Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 350/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avvocati Rita GAVIOLI e Fabio ANSELMO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Valeria Controparte_1 GIROLDI e dell'avv. Oreste MANZI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 22.12.2021, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2
n. 217/2021 emesso in data 18.11.2021 dal Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a l'importo di € 30.328,57 oltre accessori a Parte_1 titolo di indennità di premio di servizio e di TFS all'esito della cessazione del rapporto di lavoro di con il Comune di Parma. Pt_1
2. L'opponente ha sostenuto che il mancato pagamento del TFS è giustificato dal fatto che esso è stato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. con decreto del GIP del Tribunale di Parma del 27.6.2019.
3. si è costituito in giudizio, dando atto di avere ottenuto nelle more Parte_1 il pagamento dei quattro quinti del TFS da a seguito di istanza di dissequestro Pt_2 parziale della somma per violazione dei limiti di pignorabilità – applicabili anche al
[RGA 350/2024] pag. 1 di 6
4. L'opposto ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento e ha insistito per la liquidazione delle spese legali, sostenendo di avere avuto conoscenza del sequestro preventivo solo a seguito dell'instaurazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo a motivo della mancata cooperazione di , Pt_2 il quale non avrebbe previamente comunicato l'esistenza del provvedimento giudiziario.
5. L'opposto ha inoltre chiesto la condanna di al pagamento degli interessi e Pt_2 rivalutazione sui quattro quinti del TFS liquidati da dall'8.10.2021 al saldo.” Pt_2
Il Tribunale ha dato atto della rinuncia implicita alla “domanda di pagamento del restante quinto del TFS, sulla quale permaneva al momento della costituzione in giudizio dell'opposto il vincolo del sequestro preventivo ed era pertanto pacifica tra le parti l'impossibilità di di procedere al pagamento” e ha revocato il decreto Pt_2 opposto. Ancora, ha ritenuto che l'indisponibilità delle somme da parte di precludesse il Pt_2 diritto al riconoscimento sull'importo in questione di interessi e rivalutazione e ha così respinto la richiesta del condannandolo alla metà delle spese del grado Pt_1
(esclusa la ripetibilità di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo opposto) in ragione del fatto che l' “si è visto coinvolto in un'azione giudiziale che avrebbe potuto Pt_2 essere evitata”. 2. Ha proposto appello il censurando la decisione Pt_1
I. per non avere considerato che “l'aver omesso l' di comunicare, in risposta alle Pt_2 comunicazioni inoltrate all'Istituto, che il vincolo non derivava dal provvedimento del 17/6/2019, al quale espressamente si faceva riferimento, ma dal verbale del 24/6/2021 impediva al sig. ed alla presente difesa di porre in essere Pt_1 qualsivoglia ulteriore accertamento presso la Procura e l'autorità giudiziaria penale. Il sig. la presente difesa non avendo contezza del verbale del 24/6/2021, Pt_1 in quanto mai notificato e neppure menzionato o trasmesso dall' (la Pt_2 comunicazione del 12/7/2021 conteneva solo un richiamo generico ad un sequestro preventivo senza null'altro specificare), impediva di acquisire cognizione di una circostanza importante. L'apprendere dell'esistenza del verbale di sequestro preventivo del 24/6/2021 avrebbe consentito, da un lato in capo al sig. di rettificare un'inesatta, ma Pt_1 incolpevole, cognizione dei fatti di causa, dall'altro lato di presentare tempestiva istanza di dissequestro al Giudice penale, così come di fatto è avvenuto nel momento in cui nè è entrato a conoscenza con accesso al fascicolo dell'opposizione al decreto ingiuntivo”. II. per non avere considerato che, anche a prescindere dalle argomentazioni di cui sopra (“Qualora l' avesse assunto un comportamento improntato a Pt_2 correttezza e buona fede ed avesse comunicato specificamente e non solo in modo generico ed indeterminato quale era il vincolo esistente sull'IPS che non ne
[RGA 350/2024] pag. 2 di 6 consentiva il pagamento, il sig. avrebbe immediatamente presentato Pt_1 istanza di dissequestro mentre ciò gli fu possibile solo previa visione del provvedimento allegato da all'opposizione al decreto ingiuntivo...”), in forza Pt_2 delle quali il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere le spese a favore del Pt_1 mai, comunque, egli poteva essere condannato, in ragione del disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c., poichè “Il sig. nell'anno 2020 precedente la Pt_1 proposizione del decreto ingiuntivo essendo disoccupato era privo di reddito tanto che allegava al ricorso monitorio dichiarazione per esenzione dal pagamento del contributo unificato (si veda fascicolo monitorio). Attualmente, il sig. per l'anno 2023 antecedente al presente giudizio è Pt_1 titolare di un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, di tutti i componenti della propria famiglia pari a numero 1 (se stesso compreso), pari ad euro 19.277,00, quindi sempre inferiore al doppio del valore normativamente previsto. Ne consegue che il sig. versa ed ha sempre versato nella condizione Pt_1 reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per godere del diritto a non essere condannato al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza” L'appellante ha chiesto, consequenzialmente, la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di , che ha contestato le Pt_2 ragioni di gravame, affermando “mendace l'allegazione secondo la quale il decreto di sequestro preventivo adottato nel procedimento 5669/2018 non fosse mai stato notificato all'appellante, il quale anzi, proprio alla luce della consapevolezza dell'esistenza ed “incombenza” ha partecipato ad un provvedimento di Pt_2 dissequestro di polizze assicurative colpite appunto da questo stesso decreto- vedasi missive dal giugno 2021” e osservando come non sia “dato comprendere quale sarebbe il provvedimento non notificato a il quale aveva contezza così piena Pt_1 dello stesso da aver proposto una istanza di dissequestro”.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. L'appello è infondato e riprende argomenti addotti già in sede di opposizione e là correttamente respinti. Nulla può essere addebitato ad , nella gestione del rapporto oggetto di causa, Pt_2 perché il provvedimento di sequestro cui il fa riferimento è unico e dello Pt_1 stesso l'odierno appellante aveva piena contezza sin dall'esordio del contenzioso: trattasi infatti del decreto del 27/6/2019, menzionato nel decreto di restituzione a firma del PM in data 10/10/2019, ben noto al e dal medesimo più volte Pt_1 richiamato (cfr. per esempio la nota del 22-6-2021, doc. 6 del relativo fascicolo). Il ricorrente doveva ben sapere dunque quale fosse il perimetro (quantomai ampio1) della disposta cautela, prima, e della sua limitazione, poi.
[RGA 350/2024] pag. 3 di 6 Con la nota 12/7/2021 l' comunicava l'impossibilità di dar corso al pagamento Pt_2 del TFS per la presenza del vincolo di sequestro precisamente sul TFR2, sicchè – ripetesi – bene poteva e doveva il ffettuare le debite verifiche presso gli uffici Pt_1 competenti prima di depositare (il 25/10/2021) il ricorso monitorio. Infatti, poichè
“... il sequestro preventivo, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, può, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca” (Cassazione penale sez. III, 01/07/2021, n.36369, enfasi aggiunta), il poteva e doveva sapere che, per quanto non ancora disponibile (ancorchè Pt_1 già maturato) l'IPS sarebbe ricaduta nel vincolo e l' , se raggiunto dalla richiesta Pt_2 di vincolo cautelare, sarebbe stato tenuto ad apporlo (a poco rilevando che non abbia reso nota la data in cui è stato formato il verbale di esecuzione del provvedimento cautelare). Egli avrebbe dunque dovuto rivolgersi all'autorità penale, come in effetti ha fatto – tanto che in corso di causa ha (ottenuto e) prodotto il decreto GIP del 3/3/2022, con cui è stato disposto il parziale dissequestro delle somme oggetto della richiesta monitoria. La stessa difesa ripropone in questa sede gli argomenti di cui sopra, volti a suggerire l'esistenza di ulteriori attività di sequestro che, invece, non vi sono mai state – come peraltro confermato anche nella discussione d'udienza: unico è il provvedimento dell'autorità disponente, mentre diversi sono stati solo i modi della sua attuazione. Premesso