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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 652/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 652/2021
tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Zacchino Giovanni e dall'Avv.
Elisa Rossini, con domicilio eletto in Modena, Corso Canalgrande, n. 88
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv.
Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2021 la società (di seguito Parte_1
anche solo “ ) ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_2
conclusioni: «in via principale: accertare e dichiarare la conformità alla legge e la genuinità
1 del contratto di trasporto di merci su strada stipulato in data 2.11.2017 tra la ricorrente e la
società , e, conseguentemente, accertare e dichiarare la Controparte_3
insussistenza dell'obbligo contributivo e del corrispondente diritto di credito dell' CP_2
indicati nel Verbale Unico di accertamento e notificazione dell' di Bologna n. CP_2
2020006980/DDL del 26.10.2020 elevato dai Funzionari di Vigilanza e Controparte_4
in servizio presso la sede di Bologna, nonchè la infondatezza di ogni Controparte_5 CP_2
ulteriore contestazione, pretesa, spettanza, o recupero, fondati sui presupposti e titoli di cui al
medesimo verbale;
in via subordinata: accertare dichiarare e liquidare l'importo della
contribuzione obbligatoria effettivamente dovuta per i titoli indicati nel Verbale Unico sopra
citato, da determinare, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, previa detrazione dei contributi
versati da in riferimento alle posizioni dei propri dipendenti utilizzati nel contratto in CP_3
questione».
Per tutti i motivi esposti in ricorso, ha prospettato l'infondatezza degli accertamenti ispettivi compiuti dai funzionari di vigilanza e, nel ribadire la genuinità del contratto di appalto CP_2
Contr siglato con la società ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
dell'attività ispettiva compiuta, nel ribadire la sussistenza dei fatti costitutivi del credito indicato nell'opposto verbale unico di accertamento, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso o, quantomeno per la denegata ipotesi di accertata genuinità del contratto di appalto, la condanna della ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta in via solidale.
Con proprio provvedimento del 6.7.2022 il G.L. ammetteva parzialmente le istanze probatorie formulate dalle parti contendenti.
Con proprio atto dell'11.5.2023 parte ricorrente dava atto del sopravvenuto atto di autotutela confezionato da , per effetto del quale l'Istituto ridimensionava in termini quantitativi CP_2
l'ammontare della propria pretesa contributiva.
2 Preso atto della circostanza e della volontà delle parti di voler tentare di addivenire ad una bonaria definizione della contesa, il G.L. disponeva il differimento dell'istruttoria.
A seguito di vari rinvii di udienza per tentativo di conciliazione della lite, nel corso dell'udienza del 31.10.2024 le parti riferivano di avere raggiunto un accordo in ordine agli aspetti del
quantum debeatur della pretesa contributiva di parte resistente. Impregiudicata ogni propria istanza in ordine ai profili dell'an debeatur della stessa.
Il G.L., preso atto di tale accordo endo-processuale, procedeva all'istruzione della causa nei termini indicati con propri provvedimenti rispettivamente dell'8.11.2024 e 1.2.2025.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 25.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della pretesa controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di accertamento negativo dell'esistenza del credito previdenziale indicato nell'opposto verbale unico di accertamento n. 2020006980/DDL confezionato da in data 26.10.2020. CP_2
Nel dettaglio, la pretesa previdenziale trae origine proprio da tale verbale (v. doc. 4 ricorso) in virtù del quale è stato contestato, tra l'altro, all'odierna parte ricorrente la non genuinità del contratto di appalto di trasporto merci su strada stipulato con la in data Controparte_3
2.11.2017 (cessato in data 31.5.2020) e, così, la titolarità in capo a parte ricorrente di tutti gli obblighi contributivi di natura previdenziale riferibili ai quattordici rapporti lavorativi rientranti nel contratto di appalto.
In via preliminare a qualsiasi considerazione di merito, va innanzitutto evidenziato che l'odierna iniziativa giurisdizionale dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente
3 previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n.
5763/02 e Cass. n. 23600/09).
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità infatti: “nel giudizio promosso
dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all CP_2
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. n. 14965 del 06/09/2012;
Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Per la fattispecie oggi in discussione, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. Fattore, quest'ultimo, che ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
In esegesi della richiamata disposizione, la S.C. ha stabilito il seguente condivisibile principio di diritto: «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino
appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è
necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour
intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo,
da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale
assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri
mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare
un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia
interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a
quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di
somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il
4 quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (Cass.,
25.6.2020, n. 12551).
