Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953/2022 r.g., promossa in grado di appello
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Gaetano Speranza (pec: e Lavinia Email_1
Marchese (pec: Email_2 appellante – appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Mammina (pec: Email_3 appellato – appellante incidentale
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'On.le Corte, in riforma della sentenza appellata ritenere ammissibile il presente appello e fondati i motivi esposti e per l'effetto:
-accogliere integralmente le richieste contenute in atto di citazione del
22.2.2018, ed in atto di citazione in rinnovazione notificato il 8-9/17 ottobre 2018, in note autorizzate a verbale di udienza del 25.1.2019 nelle memoria ex art. 183 cpc
n. 1, 2 e 3, nelle osservazioni alla CTU nelle note autorizzate alla CTU nonché nell'istanza di rettifica ordinanza depositata il 16.11.2021 da intendersi anch'esse qui tutte per integralmente ripetute e trascritte, nonché in tutto quanto esposto nei verbali di udienza del 25.1.2019, 15.3.2019, 20.9.2019, nelle note conclusive depositate in data 8 aprile 2022 e nelle note di trattazione scritta del giudizio di I grado nonché le richieste contenute nel presente atto di appello e nelle note a trattazione scritta del presente giudizio di II grado e pertanto Voglia l'On.le Corte adita:
-determinare il confine tra il terreno di proprietà del sig. Parte_1 distinto al catasto terreni del Comune di Monreale, FG 54 part. 2055 sub 12 (ex sub
9), ed il confinante terreno di proprietà del sig. al catasto terreni del CP_1
Comune di Monreale FG 54 part. 2055 sub 10 e per l'effetto: ordinare al convenuto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione di tutte le opere
e/o piantagioni da questo realizzate, nonchè condannare lo stesso al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
-condannare altresì il convenuto sig. al pagamento di un Controparte_1 importo pari ad € 5.100,00 o quella somma che verrà ritenuta equa ed idonea a risarcire i danni causati all'attore dall'eventuale indebita occupazione che verrà accertata.
-condannare il convenuto sig. al pagamento delle spese del Controparte_1 procedimento di mediazione sostenute da parte attrice
- Con vittoria di spese, compensi professionali oltre iva cpa e spese generali di entrambi i gradi di giudizio. in via di ulteriore subordine: - Riformare il capo riguardante la condanna alle spese del giudizio di I grado e conseguentemente dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese di lite di I grado per tutti i motivi esposti nel primo grado di giudizio e nel presente giudizio di
Appello.
Istanze 3
In via istruttoria nel presente grado di appello Si chiede, laddove ritenuta necessaria ai fini del decidere, disporsi nuova Ctu al fine di accertare l'esatto confine tra i due fondi per come meglio individuati negli scritti difensivi ed nel presente atto di citazione per appello”
Conclusioni per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'appello
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa
1) Ritenere e dichiarare inammissibili o con qualsiasi altra formula rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
n. 1656/2022, pubblicata il 19/04/2022;
2) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato condannare
[...]
: Parte_1
-a) a rimuovere nel retro prospetto il tratto di tubazione (foto 9-10-11) ricadente nel fondo dell'appellato che convoglia le acque meteoriche provenienti dal tetto dell'appellante principale, subordinatamente all'accoglimento della domanda di regolamento confinario;
3) In accoglimento dell'appello incidentale non condizionato condannare
: Parte_1
-b) a chiudere le due finestre realizzate in violazione sia delle norme che disciplinano l'uso della cosa comune (artt. 1102 c.c. e 1108 c.c.) sia dei distacchi imposti per le vedute dalla disciplina codicistica ovvero a chiudere o regolarizzare le luci qualora fosse ad esse riconosciuta tale natura giuridica (foto 12-13-14);
-c) a rimuovere il tubo che convoglia le acque meteoriche provenienti dalla tettoia edificata nell'area antistante la porta di accesso all'immobile (foto 15-16-17-
18), innestato nella colonna del convenuto ed ancorato all'estradosso del muro che delimita lateralmente l'accesso al piano cantinato nonché ad eliminare qualsiasi forma di sversamento o stillicidio;
4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari 4
del giudizio, oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso forfettario;
5) Si insiste nella prova per testi articolata in primo grado nella memoria ex art. 183 VI° n.2, precisando che tale richiesta è stata reiterata nel verbale di udienza del 23.9.2021 e nelle note di trattazione dell'11 aprile 2022:
A) Vero è che le foto allegate al fascicolo del convenuto rappresentano lo stato dei luoghi;
B) Vero è che le foto 1 2 3 e 4 raffigurano il muro edificato in sostituzione della preesistente recinzione di paletti e rete metallica;
C) Vero è che le foto 9 e 11 raffigurano la prima fila di mattoni del muro in sostituzione della preesistente recinzione in paletti e rete metallica ancora visibile e ripiegata;
D) Vero è che le foto 9-10-11 raffigurano il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dal tetto della casa di nella tubazione appositamente Pt_1 collocata nel fondo limitrofo di;
CP_1
E) Vero è che il residence e i singoli lotti furono recintati e delimitati con paletti
e rete metallica da compresi i lotti dove insistono le case di Controparte_2
e ; Pt_1 CP_1
F) Vero è che curò anche la recinzione di tutti i lotti;
Controparte_2
Si indicano come testi:
Via della Repubblica n.61Monreale Testimone_1
Testimone_2
Via Miceli Monreale” Testimone_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 CP_1
e, premesso di essere proprietario, in forza di atto di compravendita del 6
[...] dicembre 2013, dell'immobile sito in Monreale c.da Barone snc via PG 16, n. 3, piano
T-1-S1 (identificato al catasto fabbricati del Comune di Monreale al foglio 54, particella 2055, sub 12, ex sub 9) confinante con proprietà (oltre che con CP_1 5
stradella sub 5 e con proprietà ), esponeva che al momento della presa di Per_1 possesso era sorta contestazione con il convenuto in ordine alla linea di confine separante le due proprietà, avendo esso attore rilevato la detenzione da parte del convenuto di una porzione del fondo attoreo e, dunque, la necessità di spostare il confine attuale di circa 1.40 mt al fine di rispristinare le condizioni di corrispondenza con le planimetrie catastali e ciò che è riportato nell'atto di compravendita.
Domandava, dunque, la determinazione del confine tra i predetti fondi, ordinandosi al convenuto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere e/o piantagioni realizzate e con condanna, inoltre, della controparte al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata nonché al pagamento della somma di €.
5.100,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'eventuale indebita occupazione.
Si costituiva contestando la ricorrenza dello stato di Controparte_1 incertezza confinaria, presupposto dell'art. 950 c.c., stante la materializzazione del confine divisorio attraverso la recinzione in paletti e rete predisposta dal comune dante causa prima delle vendite dei due lotti nonché l'edificazione del muro, eretto dallo stesso attore sul medesimo fronte confinario già materializzato dalla rete, tali da escludere qualsiasi forma di “promiscuità del possesso”, con la contestualmente concordata, tra le parti, modalità di canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal tetto della proprietà avversaria mediante collocazione di una tubazione attraversante il fondo , altrimenti asservito sine titulo; opponeva CP_1 dunque l'esistenza di una regolamentazione confinaria amichevole interessante anche lo scorrimento delle acque meteoriche e avanzava, in via riconvenzionale, per l'ipotesi di propria condanna alla restituzione dell'area ritenuta occupata indebitamente, domanda di condanna della controparte alla rimozione del tratto di tubazione ricadente sul proprio fondo. Chiedeva, inoltre, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'avversario alla chiusura delle aperture realizzate sul muro delimitante l'accesso al piano cantinato di esso convenuto – in quanto 6
vedute dirette non rispettose della distanza prevista dall'art. 905 c.c., e comunque, ove qualificate come luci, perché realizzate senza il consenso di esso convenuto (art. 903 comma 2 c.c.), non rispettose dei parametri codicistici e non regolarizzabili (artt.
901 e 902 c.c.), oltre che lesive dell'uso del bene comune (il muro) per violazione degli artt. 1102 e 1108 c.c. – nonché, e ancora, la condanna dell'attore all'eliminazione del tubo convogliante le acque meteoriche provenienti dalla tettoia antistante la porta di accesso al relativo immobile, in quanto innestate nella colonna di esso convenuto e sversanti le acque nella canaletta antistante il magazzino di proprietà esclusiva di esso . CP_1
La causa, istruita a mezzo di c.t.u. e con l'interrogatorio formale dell'attore, veniva decisa con la sentenza n. 1656/2022, con cui l'adito Tribunale, aderendo alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. e ritenendo, pertanto, l'attuale confine certo e corretto in quanto materializzato dal costruttore secondo quanto progettato ed autorizzato con concessione edilizia n. 21 del 18.2.2008, ancorché erroneamente rappresentato nelle planimetrie catastali presentate con denuncia prot. PA 0333749 dell'8.7.2011 allegate negli atti di compravendita: respingeva le domande tutte avanzate dalla parte attrice;
dichiarava assorbite le richieste proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
condannava l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite;
poneva a carico dell'attore le spese della c.t.u.
2. Ha interposto gravame . Parte_1
L'impugnante sostiene l'erroneità, contraddittorietà e non condivisibilità della decisione in quanto adottata dal Tribunale senza tenere conto della validità ed importanza delle planimetrie allegate all'atto di compravendita ex art. 19, comma 14,
D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 che aggiunge un nuovo comma 1-bis all'art. 29 L. 27 febbraio 1985 n. 52 e in quanto, altresì, in contrasto con gli artt. 112, 113, 115, 116 cpc e 91 c.p.c. E' preliminarmente contestata l'omessa valutazione da parte del primo Giudice delle deduzioni svolte dallo stesso sulla incompatibilità tra l'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c., Pt_1 7
che impone la discussione orale, e l'udienza c.d. a trattazione scritta nella specie disposta dal Giudice a quo. Nel merito, è censurata la mancata considerazione della normativa che attribuisce valenza e primaria importanza alle planimetrie allegate in atto di compravendita, vigente al momento dell'acquisto dell'immobile, trattandosi di documentazione che “non può soccombere” di fronte altra documentazione
(progetto) irrilevante ai fini del decidere, considerata, altresì, la dichiarazione del comune venditore del 2.12.2016; è quindi ribadita, nel contesto dell'intero atto di appello, la fondatezza della pretesa azionata sia in relazione alla valenza preminente da attribuire alle planimetrie allegate all'atto di compravendita, sia in base agli esiti dell'espletato interrogatorio formale e in relazione a quanto indicato dal c.t.u. con i rilievi critici sollevati dal medesimo attore nel pregresso grado, avendo dovuto il consulente rappresentare che acquistò non sulla base della Parte_1 planimetria allegata alla concessione edilizia, bensì sulla base della planimetria catastale.
Ricostituito il contraddittorio, ha chiesto la reiezione del Controparte_1 gravame, dispiegando, a sua volta: i) appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento delle domande avversarie, con riproposizione pertanto, in caso di ordine di restituzione dell'area, della richiesta di rimozione del tratto di tubazione ricadente nel fondo di esso appellato convogliante le acque meteoriche provenienti dal tetto della controparte;
ii) appello incidentale non condizionato, relativamente alle contestazioni già sollevate circa le finestre, munite di grate, aperte dall'avversario sul muro delimitante l'accesso al piano cantinato, e chiedendo, quindi, la condanna dell'appellante a chiudere le citate aperture ovvero, in subordine,
a conformarsi alle prescrizioni imposte dall'art. 901 c.p.c. in base a quanto rilevato dal c.t.u., nonché domandando, con riferimento al reiteratamente lamentato stillicidio sul proprio fondo - per avere la controparte convogliato le acque meteoriche provenienti dalla relativa tettoia attraverso il tubo ancorato all'estradosso del muro delimitante l'accesso al piano cantinato di proprietà , secondo quanto altresì CP_1 8
accertato dal c.t.u. - la condanna dell'avversario alla rimozione del citato tubo, integrante una servitù illegittima.
Alla scadenza del perentorio termine del 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di quarantasette giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per le memorie di replica.
* * *
3. Il gravame principale proposto da deve essere respinto. Parte_1
3.1. Non ricorre, innanzi tutto, il lamentato errore procedurale in ordine alle modalità di celebrazione dell'udienza destinata alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta, in base alle disposizioni emergenziali richiamate nel decreto all'uopo adottato dal Tribunale, con assegnazione alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per lo scambio e il deposito telematico delle predette note (v. il decreto 12.3.2022 nel fascicolo del pregresso grado) – avendo la Suprema Corte sancito la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito
(cfr. Cass. 37137/2022).
3.2. Passando, quindi, al merito della controversia, pacifico l'inquadramento dell'azione in concreto proposta da nell'alveo dell'art. 950 c.c., deve Parte_1 9
preliminarmente osservarsi che l'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, sì che i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, essendo piuttosto incerta l'estensione delle proprietà contigue, vale a dire il confine, che l'azione in esame mira appunto ad accertare. Il giudice può peraltro riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine e, pertanto, la domanda andrà rigettata quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie, ad esempio, di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria (cfr. Cass. 3723/2011).
Il giudizio, il quale verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante (cfr. Cass. 13986/2010 e, tra le più recenti, Cass. 7944/2020), si caratterizza in quanto ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto
(vindicatio duplex incertae partis) e, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni, dovendosi attribuire particolare rilevanza, nel caso di fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto, dandosi prevalenza, in ipotesi di contrasto, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (cfr. Cass.
11322/2020, Cass. 17756/2015 e Cass. 512/2006). Ed invero, la determinazione del confine fra due fondi limitrofi può fondarsi sul frazionamento allegato al contratto con cui è stato originariamente suddiviso l'appezzamento di terreno in precedenza unico soltanto se nei successivi atti di trasferimento tale frazionamento venga allegato e richiamato con valore negoziale vincolante (cfr. Cass. 26951/2008).
Rimane fermo il ricorso all'accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali, in ipotesi di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi ovvero qualora gli elementi raccolti, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino inidonei alla determinazione certa del confine (v. Cass. 14020/2017). 10
Costituisce comunque prova decisiva la preesistenza di un muro, già apposto dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti fuori del suolo, che, se vi era una zona di possesso promiscuo, può fondare una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine, mentre, se risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente apposizione di termini, costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel quadro di tutte le altre risultanze processuali (cfr. Cass. 34825/2021).
Nel caso in esame, esiste invero già una delimitazione tra le proprietà delle parti che, per come pure rilevato dal c.t.u. nominato nel pregresso grado, è
“materializzato per circa 4,40 m da un muro divisorio dell'altezza di circa 1,05 m, costruito con forati di cemento dello spessore di 10 cm, … mentre, la restante porzione di 3,10 m, è costituita da paletti in legno e rete metallica” (v. anche all. 2 fig. 22-26 all'elaborato peritale). Secondo il c.t.u., in particolare, (v. a pag. 9 della
Relazione del c.t.u.) “la delimitazione delle suddette corti, materializzati con i pali in legno e recinzione metallica, è stata realizzata dal costruttore secondo i confini già esistenti in conformità alla concessione edilizia n.21 del 18.02.2008, dopo
l'acquisto da parte del sig. dell'unità identificata con il subalterno Controparte_1
n. 10” mentre “Dopo l'acquisto da parte del sig. dell'unità identificata con il Pt_1 subalterno n. 9 (oggi subalterno 12), una porzione di tale recinzione è stata sostituita, presumibilmente in comune accordo, con l'edificazione del muro divisorio (cfr. allegato 2 – figg. 22/26)”. Rileva inoltre il c.t.u. che “l'attuale confine è conforme a quello rappresentato negli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia n. 21 del 18.02.2008, ma risulta difforme a quanto raffigurato nelle planimetrie catastali, presentato con protocollo PA0333749 del 08.07.2011 presso l'Agenzia del Territorio
– Catasto Fabbricati, Ufficio Provinciale di Palermo, allegate ai … titoli di proprietà” quest'ultimo “in contrasto con il progetto ville” sì che, ad avviso del consulente, “l'attuale confine è certo in quanto materializzato dal costruttore secondo quanto progettato ed autorizzato con concessione edilizia n. 21 del 11
18.02.2008” mentre “errati” sono i “confini graficizzati nelle planimetrie catastali presentate con protocollo PA0333749 del 08.07.2011” (v. pag. 10 della relazione del c.t.u.).
La ricostruzione offerta dal c.t.u. appare coerente con i dati complessivamente raccolti e ricavabili, innanzi tutto, dall'esame comparativo dei titoli di proprietà, atteso che, menzionando entrambi gli atti pubblici la suddetta C.E. n. 21 del 18 febbraio 2008 in forza della quale i fabbricati oggetto di compravendita furono realizzati, soltanto nel rogito del 30.9.2013 in favore di è Controparte_1 espressamente previsto che “Il venditore si obbliga a curare la definizione - secondo le tracce già esistenti - della recinzione perimetrale della corte esterna all'unità immobiliare oggetto del presente atto con pali in legno di castagno;
lo stesso si obbliga inoltre a recintare l'intero residence, con pali in legno e rete metallica, entro il 30 ottobre 2013” (cfr. nel fascicolo dell'odierno appellato), mentre nessuna analoga obbligazione del venditore risulta riportata nel successivo titolo di acquisto in favore di (rogito del 6.12.2013, nel fascicolo dell'odierno Parte_1 appellante), sì che appare plausibile che, all'atto del trasferimento in favore di Pt_1
(successivo al trasferimento in favore del ), la definizione della recinzione CP_1
“secondo le tracce già esistenti” fosse stata già operata a cura del comune dante causa, secondo quanto previsto nel rogito del 30.9.2013.
Emerge, del resto, dalle dichiarazioni rese da in sede di Parte_1 relativo interrogatorio formale, che è riferibile all'originario comune dante causa l'apposizione di “paletti” atti a dividere i diversi giardini [ ha dichiarato CP_3 infatti: “Chi ci ha venduto la casa non ha specificato che bisognava dividere il giardino. Sono arrivati i giardinieri del proprietario dell'intero lotto (complesso edilizio) che hanno messo dei paletti in legno che dividevano i vari giardini”] e che, comunque, è stato il medesimo odierno appellante a edificare “di comune accordo con i vicini” il muro in sostituzione della rete esistente [v. le risposte sui capitoli 2 e
3 rese dall'interrogando, secondo cui inoltre “spostando la rete di comune accordo 12
con i vicini ho fatto edificare il muro”; v. inoltre le ritrazioni fotografiche nn. 9 e 11 nel fascicolo di dove è pure scorgibile la rete in prossimità /adesione alle CP_4 avviate attività di muratura).
Risulta poi confermato, all'esito dell'istruttoria svolta, che contestualmente all'edificazione del citato muretto le parti altresì provvidero al convogliamento delle acque piovane (v. la risposta fornita da , in sede di relativo interrogatorio CP_3 formale, sul capitolo 4 e le ritrazioni fotografiche nn.
9-11 nel fascicolo dell'odierno appellato) con una modifica dello scarico delle acque meteoriche provenienti dal terrazzo di piano primo di proprietà che, in particolare, risulta collegata agli Pt_1 scarichi delle acque meteoriche , al di sotto del passetto in legno, e tale CP_1 copertura è stata realizzata successivamente alla realizzazione dei corpi di fabbrica in quanto nella concessione edilizia n. 21 del 18.02.2008 è stato autorizzato un pergolato con soprastanti travi in legno lamellare, da ciò presumendosi che la detta tubazione è stata collegata allo scarico delle acque meteoriche “per una CP_1 ragione di vicinanza” in quanto la tubazione di raccolta delle acque piovane si Pt_1 trovano dal lato opposto del portico (cfr. a pag. 13 della relazione del c.t.u.).
In definitiva, e nell'evidenziare altresì che non risulta presente né è richiamato in seno agli atti di acquisto alcun tipo di frazionamento interessante l'appezzamento originariamente unico, atto a giustificare una differente delimitazione dei fondi (v. anche quanto rilevato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni critiche di parte attrice, là dove “Si precisa che nel caso in esame non è stato presentato alcun “tipo di frazionamento” ma un unico “tipo mappale” che ha generato un unico lotto identificato con la particella 2055, assegnando in un secondo momento, alle unità generate ed identificate con i subalterni la corte di pertinenza i cui confini vengono rappresentati graficamente nell'elaborato planimetrico e quindi prive di misurate”), sì che peraltro, nessun valore decisivo potrebbe attribuirsi alla dichiarazione del comune venditore del 2.12.2016 in ragione delle difformità rilevate, deve concludersi nel senso del reiterato rigetto della domanda attorea, stante la certezza e correttezza, 13
per quanto sin qui indicato, del confine esistente e materializzato dal muretto, peraltro costruito su incarico e a spese dello stesso odierno appellante.
La contestazione dell'attuale confine deve, del resto, considerarsi preclusa dal contegno serbato dallo stesso che “di comune accordo” con i Parte_1 proprietari dei fondi finitimi, per come da egli stesso ammesso in sede di relativo interrogatorio formale, ha provveduto a edificare il muro divisorio. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. tra le altre Cass.
6189/2001 e Cass. 8251/2009 nonché, tra le più recenti, Cass. 4835/2019 e Cass.
33777/2023), preclude l'esperimento dell'actio finium regundorum il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi che realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile, il quale può desumersi anche dal compimento di un'attività materiale, come il posizionamento del muro divisorio comune: l'intervenuto accordo amichevole, che rende definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, impedisce ogni ulteriore contestazione al riguardo
(v. anche Cass. n. 4437/2008).
4. Deve ora trattarsi dell'appello incidentale dispiegato da . Controparte_1
4.1. È da ritenersi assorbita, a motivo della reiezione del gravame principale, la domanda, che l'appellante incidentale ha riproposto sotto forma di impugnativa incidentale condizionata all'accoglimento dell'istanza avversaria di restituzione dell'area, relativa alla rimozione del tratto di tubazione ricadente nel fondo di proprietà del medesimo convogliante le acque meteoriche provenienti dal CP_1 tetto dell'immobile di proprietà . Parte_1
4.2. Quanto alle ulteriori istanze avanzate in via riconvenzionale da CP_1
e dal medesimo riproposte nell'odierna sede sotto forma di appello
[...] incidentale non condizionato, le stesse sono, innanzi tutto, ammissibili, essendo ravvisabile un collegamento obiettivo tra le dette domande e quella principale fatta valere da in quanto entrambe attengono ai confini tra le due proprietà Parte_1
e, comunque, agli annessi rapporti di vicinato. La relazione tra la domanda principale 14
e la domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa, infatti, in maniera restrittiva, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (v. Cass.
27564/2011 e, in precedenza, Cass. 15271/2006. Tra le più recenti v. anche Cass.
5484/2024).
Trattandosi di istanze che il convenuto aveva già avanzato nel pregresso grado in via riconvenzionale senza subordinarle all'accoglimento della domanda attorea (v. la comparsa di risposta nel pregresso grado), le stesse non possono reputarsi assorbite dalla confermata reiezione della domanda principale, come invece ritenuto dal primo
Giudice, e vanno pertanto esaminate nel merito.
4.2.1. Con riferimento alla richiesta di condanna di a chiudere Parte_1 le due finestre munite di grate dal medesimo costruite sul muro di confine delimitante l'accesso al piano cantinato , quest'ultimo ne contesta la realizzazione ad una CP_1 distanza inferiore ad un metro e mezzo dal proprio fondo, in violazione dell'art. 905
c.c. e ne chiede comunque la chiusura, ove le si consideri luci, per carenza del proprio consenso (art. 903 c.c.) e perché non rispettano i parametri codicistici (art. 902 c.c. non essendo, inoltre, possibile la relativa regolarizzazione (art. 902 c.c.), ovvero per l'assunta violazione delle norme che regolano le innovazione sulle cose comuni (artt.
1102 e 1108 c.c.).
Orbene, posta la distinzione tra luci – aperure che danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino – e vedute o prospetti
– che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente
– e rilevato altresì che l'apertura priva delle caratteristiche della veduta (o del prospetto) non può che essere qualificata giuridicamente come luce, quand'anche non rispettosa delle prescrizioni dettate per queste dall'art. 901 c.c., sì che il vicino può 15
sempre esigere la loro regolarizzazione oppure occluderle se concorrono le condizioni all'uopo previste (cfr. art. 902 c.c.), va ora considerato che secondo quanto accertato dal c.t.u. nominato nel pregresso grado, , in occasione dei Parte_1 lavori eseguiti con Concessione n. 31 del 30.05.2016 realizzava in corrispondenza del muro del piano cantinato, a ridosso della rampa , due aperture munite di CP_1 grate a servizio del piano cantinato (cfr. per una compiuta descrizione delle aperture pagg. 11 della relazione del c.t.u. e le ritrazioni, ivi richiamate, altresì allegate all'elaborato). Le aperture in esame, realizzate in corrispondenza del muro di confine delle due unità immobiliari – muro, questo, altresì costituente, per come pure opportunamente precisato dal consulente, muro di proprietà comune (in quanto funge sia da muro di contenimento del giardino che da muro di contenimento della Pt_1 rampa carrabile di accesso al piano cantinato ) – non rispettano nessuno dei CP_1 requisiti dimensionali disposti dall'art. 901 c.c., in quanto le maglie dell'inferriata metallica risultano di 15 x 15 cm pari a 225 cmq e quindi maggiore a 3 cmq e, inoltre,
l'altezza di entrambe le finestre dal pavimento del locale di sgombero, al quale si vuole dare luce ed aria, è minore a 2,50 m, sì che “per ricondurle ai parametri dettati dall'art. 901 del c.c. bisogna ridimensionarle e porle ad un'altezza ≥ 2,50 m dal pavimento del locale di sgombero collocando una nuova grata metallica con maglia adeguata” (v. pag. 12 della Relazione del c.t.u., ivi la citazione).
La puntuale rappresentazione nell'elaborato peritale - peraltro, non oggetto in parte qua di specifiche contestazioni delle parti - dei dati obiettivi rilevati, consente innanzi tutto di qualificare come luci, seppure irregolari, le aperture indicate. Per tali aperture, poi, in quanto realizzate su muro che serve da delimitazione delle due proprietà e, dunque, comune, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 903
c.c. che al comma 2 stabilisce, come regola di ordine generale, che se il muro è comune nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro, con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci stesse può essere diversamente acquisito solo iure servitutis (cfr. Cass. 13649/2007. V. anche Cass. 28804/2018). 16
Nel caso in esame, poiché non risulta che le aperture in questione siano state realizzate di comune accordo tra i comproprietari, né è stata dedotta, allegata o dimostrata a cura di l'acquisizione in proprio favore del diritto di Parte_1 mantenere le citate aperture iure servitutis, deve concludersi nel senso della necessaria riforma della sentenza impugnata, ordinandosi a , in Parte_1 accoglimento del gravame incidentale dispiegato da , la chiusura Controparte_1 delle citate aperture.
4.2.2. E' del pari fondata la domanda reiterata da onde Controparte_1 ottenere la rimozione del tubo convogliante le acque meteoriche provenienti dalla tettoia edificata all'avversario sulla porta di accesso del relativo immobile, in quanto ancorato al muro che delimita l'accesso al piano cantinato di proprietà di (v. CP_1 ritrazioni fotografiche nn. 15-18 nel fascicolo dell'appellante incidentale), con annessa richiesta di eliminazione di qualsiasi forma di stillicidio.
Come rilevato dall'ausiliare (v. pagg. 12 e s. della Relazione del c.t.u.),
[...]
, in occasione dei lavori eseguiti con Concessione n. 31 del 30.05.2016, ha Parte_1 realizzato un nuovo portico in legno in corrispondenza del fronte principale;
le acque piovane provenienti dalla citata copertura vengono raccolte da una grondaia che le convoglia, tramite un pluviale DN80, alla colonna di scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura e tale tubazione risulta in parte ancorata con due CP_1 collari in corrispondenza del muro in comune, all'interno della rampa carrabile di accesso nel locale cantinato;
la colonna di scarico confluisce a sua volta le CP_1 acque piovane nella griglia di raccolta delle acque meteoriche posta a ridosso della saracinesca del piano cantinato (v. anche all. 2 – fig. 4/6 nella Relazione del c.t.u.).
Ora, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle 17
provenienti dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc"
(Cass. civ. n. 7576/2007 e in senso conforme Cass. 11827/2024)
Nel caso in esame, dovendosi qualificare la domanda riconvenzionale di come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'articolo 949 c.c., essa deve CP_1 essere accolta, in assenza di titoli o convenzioni tra le parti che giustifichino l'esistenza di una servitù di stillicidio in favore del fondo Pt_1
Deve pertanto ordinarsi a , in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di procedere alla rimozione del citato tubo che convoglia le acque piovane provenienti dalla tettoria realizzata dallo stesso in corrispondenza del Pt_1 fronte principale del relativo immobile, alla colonna di scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura , ancorata, tale tubazione, in parte, con due collari CP_1 in corrispondenza del muro in comune, all'interno della rampa carrabile di accesso nel locale cantinato , e confluente a sua volta le acque piovane nella griglia CP_1 di raccolta delle acque meteoriche posta a ridosso della saracinesca del piano cantinato.
5. In ossequio alle regole della soccombenza, per cui va pure confermata la statuizione sulle spese disposta dal primo Giudice, deve essere Parte_1 condannato a rifondere a le spese del presente grado, liquidate Controparte_1 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiega, implicanti l'esame di questioni non particolarmente complesse.
Stante il rigetto del gravame principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
18
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta il gravame principale interposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1656/2022 resa dal Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2022; accoglie il gravame incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina a : a) di Parte_1 procedere alla chiusura delle aperture munite di grate a servizio del piano cantinato descritte nelle pagine 11 e s. della Relazione a firma del c.t.u. ing. Per_2
; b) di procedere alla eliminazione del tubo che convoglia le acque piovane,
[...] provenienti dalla tettoia realizzata dallo stesso in corrispondenza del fronte Pt_1 principale del relativo immobile, alla colonna di scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura , confluente a sua volta le acque piovane nella CP_1 griglia di raccolta delle acque meteoriche posta a ridosso della saracinesca del piano cantinato , come descritto nelle pagine 12 e s. della menzionata relazione a CP_1 firma del c.t.u. ing. ; Persona_2 conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 7.5.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo