TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3114/2024 tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dal suo a.d.s. Avv. Parte_1 C.F._1
Carbone Gerarda;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 27/01/2025, che qui si intende richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/07/2012 a Foggia, trascritto presso il registro pagina 1 di 2 dello stato civile del Comune di Foggia (n. 64, parte I, anno 2012).
L'attrice, nella contumacia del convenuto, ha proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la domanda di separazione personale che quella di divorzio.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo l'attrice proposto contestuale domanda di divorzio, per la quale, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Controparte_1
18/12/1968) e (nt. a Foggia il 6/04/1979); Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3114/2024 tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dal suo a.d.s. Avv. Parte_1 C.F._1
Carbone Gerarda;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 27/01/2025, che qui si intende richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/07/2012 a Foggia, trascritto presso il registro pagina 1 di 2 dello stato civile del Comune di Foggia (n. 64, parte I, anno 2012).
L'attrice, nella contumacia del convenuto, ha proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., sia la domanda di separazione personale che quella di divorzio.
2. La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo l'attrice proposto contestuale domanda di divorzio, per la quale, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Controparte_1
18/12/1968) e (nt. a Foggia il 6/04/1979); Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo;
4) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Foggia, 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2