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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 22/07/2025 N. 10610/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RI IR NN
RICORRENTI contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
E contro
P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TONELLI Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
E contro
P.IVA con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO CECI Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE
E contro
P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositati in data 8.11.23 e 27.11.23, i due ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la ex datrice di lavoro
, nonché, er sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: Quanto al ricorrente : Parte_1
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa: nel merito: in via principale:
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché CP_1
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alte amento CP_2
– eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 5.544,58, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, CP_1 CP_2 parziale o alte amento te anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.907,61, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la CP_1 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al CP_2 pagame ente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4.328,66 (di cui € 3.516,19 per tredicesima e quattordicesima ed € 812,47 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la nonché , tutte in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale l pagame ente anche a titolo risarcitorio
- in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.188,00 (di cui € 730,62 per maggiorazione per lavoro notturno ed € 457,38 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio. Quanto al ricorrente Parte_2
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa: nel merito: in via principale:
1. accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché CP_1
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento CP_2 te anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.174,13, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, CP_1 CP_2 parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 1.814,03, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la CP_1 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o CP_2 pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 3.729,71 (di cui € 3.197,44 per tredicesima e quattordicesima ed € 532,27 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2 4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la nonché , tutte in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio
- in favore del ricorrente del complessivo importo di € 734,51 (di cui € 553,82 per maggiorazione per lavoro notturno ed
€ 180,69 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 5. con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio. Pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, Controparte_1 non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. i costituiva regolarmente in giudizio– con memoria notificata anche alla Controparte_2 contumace – eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Vista la istanza della resistente veniva autorizzata la chiamata in giudizio di la quale si costituiva Controparte_3 ritualmente in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, di cui chiedeva pertanto in rigetto, con vittoria di spese. Vista la ulteriore istanza preliminare formulata dalla chiamata veniva autorizzata CP_3 la integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale tuttavia Controparte_4 restava contumace. Ad esito della riunione dei due procedimenti in quello avente più risalente iscrizione a ruolo, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante ammissione delle prove orali per testi dedotti in atti e, all'udienza del 22 luglio 2025, ad esito della discussione, veniva pronunciata sentenza non definitiva con rimessione della controversia sul ruolo ai fini dell'espletamento di CTU contabile in tale sede disposta dal Tribunale. Tanto premesso si rileva quanto segue. Entrambi i ricorrenti risultano essere stati dipendenti della 29 servizi srl, società, oggi in liquidazione, avente come oggetto sociale “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, con decorrenza 1/02/2020, inquadramento nel 5° livello Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni e mansioni di magazziniere. Ciò sino al 31 maggio 2022, quando, entrambi i rapporti di lavoro si interrompevano per il subentro nell'appalto in oggetto di nuova società Entrambi i ricorrenti deducono di esser stati sempre impiegati dalla ex datrice di lavoro presso il magazzino di Limito per lo svolgimento di mansioni di carico e Parte_3 scarico merci, ed adibiti esclusivamente a orari di lavoro notturno dalle 22.00 alle 7.00. Nella presente sede i lavoratori rivendicano differenze per lavoro ordinario, nonché derivanti dal mancato corretto computo: degli scatti di anzianità su 13° mensilità, ROL ed ex festività; dell'incidenza del lavoro straordinario su 13° mensilità, 14° mensilità e TFR;
dell'incidenza del lavoro notturno sulla retribuzione dovuta nei periodi di ferie;
infine, degli aumenti periodici di anzianità, della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno sul calcolo del trattamento di fine rapporto. ha confermato di aver stipulato, in data 7 luglio 2014, un contratto di Controparte_2 appalto con vente per oggetto i servizi di scarico, movimentazione, smistamento e Controparte_3
3 carico della merce, e di pulizia del Magazzino Frutta e Verdura (FEV) e Grafica del Centro di Distribuzione di Limito (doc. 1, fascicolo ); ha parimenti confermato di aver Parte_3 CP_2 autorizzato il subappalto in favore di , con effetto dall'1 Controparte_1 febbraio 2020 (docc. 2-3, fascicolo ESSELUNGA). ha dedotto di aver sottoscritto con n Controparte_3 Controparte_4 contratto di appalto per i suddetti servizi, avente per oggetto “l'esecuzione delle operazioni di scarico, ricevimento, stoccaggio, prelievo a colli o pallet pieni per l'allestimento degli ordini, controllo allestimenti, carico degli automezzi, raccolta ed asporto del materiale d'imballo, gestione e cernita degli imballi, pulizie” proprio presso le sedi ESSELUNGA di Limito di LL e di SC, e che vrebbe poi Controparte_4 subappaltato le medesime attività a (docc. 3, 4, fascicolo Controparte_1
. CP_3
Emerge quindi documentalmente come abbia in effetti autorizzato Controparte_2
a subappaltare le attività di movimentazione a Controparte_3 Controparte_1
già in data 28 gennaio 2020 (doc. 2, fascicolo ESSELUNGA), mentre il contratto di
[...] subappalto tra ed isulta stipulato il 30 gennaio Controparte_3 Controparte_4
2020 (doc. 4, fascicolo , così come il 30 gennaio 2020 è stata formalizzata la richiesta [di] CP_3 autorizzazione sub appalto” di per l'affidamento Controparte_4 Controparte_3 dei lavori a (doc. 3, fascicolo . Controparte_1 CP_3
Il contratto di appalto di servizi stipulato tra ed Controparte_3 [...] ha per oggetto “l'esecuzione delle operazioni di scarico, ricevimento, stoccaggio, prelievo a colli o Controparte_4 pallet pieni per allestimento degli ordini, controllo degli allestimenti, carico degli automezzi, raccolta ed asporto del materiale d'imballo, gestione e cernita degli imballi, pulizie delle aree assegnate presso i siti di Limito di LL e SC” (doc. 3, fascicolo;
il medesimo oggetto del contratto di appalto stipulato tra CP_3
cfr. doc. 1, fascicolo ). Controparte_2 Controparte_3 CP_2
Nelle premesse viene inoltre chiarito che la committente “è Appaltatore di Controparte_3 servizi di logistica e movimentazione delle merci all'interno del centro distribuzione di Limito di LL (M) e SC (MI), affidati dalla società (doc. 3, fascicolo . Controparte_2 CP_3 risulta poi aver richiesto a – “in Controparte_4 Controparte_3 relazione a quanto previsto all'articolo 7 del contratto di appalto stipulato in data 30 gennaio 2020, tra la scrivente
[...]
e la per i servizi di movimentazione merci, presso il magazzino Parte_4 Controparte_3
di Limito di LL (MI)” la “autorizzazione sub appalto a Società affiliata come di seguito: 29SERVIZI CP_2
S.r.l….” (doc. 4, fascicolo . CP_3
Nel contratto sottoscritto con risulta aver Controparte_3 Controparte_4 assunto in proprio le obbligazioni di cui all'appalto di servizi (“La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni enunciate nei seguenti articoli, l'esecuzione delle operazioni di scarico, ricevimento, stoccaggio, prelievo a colli o pallet pieni per allestimento degli ordini, controllo degli allestimenti, carico degli automezzi, raccolta ed asporto del materiale d'imballo, gestione e cernita degli imballi, pulizie delle aree assegnate presso i siti di Limito di LL e SC”), con facoltà di subappalto previa autorizzazione della committente;
con il che anche ientra nella catena di appalto rilevante ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003. Controparte_4
In ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, pertanto, non può esservi dubbio alcuno. Come premesso la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali dedotte in atti. Si riportano i verbali delle prove assunte:
4 Viene introdotto il primo teste, di parte resistente , che si impegna come da rito e dichiara: sono CP_2 nato a [...] il [...], residente a [...]d'Adda, sono dipendente dal Persona_1 CP_2
21.1.1992, sono assegnato al magazzino di Limito di LL, via Gianbologna 1, dal gennaio 1997; da circa 8 anni sono il responsabile del magazzino frutta e verdura in questione. Non ho cause. In quanto responsabile, mi occupo di organizzare le attività del magazzino, quindi gli orari di apertura e chiusura del magazzino e dell'organizzazione delle attività di ricevimento e spedizione merce. Ovviamente svolgo questa attività tramite collaboratori diretti, che sono a primo riporto i capiturno e poi i ricevitori e gli assistenti. Siamo circa 17, con me 18. Conosco parte ricorrente il sig. , Pt_2 sinceramente non so associare il nome del secondo ricorrente al volto, di vista conosco tutti coloro che lavorano Parte_5 presso il magazzino e quindi vedendolo credo potrei riconoscerlo se lavora lì. Al teste viene esibita la foto della carta di identità del resistente allegata alla dichiarazione di Parte_5 esenzione depositata tra i documenti allegati al ricorso e il teste dichiara di riconoscerlo e trattarsi di lavoratore addetto a magazzino. Conosco entrambi i ricorrenti e li ho conosciuti poiché entrambi lavorano presso il magazzino di Limito di LL, non so dire con precisione da quanti anni entrambi lavorino presso il magazzino di Limito di LL. Preciso che all'interno del magazzino ci sono tre macroaree di lavoro che sono: ricevimento, movimentazione e spedizione merce, e all'interno di ciascuna macroarea i vari appaltatori organizzano il lavoro del loro personale, i turni. Nel corso degli anni ho visto entrambi i ricorrenti lavorare in tutte le aree che ho nominato, non so essere più preciso. Preciso che i turni di lavoro di questi lavoratori sono di volta in volta stabiliti e organizzati dagli appaltatori datori di lavoro. Preciso che il magazzino, dall'aprile 2023, lavora anche con apertura pomeridiana dalle 14 sino alle 7 del mattino del giorno dopo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì; da aprile 2023, il sabato e la domenica l'apertura non è pomeridiana ma serale e quindi apriamo alle 20-21 e chiudiamo sempre alle 7 del mattino del giorno dopo. Non so essere preciso sugli orari dei turni dei ricorrenti, posso solo dire con certezza che facevano il turno notturno. Preciso che io inizio mediamente il mio turno intorno alle 3 del mattino e finisco verso le 11-12 del giorno stesso, ovviamente per me non si tratta di turno fisso, diciamo che questo è il mio orario normale. Io, i ricorrenti, li ho sempre visti solo di notte, durante il mio orario. Da un mese a questa parte, peraltro, abbiamo anticipato l'apertura del magazzino alla mattina, quindi non più apertura alle 14, ma alle 10 del mattino. Quando dico apertura o chiusura mi riferisco all'apertura e chiusura delle attività delle tre macroaree di cui ho già detto. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte ricorrente, che si impegna come da rito e dichiara: sono
, nato in [...] il [...], residente a [...]
LL; lavoro presso il magazzino di frutta e verdura di Limito di LL. Sono attualmente dipendente di CP_5
da circa un anno e due mesi. Lavoro però in questo magazzino già da 8 anni;
prima di ero
[...] Controparte_5 dipendente di AGI e prima ancora di 29 Serivizi S.r.l. Ho sempre fatto lo stesso lavoro. Ho fatto causa alla 29 Servizi S.r.l. perché non mi pagava il giusto, la causa è in corso, nella causa è convenuta anche . Conosco i ricorrenti, CP_2 sono miei colleghi, anche loro lavorano presso il magazzino di Limito di LL, quando 8 anni fa io ho CP_2 iniziato a lavorare lì, loro già lavoravano lì, li ho conosciuti così. Il mio turno di lavoro attuale è dal lunedì al venerdì dalle ore 14 fino alle 22; il sabato e la domenica riposo. Fino a una settimana fa, però avevo il turno di notte, lunedì, martedì e mercoledì si iniziava alle 22 e si finiva alle 6-7 del mattino del giorno dopo, invece il giovedì e il venerdì iniziavamo alle 21 e finivamo alle 6-7 del mattino del giorno dopo, il sabato era di riposo e la domenica si cominciava alle 21 per finire alle 6-7 del mattino del giorno dopo. Io per tutto il rapporto di lavoro ho sempre avuto questo turno notturno e solo da una settimana ho il turno di pomeriggio, che ho descritto, ma solo per due settimane al mese, le altre due settimane restano in turno notturno come in precedenza. Io ed entrambi i ricorrenti abbiamo avuto questo turno notturno
5 per tutti gli anni in cui abbiamo lavorato assieme, io li vedevo in magazzino durante i miei turni notturni. Anche loro, come me adesso, hanno il turno pomeridiano per due settimane al mese. Preciso che nel tempo io e i due ricorrenti avevamo lo stesso identico datore di lavoro, 29 Servizi. Tutti e tre abbiamo sempre lavorato al reparto scarico, cioè quello delle spedizioni. Ci occupavamo dello scarico della merce. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Dalla istruttoria assunta possono trarsi ben precise considerazioni in ordine alla effettiva assegnazione di entrambi i ricorrenti all'esecuzione dei servizi dedotti in appalto e per l'intero periodo per cui è causa. Avuto specifico riguardo ai titoli azionati in giudizio, ritiene questo Giudice che le domande fatte valere dai ricorrenti siano solo in parte fondate. Quanto al fatto che i due lavoratori avrebbero percepito una retribuzione ordinaria inferiore a quella contrattualmente dovuta in ragione della sussistenza di un rapporto di lavoro full-time, e dunque alla richiesta di condanna della datrice di lavoro e delle responsabili in via solidale al pagamento di un importo pari alla differenza tra quanto dovuto per 168 ore di lavoro ordinario mensile e quanto invece esposto in busta paga per il medesimo titolo, giova precisare quanto segue. Dai cedolini prodotti emerge, in un numero significativo di mensilità, un oggettivo scostamento tra la retribuzione ordinaria contrattualmente dovuta e quella, sempre ordinaria, in concreto erogata mese per mese (cfr. docc. 5,6,7 dei due fascicoli dei ricorrenti e correlate tabelle riassuntive – non specificamente contestate – di cui alle pagine a pagg.
7-8 e 6-7, di ciascun ricorso). Dall'esame delle medesime buste paga, tuttavia, emerge lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario che, peraltro è anche oggetto di ulteriori domande spiegate nei due ricorsi. Anche da tale rilievo, cui segue raffronto logico e documentale tra l'allegazione in fatto e la correlata pretesa rivendicata, depone nel senso della erroneità della prospettiva attorea nella misura in cui essa muove in termini automatici dall'assunto per il quale “il diritto a prestare l'attività in base a quanto contrattualmente stabilito nel contratto di assunzione e, conseguentemente, a percepire la corrispondente retribuzione è, comunque riconosciuto dalla giurisprudenza” (pag. 5, di entrambi i ricorsi). Nel caso di specie, difatti, i ricorrenti hanno – quasi sempre – reso un numero di ore di lavoro pari a quelle dovute in ragione dell'assunzione full-time e, spesso, anche superiore;
la peculiarità delle scritturazioni di cui alle buste paga deriva dal fatto che, in luogo di rendere ogni giorno l'ordinaria prestazione a tempo pieno (39 ore settimanali suddivise in 6 giorni), i dipendenti hanno visto distribuite le proprie ore di lavoro in modo anomalo: in alcuni giorni hanno reso una prestazione inferiore all'ordinario orario di lavoro e, in altri, hanno invece lavorato per un numero di ore superiore. È evidente che il numero di ore di lavoro giornaliero eccedenti l'ordinario full-time dovessero essere retribuite con la maggiorazione dello straordinario;
tuttavia, nel vagliare la doglianza in esame, deve necessariamente tenersi conto anche delle suddette ore, perché dimostrano che i dipendenti – per quanto con una distribuzione oraria sicuramente irregolare – hanno comunque reso tutte le ore di lavoro mensili contrattualmente previste (solo residualmente, anche considerate le ore di straordinario, lavorando per un numero complessivo di ore inferiore a quello contrattualmente pattuito, pari a 168 mensili).
Per questi motivi
si ritiene opportuno dare corso ad apposita CTU per verificare: in primo luogo, in quali mesi i ricorrenti hanno lavorato complessivamente meno di 168 ore, tenuto conto di tutte le ore che risultano lavorate in ciascuna mensilità, per come riconosciute nelle singole buste paga
6 prodotte in atti, ed indipendentemente dal fatto che siano state valorizzate come orario di lavoro ordinario o straordinario;
in secondo luogo, per quantificare il delta delle ore mancanti per completare l'orario di lavoro ordinario, e la retribuzione corrispondente, avuto specifico riguardo ai mesi nei quali i lavoratori risultano aver lavorato complessivamente meno di 168 ore. Deve essere invece riconosciuto il diritto dei ricorrenti al ricalcolo di quanto dovuto loro a Parte titolo di 13° mensilità, ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati così come la pretesa a che la 13° e la 14° mensilità siano calcolate in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore, nonché tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario. Ai sensi dell'art. 61 C.C.N.L. di settore, la retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1. minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante, eventuali aumenti periodici di anzianità;
2. eventuali altri aumenti comunque denominati… 2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62. 3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168…”. Il successivo art. 74 C.C.N.L. chiarisce “che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato: minimo tabellare;
retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi;
retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro”. L'art. 18 C.C.N.L, in punto di 13° mensilità, dispone: “l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, 1 lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”. Il successivo art. 19 C.C.N.L., quanto alla 14° mensilità, prevede: “l'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”. In ragione della disciplina contrattuale sin qui richiamata, non può revocarsi in dubbio che il parametro di riferimento sia sempre quello della retribuzione globale mensile e, dunque, comprensiva senz'altro degli scatti di anzianità.
7 Avuto specifico riguardo all'incidenza del lavoro straordinario e all'applicazione del medesimo contratto collettivo per cui è causa, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha peraltro recentemente affermato – con un orientamento che si ritiene del tutto condivisibile – che “il compenso per lavoro straordinario non è altro che retribuzione maggiorata e, sempre che sia pagato con carattere di continuità (circostanza pacifica nel caso di specie, visto che era pagato tutti i mesi), va sicuramente inserito nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive. In altre parole: si tratta di retribuzione pura, che si distingue da quella ordinaria solo sotto il profilo quantitativo perché maggiorata rispetto ai minimi contrattuali e quindi sicuramente rientra nella retribuzione globale mensile prevista dall'art. 61, comma 1, considerato che l'elenco degli elementi ivi previsto non è tassativo” (App. Brescia, Sez. Lav., 24 novembre 2024). Pacifico in giudizio, nel caso di specie, lo straordinario partecipa senz'altro del carattere della continuità. Deve, pertanto, essere accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di 13° mensilità, ROL ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati;
così come deve essere accertato il diritto alla corresponsione della 13° e 14° mensilità calcolati tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario, nonché in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore. Nel prosieguo del giudizio, dunque, verrà esperita apposita CTU per procedere al ricalcolo di quanto spettante a titolo di 13° mensilità, ROL ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati;
nonché al ricalcolo della 13° e 14° mensilità in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore, nonché tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario per come esposto nelle buste paga in atti. La domanda finalizzata al riconoscimento del diritto dei lavoratori alla corresponsione, nei periodi di godimento delle ferie, di una retribuzione calcolata anche in ragione dell'incidenza del lavoro notturno, merita del pari accoglimento. Recentemente, la Corte di Cassazione – esclusa la sussistenza dei presupposti per rinviare la questione alla Corte di Giustizia (in quanto “il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata”) – ha affermato, principio rilevante anche nella fattispecie qui in esame, che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19663). In parte motiva, il Giudice di Legittimità ha osservato “che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione “ferie Persona_3 annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_4 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti
8 a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)” (parte motiva). Ha, poi, evidenziato che “di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolONo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_6
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 ON Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte CP_7 citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società
9 compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito” (parte motiva). Dalle buste paga in atti risulta che la “ URNO NOTT.” risulta costantemente erogata Pt_7 nel corso del rapporto di lavoro per cui è causa;
ciò non essendo nemmeno contestato che i ricorrenti abbiano reso la prestazione lavorativa “esclusivamente e costantemente, a turni di lavoro notturni, per un orario, prestabilito dalle 22.00 alle 7.00” (circostanza questa confermata anche dai testimoni escussi). Conseguentemente, in virtù dei principi per come sopra richiamati, sussiste l diritto all'inclusione della suddetta voce nel monte retributivo delle ferie. Nel prosieguo del giudizio, dunque, verrà esperita apposita CTU per ricalcolare la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie in considerazione dell'incidenza del lavoro notturno. Quanto al ricalcolo del trattamento di fine rapporto in considerazione, oltre che del minimo tabellare e degli aumenti periodici di anzianità, altresì dell'incidenza della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno e del lavoro straordinario, giova precisare quanto segue. Come noto, l'art. 2120, co. 1 e 2, c.c. stabilisce che, “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. L'art. 37, co. 2, C.C.N.L. di settore dispone che “…La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi: minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi… 13ª e 14ª mensilità… indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16…”. Come anticipato, la “ URNO NOTT.” è stata costantemente erogata nel corso del Pt_7 rapporto di lavoro per cui è causa;
la pretesa dei ricorrenti risulta, pertanto, in parte qua, fondata. Fondata è, altresì, la pretesa di veder considerata l'incidenza degli aumenti periodici di anzianità, nonché della 13° e 14° mensilità, stante l'inequivoca previsione contrattuale. Per non contro, non può accogliersi la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'incidenza del lavoro straordinario. In punto di straordinario, la Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che “… la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e che l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio [quello di cui all'art. 2120 c.c.], presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi”. Come anticipato, l'art. 37, co. 2, C.C.N.L. stabilisce quale sia “la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R.”, chiarendo che è quella “tassativamente” composta dagli elementi ivi contemplati, tra i quali non figura il lavoro straordinario.
10 Deve, dunque, essere accertato il diritto dei ricorrenti di veder ricalcolato il trattamento di fine rapporto in considerazione, oltre che del minimo tabellare e degli aumenti periodici di anzianità, altresì dell'incidenza della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno. Nel prosieguo del giudizio, verrà esperita apposita CTU per procedere al ricalcolo nei suddetti termini. Le spese verranno liquidate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, NON DEFINITIVAMENTE pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti: allo svolgimento di 168 ore di lavoro mensile;
alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di 13° mensilità, ROL ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati;
alla corresponsione della 13° e 14° mensilità calcolate in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore, nonché tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario;
alla corresponsione, nei periodi di godimento delle ferie, di una retribuzione calcolata anche in ragione dell'incidenza del lavoro notturno;
al calcolo del trattamento di fine rapporto in considerazione, oltre che del minimo tabellare e degli aumenti periodici di anzianità, altresì dell'incidenza della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno;
2) dispone la prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento di quanto spettante ai ricorrenti in ragione del suddetto accertamento, per i consequenziali provvedimenti di condanna, anche in via solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, e per la decisione in ordine alle domande di manleva;
3) spese al definitivo.
Milano, 22 luglio 2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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