua vita, anche in relazione alla gestione economiche e delle sostanze, soprattutto la madre con la quale vi sono scambi di denaro e reciproche movimentazioni cospicue. Infine, la mancanza poi di alcune specifiche mensilità, o di movimenti riferiti solo ad alcuni periodi, e non ad altri, non può che potare ad una decisione ex art. 116 cpc II c., desumendosi validi elementi di prova dal contegno omissivo della parte.
A ciò si aggiunga che, come indubbiamente e pacificamente emerso, la società citata ha visto crescere il fatturato rispetto all'epoca della separazione in cui l'assegno era stato pattuito tra le parti, ragioni tutte che portano a respingere l'istanza di diminuzione del contributo spiegata dal ricorrente, poiché le condizioni economiche evidenti e quelle ragionevolmente supposte gli consentono certamente di poter continuare a versare per i figli un assegno perequativo di € 3.000,00, necessario per contribuire alle loro eIGenze di vitto, abbigliamento e vita sociale, anche considerata l'estrazione dei minori ed il tenore di vita cui era abituati e che avrebbero certamente mantenuto ove la famiglia non si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive eIGenze del minore, è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini.
Non ritiene al contrario il Collegio che tale importo vada aumentata, come chiesto dalla
Non va, invero, dimenticato che il padre sopporta, e continuerà a sopportare in quanto CP_1
confermati dal Collegio, il 100% delle spese straordinarie oltre ad un'altra serie di costi legati alla casa coniugale che pertanto vanno considerati come integrativi del mantenimento ordinario, e che proporzionalmente sussiste anche l'obbligo della madre a contribuire alle loro eIGenze ordinarie, tanto più se interamente sgravata da quelle straordinarie.
Pertanto, considerati i parametri dell'art. 337 ter cpc, le eIGenze dei minori come sopra esplicate, le condizioni economiche emergenti e presunte del quelle della che Pt_1 CP_1
di seguito si analizzeranno, i tempi di permanenza di e presso il padre, il Collegio, CP_2 CP_3
rigettando sia la domanda di mantenimento diminuzione del contributo perequativo avanzata dal ricorrente quanto quella di aumento della resistente , pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 3.000,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2024); oltre al 100% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di appello di Milano e le altre dettagliatamente indicate in dispositivo.
L'assegno divorzile
Le parti non sono riuscite a trovare un'intesa sull'assegno divorzile che il itiene non Pt_1
essere dovuto, in assenza dei presupposti per il suo riconoscimento e che la chiede essere CP_1
disposto nella stessa misura oggi percepita a titolo di assegno separativo.
Con l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, nonostante il ricorrente insistesse per un'immediata revoca del beneficio, il G.D., ha correttamente confermato l'obbligo del di versare alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 2.400,00 Pt_1 mensili, così come previsto con l'accordo di separazione sottoscritto solo 9 mesi prima del deposito del ricorso pe la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'ordinanza è stata, peraltro reclamata, e il reclamo dichiarato inammissibile dalla Corte di
Appello con decreto del 30.5.2024.
Spetta, dunque, adesso al Collegio la valutazione sulla sussistenza del diritto della CP_1 percepire anche l'assegno divorzile, o se la sua domanda sia carente di un supporto di diritto, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
Sul punto, si osserva preliminarmente che il diritto all'assegno divorzile, diversamente dall'assegno di mantenimento disposto in sede separativa, trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie eIGenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La riconosciuta natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, nonché del contesto sociale in cui la famiglia è inserita.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n.
32398 dell'11/12/2019).
Nella fattispecie in esame lo squilibrio reddituale delle parti è, evidente. Dato per presupposta la ricostruzione della condizione economico – patrimoniale del come già esaminati nel Pt_1
punto precedente, di contro la resistente, attualmente, può contare esclusivamente sull'assegno di mantenimento e sui proventi della minima ripresa lavorativa nella quale, come dalla stessa affermato, si sta impegnando.
Ciò posto sussistendo il pre –requisito della disparità economica delle parti, in assenza del quale ogni accertamento sarebbe stato precluso, quel che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura.
Non si può negare, allo stato ed in considerazione della pressocché assoluta assenza di redditi propri, il diritto della a percepire un assegno divorzile da parte dell'ex marito con CP_1
funzione assistenziale, espressione del permanere del vincolo di solidarietà familiare.
Il nodo che si pone all'esame del Collegio è, dunque, se tale assegno debba esserle riconosciuto anche con la funzione compensativa-perequativa, che si giustifica quale “ricompensa” per i sacrifici e le rinunce operate da uno dei due coniugi durante il matrimonio per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia e per permettere all'altro di dedicarsi più intensamente alla attività lavorativa;
in questa parte l'assegno divorzile è conseguenza delle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio ed alle loro correlate conseguenze economico-patrimoniali (non sempre e non del tutto “recuperabili”) per i coniugi stessi.
La risposta è certamente positiva.
La resistente, invero, è un ingegnere chimico che, al momento della formazione del nucleo familiare, quando aveva poco più di 30 anni, era molto ben avviata ad un inserimento confacente ai sacrifici di studio affrontati, con spazi aperti in un mondo del lavoro dalle ampie remunerazioni e progetti concreti da portare avanti.
Con la nascita del primo figlio, tuttavia le parti come dallo stesso affermato nel Pt_1 ricorso per separazione “di comune accordo, i coniugi presero la decisione di dedicare il loro tempo
e le loro risorse interamente alla famiglia: il avrebbe provveduto al sostentamento Pt_1 economico, mentre la si sarebbe occupata della famiglia, lasciando il proprio lavoro, CP_1 molto ben remunerato, come ingegnere chimico per la Ab Medica S.p.A.”. La circostanza è stata ribadita dal ricorrente anche in sede di prima udienza, sebbene con la postilla, poco credibile, che tale accordo presupponesse già a monte una futura ripresa, che tuttavia non vi è stata durante l'arco della vita matrimoniale, né vi è prova che il bbia spinto la moglie ad attivarsi o l'abbia aiutata in Pt_1
tal senso. Di fatto il ha indubbiamente acconsentito ad un allontanamento della moglie dal Pt_3
mondo del lavoro negli anni cruciali di affermazione professionale, nel contempo beneficiando dell'impegno della stessa alle non irrilevanti eIGenze della famiglia per costruire la propria attività manageriale, dalla quale oggi trae indubbi benefici e notevoli introiti economici
Con riferimento alla quantificazione, considerato il quadro economico-reddituale- patrimoniale delle parti, rilevato che pacificamente è ormai precluso al giudice del divorzio ogni riferimento al tenore di vita della famiglia , pur tuttavia al fine di determinare l'importo necessario per una dignitosa esistenza non può prescindersi dalla considerazione del contesto sociale in cui la famiglia ha vissuto: tale parametro va infatti apprezzato “con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo le indicazioni provenienti nel momento storico determinato dalla coscienza collettiva e dunque né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedenti il livello della normalità quale, nei singoli casi, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando senza fughe le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile (cass. 22499/2021).
Alla luce dei suesposti principi ritiene il Collegio che l'assegno possa essere determinato nella misura già convenuta dalle parti come assegno separativo di € 2.400 – con decorrenza da marzo 2025
– somma ben lontana da quella che sarebbe stata riconosciuta “ante sezioni unite” considerato peraltro che la tassazione prevista per l'assegno divorzile -cui peraltro corrisponde detassazione per il Pt_1
–ne riduce in buona misura l'effettiva portata.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento dei minori e la soccombenza del in relazione alle domande economiche - Pt_1
avendo in via subordinata la resistente chiesto la conferma delle condizioni economiche dei minori, come oggi stabilito dal Collegio - le spese della lite quantificate come da dispositivo vengono poste interamente a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] e nato il [...] ad [...] i genitori con Persona_1 CP_3
prevalente permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Milano Via Giotto n.3
2.Assegna la casa coniugale in Milano Giotto n. 3 con gli arredi e le pertinenze, a , Controparte_1
in virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori;
3.Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00, alla domenica sera alle ore 19.00 nonché ogni martedì, dalle ore 18.30 alle ore 21
- per le vacanze natalizie i minori staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al giorno 1 gennaio alle ore 17.00 con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre ore 11.00 al 26 dicembre ore 11, oltre al periodo dalle ore 17.00 del 1° gennaio fino alla sera prima della ripresa delle attività scolastiche.
- per le vacanze di Pasqua, i minori staranno con il padre ad anni alterni o dal primo giorno di vacanza scolastica sino alle ore 18,30 del giorno di Pasqua o dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 19,00.
-le restanti festività e i c.d. ponti seguiranno il principio dell'alternanza; qualora connessi ai fine settimana verranno agli stessi accorpati e svolti secondo spettanza;
nel caso, la permanenza dei figli sarà dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla sera che precede la ripresa;
- durante le vacanze scolastiche estive, tre settimane non consecutive, di cui almeno due nel mese di agosto, le prime due o le ultime due. Il calendario ordinario riprenderà a partire dal primo week end di settembre
4-Pone definitivamente a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 3.000,00 a titolo di mantenimento per i figli minori somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2024), oltre al 100% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di pagare per intero le spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile di via Giotto assegnato alla ricorrente e le spese relative alla TARI;
6.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere nella misura del 50% i costi della tata per 8 ore settimanali ( massimo 15 euro all'ora).
7.Prende atto che il ricorrente impegna a mantenere attive le polizze sanitarie relative ai figli.
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da CP_1
.
[...]
9.Pone da carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile in via anticipata entro il giorno 5 del mese nella misura di € 2.400,00 mensili, a decorrere da Marzo 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2026),.
10.Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si Pt_1 CP_1 quantificano in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 22.1.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni