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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
OL ON, LA
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago 13/17 70044 Polignano A Mare BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2169 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1354/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, la quale aveva rigettato il ricorso originario concernente l'avviso di accertamento
TASI n. 2169 del 17/11/2022, relativo all'anno di imposta 2017, per un importo complessivo di € 38.029,27 emesso dal Comune di Polignano a mare.
In primo grado, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per violazione del comma 681 dell'art. 1 L.
147/2013 e del Regolamento comunale, sostenendo che l'imposta dovesse essere ripartita tra proprietario
(80%) e occupanti (20%). Il giudice di prime cure ha tuttavia rigettato il ricorso, affermando che gli immobili ex Istituto_1 non rientrano nell'esenzione per gli "alloggi sociali" ma beneficiano solo di una detrazione fissa di
€ 200,00, e dichiarando il difetto di giurisdizione sulla richiesta di disapplicazione del Regolamento comunale.
L'appellante censura la sentenza per:
-Nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo il primo giudice statuito sulla richiesta di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'80%;
-Violazione di legge e del regolamento comunale, ribadendo che l'Arca, in quanto locatore e non detentore, non può essere chiamata a rispondere del 100% del tributo.
Il Comune di Polignano a Mare non si è costituito .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, non sussiste la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sebbene la motivazione del primo giudice si sia focalizzata sulla qualificazione degli "alloggi sociali" e sulla detrazione di € 200,00, il rigetto complessivo del ricorso implica la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento così come emesso, assorbendo le doglianze relative alla ripartizione percentuale.
Nel merito, il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013).
Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili).
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 (comma 675). L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della
L. 147/2013, disposizioni che riguardano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del Comune di Polignano a Mare, (approvato con delibera n. 18 del 30.04.2016 )recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI. Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellante .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da Ricorrente_1 o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di Ricorrente_1, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di Ricorrente_1 , il Comune di Polignano a Mare , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
Ricorrente_1 al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato con la Conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Per la complessità della materia trattata le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
OL ON, LA
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago 13/17 70044 Polignano A Mare BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2169 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1354/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, la quale aveva rigettato il ricorso originario concernente l'avviso di accertamento
TASI n. 2169 del 17/11/2022, relativo all'anno di imposta 2017, per un importo complessivo di € 38.029,27 emesso dal Comune di Polignano a mare.
In primo grado, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per violazione del comma 681 dell'art. 1 L.
147/2013 e del Regolamento comunale, sostenendo che l'imposta dovesse essere ripartita tra proprietario
(80%) e occupanti (20%). Il giudice di prime cure ha tuttavia rigettato il ricorso, affermando che gli immobili ex Istituto_1 non rientrano nell'esenzione per gli "alloggi sociali" ma beneficiano solo di una detrazione fissa di
€ 200,00, e dichiarando il difetto di giurisdizione sulla richiesta di disapplicazione del Regolamento comunale.
L'appellante censura la sentenza per:
-Nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo il primo giudice statuito sulla richiesta di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'80%;
-Violazione di legge e del regolamento comunale, ribadendo che l'Arca, in quanto locatore e non detentore, non può essere chiamata a rispondere del 100% del tributo.
Il Comune di Polignano a Mare non si è costituito .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, non sussiste la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sebbene la motivazione del primo giudice si sia focalizzata sulla qualificazione degli "alloggi sociali" e sulla detrazione di € 200,00, il rigetto complessivo del ricorso implica la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento così come emesso, assorbendo le doglianze relative alla ripartizione percentuale.
Nel merito, il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013).
Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili).
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 (comma 675). L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della
L. 147/2013, disposizioni che riguardano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del Comune di Polignano a Mare, (approvato con delibera n. 18 del 30.04.2016 )recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI. Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellante .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da Ricorrente_1 o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di Ricorrente_1, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di Ricorrente_1 , il Comune di Polignano a Mare , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
Ricorrente_1 al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato con la Conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Per la complessità della materia trattata le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa le spese.