TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/08/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11798 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11798 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Susa 42, presso il difensore
-ricorrente- contro
, con il patrocinio dell'avv. FALCO RITA, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Giovanni Prati 1, presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione personale giudiziale tra le parti, con addebito della stessa nei confronti del GN , per la condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai CP_1
coniugi dal matrimonio, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
• Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione e residenza principale presso la stessa. • Assegnare la casa coniugale sita in Carignano (TO), Via Gamna n. 12 bis, con i mobili che la compongono, alla GNa che continuerà ad abitarla con il figlio minore. Pt_1
• Disporre la prosecuzione degli incontri padre – figlio minore in luogo neutro secondo le recenti modalità individuate dai Servizi Sociali (come da relazione di aggiornamento del 23/03/2025), alla presenza di un Educatore che monitori e relazioni l'andamento degli incontri, con progressiva e maggiore liberalizzazione degli stessi qualora i Servizi lo riterranno opportuno nell'esclusivo e superiore interesse del minore.
• Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e
NPI/Psicologia dell'età evolutiva, al fine di sostenere i genitori nonché di monitorare il percorso di recupero delle capacità genitoriali intrapreso dal GN . CP_1
• Disporre la presa in carico del GN da parte del territorialmente CP_1 Pt_2
competente, stante la mancata adesione del medesimo a quanto prescritto in merito da Codesto
Tribunale con provvedimento del 17/10/2024.
• Disporre che il GN contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo CP_1
alla GNa entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, un assegno che si Pt_1
propone in misura non inferiore a Euro 300,00, o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nel 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive del figlio come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
• Disporre che il contributo al mantenimento di cui al punto che precede decorra dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ossia dal 20/06/2023.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio (oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge).
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ordinario di Torino:
- Dichiarare la separazione legale tra i coniugi, respingendo la richiesta di addebito avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata in fatto e in diritto, ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1
Civile del Comune di Carignano, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con annotazione nei comuni di rispettiva residenza. - Assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo della IG.ra in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto, anche in relazione alle relazioni dei Servizi Sociali e disporre che il figlio minore
venga affidato ad entrambi i genitori in maniera congiunta, con fissazione della Persona_1
residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, l'istruzione e l'educazione del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c. nei tempi di rispettiva competenza.
- Disporre la continuazione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per un sostegno alla genitorialità e di NPI/psicologia dell'età evolutiva.
- Respingere la domanda di CTU psicologica volta a valutare la capacità genitoriale del IG.
. Controparte_1
In via subordinata, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, disporre CTU psicologica volta
a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori.
- Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio a seconda delle eIGenze sue e del figlio, previo accordo con la IG.ra o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine Parte_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle
19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
Nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 19:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre;
Il 25 dicembre starà sempre con la madre e il 31 Per_1
dicembre starà sempre con il padre. I restanti giorni delle vacanze di Natale verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Un anno dal 26 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal
1 al 6 gennaio, secondo la regola dell'alternanza. Pasqua, Pasquetta e le altre festività, il giorno del compleanno del minore e di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza, salvo migliori intese raggiunte nell'interesse del minore. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi da comunicarsi entro il 31.05 di ciascun anno. In via subordinata: proseguire con il piano di incontri padre-figlio in luogo neutro con le modalità predisposte da gennaio 2025 dai Servizi Sociali territorialmente competenti e, gradualmente, quando gli operatori lo riterranno opportuno, pervenire ad una sempre maggiore apertura degli stessi fino a consentire al IG. di incontrare e tenere con sé il figlio con le modalità CP_1
sopra riportate;
- Disporre che il Sig. , in considerazione del fatto che la IG.ra percepisce Controparte_1 Pt_1
il 100% dell'Assegno Unico, contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra Per_1
un assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ludico – sportive, previamente concordate e documentate, in ogni caso conformemente al protocollo d'intesa IGlato tra Magistrati e Avvocati di Torino;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere tutti i capitoli di prova avversi in quanto ininfluenti, generici e vertenti su circostanze non provabili per testi e, nella denegata ipotesi in cui vengano ammessi, si insta per l'ammissione alla prova contraria.
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1) Vero che il IG. ha CP_1
sempre tenuto un comportamento rispettoso della moglie e del figlio;
2) Vero che il IG.
, in costanza di convivenza con la moglie, è stato un padre presente, si è occupato CP_1
spesso del figlio curandolo ed accudendolo in modo adeguato;
3) Vero che le video chiamate effettuate con il figlio due sere a settimana, si svolgono in maniera tranquilla e normalmente Per_1
racconta le attività da lui svolte nei giorni precedenti;
4) Vero che l'affectio maritalis all'interno della coppia era venuta meno già molto tempo prima che il IG. lasciasse la casa CP_1
coniugale; 5) Vero che la famiglia di origine della IG.ra ha sempre osteggiato il resistente ed Pt_1
ha ostacolato il rapporto coniugale;
6) Vero che la IG.ra si dimostrava concorde con il Pt_1
comportamento poco accogliente della sua famiglia nei confronti del marito;
7) Vero che la IG.ra
da quando il marito si è trasferito in Italia, lo ha ostacolato, persino nell'iter per ottenere la Pt_1
cittadinanza Italiana fornendogli informazioni scorrette;
8) Vero che il IG. , già dal CP_1
2016, aveva perso fiducia nella moglie, la quale era solita accompagnarsi con soli uomini. 9) Vero che nell'ultimo anno (2022/2023) la IG.ra ha tenuto comportamenti maltrattanti e vessatori Pt_1
nei confronti del marito;
10) Vero che il IG. ha ben presenti le difficoltà di ed è CP_1 Per_1
conscio di cosa comporti il disturbo dello spettro autistico;
11) Vero che il IG. era CP_1 solito accompagnare a Carignano alle sedute di psicomotricità e di logopedia;
12) Vero che Per_1
il IG. , quando incontra il figlio attraverso le videochiamate, lo trova sempre intento a CP_1
giocare con i videogiochi;
13) Vero che la IG.ra in costanza di convivenza, era solita Pt_1
lasciare il minore alle cure dello zio Sig. e della nonna materna, IG.ra Persona_2 [...]
; 14) Vero che lo zio, IG. è persona litigiosa e poco affidabile che in Per_3 Persona_2
un'occasione l'ha addirittura posto in una situazione di pericolo facendolo salire su una scala alta quattro metri dalla quale poi è caduto;
15) Vero che la nonna materna IG.ra è Persona_3
sempre andata contro i sistemi educativi cari al IG. e quindi era solita concedere a CP_1
di mangiare dolci e bere coca-cola senza limitazioni, di giocare con i videogiochi senza Per_1
limiti di tempo ed riempiva il bambino di regali;
16) Vero che il IG. è disposto a CP_1
collaborare e a comunicare in maniera pacifica con la moglie al fine di adottare, concordemente con lei, le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore;
17) Vero che il IG. , CP_1
tramite il proprio legale, ha preso contatti più di una volta con i Servizi Sociali di Carmagnola chiedendo di poter incontrare il figlio in luogo neutro alla presenza di un educatore;
ù 18) Vero che gli Assistenti Sociali, nella persona della Dott.ssa , si erano detti disponibili a Testimone_1
predisporre gli incontri. Persone informate sui fatti: Sig. residente in [...]
Tepice n. 1 Torino;
Sig. residente in [...] bis Moncalieri (TO); Sig. Tes_3
, residente in [...] Moncalieri (TO); Sig. , residente in [...]
Allamano n. 60/c Torino. Sig.ra c/o Servizi Sociali di Carmagnola. Testimone_1
- Respingere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da controparte in memoria ex art.
