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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2022, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 00845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Greco, Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Greco De Pascalis in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini 56;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
Manon N. Nickel, rappresentata e difesa dall'avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota a firma del Dirigente del Comune di Lecce Settore Pianificazione e sviluppo del territorio del 11/05/2022 avente ad oggetto “ ritiro in autotutela del permesso di costruire n. 248 del 09/05/2012 relativo all'autorizzazione per l'installazione di n. 3 tende ombreggianti sulla facciata del fabbricato sito in via Libertini n. 17 ”;
- nonché ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2022:
- dell'ordinanza n. 2171 del 03/11/2022, con cui il Comune di Lecce ha ordinato la rimozione delle tre tende da sole installate sulla facciata di prospetto del locale denominato “Boccon Divino” sito in Lecce alla via Libertini n. 17, con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, saranno eseguiti a cura del Comune, con recupero delle spese in danno così come previsto dall'art. 31 del DPR 06.06.2001 n. 380”;
- nonché ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Manon N. Nickel;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con i motivi aggiunti presentati in data 25.11.2022 parte ricorrente, in qualità di gestore del locale denominato “Boccon Divino”, sito in Lecce alla via Libertini, ha impugnato l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha ingiunto la rimozione di tre tende da sole poste a servizio dell’attività commerciale;
- con il medesimo atto parte ricorrente ha proposto domanda cautelare in ragione del fatto che, in caso di esecuzione del provvedimento impugnato, “si vedrebbe privata di una struttura necessaria al riparo dalle avversità atmosferiche, sia all’interno che all’esterno del locale”;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare articolata con i motivi aggiunti e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza n. 2171 del 03/11/2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.11.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO