Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 21/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2025
N. 00857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria ex lege in RI, via Melo, 97;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3016/2022, emessa nel giudizio iscritto al R.G. n. 3038/2018 dal Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, pubblicata il 19 settembre 2022.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. 5512 del 26 giugno 2017, il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro dichiarava il diritto della Prof.ssa -OMISSIS- alla ricostruzione della carriera sulla base dell’anzianità effettivamente maturata e, per l’effetto, il suo diritto al riconoscimento del medesimo trattamento, ai fini giuridici ed economici, previsto per il personale a tempo indeterminato nei limiti di cui in motivazione, condannando il M.I.U.R. a pagare alla ricorrente le differenze retributive corrispondenti agli scatti di anzianità non prescritti (ossia a far data dal 9 marzo 2006) oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo.
La predetta sentenza passava in giudicato, come da certificazione del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro in data 11 settembre 2017.
1.1 - La deducente introduceva, quindi, un giudizio di quantificazione somme (R.G. n. 3038/2018), che veniva definito con la sentenza n. 3016 del 19 settembre 2022, con cui il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 7.138,04, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
La succitata sentenza n. 3016 del 19 settembre 2022, munita di formula esecutiva in data 22 settembre 2022, veniva comunicata il 26 settembre 2022 al Ministero della Pubblica Istruzione presso la sede reale e passava in giudicato, come da attestazione del 18 aprile 2023.
1.2 - Con ricorso notificato il 27 aprile 2023 e depositato in pari data, la deducente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla succitata sentenza n. 3016/2022, chiedendo la condanna del Ministero intimato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 7.138,04 a titolo di capitale, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
1.3 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale, il Ministero resistente.
1.4 - In data 6 ottobre 2023, parte ricorrente ha depositato agli atti di causa copia della busta paga del mese di settembre 2023, da cui risulta il pagamento di Arretrati a credito (indicato in euro 6.264,78), lamentando, tuttavia, il mancato pagamento di talune somme, segnatamente:
La Prof.ssa -OMISSIS- resta creditrice verso il MI a tutt’oggi dei seguenti importi:
a) €. 873,26 quale differenza tra quanto statuito nel giudicato (€. 7.138,04) e quanto liquidato (e. 6.264,78) con la busta paga di settembre 2023, che si deposita (doc. 1);
b) €. 1.179,00 a titolo di accessori di legge calcolati al 31.12.2022 sull’intero importo di cui al giudicato, come da conteggi che si depositano (doc. 2);
per un importo complessivo di €. 2.052,26 a soddisfazione della pretesa economica di cui al giudicato.
1.5 - In data 18 ottobre 2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 179 del 16 giugno 2023, con cui è stato disposto il pagamento a favore della Prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 7.138,04 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo, nonchè prospetto riassuntivo delle somme corrisposte e atto di precetto per somme a titolo di interessi.
Con memoria difensiva del 18 ottobre 2024, l’Amministrazione ha rappresentato in particolare che:
a. Le somme di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia sono state riconosciute integralmente, ma correttamente sottoposte alle ritenute di legge e pertanto l’ottemperanza alla decisione è stata totale;
b. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione in danno della Pubblica Amministrazione comporta la conseguenza che ove siano stati richiesti - peraltro giudizialmente - gli interessi non possa essere richiesta anche la rivalutazione.
1.6 - Con memoria difensiva in data 29 ottobre 2024, la ricorrente ha da ultimo dedotto che resta creditrice verso il MI a tutt’oggi del seguente importo:
a) €. 1.046,36 a titolo di accessori di legge calcolati al 29.10.2024 sulle singole poste retributive di cui all’allegato prospetto della RTS prodotto in allegato alla presente (doc. 1) e già prodotto dal MIM, il tutto come da conteggi che si depositano (doc. 2);
per un importo complessivo di €. 2.052,26 a soddisfazione della pretesa economica di cui al giudicato.
Ha allegato prospetto RTS nonché prospetto di calcolo degli interessi legali.
1.7 - Con ordinanza 10 febbraio 2025, n. 183, questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero resistente, ritenendo opportuno acquisire chiarimenti all’Amministrazione in ordine alle modalità di liquidazione delle somme in questione, tramite una circostanziata e dettagliata relazione, in particolare in ordine alle sopra riportate deduzioni di parte ricorrente, di cui alla memoria difensiva del 29 ottobre 2024.
1.8 - L’Amministrazione ha depositato relazione di chiarimenti in data 10 giugno 2025, rappresentando che nessuna ulteriore somma è dovuta a titolo di differenze retributive (in considerazione della differenza tra imponibile previdenziale e imponibile fiscale) e che è in corso la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle differenze retributive, come da ulteriori interlocuzioni con l’avvocato Marco Dibitonto.
1.9 - All’udienza in camera di consiglio in data 11 giugno 2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Indi, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’espressa dichiarazione resa da parte ricorrente all’udienza in camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
3. - Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di RI (sezione prima) dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO