Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4524/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4524/2021 R.G., vertente
TRA
, avvocato, , con indirizzo p.e.c. Parte_1 C.F._1
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OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, n. 47/E, presso lo studio dell'avvocato Redenta Striano e rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo
Patroni Griffi, in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio di Per_1
Milano del 4-5-2011, rep. n. 24006 racc. n. 13560.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
13-03-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data in data 2-9-2021, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
pag. 1
Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 5.185,70, oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di aver Controparte_1 regolarmente somministrato a il servizio di “telefonia mobile e Parte_1 trasmissione dati relativi alle SIM Card”, che era rimasto inadempiente nel pagamento di tale somma, di cui alle 20 fatture ivi descritte, relative al periodo compreso tra il 7-10-
2017 e il 16-1-2021.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai usufruito di tale servizio “né di telefonia fissa né dati né mobile”, avendo peraltro chiesto con missiva del 2018 la risoluzione del contratto e la restituzione delle ulteriori somme versate indebitamente, precisando che con sentenze
865/2017 il giudice di Pace di Sorrento aveva condannato l'opposta alla ripetizione delle somme versate in eccesso;
2) la mancanza della prova del credito e l'inesistenza delle somme richieste, non essendo stati qualificati specificamente i servizi erogati (nella diffida si parlava di telefonia fissa mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo di telefonia mobile).
Pertanto, chiedeva, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, nonché la condanna al risarcimento del danno patito ex art. 96 c.p.c..
Istauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione replicando di aver fornito la prova del credito relativo al volume di traffico telefonico e internet da rete fissa relativo al link 3205135 associato ai numeri 08119532150 e 0818799955.
Pertanto, chiedeva il rigetto della opposizione e della richiesta di danni proposta dall'opponente e la condanna di questi al pagamento delle somme dovute e delle spese processuali.
2. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale.
È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia pag. 2 introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
Ili, 24-10-2005, n. 24815); “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 25585 del 12-10-2018).
pag. 3 La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ., 19-10-2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ., 11-3-2011, n. 5915; Cass. civ., 3-3-2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ., 16-12-2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. 17-11-2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. civ., 27-6-2022 n. 20597; Cass. civ., 23-3-2022, n. 9439; Cass. civ., 17-6-2016, n. 12517; Cass. civ., 9-3-2012, n. 3727; Cass. civ., 5-3-2009, n. 5356).
3. Ciò premesso, in primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'opponente.
Secondo l'opponente, vi è carenza di legittimazione passiva in quanto egli non aveva mai usufruito del servizio e di telefonia fissa e mobile, come affermato dalla controparte.
Precisato che la questione posta dall'opponente ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta nei confronti di per non aver Parte_1 versato il corrispettivo dovuto per servizi di telefonia mobile e trasmissione dati relativi alle pag. 4 indicate nelle fatture prodotte e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimato Pt_2 passivamente.
4. a seguito della proposta opposizione, ha modificato le ragioni Controparte_1 poste a fondamento della domanda (art. 183 c.p.c.).
Invero, in comparsa di costituzione ha precisato che le fatture commerciali rimaste insolute erano relative ai servizi di telefonia fissa e trasmissione dati relativi alle sim card - link 3205135 - associato ai numeri 08119532150 e 0818799955 mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto che il credito era relativo ai “servizi di telefonia mobile e trasmissione dati relativi alle SIM Card indicate in fattura”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo”.
(Cassazione civile, Sez. I., Ordinanza n. 9668 del 13 aprile 2021).
Ricorrendo i suddetti presupposti, la domanda proposta dall'opposto deve intendersi validamente modificata.
5. In ordine alla prova del fatto costituivo del credito, l'opposta ha prodotto le fatture descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'estratto autentico delle scritture contabili e la diffida al pagamento inviata mediante p.e.c. del 19-3-2021.