473 bis 17 c.p.c. del 11.01.2024, considerato che il convenuto ha prodotto i documenti relativi alla propria condizione economica e reddituale.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per il Pubblico Ministero
Parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I GNi e contraevano matrimonio concordatario in Carignano Parte_1 Controparte_1
il 28.2.2015.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.7.2016 a Moncalieri. Per_1
Con ricorso depositato in data 20.6.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi predetti, con addebito a IG. per violazione degli CP_1
obblighi derivanti dal matrimonio: domandava altresì l'affidamento esclusivo del minore alla madre e la sua collocazione presso la stessa, con la previsione di incontri in luogo neutro tra il padre ed il minore, nonché di un contributo al mantenimento del minore.
All'udienza del 18.1.2024 di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite le parti e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sui provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28.1.2024, il Giudice Relatore assumeva provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente, con collocazione presso la stessa cui veniva assegnata la casa coniugale, prevedendo incontri il luogo neutro tra il padre ed il minore e richiedendo ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva la presa in carico del nucleo, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie, e ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente. All'udienza del
12.4.2024 aveva luogo l'assunzione delle prove orali e interrogatorio formale del convenuto.
Dopo aver svolto attività istruttoria, con provvedimento del 17.10.2024, il Giudice Relatore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25.5.2025 ed assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito Parte ricorrente ha richiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che il marito in costanza di matrimonio, aveva tenuto una condotta caratterizzata da agiti denigranti e maltrattanti sia psicologicamente che (in talune occasioni) fisicamente, i quali non di rado si verificavano anche alla presenza del figlio minore . Stanca dei continui maltrattamenti, la ricorrente nell'anno Per_1
2023 sporgeva denuncia querela e si apriva il p.p. n. R.G.10349/2023 per il reato di cui all'art 572
c.p.; la ricorrente manifestava quindi al marito la volontà di separarsi nel maggio 2023, tanto che di lì a poco il convenuto si trasferiva a vivere altrove.
Osserva preliminarmente il Collegio che presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre rilevare che il procedimento penale iscritto a carico del convenuto, risulta archiviato in data 18.1.2024 dal Gip del Tribunale di
Torino, sull'assunto che le condotte denunciate non costituivano veri e propri maltrattamenti quanto fossero piuttosto espressione tipica di una fase – quella della separazione personale – altamente conflittuale. A ciò si aggiunga che all'esito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio, non possono dirsi provati gli episodi dedotti nei capitoli di prova ammessi, in quanto alcuni testi (teste
, , e hanno riferito di aver saputo de Tes_6 Testimone_7 Testimone_2 Tes_3 relato dalla ricorrente, tempo dopo, dei problemi di coppia che erano insorti tra la parti, ovvero di non essere stati presenti al singolo episodio indicato nel capo di prova. Il teste Testimone_8 ricorda l'episodio di spintonamento della moglie e il teste ha dichiarato di aver visto il Per_2 marito “mimare il gesto di dare una testata” alla moglie. Tali episodi, tuttavia, si inseriscono in un rapporto coniugale che già da tempo era compromesso: prova di ciò si evince dal contenuto del diario manoscritto prodotto al doc. 7 di controparte, in cui la stessa ricorrente dà atto che “i nostri problemi sono iniziati con l'arrivo di ” sia per l'assenza di collaborazione da parte del marito Per_1 nell'accudimento e crescita del figlio e sia per la gelosia mostrata sin da subito dallo stesso con riferimento a presunti tradimenti della moglie. Dunque, la crisi matrimoniale era già insorta anni prima rispetto agli episodi indicati nei capi di prova dedotti ed anzi, tali condotte, anche volendole ritenere provate, non hanno certamente determinato la crisi matrimoniale irreversibile, essendone unicamente la conseguenza e la concretizzazione di una convivenza matrimoniale già divenuta da tempo intollerabile.
La domanda di addebito della separazione all'altro coniuge non essendo adeguatamente provata deve pertanto essere rigettata.
Sull'affidamento del minore e sul diritto di visita del padre
Deve essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06; ed invero, in corso di causa, non sono emersi elementi tali da giustificare il mantenimento dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, come disposto in sede di ordinanza provvisoria resa ex art 473 bis
22 c.p.c., sia in considerazione del fatto che medio tempore il procedimento penale a carico del resistente risulta archiviato, sia in considerazione del fatto che i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione famigliare al fine di attenuare la conflittualità presente, circostanza questa che era stata evidenziata in sede di ordinanza provvisoria dal Giudice Relatore, come pregiudizievole per benessere psicofisico del minore.
In ragione della collocazione prevalente del minore presso la ricorrente, la casa famigliare con gli arredi che la compongono deve essere assegnata alla IG.ra come peraltro richiesto da Pt_1
entrambe le parti.
Per quanto concerne la frequentazione e gli incontri tra il padre e il minore, anche in considerazione di quanto evidenziato dai Servizi Sociali il 24.3.2025 circa il progressivo miglioramento degli stessi
- tanto che dal mese di gennaio 2025 i Servizi hanno deciso per una parziale liberalizzazione dei luoghi neutri con la possibilità di una maggiore apertura degli stessi - si rimanda alla prudente valutazione dei Servizi la progressiva futura liberalizzazione dei luoghi neutri e relativa calendarizzazione, sino al raggiungimento di incontri liberi tra il padre ed il minore, se ritenuti confacenti al benessere psico fisico del minore.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio di dover disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti.
Sul contributo al mantenimento del figlio Il contributo al mantenimento del figlio minore va determinato ribadendo le valutazioni fatte dal
Giudice Relatore nell'ordinanza del 28.1.2024: le condizioni economiche delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza di comparizione, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il
Giudice Relatore aveva considerato che la IG.ra gestisce un circolo in qualità di socia al 25% Pt_1
e con guadagni pari a circa 1000.00 euro mensili;
ha ulteriori entrate derivanti dalla percezione dei canoni di locazione di due appartamenti di sua proprietà per complessivi euro 670,00 mensili e dell'Assegni Unico (pari a 317 euro mensili); non ha spese abitative, vivendo nella ex casa coniugale di proprietà dei suoi genitori;
deve sostenere debiti per finanziamenti per complessivi euro 160,00 circa. Il resistente a partire da agosto 2023 ha aperto la propria partita IVA, lavorando come cuoco (presso un circolo sportivo di Carignano) e/o come operaio in cantiere, con guadagni che si assestano sui 2000-2400 euro mensili. Allo stato sostiene costi abitativi non essendo più ospite di amici. Deve pertanto essere confermato che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, oltre alle spese extra indicate in dispositivo, anche in ragione della permanenza del minore in via ancora pressoché totale, almeno allo stato, presso la madre, che infatti percepisce l'assegno unico universale per il minore, in quanto genitore che si occupa della quotidianità del minore (cfr. sul punto Corte di Cassazione-Sez. 1 -
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 (Rv. 673862 - 01) in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore).
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 28.1.2024.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura dei 1/3, dovendosi porre la restante parte
(2/3) a carico della ricorrente, stante la soccombenza della stessa sulla domanda di addebito e di affidamento del minore. L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio e dell'oggetto della causa
Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, IG.ra e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Pt_1
sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre incontri il minore secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi
Sociali incaricati, anche al fine del raggiungimento di una progressiva liberalizzazione dei luoghi neutri e relativa calendarizzazione, sino al raggiungimento di incontri liberi tra il padre ed il minore, se ritenuti confacenti al benessere psico fisico del minore.
RICHIEDE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo da parte dei
Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti.
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 300,00 a far data dal deposito del ricorso (giugno 2023), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a la restante parte delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite (2/3) che si liquidano in € 2.538,66, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11798 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Susa 42, presso il difensore
-ricorrente- contro
, con il patrocinio dell'avv. FALCO RITA, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Giovanni Prati 1, presso il difensore
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione personale giudiziale tra le parti, con addebito della stessa nei confronti del GN , per la condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai CP_1
coniugi dal matrimonio, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
• Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione e residenza principale presso la stessa. • Assegnare la casa coniugale sita in Carignano (TO), Via Gamna n. 12 bis, con i mobili che la compongono, alla GNa che continuerà ad abitarla con il figlio minore. Pt_1
• Disporre la prosecuzione degli incontri padre – figlio minore in luogo neutro secondo le recenti modalità individuate dai Servizi Sociali (come da relazione di aggiornamento del 23/03/2025), alla presenza di un Educatore che monitori e relazioni l'andamento degli incontri, con progressiva e maggiore liberalizzazione degli stessi qualora i Servizi lo riterranno opportuno nell'esclusivo e superiore interesse del minore.
• Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e
NPI/Psicologia dell'età evolutiva, al fine di sostenere i genitori nonché di monitorare il percorso di recupero delle capacità genitoriali intrapreso dal GN . CP_1
• Disporre la presa in carico del GN da parte del territorialmente CP_1 Pt_2
competente, stante la mancata adesione del medesimo a quanto prescritto in merito da Codesto
Tribunale con provvedimento del 17/10/2024.
• Disporre che il GN contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo CP_1
alla GNa entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, un assegno che si Pt_1
propone in misura non inferiore a Euro 300,00, o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nel 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive del figlio come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
• Disporre che il contributo al mantenimento di cui al punto che precede decorra dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ossia dal 20/06/2023.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio (oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge).
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ordinario di Torino:
- Dichiarare la separazione legale tra i coniugi, respingendo la richiesta di addebito avanzata dalla IG.ra , in quanto infondata in fatto e in diritto, ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1
Civile del Comune di Carignano, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con annotazione nei comuni di rispettiva residenza. - Assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo della IG.ra in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto, anche in relazione alle relazioni dei Servizi Sociali e disporre che il figlio minore
venga affidato ad entrambi i genitori in maniera congiunta, con fissazione della Persona_1
residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, l'istruzione e l'educazione del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c. nei tempi di rispettiva competenza.
- Disporre la continuazione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per un sostegno alla genitorialità e di NPI/psicologia dell'età evolutiva.
- Respingere la domanda di CTU psicologica volta a valutare la capacità genitoriale del IG.
. Controparte_1
In via subordinata, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, disporre CTU psicologica volta
a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori.
- Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio a seconda delle eIGenze sue e del figlio, previo accordo con la IG.ra o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine Parte_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle
19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
Nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 19:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre;
Il 25 dicembre starà sempre con la madre e il 31 Per_1
dicembre starà sempre con il padre. I restanti giorni delle vacanze di Natale verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Un anno dal 26 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal
1 al 6 gennaio, secondo la regola dell'alternanza. Pasqua, Pasquetta e le altre festività, il giorno del compleanno del minore e di ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza, salvo migliori intese raggiunte nell'interesse del minore. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi da comunicarsi entro il 31.05 di ciascun anno. In via subordinata: proseguire con il piano di incontri padre-figlio in luogo neutro con le modalità predisposte da gennaio 2025 dai Servizi Sociali territorialmente competenti e, gradualmente, quando gli operatori lo riterranno opportuno, pervenire ad una sempre maggiore apertura degli stessi fino a consentire al IG. di incontrare e tenere con sé il figlio con le modalità CP_1
sopra riportate;
- Disporre che il Sig. , in considerazione del fatto che la IG.ra percepisce Controparte_1 Pt_1
il 100% dell'Assegno Unico, contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra Per_1
un assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ludico – sportive, previamente concordate e documentate, in ogni caso conformemente al protocollo d'intesa IGlato tra Magistrati e Avvocati di Torino;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere tutti i capitoli di prova avversi in quanto ininfluenti, generici e vertenti su circostanze non provabili per testi e, nella denegata ipotesi in cui vengano ammessi, si insta per l'ammissione alla prova contraria.
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1) Vero che il IG. ha CP_1
sempre tenuto un comportamento rispettoso della moglie e del figlio;
2) Vero che il IG.
, in costanza di convivenza con la moglie, è stato un padre presente, si è occupato CP_1
spesso del figlio curandolo ed accudendolo in modo adeguato;
3) Vero che le video chiamate effettuate con il figlio due sere a settimana, si svolgono in maniera tranquilla e normalmente Per_1
racconta le attività da lui svolte nei giorni precedenti;
4) Vero che l'affectio maritalis all'interno della coppia era venuta meno già molto tempo prima che il IG. lasciasse la casa CP_1
coniugale; 5) Vero che la famiglia di origine della IG.ra ha sempre osteggiato il resistente ed Pt_1
ha ostacolato il rapporto coniugale;
6) Vero che la IG.ra si dimostrava concorde con il Pt_1
comportamento poco accogliente della sua famiglia nei confronti del marito;
7) Vero che la IG.ra
da quando il marito si è trasferito in Italia, lo ha ostacolato, persino nell'iter per ottenere la Pt_1
cittadinanza Italiana fornendogli informazioni scorrette;
8) Vero che il IG. , già dal CP_1
2016, aveva perso fiducia nella moglie, la quale era solita accompagnarsi con soli uomini. 9) Vero che nell'ultimo anno (2022/2023) la IG.ra ha tenuto comportamenti maltrattanti e vessatori Pt_1
nei confronti del marito;
10) Vero che il IG. ha ben presenti le difficoltà di ed è CP_1 Per_1
conscio di cosa comporti il disturbo dello spettro autistico;
11) Vero che il IG. era CP_1 solito accompagnare a Carignano alle sedute di psicomotricità e di logopedia;
12) Vero che Per_1
il IG. , quando incontra il figlio attraverso le videochiamate, lo trova sempre intento a CP_1
giocare con i videogiochi;
13) Vero che la IG.ra in costanza di convivenza, era solita Pt_1
lasciare il minore alle cure dello zio Sig. e della nonna materna, IG.ra Persona_2 [...]
; 14) Vero che lo zio, IG. è persona litigiosa e poco affidabile che in Per_3 Persona_2
un'occasione l'ha addirittura posto in una situazione di pericolo facendolo salire su una scala alta quattro metri dalla quale poi è caduto;
15) Vero che la nonna materna IG.ra è Persona_3
sempre andata contro i sistemi educativi cari al IG. e quindi era solita concedere a CP_1
di mangiare dolci e bere coca-cola senza limitazioni, di giocare con i videogiochi senza Per_1
limiti di tempo ed riempiva il bambino di regali;
16) Vero che il IG. è disposto a CP_1
collaborare e a comunicare in maniera pacifica con la moglie al fine di adottare, concordemente con lei, le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore;
17) Vero che il IG. , CP_1
tramite il proprio legale, ha preso contatti più di una volta con i Servizi Sociali di Carmagnola chiedendo di poter incontrare il figlio in luogo neutro alla presenza di un educatore;
ù 18) Vero che gli Assistenti Sociali, nella persona della Dott.ssa , si erano detti disponibili a Testimone_1
predisporre gli incontri. Persone informate sui fatti: Sig. residente in [...]
Tepice n. 1 Torino;
Sig. residente in [...] bis Moncalieri (TO); Sig. Tes_3
, residente in [...] Moncalieri (TO); Sig. , residente in [...]
Allamano n. 60/c Torino. Sig.ra c/o Servizi Sociali di Carmagnola. Testimone_1
- Respingere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da controparte in memoria ex art.