dunque l'ineccepibile rifiuto dell' , stante il notificato sequestro, va Pt_2 osservato che, non appena il si è rivolto alla competente sede penale e ha Pt_1 ottenuto la limitazione del vincolo (cfr. decreto GIP del 3/3/2022, cit.), l' si è CP_1 attivato con estrema sollecitudine per adempiere: già in data 11/3/2022 chiedeva i dati bancari per provvedere al pagamento, che veniva disposto – per indicazione dello stesso appellante – in data 16/3/2022 (cfr. pag. 16 appello). Tra il provvedimento che eliminava l'indisponibilità delle somme e la loro dazione al sono dunque intercorsi tredici giorni e solo cinque dalla richiesta dei dati Pt_1
[RGA 350/2024] pag. 4 di 6 necessari all'adempimento, il che pare prova non solo di tempestività, ma persino di non comune efficienza del servizio. Gli argomenti di cui sopra valgono a respingere il primo motivo di gravame e anche il secondo, per la parte in cui censura la valutazione del primo giudice in ordine alla responsabilità dell'insorto contenzioso, onde farne discendere le conseguenze sul piano delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.: è di tutta evidenza, infatti, che sia da riferire al il precipitoso ricorso alla tutela monitoria, in luogo di una verifica Pt_1 diligente e preventiva presso le autorità penali. Sempre quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado, da respingere è anche la parte di motivo riferita all'omessa considerazione delle condizioni reddituali dell'allora opposto: va innanzi tutto rilevato che il convenuto in opposizione non ha ottemperato a quanto disposto dalla norma (art. 152 disp.att. c.p.c.) sotto il profilo formale (“l''interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”), non facendo alcuna menzione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e inserendo la dichiarazione nella sola procura e ai limitati fini dell'assoggettamento al contributo unificato. La richiesta è peraltro infondata nel merito e ciò vale (dicasi a maggior ragione) anche con riferimento a questo grado di giudizio, in cui la domanda di esenzione è invece debitamente formulata nella conclusioni. La norma dispone infatti che “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” (art. 152 comma I prima parte disp.att. c.p.c., enfasi aggiunta). Essa dunque esclude dal beneficio coloro che abbiano agito o resistito in causa con dolo o colpa grave e “la temerarietà della lite dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza” (Cassazione civile sez. lav., 16/2/1998, n.1619).
[RGA 350/2024] pag. 5 di 6 Nel caso di specie, quanto sopra riassunto dà conto del difetto di normale diligenza per l'acquisizione degli elementi necessari e sufficienti a comprendere l'infondatezza della pretesa monitoria, da cui è scaturito il contenzioso in opposizione: tempi e modi di risposta dell'ente previdenziale sono stati ineccepibili, mentre è stato il ricorrente ad agire precipitosamente, prima, e a coltivare il contenzioso, poi. 5. Le spese del grado – liquidate tenendo conto del modesto valore di causa, limitato a quanto oggetto di condanna per le spese processuali e all'importo dei rivendicati accessori – devono dunque seguire ordinariamente la soccombenza e ora, a differenza di quanto valutato in primo grado, senza alcuna attenuazione. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, laddove ne ricorrano le condizioni.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma resa e pubblicata il giorno 1°/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.1.200,00 per compenso, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 6/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 350/2024] pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così da pag. 28 del provvedimento: 2 “Buongiorno, in riscontro alla richiesta di pagamento del TFS intestato al sig. nato il Parte_1 26.04.1962, si comunica che non è possibile dare corso alla liquidazione in quanto il TFS del sig. Pt_1 è sottoposto a sequestro preventivo. Ad oggi non è pervenuto dall'autorità giudiziaria alcun provvedimento di dissequestro del TFS ed il decreto di revoca da voi trasmesso riguarda esclusivamente due polizze, senza fare alcun riferimento al TFS. Cordiali saluti ” (così dal doc. 8 ) Controparte_2 Pt_2