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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Bari, sez. specializzata agraria, nelle persone di : dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
dott.ssa Chiara Mattia Esperto
dott.ssa Antonella Cillo Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1567 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale delle controversie agrarie, avverso la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di
Foggia –sezione specializzata agraria, pubblicata il 10.11.2023,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Piccinni del Foro de L'Aquila, in virtù di mandato in calce all'atto di appello,
- Appellante -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Neri, giusta mandato in atti, P.IVA_1
- Appellato -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale che ivi deve ritenersi integralmente riportato e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
pagina 1 di 7 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/05/2023 il di nella sua qualità di CP_1 CP_1
proprietario del terreno agricolo nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in catasto foglio 3, p.lle 143-145 esteso Ha 42.15.12 ha convenuto in giudizio innanzi alla
Sezione Agraria del Tribunale di Foggia per chiedere la convalida Parte_1
dell'intimato sfratto per finita locazione e l'immediato rilascio del terreno agricolo.
Ha precisato la PA che a seguito di un pregresso contenzioso relativo sia al fondo di cui è causa, che a quello confinante si era pervenuti ad un accordo transattivo che aveva condotto in data 24/07/2007 alla stipula di un contratto di affitto relativo al fondo di cui è causa, originariamente stipulato sino al 31.12.2012 ma in realtà di durata quindicinale in quanto sottoscritto senza le competenti associazioni di categoria e quindi scaduto il 31.12.2022 (come peraltro accertato in altro giudizio n. 4344/2018 innanzi al medesimo ufficio) anche perché disdettato nei termini di cui all'art. 4 l. 203/1982.
Ha richiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, oltre vittoria di spese.
Costituitosi il questi, in via preliminare ha eccepito il suo difetto di legittimazione Pt_1
passiva, avendo comunicato al concedente ai sensi dell'art. 21 l. 203/82 il subentro nel rapporto contrattuale della propria moglie e nel merito ha contestato la CP_2
scadenza del contratto, dovendosi computare i 15 anni non dalla data di stipula del contratto ma dalla scadenza originariamente convenuta.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e il Tribunale di Foggia – sezione specializzata agraria, con sentenza n. 2818/2023 pubblicata il
10.11.2023 ha così provveduto :
- Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la risoluzione del rapporto di affitto agrario di cui è causa;
- Ordina a parte resistente di rilasciare immediatamente il fondo di cui è causa, all'uopo fissando per la data odierna (quale fine dell'annata agraria in corso) l'esecuzione; pagina 2 di 7 - Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese borsuali ed € 2.552,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Avverso la detta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
13.12.2023, chiedendo di accertarsi l'improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, accogliere l'appello proposto, dichiarando nulla la sentenza emessa per violazione del contraddittorio, oltre vittoria di spese.
Fissata udienza per il 26.06.2024, rinviata ex art. 348 cpc al 23.10.2024, la causa è stata rinviata al 26.02.2025 per la discussione e lettura del dispositivo.
Il si è costituito solo in data 24.01.2025, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc e nel merito chiedendo il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese.
All'udienza del 26.02.2025, svolta in presenza, la causa è stata discussa e decisa coma da separato dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
******
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc, avendo l'appellante sia pur sinteticamente indicato le parti della sentenza che ha inteso appellare e sollevato questione preliminare di improponibilità della domanda di rilascio per irregolarità afferente l'espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio non affrontata nell'impugnata sentenza perché non sollevata in primo grado.
Nel merito l'appello è infondato.
Primo motivo di appello : improponibilità dell'azione di rilascio, stante l'assenza di delibera di Giunta Comunale che autorizzi il Sindaco a sottoscrivere il mandato e a nominare il difensore, non risultando indicato il nominativo del Sindaco neppure nella missiva che convocava la parte per il preventivo tentativo di conciliazione e risultando la richiesta di mediazione (datata 2007) riferita ad altro contenzioso intercorso tra le parti.
pagina 3 di 7 Il motivo di appello è infondato.
Si osserva innanzitutto che risulta pienamente legittima la procura alle liti rilasciata dal
Sindaco a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultando concluso un valido contratto di patrocinio che fonda il diritto al compenso (Corte di Cassazione Civ., Sez.
II, con sentenza n. 1571 del 16.01.2024).
Infatti, la procura non necessita – se conferita dal sindaco – né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco;
la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna
(Cass., Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018, Cass. Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Cass. Sez. I, n.
11516 del 17/5/2007).
A ciò va aggiunto che, dall'esame della documentazione prodotta dal all'atto della Pt_1
sua costituzione in giudizio (vedi file “ sfratto con 7 allegati” al Controparte_1
doc. 1), sono presenti in atti sia la delibera di giunta n. 53 del 23.02.2023 che il mandato conferito in primo grado dal Sindaco del Comune di del 02.03.2023 (vedi file CP_1
“mandato comune di Torr c Gentile sfratto”), oltre a nuovo mandato alle liti per il nuovo giudizio di appello con la relativa delibera di GC.
Inoltre, la delibera comunale fa chiaramente riferimento nel suo contenuto all'instaurando giudizio di sfratto (e non a pregresso contenzioso del 2007) e questa è richiamata sia nel mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco che nella richiesta di convocazione (punti 4 e 6) del
07.03.2023 innanzi all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura (vedi file Comune di sfratto con 7 allegati doc. 5 prodotti dallo stesso ). CP_1 Pt_1
Le delibera in oggetto – anteriore all'avvio del presente giudizio – indica poi chiaramente che il riveste la qualità di Sindaco del Comune appellato. CP_3
Secondo motivo di appello : applicabilità del meccanismo di subentro ex art. 21 l. 203/1982 anche nel presente contratto, erroneamente escluso dalla sentenza impugnata, non potendosi assimilare l'Ente territoriale allo Stato, in ragione della ripartizione delle competenze pagina 4 di 7 legislative tra Stato e Regioni e delle competenze amministrative fra i diversi livelli di governo secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto della costituzionalizzazione del federalismo fiscale, risultando accentuata la posizione degli Enti territoriali dalla l. 56/14; da tanto l'appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendogli subentrata nel contratto ex art. 21 l.cit. la propria moglie CP_2
Anche questo motivo di appello è infondato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, i contratti con la P.A., anche quando essa agisca "jure privatorum", richiedono la forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 16. La ratio del limite all'autodeterminazione negoziale della P.A., in deroga al generale principio della libertà delle forme, risiede nel fatto che la forma scritta consente di controllare l'attività della
P.A., la quale, anche quando agisce iure privatorum, dispone di risorse pubbliche.
Infatti, “in tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo,
a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (cfr., ex multis, di recente, Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2022 n.
5996).
In assenza della forma richiesta ex art. 1350 c.c., i contratti saranno, pertanto, affetti da nullità non suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cassazione civile sez.
II, 31/10/2018, n. 27910), non essendo applicabile al caso di specie l'ipotesi del cd silenzio-
pagina 5 di 7 assenso di cui alla l. 241/90 – evidenziato dall'appellante nelle note conclusive -, operativo a fini diversi da quello spiccatamente contrattuale che qui ci occupa.
Pacifica è l'applicazione di tale principio anche in materia di contratti agrari, avendo la
Suprema Corte precisato che “in materia di contratti stipulati dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), è necessaria la forma scritta a pena di nullità e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, pur se protrattosi per anni” ( cfr. Cassazione civile sez. III, 08/05/2014, n. 9975).
Dai princìpi sopra espressi discende che non puo' operare – ove una delle parti sia una PA - il meccanismo di sostituzione dell'affittuario nel contratto per “non opposizione” da parte del concedente regolato dall'art. 21 l. 203/1982, trattandosi di modifica della persona dell'affittuario non prevista nel contratto di affitto intercorso tra le parti e valida solo ove oggetto di specifica modifica contrattuale da concordarsi per iscritto.
Pertanto, non risultando la sostituzione del conduttore espressamente concordata per iscritto tra le parti nel contratto originario o in successivo atto di modifica, non è opponibile all'appellata la sostituzione del conduttore e non sussiste il lamentato difetto di legittimazione passiva dell'appellante rispetto all'azione di sfratto proposta nei suoi confronti.
In conclusione, non avendo per il resto il impugnato la sentenza nella parte in cui Pt_1
questa ha verificato la risoluzione del contratto per scadenza del termine legale, previa tempestiva disdetta (questioni pertanto coperte da giudicato), l'appello non puo' che essere rigettato.
L'appellante soccombente è tenuto, infine, alla rifusione delle spese processuali sopportate dall'ente appellato nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 147 del 13.08.2022- in base al pagina 6 di 7 valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), dell'attività difensiva svolta
(per quattro fasi) e tenuto conto della natura delle questioni giuridiche esaminate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, sez. specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto con ricorso depositato in data 13.12.2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., reietta ogni ulteriore e Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, in data 26.02.2024 nella camera di consiglio della sez. specializzata agraria.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Bari, sez. specializzata agraria, nelle persone di : dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
dott.ssa Chiara Mattia Esperto
dott.ssa Antonella Cillo Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1567 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale delle controversie agrarie, avverso la sentenza n. 2818/2023 del Tribunale di
Foggia –sezione specializzata agraria, pubblicata il 10.11.2023,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Piccinni del Foro de L'Aquila, in virtù di mandato in calce all'atto di appello,
- Appellante -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Neri, giusta mandato in atti, P.IVA_1
- Appellato -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale che ivi deve ritenersi integralmente riportato e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
pagina 1 di 7 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/05/2023 il di nella sua qualità di CP_1 CP_1
proprietario del terreno agricolo nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in catasto foglio 3, p.lle 143-145 esteso Ha 42.15.12 ha convenuto in giudizio innanzi alla
Sezione Agraria del Tribunale di Foggia per chiedere la convalida Parte_1
dell'intimato sfratto per finita locazione e l'immediato rilascio del terreno agricolo.
Ha precisato la PA che a seguito di un pregresso contenzioso relativo sia al fondo di cui è causa, che a quello confinante si era pervenuti ad un accordo transattivo che aveva condotto in data 24/07/2007 alla stipula di un contratto di affitto relativo al fondo di cui è causa, originariamente stipulato sino al 31.12.2012 ma in realtà di durata quindicinale in quanto sottoscritto senza le competenti associazioni di categoria e quindi scaduto il 31.12.2022 (come peraltro accertato in altro giudizio n. 4344/2018 innanzi al medesimo ufficio) anche perché disdettato nei termini di cui all'art. 4 l. 203/1982.
Ha richiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, oltre vittoria di spese.
Costituitosi il questi, in via preliminare ha eccepito il suo difetto di legittimazione Pt_1
passiva, avendo comunicato al concedente ai sensi dell'art. 21 l. 203/82 il subentro nel rapporto contrattuale della propria moglie e nel merito ha contestato la CP_2
scadenza del contratto, dovendosi computare i 15 anni non dalla data di stipula del contratto ma dalla scadenza originariamente convenuta.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e il Tribunale di Foggia – sezione specializzata agraria, con sentenza n. 2818/2023 pubblicata il
10.11.2023 ha così provveduto :
- Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la risoluzione del rapporto di affitto agrario di cui è causa;
- Ordina a parte resistente di rilasciare immediatamente il fondo di cui è causa, all'uopo fissando per la data odierna (quale fine dell'annata agraria in corso) l'esecuzione; pagina 2 di 7 - Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese borsuali ed € 2.552,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Avverso la detta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
13.12.2023, chiedendo di accertarsi l'improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, accogliere l'appello proposto, dichiarando nulla la sentenza emessa per violazione del contraddittorio, oltre vittoria di spese.
Fissata udienza per il 26.06.2024, rinviata ex art. 348 cpc al 23.10.2024, la causa è stata rinviata al 26.02.2025 per la discussione e lettura del dispositivo.
Il si è costituito solo in data 24.01.2025, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc e nel merito chiedendo il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese.
All'udienza del 26.02.2025, svolta in presenza, la causa è stata discussa e decisa coma da separato dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
******
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc, avendo l'appellante sia pur sinteticamente indicato le parti della sentenza che ha inteso appellare e sollevato questione preliminare di improponibilità della domanda di rilascio per irregolarità afferente l'espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio non affrontata nell'impugnata sentenza perché non sollevata in primo grado.
Nel merito l'appello è infondato.
Primo motivo di appello : improponibilità dell'azione di rilascio, stante l'assenza di delibera di Giunta Comunale che autorizzi il Sindaco a sottoscrivere il mandato e a nominare il difensore, non risultando indicato il nominativo del Sindaco neppure nella missiva che convocava la parte per il preventivo tentativo di conciliazione e risultando la richiesta di mediazione (datata 2007) riferita ad altro contenzioso intercorso tra le parti.
pagina 3 di 7 Il motivo di appello è infondato.
Si osserva innanzitutto che risulta pienamente legittima la procura alle liti rilasciata dal
Sindaco a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultando concluso un valido contratto di patrocinio che fonda il diritto al compenso (Corte di Cassazione Civ., Sez.
II, con sentenza n. 1571 del 16.01.2024).
Infatti, la procura non necessita – se conferita dal sindaco – né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco;
la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna
(Cass., Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018, Cass. Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Cass. Sez. I, n.
11516 del 17/5/2007).
