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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciatoex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 56620/2024 instaurata ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Giovanni, giusta Parte_1
procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Maria Fonti, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 30.12.2024 l'avv. Parte_1
chiedeva dichiararsi la tacita accettazione di eredità, con la conseguente acquisizione
[...]
della qualità di eredi puri e semplici, da parte dei sigg.ri e , del sig. CP_1 Controparte_2
, deceduto in data 4.4.2022; si costituivano in giudizio i sigg.ri e Persona_1 CP_1 [...]
, che, nel contestare la domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, chiedevano CP_2
ordinarsi al ricorrente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile sito in Affile (Roma) al largo Padella, n. 8 e condannarsi il predetto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'interesse ad agire, sotteso alla proposizione della odierna domanda giudiziale di declaratoria di tacita accettazione dell'eredità da parte dei convenuti è ravvisabile nella necessità del ricorrente di procedere esecutivamente nei confronti dei predetti per il soddisfacimento del proprio credito, riveniente dal decreto ingiuntivo n. 24320/2011, emesso dal Tribunale di Roma
in data 14.12.2011 nei confronti del de cuius, sig. , per il complessivo importo Persona_1
di € 41.316,70.
Ai sensi dell'art. 485 c.c. “…il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione…Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice…”.
Nella fattispecie in esame, a fronte della rinuncia all'eredità del sig. da parte Persona_1
dei primi chiamati (cfr. gli esiti dell'actio interrogatoria proposta dal ricorrente nei confronti dei predetti), risulta pacifica ed incontestata tra le parti la qualità di chiamati all'eredità del fratello in capo agli odierni resistenti;
risulta pure pacifica ed incontestata tra le parti la Per_1
circostanza del possesso, da parte dei predetti, dei beni ereditari, caduti nella successione in morte del fratello, sig. , dal momento che gli odierni convenuti, affermandosi Persona_1
unici eredi della comune madre, sig.ra in forza del testamento olografo a firma Persona_2
della predetta del 25.10.2008 (pubblicato, tuttavia, soltanto in data 25.10.2024), non hanno mai negato il loro esclusivo e totale possesso dei beni ereditari caduti nella successione della predetta (ossia dell'immobile sito in Affile e del terreno sito in Rocca Priora).
Per effetto del giudicato formatosi in ordine alla qualità di erede della sig.ra in Persona_2
capo al de cuius, sig. , in forza di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Persona_1 Tribunale di Roma in data 28.6.2021, risulta caduta nella successione del predetto la quota di
1/3 dei beni ereditari già ricompresi nella successione della sig.ra non risulta che gli Per_2
odierni resistenti, nel possesso dell'intero, abbiano mai escluso dalla gestione dei beni ereditari la quota di spettanza del fratello , né che abbiano mai richiesto la declaratoria di giacenza Per_1
della relativa eredità proprio al fine di gestione della quota del predetto.
Gli odierni ricorrenti, pacificamente nel pieno possesso della quota degli immobili ereditari della sig.ra e, pertanto, anche nel possesso della quota di titolarità del fratello (da Per_2 Per_1
quest'ultimo ereditata dalla comune madre, come giudizialmente accertato con ordinanza del
28.6.2021 del Tribunale di Roma) e poi caduta nella sua successione, risultano, pertanto, eredi puri e semplici di quest'ultimo, non essendo stato redatto l'inventario dei beni ereditari entro il termine di cui all'art. 485 c.c.
Il giudicato ormai definitivamente formatosi sull'accertamento della qualità di erede della sig.ra in capo al de cuius, sig. , non può essere in alcun modo scalfito o posto Per_2 Persona_1
in discussione dalla tardiva (quanto singolare) scoperta del testamento olografo della sig.ra
(che escludeva dalla sua successione proprio il figlio ), essendo decorsi i termini Per_2 Per_1
utili all'impugnazione per revocazione del provvedimento ormai passato in giudicato (unico rimedio che avrebbe potuto eliminare dal mondo giuridico il provvedimento in questione); detta ordinanza, non impugnata nei modi e nei termini di legge, è, per tale ragione, insuscettibile di essere modificata dalla tardiva pubblicazione di un testamento olografo, sicché la situazione giudizialmente accertata con ordinanza del 28.6.2021 del Tribunale di Roma circa la qualità di erede della sig.ra in capo al dante causa degli odierni ricorrenti, sig. , Per_2 Persona_1
resta definitivamente cristallizzata nei termini di cui al provvedimento passato in giudicato (cfr.,
sul punto, Cass. Civ. Sez. 6, Ord. n. 3655 del 10.2.2017).
E pertanto, acclarata la circostanza dell'intangibilità del provvedimento passato in giudicato dalla successiva e tardiva pubblicazione del testamento olografo della sig.ra Persona_2
insuscettibile di ulteriori contestazioni la qualità di erede della madre in capo al sig. Per_1
; incontestata la qualità di chiamati all'eredità del predetto in capo agli odierni resistenti;
[...]
pacifica la circostanza del possesso, da parte degli stessi, dei beni ereditari caduti nella successione della sig.ra (e di conseguenza, pro quota, anche in quella del suo erede, Per_2
sig. ); indimostrato il compimento dell'inventario dei beni ereditati del sig. Persona_1
entro il termine di legge, dev'essere dichiarata, in accoglimento della domanda, Persona_1
la qualità di eredi puri e semplici del sig. in capo agli odierni convenuti, con Persona_1
ordine al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui beni immobili caduti nella successione in morte del predetto.
L'accoglimento della domanda è assorbente della disamina della richiesta, formulata da parte resistente, di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal ricorrente sull'immobile sito in Affile
nonché di condanna del predetto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 30.12.2024 nei confronti di
e , ogni altra istanza ed eccezione disattese, così Controparte_2 Controparte_1
provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara la qualità, in capo ai sigg.ri e Controparte_2
, di eredi puri e semplici del sig. (nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
15.7.1951 e deceduto in data 4.4.2022) e ordina al competente Conservatore dei RR.II.
la trascrizione della predetta accettazione tacita sui beni immobili caduti nella successione in morte del sig. , con esonero da ogni responsabilità;--- Persona_1
2) condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi
€ 3.809,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 14.7.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi