Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 245
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il rigetto complessivo del ricorso implica la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento, assorbendo le doglianze relative alla ripartizione percentuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e del regolamento comunale

    La Corte ha rigettato l'appello nel merito, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dal Comune. Ha chiarito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati. L'obbligo dichiarativo è a carico del possessore, anche se il Comune è a conoscenza degli occupanti. In assenza di denuncia, il Comune ha legittimamente calcolato la TASI con aliquota ordinaria addebitandola al 100% all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 245
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo