Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51314/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere
Sandro Montanari Consigliere on.
Alessandra Palattella Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 51314 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 21/01/2025 vertente tra
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Capizzano Domenica per procura allegata all' atto di appello Appellante e
), rappresentata e difesa dall'avv. Felici CP_1 CodiceFiscale_2
Barbara per procura allegata alla comparsa di costituzione Appellata e appellante incidentale e
), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Stinziani Sandra per procura allegata alla comparsa di costituzione Appellata e avv. GUALTIERI ANNA MARIA quale curatore speciale dei minori Per_1
, , ,
[...] Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
Appellata e quale tutore dei minori Controparte_6
Appellato non costituito e
1
oggetto: appello avverso la sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma e pubblicata in data 12/03/2024
Premesso che all'esito del procedimento -instaurato su ricorso del Pubblico Ministero in data
11/2/2021- avente ad oggetto l'accertamento dello stato di abbandono dei minori
(n. a il 13.10.2007), (n. a Palestrina il Persona_1 CP_6 Persona_2
3.1.2009), (n. a il 14.6.2011), (n. a Controparte_3 CP_6 Controparte_4
il 19.8.2015), (n. a il 7.2.2017), figli di CP_6 Controparte_5 CP_6 Parte_1
e nonché del minore (n. a l'11.9.2017),
[...] CP_1 Persona_3 CP_6
figlio dello stesso e di il Tribunale per i Parte_1 Persona_4
Minorenni di Roma, avendo già nel corso del giudizio separato la posizione del minore a tutela del quale disponeva l'apertura di un autonomo Persona_3
procedimento, con la sentenza pubblicata il 12.3.2024, a definizione della situazione degli altri minori, così deliberava:
-dichiarava lo stato di adottabilità delle minori e , vietandone i CP_3 CP_4
contatti con i genitori e confermandone il collocamento a rischio giuridico presso una famiglia ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. n. 184/83 già disposto in corso di giudizio;
-dichiarava e decaduti dall'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1
genitoriale sui figli e , confermando il collocamento dei minori in casa Per_1 R_
famiglia e incaricando il Servizio sociale di elaborare un progetto di affidamento eterofamiliare con divieto di contatti con il padre;
-confermava per tutti i predetti minori la nomina del Sindaco di quale tutore;
CP_6
-dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale anche sul figlio Parte_1
per il quale disponeva non luogo a provvedere sull'accertamento dello stato CP_5
di abbandono e l'affido esclusivo alla madre;
2 a fondamento della decisione il Tribunale ricostruiva lo svolgimento dell'intervento istituzionale e osservava quanto segue:
-con decreto del 22.12.2020 il Tribunale, su istanza del P.M.M., aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, e sui Parte_1 CP_1
cinque figli: era infatti accaduto che operatori delle Forze dell'Ordine, intervenuti il
12.12.2020 presso l'abitazione di in via Mesoraca 74, per la Parte_1 CP_6
notifica a questi di un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa per maltrattamenti in famiglia denunciati da (all'epoca compagna Persona_4
dell' e madre dell'ultimo figlio del medesimo, , avevano lì Parte_1 Per_3
rinvenuto i minori , , e in evidenti condizioni di Per_1 R_ CP_3 CP_4
degrado e incuria, non scolarizzati, in compagnia di una sedicente NO, Per_5
in precarie condizioni di salute, in assenza del padre, non rintracciabile, e
[...]
della madre che, rintracciata telefonicamente, dichiarava di avere con sé il figlio più piccolo, ma non rientrava presso l'abitazione; per i quattro minori era CP_5
disposto in via immediata e urgente il collocamento in struttura ex art. 403 c.c., successivamente confermato con provvedimento giudiziale;
-all'atto dell'inserimento in casa-famiglia emergeva palese una diversa condizione dei fratelli, risultando e maggiormente trascurate rispetto a e CP_3 CP_4 Per_1
: questi ultimi avevano frequentato la scuola sia pur in modo discontinuo, R_
indossavano vestiti adeguati alla stagione ed apparivano curati nell'aspetto; le sorelle non erano mai andate a scuola, erano vestite inadeguatamente ed entrambe piene di pidocchi di grandi dimensioni;
nessuno dei minori risultava avere effettuato le vaccinazioni di legge;
-i primi accertamenti sugli adulti evidenziavano una situazione familiare altamente disfunzionale: risultava pluripregiudicato, anche per reati di Parte_1
maltrattamenti nei confronti delle compagne e dei figli;
ultima Persona_4
compagna dell' aveva presentato e poi ritirato una denuncia nei di lui Parte_1
confronti per maltrattamenti. Denunciatane da un conoscente la scomparsa nel febbraio 2021 presso la stazione CC di San Severo, in provincia di Foggia, ella veniva rintracciata, dopo alcune verifiche negative, presso l'abitazione di via Mesoraca, dove dichiarava di voler rimanere a vivere con l rinvenuta Parte_1 CP_1
3 anch'ella all'epoca presso l'abitazione di via Mesoraca con il figlio aveva CP_5
presentato, sempre nel febbraio 2021, una denuncia per atti di violenza asseritamente subiti dall' e dalla;
la complessa dinamica familiare determinava Parte_1 Per_4
l'intervento giudiziale anche sul minore figlio della;
Per_3 Per_4
-con il decreto 17.2.2021, di apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono, veniva sospesa la responsabilità genitoriale di tutti i genitori sui rispettivi figli, veniva confermato il collocamento in struttura dei quattro minori già inseriti nonché disposto il collocamento dei due più piccoli, previo rintraccio di Per_3
risultato irreperibile insieme alla madre;
-all'udienza di contestazione dello stato di abbandono, il 28.6.2021, l non si Parte_1
presentava mentre comparivano la e la , entrambe asserendo di non CP_1 Per_4
aver abbandonato i figli ma, al contrario, di aver cercato di proteggerli dal padre, uomo violento;
i responsabili delle strutture ospitanti i minori descrivevano una condizione molto grave dei quattro più grandi, non solo per la trascuratezza materiale e fisica e l'assenza di scolarizzazione e vaccinazioni ma per le esperienze di fumo, droga, delinquenza, prostituzione, sesso tra fratelli e sorelle alle quali erano stati lungamente esposti dai genitori;
emergeva in particolare che la si era CP_1
allontanata da anni portando con sé il figlio più piccolo e lasciando gli altri figli con il padre, uomo molto violento, tantochè neppure ricordava la figura CP_4
materna associandola alla;
che viveva con i minori, Per_4 Persona_5
non era la NO biologica ma aveva cresciuto e i minori, con Parte_1
modalità particolarmente minacciose e terrorizzanti nei confronti delle due bambine;
-la situazione del minore figlio della , evolveva positivamente e per lui Per_3 Per_4
veniva aperto un autonomo procedimento;
-all'udienza del 9 maggio 2022 la responsabile della casa famiglia ospitante e CP_3
riferiva che le bambine non volevano contatti né essere sollecitate in CP_4
relazione alla madre, entrambe chiedendo di poter rimanere in struttura: aveva CP_3
raccontato di avere subito abusi sessuali dal fratello;
di quest'ultimo Per_1 [...]