Con la precisazione per cui: «Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla
organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto
ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del
medesimo, nè rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso
che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve
escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante» (Cass., 11720/2009; Cass.,
17444/2009; Cass. 9624/2008).
Nell'offrirne puntuale e specifica disciplina, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori,
l'ordinamento contempla quindi in astratto un'ipotesi di dissociazione formale tra datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro;
il datore di lavoro formale nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità
indicati dal Legislatore, così come precisati poi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al merito della causa, si ritiene che non abbia assolto agli oneri della prova su di CP_2
sé incombenti circa la dimostrazione dell'esistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della propria pretesa contributiva, per come esposta in via principale.
Alla luce di tutte le risultanze probatorie rifluite in atti sono emersi, infatti, numerosi elementi che consentono di affermare la genuinità del contratto di appalto stipulato dalla società
Contr ricorrente con la società
Con riferimento all'esercizio del potere direttivo nei confronti dei prestatori di lavoro subordinati di cui al Verbale Unico, l'esperita istruttoria orale ha confermato che lo stesso è
5 stato direttamente e costantemente esercitato – senza interferenze di sorta ad opera della ricorrente – da parte di referenti della cooperativa appaltatrice, da individuarsi nelle persone dei
Sig.ri e (v. concordi deposizioni rilasciate dai testimoni . Tes_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2 Tes_2
Soggetti sempre presenti nei locali dell'appaltante che hanno direttamente ed autonomamente gestito e organizzato le maestranze dell'appaltatrice per la realizzazione dell'opus
commissionato dalla committente (mediante la consegna dei documenti di viaggio relativi ai trasporti da eseguire): opus che si inserisce, senza risolversi in esso, all'interno del più ampio e variegato ciclo produttivo della odierna ricorrente.
Ferme tali assorbenti considerazioni in ordine all'individuazione dell'effettivo soggetto titolare del potere direttivo dei dipendenti dell'appaltatrice, vi sono ulteriori elementi probatori che comprovano, a livello sussidiario, la genuinità dell'appalto.
Il richiamo è alla fattura depositata in atti dal cui esame emerge come il compenso corrisposto all'appaltatrice fosse rapportato solo al numero di viaggi effettuati, indipendentemente dai costi sostenuti e dal tempo impiegato da quest'ultima (v. doc. 11 ricorso).
Contr Il contratto oneroso di noleggio siglato dalla ricorrente con la cooperativa in data 1.6.2018
evidenzia l'esistenza di un autonomo e legittimo titolo contrattuale sulla cui scorta l'appaltatrice ha potuto realizzare l'oggetto dell'appalto (v. doc. 10 ricorso).
In definitiva e per concludere, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, si accerta la genuinità del contratto di appalto intercorso tra la ricorrente e la : con Controparte_3
conseguente insussistenza dei fatti costitutivi esposti in via principale nel Verbale Unico di accertamento oggi in discussione.
In via subordinata, ambedue le parti contendenti convergono nel richiedere il pagamento da parte della società dei contributi dovuti in via solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Parte_1
Per tale ipotesi, nel corso dell'udienza del 31.10.2024, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in virtù del quale il quantum dovuto, alla luce anche della contribuzione già
6 Contr effettivamente versata dall'appaltatrice è da identificarsi nella somma capitale di €
90.817,60.
In virtù di tale accordo endo-processuale e attesa la correttezza dei conteggi compiuti,
riscontrata nel caso di specie l'operatività del meccanismo solidale contributivo delineato dall'art. 29 D. Lgs. 276/2003, si condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma complessiva di € 90.817,60, oltre interessi in misura legale dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Il solo parziale accoglimento delle domande dell'attore in via sostanziale, il collaborativo comportamento processuale serbato da ambedue le parti contendenti giustifica ex art. 92, co. 2
c.p.c. (per come interpretato anche dalla Corte Costituzionale con propria pronuncia n. 77/2018)
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma complessiva di € 90.817,60, oltre interessi in misura legale dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Modena, 1.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 652/2021
tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Zacchino Giovanni e dall'Avv.