Al riguardo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con pag. 5 l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
L'opponente ha contestato il credito deducendo che il servizio di somministrazione di servizi di telefonia fissa e dati, sorto con contratto del 2014, era stato interrotto dalla dal luglio 2017 e che aveva chiesto la risoluzione del contratto nel gennaio 2018. CP_1
Ha precisato che dal mese di ottobre del 2017 la non aveva inviato più alcuna CP_1 fattura e nel mese di ottobre 2017 si era trasferito - traslocando con lo studio in sia San
Ciro n. 2, Vico Equense - con un nuovo numero, poiché la impediva la CP_1 migrazione del vecchio numero detenuto da anni dall'opponente
In tal guisa, l'opponente ha riconosciuto che tra le parti vi era un contratto di somministrazione di servizi di telefonia – che la giurisprudenza riconduce nel quadro della somministrazione: Cass. civ., 2-10-1997, n. 9624, Giust. civ. mass., 1997, 1841; Cass. civ.,
17-2-1986, n. 947, Giust. civ. mass., fasc. 2, 1986) – ma ha eccepito che alcun servizio era stato reso dal luglio 2017 e che il contratto era stato risolto nel 2018.
Posto che l'opponente non ha provato che il contratto sia stato risolto, avendo prodotto solo la ricevuta di avvenuta consegna di una p.e.c. alla controparte in data 2-2-2018, con oggetto risoluzione utenza via San Ciro 30, la quale non è sufficiente per dimostrare il contenuto e l'idoneità del testo inviato alla controparte ai fini in discorso, l'opposta ha solo parzialmente provato il proprio credito, contestato dall'opponente.
Va rammentato che, secondo la giurisprudenza, “in assenza di contestazioni da parte dell'utente, le risultanze dei sistemi di rilevazione del traffico telefonico fanno piena prova del traffico addebitato e sull'utente grava altresì l'onere della prova del malfunzionamento dei dispositivi telefonici forniti per contratto dalla società telefonica” (Corte di cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 30290/17); “Fermo restando che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione di natura privata, ma integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), tale particolare disciplina non impedisce all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura. La bolletta è un atto pag. 6 unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847) e la stessa
Corte Costituzionale (nelle sentenze n. 546 del 1994 e n. 1104 del 1998) ha posto in rilievo come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico essenziale, ma soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede. Le norme regolamentari (in particolare, l'art. 12 del DM
1988 n. 484) prevedono l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale, tale obbligo non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta” (Cass. sentenza n.
17041 del 2 dicembre 2002).
La S.C., quindi, ha precisato la circostanza che “l'utente ha un diritto di contestazione e di controllo e l'ente è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare, producendo la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza”.
Nella specie, a sostegno della prova dell'adempimento delle prestazioni per le quali richiede il pagamento, la ha prodotto la documentazione prima Controparte_1 elencata e ha dedotto di aver prodotto anche i tabulati telefonici a corredo delle fatture depositate, a dimostrazione dell'effettiva erogazione del servizio.
Tuttavia, l'unico tabulato depositato è quello riguardante la fattura n. AH21893003 dell'8-12-2017 concernente il periodo di fatturazione che va dal 7-10-2017 al 1°-12-2017 del valore di euro 224,48.
La dunque, ha provato di aver eseguito le prestazioni Controparte_1 documentate nei soli tabulati relativi alla suddetta fattura (n. AH21893003), concernenti il traffico telefonico da linea fissa e il servizio internet erogato da rete fissa, nel mese di ottobre 2017.
Né i testi escussi ( , e ), hanno dimostrato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 il contrario, atteso che questi hanno riferito di malfunzionamenti della linea telefonica dell'opponente nel luglio 2017 ( ) o comunque nell'estate 2017 ( Testimone_1 Tes_3
), e che, genericamente, nell'ottobre 2017 l'opponente si era trasferito in un altro
[...] studio, in tal modo non escludendo che il servizio funzionasse durante il mese di ottobre e che ci siano stati i consumi descritti nei tabulati in questione.
pag. 7 Per tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del credito accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato a pagare, in favore dell'opposta, la somma di euro 224,48 oltre interessi legali dal 28-12-2017, giorno di scadenza della fattura.
Ogni altra questione resta assorbita.
6. Le spese di lite, compensate per due terzi, in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa fino ad euro 1.100,00: fase studio, euro
131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase trattazione, euro 200,00, fase decisoria, euro
200,00. Il tutto ridotto di due terzi).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
969/2021 dell'8-7-2021, notificato in data 2-8-2021, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata;
B) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., della somma euro 224,48 oltre interessi legali dal 28-12-2017;
C) compensa le spese processuali per due terzi e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 220,67 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 16 maggio 2025 Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 8