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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1314/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1314/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Via Giuseppe Mazzini n.57 presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/01/1982;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 20.09.2024, , ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
In particolare, ha esposto che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno (PG) in data 11/07/2015, trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno nell'anno 2015, n. 38, parte I;
- dalla loro unione è nata la figlia in Spoleto il 20/03/2017, minorenne;
Persona_1
- con sentenza n. 693/2022 pubblicata in data 3.11.2022 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale delle parti;
- le parti non si sono riconciliate essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione tanto che il resistente non ha alcun contatto né con la né con la figlia minore. Pt_1
Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti confermando, rispetto alle condizioni di separazione, l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di sé e disponendo la previsione di un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità Controparte_1
del medesimo, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, comparsa personalmente solo la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
11/07/2015 in Foligno, è tato trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.
38, parte I , anno 2015 e che con sentenza n.693/2022, pubblicata in data 3.11.2022 il Tribunale di
Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. pagina 2 di 6 Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative alla piccola ritiene il Tribunale che debba essere confermato Per_1
quanto già disposto nelle condizioni di separazione.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
pagina 3 di 6 Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto che allo stato il convenuto è irreperibile ed è rimasto contumace omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Ricorrente, con collocamento della minore presso di lei così come già stabilito in sede di separazione (ex multis, Cass. n. 16593/2008).
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé -
l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente che non hanno trovato smentita da parte del resistente, possa anche in questa sede confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre.
Il mantenimento del figlio minore
Passando a questo punto alla determinazione della misura del contributo al mantenimento del minore, osserva anzitutto il Collegio come la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent. 11.02.2010) – non possa ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
pagina 4 di 6 Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore.
Ebbene, alla luce di tali principi, reputa il Tribunale che possano confermarsi anche sul punto le condizioni già stabilite in sede di separazione, come del resto richiesto dalla ricorrente, con previsione di un contributo paterno al mantenimento della minore di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in Foligno (PG) in data 11/07/2015, trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno nell'anno 2015, n. 38, parte I;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- AFFIDA la minore, in via esclusiva alla Ricorrente, Persona_1 Parte_1
con collocazione presso la madre;
[...]
- DISPONE che contribuisca al mantenimento della minore Controparte_1
mediante il versamento della somma di Euro 250,00 mensili alla Ricorrente, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese a favore di Controparte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 1200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA Parte_1
pagina 5 di 6 e CAP come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1314/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Via Giuseppe Mazzini n.57 presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/01/1982;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 20.09.2024, , ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
In particolare, ha esposto che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno (PG) in data 11/07/2015, trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno nell'anno 2015, n. 38, parte I;
- dalla loro unione è nata la figlia in Spoleto il 20/03/2017, minorenne;
Persona_1
- con sentenza n. 693/2022 pubblicata in data 3.11.2022 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale delle parti;
- le parti non si sono riconciliate essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione tanto che il resistente non ha alcun contatto né con la né con la figlia minore. Pt_1
Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti confermando, rispetto alle condizioni di separazione, l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di sé e disponendo la previsione di un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità Controparte_1
del medesimo, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, comparsa personalmente solo la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
11/07/2015 in Foligno, è tato trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.
38, parte I , anno 2015 e che con sentenza n.693/2022, pubblicata in data 3.11.2022 il Tribunale di
Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. pagina 2 di 6 Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative alla piccola ritiene il Tribunale che debba essere confermato Per_1
quanto già disposto nelle condizioni di separazione.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
pagina 3 di 6 Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto che allo stato il convenuto è irreperibile ed è rimasto contumace omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Ricorrente, con collocamento della minore presso di lei così come già stabilito in sede di separazione (ex multis, Cass. n. 16593/2008).
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé -
l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente che non hanno trovato smentita da parte del resistente, possa anche in questa sede confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre.
Il mantenimento del figlio minore
Passando a questo punto alla determinazione della misura del contributo al mantenimento del minore, osserva anzitutto il Collegio come la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent. 11.02.2010) – non possa ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
pagina 4 di 6 Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore.
Ebbene, alla luce di tali principi, reputa il Tribunale che possano confermarsi anche sul punto le condizioni già stabilite in sede di separazione, come del resto richiesto dalla ricorrente, con previsione di un contributo paterno al mantenimento della minore di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e in Foligno (PG) in data 11/07/2015, trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Foligno nell'anno 2015, n. 38, parte I;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- AFFIDA la minore, in via esclusiva alla Ricorrente, Persona_1 Parte_1
con collocazione presso la madre;
[...]
- DISPONE che contribuisca al mantenimento della minore Controparte_1
mediante il versamento della somma di Euro 250,00 mensili alla Ricorrente, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese a favore di Controparte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 1200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA Parte_1
pagina 5 di 6 e CAP come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 6 di 6