Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Villabate, Piazza della Regione n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Arduino, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Casteldaccia, via Roma n. 33, presso lo studio dell'Avv. Aurelio
D'Ancona, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso – trasformato pagina 1 di 4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 2.10.2001 a Bagheria, regolarmente trascritto nei CP_2
registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2001, al n. 171, P. II, serie A,
Ufficio 1, dal quale sono nati i figli , nato a [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente), e , nato a [...] il Persona_2
19.09.2003 (maggiorenne ma non economicamente sufficiente), prevedendo le seguenti condizioni: “onere per il sig. , di corrispondere un assegno mensile, quale Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
onere per il resistente, di corrispondere un assegno divorzile di € 250,00 alla sig.ra Parte_1
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dalla coniuge, chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento del figlio,
[...]
, in quanto economicamente autosufficiente;
ha, dunque, chiesto di porre a suo Per_2 carico esclusivamente l'onere di corrispondere un assegno divorzile di € 150,00 alla sig.ra
Parte_1
All'udienza del 6.02.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per consentire agli assististi la conclusione di un accordo consensuale, con eventuale trasformazione del rito.
Con istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 13.03.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni del divorzio. In particolare, i coniugi hanno previsto l'onere per il sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di € 300,00, di cui €100,00, quale contributo al mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e € 200,00 a titolo di assegno divorzile per la sig.ra Parte_1
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 14.03.2025, il Giudice delegato ha disposto la trasformazione del rito da divorzio contezioso a congiunto.
A seguito di richiesta di integrazione documentale, stante la necessità di acquisire il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, le parti hanno provveduto a depositare la documentazione richiesta.
Infine, all'udienza del 7.05.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.
51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione, depositato in data 13.03.2025. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n.1586/2022;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 8897/2023 del 4.05.2023 e depositato il 15.05.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo, denominato istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositato in data 13.03.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
pagina 3 di 4 La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.10.2001 a
Bagheria, da , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_2
nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bagheria, anno 2001, al n.171, parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo, denominato istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositato in data 13.03.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 20.5.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est
Claudia Musola
pagina 4 di 4