A ciò va aggiunto che, dall'esame della documentazione prodotta dal all'atto della Pt_1
sua costituzione in giudizio (vedi file “ sfratto con 7 allegati” al Controparte_1
doc. 1), sono presenti in atti sia la delibera di giunta n. 53 del 23.02.2023 che il mandato conferito in primo grado dal Sindaco del Comune di del 02.03.2023 (vedi file CP_1
“mandato comune di Torr c Gentile sfratto”), oltre a nuovo mandato alle liti per il nuovo giudizio di appello con la relativa delibera di GC.
Inoltre, la delibera comunale fa chiaramente riferimento nel suo contenuto all'instaurando giudizio di sfratto (e non a pregresso contenzioso del 2007) e questa è richiamata sia nel mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco che nella richiesta di convocazione (punti 4 e 6) del
07.03.2023 innanzi all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura (vedi file Comune di sfratto con 7 allegati doc. 5 prodotti dallo stesso ). CP_1 Pt_1
Le delibera in oggetto – anteriore all'avvio del presente giudizio – indica poi chiaramente che il riveste la qualità di Sindaco del Comune appellato. CP_3
Secondo motivo di appello : applicabilità del meccanismo di subentro ex art. 21 l. 203/1982 anche nel presente contratto, erroneamente escluso dalla sentenza impugnata, non potendosi assimilare l'Ente territoriale allo Stato, in ragione della ripartizione delle competenze pagina 4 di 7 legislative tra Stato e Regioni e delle competenze amministrative fra i diversi livelli di governo secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto della costituzionalizzazione del federalismo fiscale, risultando accentuata la posizione degli Enti territoriali dalla l. 56/14; da tanto l'appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendogli subentrata nel contratto ex art. 21 l.cit. la propria moglie CP_2
Anche questo motivo di appello è infondato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, i contratti con la P.A., anche quando essa agisca "jure privatorum", richiedono la forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 16. La ratio del limite all'autodeterminazione negoziale della P.A., in deroga al generale principio della libertà delle forme, risiede nel fatto che la forma scritta consente di controllare l'attività della
P.A., la quale, anche quando agisce iure privatorum, dispone di risorse pubbliche.
Infatti, “in tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo,
a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (cfr., ex multis, di recente, Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2022 n.
5996).
In assenza della forma richiesta ex art. 1350 c.c., i contratti saranno, pertanto, affetti da nullità non suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cassazione civile sez.
II, 31/10/2018, n. 27910), non essendo applicabile al caso di specie l'ipotesi del cd silenzio-
pagina 5 di 7 assenso di cui alla l. 241/90 – evidenziato dall'appellante nelle note conclusive -, operativo a fini diversi da quello spiccatamente contrattuale che qui ci occupa.
Pacifica è l'applicazione di tale principio anche in materia di contratti agrari, avendo la
Suprema Corte precisato che “in materia di contratti stipulati dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), è necessaria la forma scritta a pena di nullità e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, pur se protrattosi per anni” ( cfr. Cassazione civile sez. III, 08/05/2014, n. 9975).
Dai princìpi sopra espressi discende che non puo' operare – ove una delle parti sia una PA - il meccanismo di sostituzione dell'affittuario nel contratto per “non opposizione” da parte del concedente regolato dall'art. 21 l. 203/1982, trattandosi di modifica della persona dell'affittuario non prevista nel contratto di affitto intercorso tra le parti e valida solo ove oggetto di specifica modifica contrattuale da concordarsi per iscritto.
Pertanto, non risultando la sostituzione del conduttore espressamente concordata per iscritto tra le parti nel contratto originario o in successivo atto di modifica, non è opponibile all'appellata la sostituzione del conduttore e non sussiste il lamentato difetto di legittimazione passiva dell'appellante rispetto all'azione di sfratto proposta nei suoi confronti.
In conclusione, non avendo per il resto il impugnato la sentenza nella parte in cui Pt_1
questa ha verificato la risoluzione del contratto per scadenza del termine legale, previa tempestiva disdetta (questioni pertanto coperte da giudicato), l'appello non puo' che essere rigettato.
L'appellante soccombente è tenuto, infine, alla rifusione delle spese processuali sopportate dall'ente appellato nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 147 del 13.08.2022- in base al pagina 6 di 7 valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), dell'attività difensiva svolta
(per quattro fasi) e tenuto conto della natura delle questioni giuridiche esaminate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, sez. specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto con ricorso depositato in data 13.12.2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., reietta ogni ulteriore e Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, in data 26.02.2024 nella camera di consiglio della sez. specializzata agraria.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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