Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona della giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8086/2023 R.G. promossa da:
(C.F. – P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Mariaserena Sartore e con elezione di domicilio presso il suo studio in Due Carrare, Via Mezzavia n. 115/9, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F.- P.VA ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maddalena Frassi e con elezione di domicilio presso il suo studio in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 160, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo R.G. 6061/2023, n. 3035/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8.11.2023.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati di seguito.
Per l'attrice opponente : Parte_1
“in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo ritenendo competente il Tribunale di Brescia per tutte le ragioni enunciate in premessa.
pagina 1 di 6
Nel merito
A. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per le ragioni dedotte nella presente Parte_1
opposizione e, pertanto, revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia
l'opposto decreto n. 3035/2023, R.G.N. 6061/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8.11.2023
e pubblicato in data 10.11.2023 perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e in diritto;
B. In via del tutto subordinata e salvo gravame, previa revoca del d.i. opposto n. 3035/2023, R.G.N.
6061/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8.11.2023 e pubblicato in data 10.11.2023, ridurre drasticamente l'infondata pretesa di controparte in base a quanto emergerà in corso di causa e comunque nella somma non superiore ad € 9.030,00 omnicomprensivi;
C. rigettarsi le domande dell'opposta.
D. Con vittoria delle spese e compensi di lite.
In ogni caso
Respingersi la domanda avversa perché infondata per an e per quantum del credito vantato.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria (omissis).”
Per la convenuta Controparte_1
“In via preliminare nel merito: dato atto che il credito è certo, liquido ed esigibile, mentre l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta nè di pronta soluzione e stante altresì la pretestuosità dell'opposizione promossa ai soli fini dilatori e defatigatori ed in considerazione infine del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6061/23
R.G., n. 3033/2023 D.I.;
Nel merito: accertare e dichiarare che la era ed è creditrice nei Controparte_1 confronti della società del complessivo importo di € 14.030,00 come portato dalle fatture Parte_1
azionate in via monitoria, oltre interessi di legge, per i motivi indicati in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento e nella presente ribaditi e/o precisati e, per l'effetto
- rigettata l'opposizione ex adverso proposta, confermare il decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 6 - rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate e proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
- emettersi, in attesa di definizione del presente giudizio di opposizione di cui si ribadisce l'infondatezza, ordinanza ingiunzione del pagamento della somma non contestata ex art. 186 bis c.p.c. di € 9.030,00 pari all'importo indicato come dovuto dalla stessa opponente.
In via subordinata e nel merito: ferme le ragioni della domanda principale, salvo gravame ove reiette,
- condannare l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della complessiva somma di
€ 14.050,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi;
- rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate e proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
In via istruttoria (omissis)”
Svolgimento del processo
A seguito di ricorso monitorio depositato da il Tribunale di Controparte_1
Bergamo ha emesso in data 8 novembre 2023 il decreto ingiuntivo n. 3035/2023, con il quale ha ingiunto a il pagamento della somma di euro 14.030,00, oltre interessi e spese, pretesa dalla Parte_1
società ricorrente a titolo di corrispettivo dei servizi di trasporto di cui alle fatture n. 24 del 28 febbraio
2023, n. 29 del 31 marzo 2023 e n. 49 del 30 aprile 2023. ha proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Brescia e l'erroneità della somma ingiunta, in quanto non avrebbe tenuto conto di tutti i Controparte_2
pagamenti ricevuti, in particolare di un bonifico bancario di euro 5.000,00; ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita depositando in data 29 maggio 2024 la propria Controparte_1
comparsa di risposta, con la quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni e delle deduzioni avversarie e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17 settembre 2024, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
pagina 3 di 6 Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 13 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa. Al termine della discussione, il Tribunale si è riservato di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Motivi della decisione
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente non può trovare accoglimento. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo ravvisando la Parte_1
competenza del Tribunale di Brescia, corrispondente al foro del convenuto ex art. 19 c.p.c.
In particolare, la società opponente ha fatto rilevare di avere sede in Brescia e ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti di applicabilità del foro del creditore ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c.
e 1182, comma 3, c.c., in mancanza di un titolo negoziale che indicasse l'ammontare dell'obbligazione.
Al riguardo, occorre rammentare che “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. n.
17374/2020).
Nella fattispecie di causa, nell'atto di citazione in opposizione, non ha specificamente Parte_1 eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bergamo in relazione a tutti i possibili fori concorrenti e non ha indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, in specie con riferimento al Tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione. Solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. la società opponente ha allegato che l'accordo contrattuale si sarebbe concluso presso la propria sede operativa di Ospitaletto in provincia di Brescia. Di tale specificazione non può tuttavia tenersi conto, in quanto effettuata tardivamente.
Conseguentemente, l'eccezione va ritenuta incompleta e, come tale, inefficace.
pagina 4 di 6 Peraltro, la contestazione della competenza sarebbe stata da disattendere anche nel merito.
Il credito azionato da è da ritenersi liquido e determinato, Controparte_1
trattandosi di una somma non contestata nel quantum originario, ma solo con riferimento a una eccezione di pagamento parziale.
Il decreto ingiuntivo opposto attiene infatti al pagamento delle fatture nn.ri 24/2023, 29/2023 e 49/2023 emesse per l'esecuzione di servizi di trasporto commissionati da di cui l'opponente Parte_1
non ha contestato l'ammontare, ma ha lamentato la mancata contabilizzazione da parte di
[...]
del versamento della somma di euro 5.000,00. Controparte_1
Pertanto, anche a ritenere superabile il rilievo di inefficacia dell'eccezione di incompetenza, il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in causa andrebbe individuato, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3, c.c., nella sede di sita in Isso, Via Monte Grappa Controparte_1
n. 165, la quale rientra nel circondario del Tribunale di Bergamo.
2. Sulla dedotta erroneità della somma ingiunta.
Come si è già evidenziato, non ha contestato né l'esecuzione dei servizi di trasporto Parte_1
fatturati dalla controparte né la corrispondenza alle pattuizioni del corrispettivo da essa preteso;
ha invece sostenuto di avere effettuato un versamento di euro 5.000,00 del quale Controparte_1
non avrebbe tenuto conto e si è riconosciuta debitrice di euro 9.030,00.
[...]
In particolare, l'opponente ha allegato di aver corrisposto a il suddetto importo di Controparte_1
euro 5.000,00 mediante un bonifico bancario e ha depositato il proprio mastrino interno a dimostrazione della esecuzione di tale bonifico (doc. 2 opponente).
Dall'analisi del mastrino di emerge l'esecuzione di un bonifico bancario in data 9 Parte_1
gennaio 2023 con indicazione della imputazione “pagata fattura saldo ft 121” e di un bonifico bancario in data 10 gennaio 2023 con indicazione della imputazione “pagata fattura acconto”. ha negato di aver ricevuto alcun pagamento il 9 gennaio 2023 Controparte_1
e ha depositato, a riscontro della propria allegazione, la scheda contabile relativa alla società opponente e l'estratto del conto corrente indicato nelle fatture e sul quale aveva eseguito tutti i Parte_1
precedenti versamenti (docc. 8 e 9 opposta). ha invece confermato il versamento di euro 5.000,00 con Controparte_1
bonifico del 10 gennaio 2023.
A fronte della contestazione della società opposta riferita al bonifico del 9 gennaio 2023, la società opponente, la quale era gravata del relativo onere probatorio, non ha formulato controdeduzioni, né ha depositato ulteriore documentazione.
pagina 5 di 6 Pertanto, considerata la inidoneità del mastrino interno a provare il pagamento che ha Parte_1
sostenuto di avere eseguito in data 9 gennaio 2023, ha Controparte_1
correttamente imputato, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1193 comma 2 c.c., il pagamento di euro
5.000,00 ricevuto in data 10 gennaio 2023 al saldo della fattura n. 121 del 31 ottobre 2022 e ha agito in via monitoria per il pagamento delle fatture nn.ri 24, 29 e 49 del 2023, in relazione alle quali nessun versamento è stato dimostrato.
***
In forza delle complessive considerazioni che precedono, l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite sono poste a carico di in ossequio al criterio ella soccombenza e sono Parte_1 liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta in concreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3035/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8 novembre 2023;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al precedente capo 1);
3) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre VA, CPA e rimborso
[...] forfettario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso in Bergamo, il 10 gennaio 2024
la Giudice
Silvia Russo
pagina 6 di 6