Elisa Rossini, con domicilio eletto in Modena, Corso Canalgrande, n. 88
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv.
Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2021 la società (di seguito Parte_1
anche solo “ ) ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_2
conclusioni: «in via principale: accertare e dichiarare la conformità alla legge e la genuinità
1 del contratto di trasporto di merci su strada stipulato in data 2.11.2017 tra la ricorrente e la
società , e, conseguentemente, accertare e dichiarare la Controparte_3
insussistenza dell'obbligo contributivo e del corrispondente diritto di credito dell' CP_2
indicati nel Verbale Unico di accertamento e notificazione dell' di Bologna n. CP_2
2020006980/DDL del 26.10.2020 elevato dai Funzionari di Vigilanza e Controparte_4
in servizio presso la sede di Bologna, nonchè la infondatezza di ogni Controparte_5 CP_2
ulteriore contestazione, pretesa, spettanza, o recupero, fondati sui presupposti e titoli di cui al
medesimo verbale;
in via subordinata: accertare dichiarare e liquidare l'importo della
contribuzione obbligatoria effettivamente dovuta per i titoli indicati nel Verbale Unico sopra
citato, da determinare, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, previa detrazione dei contributi
versati da in riferimento alle posizioni dei propri dipendenti utilizzati nel contratto in CP_3
questione».
Per tutti i motivi esposti in ricorso, ha prospettato l'infondatezza degli accertamenti ispettivi compiuti dai funzionari di vigilanza e, nel ribadire la genuinità del contratto di appalto CP_2
Contr siglato con la società ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
dell'attività ispettiva compiuta, nel ribadire la sussistenza dei fatti costitutivi del credito indicato nell'opposto verbale unico di accertamento, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso o, quantomeno per la denegata ipotesi di accertata genuinità del contratto di appalto, la condanna della ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta in via solidale.
Con proprio provvedimento del 6.7.2022 il G.L. ammetteva parzialmente le istanze probatorie formulate dalle parti contendenti.
Con proprio atto dell'11.5.2023 parte ricorrente dava atto del sopravvenuto atto di autotutela confezionato da , per effetto del quale l'Istituto ridimensionava in termini quantitativi CP_2
l'ammontare della propria pretesa contributiva.
2 Preso atto della circostanza e della volontà delle parti di voler tentare di addivenire ad una bonaria definizione della contesa, il G.L. disponeva il differimento dell'istruttoria.
A seguito di vari rinvii di udienza per tentativo di conciliazione della lite, nel corso dell'udienza del 31.10.2024 le parti riferivano di avere raggiunto un accordo in ordine agli aspetti del
quantum debeatur della pretesa contributiva di parte resistente. Impregiudicata ogni propria istanza in ordine ai profili dell'an debeatur della stessa.
Il G.L., preso atto di tale accordo endo-processuale, procedeva all'istruzione della causa nei termini indicati con propri provvedimenti rispettivamente dell'8.11.2024 e 1.2.2025.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 25.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della pretesa controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di accertamento negativo dell'esistenza del credito previdenziale indicato nell'opposto verbale unico di accertamento n. 2020006980/DDL confezionato da in data 26.10.2020. CP_2
Nel dettaglio, la pretesa previdenziale trae origine proprio da tale verbale (v. doc. 4 ricorso) in virtù del quale è stato contestato, tra l'altro, all'odierna parte ricorrente la non genuinità del contratto di appalto di trasporto merci su strada stipulato con la in data Controparte_3
2.11.2017 (cessato in data 31.5.2020) e, così, la titolarità in capo a parte ricorrente di tutti gli obblighi contributivi di natura previdenziale riferibili ai quattordici rapporti lavorativi rientranti nel contratto di appalto.
In via preliminare a qualsiasi considerazione di merito, va innanzitutto evidenziato che l'odierna iniziativa giurisdizionale dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente
3 previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n.
5763/02 e Cass. n. 23600/09).
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità infatti: “nel giudizio promosso
dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all CP_2
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. n. 14965 del 06/09/2012;
Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Per la fattispecie oggi in discussione, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. Fattore, quest'ultimo, che ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
In esegesi della richiamata disposizione, la S.C. ha stabilito il seguente condivisibile principio di diritto: «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino
appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è
necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour
intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo,
da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale
assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri
mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare
un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia
interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a
quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di
somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il
4 quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (Cass.,
25.6.2020, n. 12551).
Con la precisazione per cui: «Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla
organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto
ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del
medesimo, nè rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso
che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve
escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante» (Cass., 11720/2009; Cass.,
17444/2009; Cass. 9624/2008).
Nell'offrirne puntuale e specifica disciplina, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori,
l'ordinamento contempla quindi in astratto un'ipotesi di dissociazione formale tra datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro;
il datore di lavoro formale nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità
indicati dal Legislatore, così come precisati poi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al merito della causa, si ritiene che non abbia assolto agli oneri della prova su di CP_2
sé incombenti circa la dimostrazione dell'esistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della propria pretesa contributiva, per come esposta in via principale.
Alla luce di tutte le risultanze probatorie rifluite in atti sono emersi, infatti, numerosi elementi che consentono di affermare la genuinità del contratto di appalto stipulato dalla società
Contr ricorrente con la società
Con riferimento all'esercizio del potere direttivo nei confronti dei prestatori di lavoro subordinati di cui al Verbale Unico, l'esperita istruttoria orale ha confermato che lo stesso è
5 stato direttamente e costantemente esercitato – senza interferenze di sorta ad opera della ricorrente – da parte di referenti della cooperativa appaltatrice, da individuarsi nelle persone dei
Sig.ri e (v. concordi deposizioni rilasciate dai testimoni . Tes_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2 Tes_2
Soggetti sempre presenti nei locali dell'appaltante che hanno direttamente ed autonomamente gestito e organizzato le maestranze dell'appaltatrice per la realizzazione dell'opus
commissionato dalla committente (mediante la consegna dei documenti di viaggio relativi ai trasporti da eseguire): opus che si inserisce, senza risolversi in esso, all'interno del più ampio e variegato ciclo produttivo della odierna ricorrente.
Ferme tali assorbenti considerazioni in ordine all'individuazione dell'effettivo soggetto titolare del potere direttivo dei dipendenti dell'appaltatrice, vi sono ulteriori elementi probatori che comprovano, a livello sussidiario, la genuinità dell'appalto.
Il richiamo è alla fattura depositata in atti dal cui esame emerge come il compenso corrisposto all'appaltatrice fosse rapportato solo al numero di viaggi effettuati, indipendentemente dai costi sostenuti e dal tempo impiegato da quest'ultima (v. doc. 11 ricorso).
Contr Il contratto oneroso di noleggio siglato dalla ricorrente con la cooperativa in data 1.6.2018
evidenzia l'esistenza di un autonomo e legittimo titolo contrattuale sulla cui scorta l'appaltatrice ha potuto realizzare l'oggetto dell'appalto (v. doc. 10 ricorso).
In definitiva e per concludere, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, si accerta la genuinità del contratto di appalto intercorso tra la ricorrente e la : con Controparte_3
conseguente insussistenza dei fatti costitutivi esposti in via principale nel Verbale Unico di accertamento oggi in discussione.
In via subordinata, ambedue le parti contendenti convergono nel richiedere il pagamento da parte della società dei contributi dovuti in via solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Parte_1
Per tale ipotesi, nel corso dell'udienza del 31.10.2024, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in virtù del quale il quantum dovuto, alla luce anche della contribuzione già
6 Contr effettivamente versata dall'appaltatrice è da identificarsi nella somma capitale di €
90.817,60.
In virtù di tale accordo endo-processuale e attesa la correttezza dei conteggi compiuti,
riscontrata nel caso di specie l'operatività del meccanismo solidale contributivo delineato dall'art. 29 D. Lgs. 276/2003, si condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma complessiva di € 90.817,60, oltre interessi in misura legale dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Il solo parziale accoglimento delle domande dell'attore in via sostanziale, il collaborativo comportamento processuale serbato da ambedue le parti contendenti giustifica ex art. 92, co. 2
c.p.c. (per come interpretato anche dalla Corte Costituzionale con propria pronuncia n. 77/2018)
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma complessiva di € 90.817,60, oltre interessi in misura legale dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Modena, 1.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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