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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rizzo
e
Controparte_1
00158 ROMA” CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato tutte le delibere adottate dalla compagine nelle assemblee CP_2
del 13.10.2022 e del 28.10.2022 chiedendone la declaratoria di nullità.
Ha dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che tali delibere sono illegittime in quanto:
- le relative assemblee sono state convocate dall'amministratore Parte_2
che in quel momento gestiva il condominio in regime di prorogatio imperii; - tali assemblee sono state comunque convocate in violazione delle forme prescritte dall'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ.;
- nei verbali assembleari è stata omessa l'indicazione dei condomini presenti al momento della votazione e delle relative quote millesimali con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei relativi quorum previsti dall'art. 1136 cod. civ..
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_1
dichiarata con ordinanza in data 4.7.2023.
La causa – senza lo svolgimento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è fondata.
E' decisiva ed assorbente la fondatezza del vizio relativo all'omessa indicazione nel verbale assembleare dei condomini presenti – personalmente o per delega – e delle specifiche quote millesimali rappresentate dai condomini che hanno partecipato alle deliberazioni (cfr. all.
1-2 dell'atto di citazione).
Emerge in proposito la totale genericità dei verbali assembleari nei quali nemmeno è
riportata l'elencazione dei condomini presenti ed assenti, che non risulta neppure altrimenti individuabile attraverso un eventuale foglio presenze accluso ai verbali.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, Cass. – sez. un. – 7.3.2005, n.
4806).
Le spese processuali devono seguire – pertanto – la soccombenza del CP_1
convenuto e devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice che si è
dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
annulla le delibere impugnate;
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 545,00
per spese vive, Iva e Cassa come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carlo Rizzo.
14.1.2025.
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rizzo
e
Controparte_1
00158 ROMA” CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato tutte le delibere adottate dalla compagine nelle assemblee CP_2
del 13.10.2022 e del 28.10.2022 chiedendone la declaratoria di nullità.
Ha dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che tali delibere sono illegittime in quanto:
- le relative assemblee sono state convocate dall'amministratore Parte_2
che in quel momento gestiva il condominio in regime di prorogatio imperii; - tali assemblee sono state comunque convocate in violazione delle forme prescritte dall'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ.;
- nei verbali assembleari è stata omessa l'indicazione dei condomini presenti al momento della votazione e delle relative quote millesimali con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei relativi quorum previsti dall'art. 1136 cod. civ..
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_1
dichiarata con ordinanza in data 4.7.2023.
La causa – senza lo svolgimento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è fondata.
E' decisiva ed assorbente la fondatezza del vizio relativo all'omessa indicazione nel verbale assembleare dei condomini presenti – personalmente o per delega – e delle specifiche quote millesimali rappresentate dai condomini che hanno partecipato alle deliberazioni (cfr. all.
1-2 dell'atto di citazione).
Emerge in proposito la totale genericità dei verbali assembleari nei quali nemmeno è
riportata l'elencazione dei condomini presenti ed assenti, che non risulta neppure altrimenti individuabile attraverso un eventuale foglio presenze accluso ai verbali.
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, Cass. – sez. un. – 7.3.2005, n.
4806).
Le spese processuali devono seguire – pertanto – la soccombenza del CP_1
convenuto e devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice che si è
dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
annulla le delibere impugnate;
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 545,00
per spese vive, Iva e Cassa come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carlo Rizzo.
14.1.2025.
IL GIUDICE