473 bis 17 c.p.c. del 11.01.2024, considerato che il convenuto ha prodotto i documenti relativi alla propria condizione economica e reddituale.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per il Pubblico Ministero
Parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I GNi e contraevano matrimonio concordatario in Carignano Parte_1 Controparte_1
il 28.2.2015.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.7.2016 a Moncalieri. Per_1
Con ricorso depositato in data 20.6.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi predetti, con addebito a IG. per violazione degli CP_1
obblighi derivanti dal matrimonio: domandava altresì l'affidamento esclusivo del minore alla madre e la sua collocazione presso la stessa, con la previsione di incontri in luogo neutro tra il padre ed il minore, nonché di un contributo al mantenimento del minore.
All'udienza del 18.1.2024 di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite le parti e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sui provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 28.1.2024, il Giudice Relatore assumeva provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente, con collocazione presso la stessa cui veniva assegnata la casa coniugale, prevedendo incontri il luogo neutro tra il padre ed il minore e richiedendo ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva la presa in carico del nucleo, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie, e ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente. All'udienza del
12.4.2024 aveva luogo l'assunzione delle prove orali e interrogatorio formale del convenuto.
Dopo aver svolto attività istruttoria, con provvedimento del 17.10.2024, il Giudice Relatore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25.5.2025 ed assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito Parte ricorrente ha richiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che il marito in costanza di matrimonio, aveva tenuto una condotta caratterizzata da agiti denigranti e maltrattanti sia psicologicamente che (in talune occasioni) fisicamente, i quali non di rado si verificavano anche alla presenza del figlio minore . Stanca dei continui maltrattamenti, la ricorrente nell'anno Per_1
2023 sporgeva denuncia querela e si apriva il p.p. n. R.G.10349/2023 per il reato di cui all'art 572
c.p.; la ricorrente manifestava quindi al marito la volontà di separarsi nel maggio 2023, tanto che di lì a poco il convenuto si trasferiva a vivere altrove.
Osserva preliminarmente il Collegio che presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre rilevare che il procedimento penale iscritto a carico del convenuto, risulta archiviato in data 18.1.2024 dal Gip del Tribunale di
Torino, sull'assunto che le condotte denunciate non costituivano veri e propri maltrattamenti quanto fossero piuttosto espressione tipica di una fase – quella della separazione personale – altamente conflittuale. A ciò si aggiunga che all'esito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio, non possono dirsi provati gli episodi dedotti nei capitoli di prova ammessi, in quanto alcuni testi (teste
, , e hanno riferito di aver saputo de Tes_6 Testimone_7 Testimone_2 Tes_3 relato dalla ricorrente, tempo dopo, dei problemi di coppia che erano insorti tra la parti, ovvero di non essere stati presenti al singolo episodio indicato nel capo di prova. Il teste Testimone_8 ricorda l'episodio di spintonamento della moglie e il teste ha dichiarato di aver visto il Per_2 marito “mimare il gesto di dare una testata” alla moglie. Tali episodi, tuttavia, si inseriscono in un rapporto coniugale che già da tempo era compromesso: prova di ciò si evince dal contenuto del diario manoscritto prodotto al doc. 7 di controparte, in cui la stessa ricorrente dà atto che “i nostri problemi sono iniziati con l'arrivo di ” sia per l'assenza di collaborazione da parte del marito Per_1 nell'accudimento e crescita del figlio e sia per la gelosia mostrata sin da subito dallo stesso con riferimento a presunti tradimenti della moglie. Dunque, la crisi matrimoniale era già insorta anni prima rispetto agli episodi indicati nei capi di prova dedotti ed anzi, tali condotte, anche volendole ritenere provate, non hanno certamente determinato la crisi matrimoniale irreversibile, essendone unicamente la conseguenza e la concretizzazione di una convivenza matrimoniale già divenuta da tempo intollerabile.
La domanda di addebito della separazione all'altro coniuge non essendo adeguatamente provata deve pertanto essere rigettata.
Sull'affidamento del minore e sul diritto di visita del padre
Deve essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06; ed invero, in corso di causa, non sono emersi elementi tali da giustificare il mantenimento dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, come disposto in sede di ordinanza provvisoria resa ex art 473 bis
22 c.p.c., sia in considerazione del fatto che medio tempore il procedimento penale a carico del resistente risulta archiviato, sia in considerazione del fatto che i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione famigliare al fine di attenuare la conflittualità presente, circostanza questa che era stata evidenziata in sede di ordinanza provvisoria dal Giudice Relatore, come pregiudizievole per benessere psicofisico del minore.
In ragione della collocazione prevalente del minore presso la ricorrente, la casa famigliare con gli arredi che la compongono deve essere assegnata alla IG.ra come peraltro richiesto da Pt_1
entrambe le parti.
Per quanto concerne la frequentazione e gli incontri tra il padre e il minore, anche in considerazione di quanto evidenziato dai Servizi Sociali il 24.3.2025 circa il progressivo miglioramento degli stessi
- tanto che dal mese di gennaio 2025 i Servizi hanno deciso per una parziale liberalizzazione dei luoghi neutri con la possibilità di una maggiore apertura degli stessi - si rimanda alla prudente valutazione dei Servizi la progressiva futura liberalizzazione dei luoghi neutri e relativa calendarizzazione, sino al raggiungimento di incontri liberi tra il padre ed il minore, se ritenuti confacenti al benessere psico fisico del minore.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio di dover disporre la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti.
Sul contributo al mantenimento del figlio Il contributo al mantenimento del figlio minore va determinato ribadendo le valutazioni fatte dal
Giudice Relatore nell'ordinanza del 28.1.2024: le condizioni economiche delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione della prima udienza di comparizione, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il
Giudice Relatore aveva considerato che la IG.ra gestisce un circolo in qualità di socia al 25% Pt_1
e con guadagni pari a circa 1000.00 euro mensili;
ha ulteriori entrate derivanti dalla percezione dei canoni di locazione di due appartamenti di sua proprietà per complessivi euro 670,00 mensili e dell'Assegni Unico (pari a 317 euro mensili); non ha spese abitative, vivendo nella ex casa coniugale di proprietà dei suoi genitori;
deve sostenere debiti per finanziamenti per complessivi euro 160,00 circa. Il resistente a partire da agosto 2023 ha aperto la propria partita IVA, lavorando come cuoco (presso un circolo sportivo di Carignano) e/o come operaio in cantiere, con guadagni che si assestano sui 2000-2400 euro mensili. Allo stato sostiene costi abitativi non essendo più ospite di amici. Deve pertanto essere confermato che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, oltre alle spese extra indicate in dispositivo, anche in ragione della permanenza del minore in via ancora pressoché totale, almeno allo stato, presso la madre, che infatti percepisce l'assegno unico universale per il minore, in quanto genitore che si occupa della quotidianità del minore (cfr. sul punto Corte di Cassazione-Sez. 1 -
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 (Rv. 673862 - 01) in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore).
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 28.1.2024.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura dei 1/3, dovendosi porre la restante parte
(2/3) a carico della ricorrente, stante la soccombenza della stessa sulla domanda di addebito e di affidamento del minore. L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio e dell'oggetto della causa
Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, IG.ra e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Pt_1
sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre incontri il minore secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi
Sociali incaricati, anche al fine del raggiungimento di una progressiva liberalizzazione dei luoghi neutri e relativa calendarizzazione, sino al raggiungimento di incontri liberi tra il padre ed il minore, se ritenuti confacenti al benessere psico fisico del minore.
RICHIEDE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo da parte dei
Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti.
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 300,00 a far data dal deposito del ricorso (giugno 2023), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a la restante parte delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite (2/3) che si liquidano in € 2.538,66, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.