parlava con terrore, avendo da lui subito violenze fisiche che le avevano anche CP_4
procurato, per due volte, la frattura degli arti superiori;
il responsabile della struttura dove la era inserita insieme al minore riferiva un percorso positivo CP_1 CP_5
4 della relazione madre/figlio; il responsabile della struttura ospitante e Per_1 R_
riferiva comportamenti privi di regole e altamente disfunzionali di , di pessimo Per_1
esempio per il fratello minore che, invece, di carattere mite e più docile, si lasciava guidare dagli operatori e aveva acconsentito a rivedere la madre;
l ristretto Parte_1
in carcere, manifestava il desiderio di rivedere i figli;
-con decreto in data 7.5.2023 veniva disposto il collocamento presso un nucleo familiare ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 184/83 delle minori e CP_3 CP_4
nonché il trasferimento di e in una struttura più vicina a quella dove Per_1 R_
viveva la madre unitamente a decisione alla quale, tuttavia, non poteva CP_5
darsi seguito per le gravi condotte di;
ed invero il minore, che risultava avere Per_1
contatti con il padre e con altri familiari paterni, assumeva sempre più frequentemente comportamenti devianti che determinavano il rifiuto di una sua accoglienza in altre strutture;
-l'istruttoria espletata consentiva di ritenere accertata una condizione di inadeguatezza di entrambi i genitori: il padre, con i comportamenti violenti e maltrattanti nei confronti dei minori e della compagna, madre degli stessi, all'epoca sottoposti al vaglio penale, nonchè di tossicodipendenza e devianza sociale, aveva danneggiato gravemente tutti i figli;
aveva costretto il nucleo familiare, ivi compresa la a CP_1
vivere con la nuova compagna ( ), aveva avviato i più grandi alla Persona_4
droga e delinquenza, aveva permesso a di abusare della sorella, non aveva Per_1
mostrato alcuna resipiscenza delle proprie condotte;
andava escluso che potesse costituire per i figli un valido punto di riferimento e la gravità delle sue condotte giustificava il divieto di contatti con tutti i minori;
la madre aveva in gran parte lasciato l'accudimento dei figli alla sedicente “NO”, era poi fuggita portando con sé il figlio più piccolo e abbandonando gli altri con il padre, violento e maltrattante, e la di lui compagna ( ), la quale costringeva ad occuparsi delle faccende di casa;
Per_4 CP_3
era consapevole delle violenze fisiche attuate dal padre ( riferiva di venire dal CP_3
genitore ripetutamente picchiata sui polsi con il frustino del cavallo) e da sulle Per_1
sorelle, come anche degli abusi sessuali di e di amici di quest'ultimo su Per_1 CP_3
il percorso positivo che aveva compiuto unitamente al figlio che aveva CP_5
sempre tenuto con sé, l'aveva portata a riflettere sulle condotte pregiudizievoli avute 5 verso gli altri figli;
ciò era valutabile ai fini di escludere lo stato di abbandono di suddetto figlio considerando che, accettando la tutela istituzionale offertale, la madre aveva scelto e perseguito l'obiettivo di interrompere le pregresse modalità di vita che tanto avevano nuociuto agli altri figli;
-B e , 17 e 15 anni, avevano ripreso i contatti con la madre, la quale, tuttavia, R_
non risultava adeguata a far fronte alle serie problematiche di devianza delinquenziale di e all'influenza in tal senso esercitata sul minore dal padre né alle Per_1
problematiche di debolezza e suggestionabilità cognitiva di;
le superiori ragioni, R_
se giustificavano di escludere lo stato di abbandono dei due minori, non consentivano tuttavia di reintegrare la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
per essi andava quindi perseguito un percorso di affido eterofamiliare;
-diversamente doveva ritenersi in relazione a e , che per tutta la CP_3 CP_4
durata del percorso di tutela istituzionale avevano persistito nel non volere contatti con la madre, avendola interiorizzata nella sua memoria come figura CP_3
abbandonica e neppure ricordandone la presenza;
entrambe le minori CP_4
erano terrorizzate al pensiero di dover lasciare l'ambiente della casa-famiglia e gli educatori di riferimento, unico contesto affettivamente e integralmente accudente che avevano mai conosciuto;
la più piccola, affetta da una condizione di fragilità complessa
(manifestazioni ossessive compulsive, disturbo dell'apprendimento) richiedeva particolarmente una dedizione genitoriale sana ed esclusiva;
la descritta situazione delle due sorelle integrava pienamente lo stato di abbandono e induceva, per il loro benessere, ad escludere contatti con la madre;
con ricorso depositato il 3/9/2024 ha proposto appello contestando Parte_1
integralmente la decisione del Tribunale che aveva dato pieno credito ai racconti dei minori senza verifica della veridicità né accertamento tecnico sulla sua capacità genitoriale in relazione all'evoluzione della sua personalità a seguito della detenzione in carcere, dove lavorava, studiava e si comportava adeguatamente;
ha chiesto pertanto, in riforma della decisione, la revoca delle statuizioni di accertamento dello stato di abbandono, di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di divieto dei contatti con i figli nonchè l'affidamento di tutti i minori alla “NO” Persona_5
6 costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 20.11.2024, ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ha inoltre proposto appello incidentale lamentando l'assenza di adeguata istruttoria sulle sue capacità genitoriali e l'omessa valutazione dell'esclusiva responsabilità in capo all' Parte_1
delle gravi condizioni di violenza in cui il nucleo familiare aveva vissuto;
ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione impugnata, il ricongiungimento con lei di tutti i figli presso una medesima struttura;
, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 19.11.2024, Persona_4
ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, segnalando che la posizione del figlio,
verificata l'assenza di una situazione di pregiudizio, poiché il minore viveva Per_3
adeguatamente accudito da lei e dal suo compagno, era stata definita separatamente con sentenza di non luogo a provvedere;
si è costituita in giudizio l'avv. Anna Maria Gualtieri, curatrice speciale dei minori, la quale, con comparsa depositata il 20.11.2024 e con la memoria di replica autorizzata, ha contestato il fondamento di entrambi gli appelli, principale e incidentale, e ne ha chiesto il rigetto;
ha, in particolare, rappresentato che la riconducibilità ai genitori delle gravi incurie in cui erano stati lasciati crescere i figli e dei rilevanti danni a questi procurati escludevano sia la recuperabilità di una capacità genitoriale, quanto alle minori dichiarate adottabili, sia, quanto agli altri figli, di poter ipotizzare il rientro nella famiglia di origine, paterna o materna;
ha sottolineato che il padre dei minori, appellante principale, tuttora detenuto, formulava richiesta di affidamento alla
“NO”, che tale non era e non aveva manifestato interesse all'affidamento: ella, peraltro, si era occupata dei minori riducendoli allo stato in cui venivano rinvenuti all'atto dell'inserimento in struttura e nei contatti telefonici con i minori inseriti in casa-famiglia assumeva nei loro confronti toni minacciosi da rendere necessario interromperli;
la madre dei minori, appellante incidentale, aveva abbandonato i figli, mettendo in salvo, allorchè si allontanava nel 2016, solo se stessa e il più piccolo, consapevole di lasciare gli altri, e in particolare e , all'epoca di 5 CP_3 CP_4
anni e 18 mesi, con un padre molto violento, come da lei stessa infine denunciato;
il Sindaco del Comune di tutore provvisorio dei minori, ritualmente evocato in CP_6
giudizio, non si è costituito;
7 è pervenuta relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori richiesta dalla
Corte; le parti hanno depositato note di replica autorizzate ribadendo le rispettive posizioni e richieste;
il Procuratore generale ha chiesto il rigetto delle impugnazioni;
all'udienza odierna i procuratori delle parti e il P.G. hanno reiterato le conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;
Motivazione
Va in primo luogo estromessa la posizione del minore in Persona_3
relazione al quale si è proceduto separatamente in autonomo giudizio, che la Per_4
ha documentato essere stato definito con sentenza in data 20.4.2023 di non luogo a provvedere. La sentenza impugnata, infatti, non ha statuito sul predetto minore.
Entrambi gli appelli proposti, principale e incidentale, sono infondati e vanno perciò respinti.
Precisato che la sentenza impugnata contiene statuizioni di diverso tenore in relazione ai minori, deve tuttavia ritenersi univoca la valutazione delle capacità genitoriali dei genitori che ne costituisce il presupposto, ciò giustificandone l'esame contestuale a prescindere dai provvedimenti assunti per i singoli minori.
La Corte condivide la valutazione effettuata dal Tribunale circa l'inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire ai minori , , e , non solo Per_1 R_ CP_3 CP_4
il normale sviluppo psico-fisico ma soprattutto il recupero delle gravi criticità conseguite alla trascuratezza in cui essi hanno vissuto sino all'inserimento in casa famiglia: un degrado di tale rilevanza da impedire a , minore che più a lungo ha Per_1
subito l'influsso dell'ambiente familiare, una effettiva possibilità di recupero di una sana crescita nonostante gli interventi istituzionali predisposti a far data dal suo inserimento in struttura. L'ultimo aggiornamento sulla condizione dei minori riporta infatti per , diciassettenne, una valutazione di “non recuperabilità”, per i Per_1
numerosi e crescenti episodi delinquenziali di cui il minore si è reso protagonista, cui sono conseguite denunce e rifiuti di accoglienza in altre strutture nonchè la previsione che con la maggiore età, che raggiungerà nel prossimo mese di ottobre, scelga Per_1
di rientrare “in famiglia”, optando per quella paterna e non per la madre;
con 8 quest'ultima ha ripreso i contatti adottando tuttavia atteggiamenti di Per_1
manipolazione e non riconoscimento di alcuna autorevolezza genitoriale cosicchè la stessa madre, divenuta nel tempo consapevole della negatività delle scelte devianti assunte dal figlio, ha manifestato verso il minore preoccupazione e impotenza (si veda relazione SS 18.12.2024).
Ricostruendo il vissuto dei minori è rilevabile che tutti, sin dalla nascita, sono stati esposti ad un ambiente altamente disfunzionale e di deprivazione materiale ed affettiva, di degrado etico, educativo e culturale, caratterizzato da violenze domestiche e devianza sociale, sussistente già vivendo con loro la madre e aggravatosi dopo l'allontanamento di quest'ultima, nel 2016/2017, allorchè i minori rimanevano con il padre, spesso assente per ripetute detenzioni in carcere, con la nuova compagna del genitore, non ancora ventenne, e con la “NO” convivente, Persona_4
Persona_5
La situazione dei minori emergeva all'attenzione istituzionale attraverso la segnalazione di dispersione scolastica di e allora di 11 e 9 anni, effettuata R_ CP_3
in data 7.5.2020 dal dirigente scolastico dell'istituto dove i minori erano iscritti, rispettivamente alla terza e alla seconda classe della scuola primaria;
all'atto dell'iscrizione scolastica nell'a.s. 2015/2016 Alex, nell'a.s. 2017/18 entrambi CP_3
presentavano una situazione di “disagio e deprivazione socio-culturale”; la già grave irregolarità di frequentazione e l'evasione scolastica che aveva caratterizzato i minori sin dal primo anno di iscrizione e determinato negli anni precedenti la non ammissione alla classe successiva, nel periodo di emergenza sanitaria per COVID era divenuta assenza continuativa ed aveva di fatto compromesso il perseguimento dei minimi obiettivi di apprendimento nonché il raggiungimento di livelli essenziali di istruzione;
risultava al personale scolastico che mentre il primo anno era la madre ad occuparsi dei minori, negli anni successivi e più recenti ella si era allontanata da casa, il padre vi era rientrato dopo una lunga assenza e i minori vivevano con lui e con la NO;
all'epoca della chiusura delle scuole per effetto del DPCM 4.3.2020 i minori, sempre in precedenza discontinui nella frequentazione, erano del tutto assenti da mesi e, successivamente, non avevano mai attivato la didattica a distanza. Il PMM richiedeva, pertanto, un'indagine socio-ambientale sul nucleo familiare dei minori. 9 nato nel 1981, risultava avere (ed ha) una cospicua scheda penale, Parte_1
con numerosissimi precedenti definitivi effetto di sentenze emesse nell'arco di venti anni, dal 1998 al 2018, per reati contro il patrimonio e la persona (furto, ricettazione, rapina, estorsione, maltrattamenti, violenza sessuale continuata nei confronti di persona minorenne, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale), in ragione dei quali è stato reiteratamente ristretto in carcere.
Nelle more dell'indagine socio-ambientale richiesta dal PMM, il 24.11.2020
[...]
(n. il 16.8.1998), compagna dell' e madre del minore Persona_4 Parte_1
allora di anni 3, veniva accolta con il minore presso una casa-rifugio e Per_3
presentava denuncia per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti dell' il quale, a sua volta, il 4.12.2020, presentava denuncia nei confronti Parte_1
della poichè allontanatasi dall'abitazione portando con sè il figlio senza dare Per_4
notizie. E' agli atti il referto del Pronto Soccorso del Policlinico Casilino in data
23.11.2020 presso il quale la si era recata per le lesioni seguite all'aggressione Per_4
da parte dell chiedendo altresì di essere messa in sicurezza;
dal Pronto Parte_1
Soccorso, che effettuava per la paziente una prognosi di guarigione di gg 25, si attivava la procedura di tutela con richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine.
Il 12.12.2020 personale della Polizia di Stato accedeva all'abitazione dell' in Parte_1
via Mesoraca 74, per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere CP_6
emessa a seguito della denuncia della;
ivi rinveniva i quattro minori con la Per_4
sedicente NO, risultando non rintracciabili i genitori e Persona_5
riscontrando inadeguata la condizione dei minori, la Polizia di Stato procedeva, ai sensi dell'art. 403 c.c., al collocamento di e presso la casa-famiglia Per_1 R_ CP_7
sita nel Comune di Sezze e di e presso la casa-famiglia CP_3 CP_4 CP_8
domino sita nel Comune di Colleferro;
inseriti in struttura, tutti i minori riferivano di non vedere la madre da molto tempo e il padre in modo discontinuo;
riferiva di Per_1
essere andato a scuola sino alla terza media;
e di essere iscritti a scuola R_ CP_3
ma di non frequentarla da molto tempo;
e indossavano abbigliamento Per_1 R_
consono alla stagione ed erano puliti;
e erano sporche e piene di CP_3 CP_4
pidocchi in testa, di grandi dimensioni, rendendosi necessario un immediato trattamento altamente specifico;
i due maschi chiedevano di poter sentire i genitori e, 10 rintracciata la madre, si attivava per loro un contatto telefonico;
le due femmine chiedevano di non essere riportate a casa, non chiedevano di sentire i genitori;
apprezzando il clima familiare e di accudimento ricevuto in struttura, si apriva CP_3
con gli operatori di riferimento e raccontava che la madre era andata via da casa, il padre aveva sempre picchiato la madre ma lei “se lo meritava”, il padre aveva una nuova compagna e picchiava sempre anche lei “perché faceva dispetti”, il padre conduceva la minore con sé nei furti o quando spacciava “fumo”; non sapeva né leggere né CP_3
scrivere ma appariva molto desiderosa di andare a scuola e di imparare;
chiedeva all'operatrice di poterla chiamare mamma e di poter restare per sempre in casa famiglia perché quello era “il Natale più bello” della sua vita;
non aveva ricordo CP_4
della mamma, accennando limitatamente alla “NO”; non era scolarizzata, come la sorella richiedeva continuamente di non tornare a casa e di restare in casa famiglia, era molto irrequieta e attuava manifestazioni masturbatorie ossessivo-compulsive.
Al momento dell'intervento giudiziale (decreto 22.12.2020 depositato il 28.1.2021), dunque, il padre dei minori risultava latitante in relazione ad una misura restrittiva in carcere per maltrattamenti in famiglia e la madre, che, rintracciata telefonicamente, non si era presentata presso l'abitazione il 12.12.2020, risultava non vedere, da anni, i figli.
La presentatasi presso il Servizio sociale il 23.12.2020, dichiarava di essersi CP_1
allontanata da casa nel 2016/17 perché l' aveva una nuova compagna;
aveva Parte_1
portato con sé il figlio più piccolo, lasciando gli altri con il padre;
negava di aver subito maltrattamenti e violenze dall' affermava di aver continuato a seguire i figli Parte_1
anche successivamente al suo allontanamento da casa;
i figli non erano vaccinati ma non giustificava la circostanza;
mostrava fotografie ritraenti i figli maschi non ritrovando quelle delle figlie;
al momento viveva nell'abitazione di via Mesoraca, con e Ella manteneva siffatta versione, sia Persona_5 Persona_4
pur modificata da particolari sulla permanenza in Romania presso la sua famiglia, nella comparsa di costituzione in giudizio in primo grado (depositata il 30.12.2020) e nelle videochiamate avviate con le figlie, accusando come bugiarda la figlia che le CP_3
comunicava di aver raccontato le condotte violente del padre. Tale la condotta materna sino all'aggressione fisica del 10 febbraio 2021, asseritamente subita ad opera 11 dell' e della , dalla quale è scaturita la denuncia dei reiterati fatti di Parte_1 Per_4
maltrattamenti familiari perpetrati dall' ai suoi danni e verso i minori, Parte_1
presentata in data 11.2.2021.
E' necessario al riguardo richiamare come nei racconti via via più dettagliati CP_3
che andava esternando, avesse già riferito alle operatrici della casa-famiglia che il padre aveva istruito tutti i figli circa il dover dichiarare, ove mai vi fosse stato un intervento del Servizio sociale, che essi frequentavano regolarmente la madre anche se non viveva con loro e che analoghe istruzioni erano state imposte dal padre alla madre: si CP_3
aspettava che la madre si adeguasse alle richieste del padre, per nulla meravigliandosi del comportamento materno;
pur turbata per le accuse di bugie a lei rivolte dalla madre, tuttavia, prontamente, smentiva la versione della madre ribadendo all'operatrice della casa-famiglia la veridicità del proprio racconto e la falsità delle affermazioni della genitrice. L'evoluzione della consapevolezza materna e la descrizione dei gravi fatti oggetto del procedimento instaurato nei confronti dell' per maltrattamenti, violenze sessuali e atti persecutori derivato dalla Parte_1
denuncia della daranno poi conferma della piena attendibilità dei racconti più CP_1
volte ripetuti dalla minore sin dall'inserimento in struttura.
Le concordi narrazioni dei figli (rese in separati contesti poiché inseriti in due diverse strutture), l'osservazione dei loro comportamenti e “competenze” -acquisite e non, lecite e non-, i riscontri delle istituzioni scolastiche e sanitarie, le valutazioni psicodiagnostiche effettuate sui minori forniscono un quadro inequivocabilmente disfunzionale in cui le condotte altamente pregiudizievoli degli adulti hanno gravemente danneggiato i minori (tra i quali in modo, allo stato, irreversibile). Per_1
La lettura dell'intera vicenda che gli atti processuali consegnano consente di accertare che i minori (nati tra il 2007 e il 2015) sono vissuti con entrambi i genitori e ritenuta dai minori la NO paterna, sino al 2016/17, con una Persona_5
presenza paterna discontinua, a causa dei periodi che l trascorreva in Parte_1
regime di detenzione in carcere;
allorchè la madre si allontanava con l'ultimo nato
(recandosi per lungo tempo in Romania, suo paese di origine), i minori rimanevano a vivere con il padre, come sopra presente/assente, con la “NO” e con la Parte_1
nuova compagna del padre, non ancora ventenne e madre di Persona_4
12 (nato nel settembre 2017), figura femminile che , all'epoca di 18 Per_3 CP_4
mesi, ha ritenuto essere sua madre;
, e rivedevano la madre nel Per_1 R_ CP_3
2019 con video-chiamate, avendola rintracciata su Facebook (non rivelando la Per_1
circostanza al padre), mai tuttavia incontrandola di persona. In tale contesto familiare a e , quali maschi, era riservata una certa cura materiale della persona Per_1 R_
(abbigliamento, pulizia, frequentazione scolastica pur non continua), esclusa invece a e , in quanto femmine;
anch'esse erano tuttavia avviate alle attività CP_3 CP_4
di furti;
a in particolare, erano anche imposte le faccende domestiche, dalla CP_3
“NO” e dalla compagna del padre, ”. Per_4
Le valutazioni psicodiagnostiche specialistiche compiute dal TSMREE della ASL dopo l'inserimento dei minori in struttura hanno certificato: -per una disabilità R_
intellettiva di grado lieve e un funzionamento cognitivo basso, un disturbo della sfera emozionale e di grave svantaggio socio culturale del nucleo psicosociale di appartenenza, un vissuto di carenza affettiva, angoscia, solitudine e rapporto con figura paterna di tipo aggressivo, vissuti familiari di tipo traumatico, caduta di attenzione e utilizzo di vocabolario ridotto, inadeguatezza culturale rispetto alla classe frequentata;
-per un disturbo dell'adattamento con irrequietezza e CP_4
manifestazioni ossessivo-compulsive masturbatorie, riconducibile alla storia di sviluppo multitraumatico associato a disturbo aspecifico dell'apprendimento; per un'adultizzazione dei comportamenti, una normalizzazione della soggezione CP_3
femminile alle violenze e desideri sessuali dell'uomo.
I primi “report” dei responsabili delle case famiglie ospitanti i minori evidenziavano per e un immediato adattamento positivo ed “euforico” per le CP_3 CP_4
attenzioni e cure ricevute (“non avrei mai pensato di poter essere trattata così bene” “questo è il
Natale più bello della mia vita” alcune espressioni di e l'esplicitato desiderio di CP_3
non andare più via;
entrambe erano riscontrate senza regole ma con elevato potenziale, non scolarizzate ma dispiaciute di non essere andate a scuola e desiderose di imparare;
ammirate della dinamica della coppia marito-moglie dei responsabili della struttura, estranea a violenze fisiche dell'uomo verso la donna (relazione CF
20.12.2020 e progetti educativi personalizzati relativi alle minori). inizialmente CP_3
attenta, poiché così istruita dal padre, a non riferire granchè del vissuto familiare, 13 neppure i nomi di genitori e fratelli (indicati con diminutivi o altri nomi), nonché controllante che la sorella minore facesse altrettanto, con il passare del tempo si è aperta con le operatrici aggiungendo particolari del proprio vissuto che definiva “una vita piena di casini”: il padre la picchiava con cinta, scopa e frustino di cavallo;
picchiava sui polsi anche , prendeva per la gola (detto e gli faceva CP_4 Per_3 Per_6
fumare le canne per farlo stare calmo;
anche la “NO” picchiava lei, e anche CP_4
; ha mostrato come fosse facilissimo aprire un'autovettura per rubare, ella e i Per_4
fratelli erano esperti in portafogli, biciclette, motorini e cellulari;
sapeva che con il fumo si fanno le canne e che si spaccia per soldi;
il padre si faceva le canne e spacciava, le ha insegnato a rubare la corrispondenza postale dalle abitazioni perché dalla posta si poteva capire se ci fossero cose da rubare nelle case;
ora era fuggito probabilmente in Spagna o in Romania, dove andava a prendere le ragazze, così aveva preso;
mostrava su “google maps” la propria casa di via Mesoraca Per_4
riconducendone la costruzione ai soldi dei furti e dello spaccio;
descriveva la casa sporca e piena di scarafaggi;
il padre picchiava “quando non voleva fare delle cose”; Per_4
l'abitazione del vicino di casa era il luogo di custodia delle “cose rubate”; aveva desiderato andare via da casa perché tutti la picchiavano, padre, fratelli e NO
(relazione CF 27.3.2021). Durante il percorso di sostegno psicologico intrapreso ha raccontato con precisione di dettagli i vari giochi sessuali che il fratello CP_3
le faceva fare (si riferisce nella relazione della psicologa dell'aprile 2021: “lo Per_1
doveva toccare con le mani nelle parti intime, la invitava a togliere pantaloni e mutandine e infilava il suo coso nella sua farfallina” “si rendeva conto ( che non fosse giusto ma lì nell'ambiente CP_3
tutti i ragazzini lo facevano, era normale, i due fratelli le chiedevano rapporti orali dicendole di “usare
i loro genitali come dei lecca-lecca”; comprende le spiegazioni che le fornisce la psicologa sulla non naturalezza di tali contatti per l'età e tra fratelli , quindi “prega che non accada più”).
Anche , come la sorella, era sorpresa che il marito della responsabile della CP_4
struttura non fosse violento;
incontrando coppie chiedeva dove l'uomo avesse
“comprato” la donna;
non ricordava nulla della mamma che le indicava CP_3
chiamarsi ”, pensava che fosse la sua mamma;
anche ha Per_4 CP_4
raccontato che il padre la picchiava tanto così come i fratelli che, picchiandola, le hanno rotto il braccio, tutti i familiari imponendole però di dire che era caduta in casa;
14 il padre picchiava tutti, beveva e si faceva le canne. Attivate le video-chiamate con la madre, la minore non la riconosceva né riconosceva il fratellino CP_5
(rinominato “Negro” da , mentre riconosceva la “NO”, che a sua volta le CP_3
intimava di stare zitta;
al termine dei contatti telefonici chiedeva di essere rassicurata che sarebbe rimasta in casa-famiglia e che la madre non sarebbe lì venuta (relazione
CF 27.3.2021).
Le prime relazioni su e riscontravano che i minori erano abituati a mentire Per_1 R_
su tutto, ritenevano normale rubare, imponeva al fratello di stare zitto e non Per_1
raccontare, non vedevano da anni la madre, che non viveva con loro;
attuava Per_1
numerosi comportamenti illeciti all'interno della struttura: danneggiamenti, tentativi di furto, avendo acquisito come modelli comportamentali l'uso di droga, rubare per procurarsi soldi, il sesso;
subiva l'influenza del fratello e si lasciava trascinare nelle R_
condotte devianti;
per entrambi sono stati attivati contatti telefonici quotidiani con la madre, maggiormente positivi per (relazione CF giugno 2021). R_
Tale è il quadro della condizione dei minori alle prime osservazioni in struttura ed esso costituisce il riscontro principale, e assorbente di ulteriori accertamenti, della valutazione delle capacità genitoriali.
Al padre dei minori, appellante principale, deve ricondursi la primaria gravissima responsabilità della trascuratezza ed incuria dei figli per avere egli assunto un ruolo del tutto contrario ad una sana genitorialità.
è persona che abitualmente, e sin dalla minore età, è vissuta di illeciti, Parte_1
come riscontrabile dal certificato del casellario giudiziale;
è tuttora ristretto nel carcere di Rebibbia, a far data dall'agosto 2021, in esecuzione di una pena detentiva di oltre 4 anni emessa dall'autorità giudiziaria rumena (per fatti di violenza in danno a familiari della , secondo quanto da quest'ultima riferito); è stato principale fonte di Per_4
diseducazione e devianza dei minori, di costante pericolo fisico per gli stessi, di emarginazione sociale e culturale, esempio di violenza brutale quale mezzo per imporsi dentro e fuori la famiglia, di utilizzazione del sesso e della violenza fisica quale mezzo di soggezione della donna sin dall'infanzia.
, , e erano pienamente consapevoli del vivere di illeciti Per_1 R_ CP_3 CP_4
del padre, da quest'ultimo sono stati avviati al fumo di sostanze stupefacenti, ai furti, 15 alla violenza diretta e assistita (si vedano le dichiarazioni di e sulle CP_3 CP_4
percosse ricevute dal genitore, sulle “canne” che il padre faceva assumere al piccolo per renderlo calmo poiché molto vivace). Tutti compivano Persona_8
furti avendo assimilato detta attività come normale per procurarsi denaro per vivere (si vedano i precisi racconti di sulla facilità di rubare biciclette, portafogli, CP_3
motorini, attività cui i fratelli erano dediti insieme con estrema naturalezza;
sulla netta distinzione della loro attività rispetto a quella del genitore dedito a “furti veri” in negozi, abitazioni;
sulla consapevolezza che il totale sostentamento familiare e la bella e grande casa dove abitavano derivava dal denaro così reperito;
sull'indicazione dell'abitazione di un vicino come luogo di custodia delle refurtive;
sulla loro stessa partecipazione ai furti o tentativi di furti insieme al padre;
si vedano le condotte illecite che , pur inserito in struttura, ha continuato a perpetrare, inducendovi anche il Per_1
fratello minore).
Per le condotte violente del padre i minori hanno altresì assimilato come naturali, poiché sistematici nella quotidianità, comportamenti di violenza fisica e sessuale dell'uomo verso la donna;
anche al riguardo sono emblematici i racconti di CP_3
sulle percosse del padre verso la madre, finchè convivente in famiglia, e verso la
, compagna del padre con la quale i minori hanno vissuto a far data dal Per_4
2016/17, così come sulle percosse del padre sulle figlie (“con cinta, scopa, frustino del cavallo”), compresa , la più piccola, ed infine sulle percosse dei fratelli sulle sorelle CP_4
e , sin dall'inserimento in struttura non hanno mai, invero, CP_3 CP_4
richiesto di rivedere i fratelli, che dichiaravano essere “come il padre” e dei quali avevano paura perché da loro picchiate, sino a procurare a per due volte la CP_4
frattura delle braccia); drammatica è poi la narrazione di circa gli abusi sessuali CP_3
subiti dai fratelli (rapporti vaginali con e orali con entrambi ) sin dall'età di Per_1
cinque anni, in quanto normali tra i bambini e preadolescenti dell'ambiente in cui vivevano, pur se da lei percepiti “sbagliati”.
Il padre, così come la madre, ha determinato, con il disinteresse alla frequentazione scolastica, la condizione di deprivazione socio-culturale in cui tutti i minori sono stati riscontrati all'atto dell'inserimento in struttura.
16 Ancora il padre, con i propri modelli comportamentali, ha indotto nei figli un concetto di supremazia maschile e inferiorità femminile, da esprimere con l'esercizio della violenza, la riserva solo ai maschi e non anche alle femmine di dover tenere alla cura ed igiene della propria persona.
Il convincimento che l' non sia genitore adeguato e non debba più Parte_1
assumere il ruolo genitoriale nei confronti di tutti i figli è così fortemente supportato dal vissuto dei minori e dalle condotte genitoriali paterne di tale gravità in termini di pregiudizio ai minori da doversi ritenere superflua un'istruttoria volta ad una valutazione tecnica sulla di lui capacità genitoriale. Sono cioè nella specie riscontrati
“fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della legge 183/1084, che devono essere dimostrati in concreto” (Cass. S.U. 35110/2021) sicchè il giudizio di incapacità genitoriale si basa “su precisi elementi di fatto” che escludono l'ingresso ad un giudizio sommario e che, per l'obiettiva gravità dei danni procurati ai minori, per l'obiettiva riconducibilità di essi alla prolungata incuria del genitore, per l'altrettanto obiettiva irreversibilità dell'assenza di competenze genitoriali comprovata dalle condizioni di tutti e quattro i figli osservate nell'evoluzione (negativa e positiva) in termini di sviluppo psico-fisico correttamente conseguibili, non necessitano di una valutazione ulteriore, specificamente tecnica. Se è vero che il Giudice, chiamato a decidere sull'accertamento dello stato di abbandono di un minore come sulla sussistenza di una genitorialità pregiudizievole, deve giungere a tale grave decisione sulla base di osservazioni e valutazioni sull'idoneità genitoriale fondate su fatti concreti, deve tuttavia ritenersi che, accertati i fatti e ricondotti gli stessi alla responsabilità genitoriale, la necessità di ricorrere ad ulteriori indagini, squisitamente tecniche, sulla capacità genitoriale e sulla recuperabilità della stessa, sia inversamente proporzionale alla gravità delle condotte genitoriali e dei danni da queste procurate ai minori e/o all'incapacità dei genitori, nel tempo del sostegno istituzionale, di acquisire le necessarie competenze: tanto più gravi e prolungate risultino le condotte genitoriali e il pregiudizio causato ai minori, tanto meno necessario e ragionevole è il ricorso ad una valutazione “tecnica” sull'adeguatezza genitoriale e sulla recuperabilità, sino a doverlo escludere laddove i danni ai minori abbiano coinvolto tutti i profili dello sviluppo, dall'incolumità e salute fisica, all'emotività, all'evoluzione psichica, 17 all'istruzione (vedi Cass. 17422/2016 circa la “superfluità di accertamento tecnico ove risultante chiaro e ampiamente riscontrato, senza l'esistenza di dati contrastanti, il giudizio negativo sulla capacità e sulle risorse genitoriali in rapporto alle urgenti necessità del minore”, in un caso ove vi erano stati oltre un biennio di esperimenti e sostegni;
Cass. 19154/2019 circa la superfluità di consulenza tecnica sulla valutazione di personalità e capacità genitoriale di una madre, motivata sull'esistenza di un “giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale”, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente con acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali territorialmente competenti riportanti anche le dichiarazioni rese in sede di ascolto dai minori e dai genitori).
Né l'eventuale percorso positivo in termini di comportamento in carcere che l' ha evidenziato può costituire elemento di novità idoneo a ritenere Parte_1
modificato o modificabile un approccio genitoriale sistematico che tanti danni ha procurato. E' sufficiente considerare che nessun ravvedimento egli ha mostrato di quanto fatto vivere ai figli, al contrario perseverando a rappresentare la falsità di tutto quanto dai minori raccontato, come indotto dalle madri dei suoi figli al fine di allontanarli dal padre (circostanza del tutto smentita quanto a e , CP_3 CP_4
le quali non avevano relazioni con la madre da anni, una volta attivato il contatto hanno ben presto chiesto di interrompere le video-chiamate con la madre, di fatto interrotte dal gennaio 2022 e non hanno mai avuto, dall'inserimento in struttura, contatti con la , madre del fratellino né con i fratelli e ). Per_4 Per_3 Per_1 R_
Forte si pone il sospetto che la richiesta di contatti con i figli, reiteratamente formulata dal genitore nel corso del giudizio, da quando ristretto in carcere, fosse strumentale ad esercitare dirette pressioni sui minori, così come attuate dalla “NO” sino Parte_1
alla disposta interruzione dei contatti. Ulteriore convincimento dell'assenza di alcuna resipiscenza dell' è infine ricavabile dall'evoluzione negativa della situazione Parte_1
di , unico dei figli che, per l'età e maggiore autonomia, è riuscito a mantenere in Per_1
qualche modo un contatto con la famiglia paterna e, per quanto dal minore e dalla riferito, con lo stesso padre, nonostante detenuto in carcere: legame familiare CP_1
rivelatosi per il minore più attrattivo del sostegno educativo istituzionale che gli veniva offerto, così da non permettergli di recidere il richiamo alla devianza sociale e tentare 18 una modalità di vita alternativa, lasciandogli la sola possibilità di tornare, con la maggiore età, alla vita pregressa in un percorso deviato già scritto dal genitore
(relazioni CF settembre 2023 e SS dicembre 2024).
S'impongono infine, come ultime ma altrettanto determinanti considerazioni, ai fini del rigetto dell'appello proposto dall la netta opposizione dell'altro Parte_1
genitore e la richiesta conclusiva dello stesso appellante di affidamento dei figli ad donna che ha cresciuto l'appellante e con la quale i minori Persona_5
hanno verosimilmente sempre vissuto sino all'inserimento in struttura.
La mutando l'originario atteggiamento, ha invero riconosciuto la natura CP_1
violenta dell e la veridicità del contesto familiare descritto dai figli e Parte_1
soprattutto da a seguito della denuncia del febbraio 2021 l' è stato CP_3 Parte_1
rinviato a giudizio con udienza preliminare fissata il 17.3.2023 (nulla risultando dagli atti circa la successiva evoluzione); accettata la tutela istituzionale, ha svolto un percorso di crescita e consapevolezza, rimanendo in una struttura protetta ove non fosse possibile, per l'ex-compagno, raggiungerla;
è divenuta altresì conscia e preoccupata per l'influenza del padre e della famiglia paterna su e per l'assenza Per_1
di autorevolezza della propria figura nell'immagine del figlio. non si è costituta in giudizio nè ha avanzato richieste di Persona_5
affidamento; ha invece chiesto di avere contatti con i minori che ha tuttavia utilizzato al solo fine di pressarli, affinchè non raccontassero nulla del vissuto familiare e parlassero bene del padre, ovvero di screditare la madre (dopo la presentazione della denuncia), interloquendo con loro nella propria lingua, in violazione delle disposizioni imposte dalla casa-famiglia circa il dover esprimersi in italiano;
pur avendo vissuto con i minori, non è, peraltro, risultata esserne l'ascendente biologica, non essendo madre dell' Parte_1
Anche alla madre dei minori, appellante incidentale, se pur ella stessa vittima dell'ambiente familiare e della cultura di riferimento, deve ricondursi il grave vissuto dei quattro figli, il nocumento loro procurato, l'irreversibilità attuale della situazione di devianza di , l'assenza di un legame di attaccamento genitoriale primario di Per_1
e . Ella ha abbandonato i quattro figli (all'epoca 9 anni, CP_3 CP_4 Per_1
7, 5 e appena 18 mesi) lasciandoli alle “cure” violente e R_ CP_3 CP_4
19 devianti del padre, ai soprusi violenti dei fratelli sulle sorelle, alle imposizioni anch'esse violente della “NO” sulle bambine, alle prevaricazioni della nuova compagna del padre sulle stesse bambine. Ha messo in salvo se stessa e il più piccolo, e CP_5
non si è più interessata di quanto accadesse agli altri figli nell'ambiente trascurato e violento che ben conosceva nè li ha più cercati;
passati due/tre anni la reperiva Per_1
su Facebook, solo allora la madre rivedendo anche e attraverso qualche R_ CP_3
videochiamata.
La totale soggezione all' trasmessa ai figli, anche allorchè inseriti in casa Parte_1
famiglia, la diversa età dei minori e il singolo vissuto personale conseguente all'abbandono materno ha determinato differenti conseguenze relazionali sui minori, correttamente colte dal Tribunale.
e , i due maschi, hanno infatti conservato il ricordo e un legame con la Per_1 R_
figura materna tantoché entrambi hanno chiesto, all'inserimento in struttura, contatti con la madre, dai quali, stante il percorso positivo di quest'ultima una volta accettata la tutela istituzionale per lei e per ha tratto beneficio. CP_5 R_
, diciassettenne, ha assimilato pienamente il modello comportamentale paterno: Per_1
sin dall'inserimento in struttura ha manifestato totale autonomia nella cura della sua persona e dei suoi spazi e ha assunto un ruolo di guida (negativa) del fratello minore;
pur partecipando alle attività educative e di socializzazione offerte dalla struttura ed anche riprendendo la frequentazione scolastica, ha tuttavia percepito i nuovi ambienti come luoghi dove emergere nell'unica modalità a lui familiare, con la violenza, il bere, i furti, i pernottamenti non autorizzati al di fuori della struttura, la dimostrazione di disponibilità di denaro. Il contatto con la madre, che ha ripreso seguendo l'esempio di
, pur se attestante una relazione affettivamente sussistente, non ha conseguito R_
alcun mutamento nei comportamenti del minore, il quale ha assunto anche nei confronti della madre un atteggiamento di manipolazione e supremazia, non riconoscendole autorevolezza genitoriale;
diversamente, al contatto che ha Per_1
ricercato, anche se non autorizzato, con i familiari paterni e lo stesso padre è stato possibile ricondurre un crescendo delle attività delinquenziali del minore, dai primi danneggiamenti e tentativi di furto all'interno della struttura, all'allontanamento anche notturno, al porto di un coltello in classe, alle minacce con il coltello verso compagni, 20 all'utilizzo di una carta di identità falsificata con la quale noleggiare autovetture e acquistare bevande alcoliche, alla disponibilità di mazzette di banconote da 50 euro mostrata sui propri indirizzi “social” (relazioni CF maggio 2022 e settembre 2023).
Per lui, come già riferito, gli operatori prevedono il rientro nella famiglia paterna, per decisione dello stesso , una volta raggiunta la maggiore età (relazione SS Per_1
dicembre 2024).
, oggi quindicenne, portatore di una disabilità intellettiva di grado lieve e di una R_
complessiva condizione di grave svantaggio socio culturale e di traumi da vissuto familiare come anzi riportato, per la sua condizione di genuinità e suggestionabilità, ha beneficiato degli scambi affettivi attraverso i colloqui quotidiani con la madre, che al contempo andava maturando una consapevolezza positiva della sua genitorialità, nonchè del supporto educativo fornitogli dalla casa-famiglia, lasciandosi guidare verso comportamenti adeguati e critici rispetto all'influenza negativa esercitata da . Per_1
Per , al contrario del fratello, gli operatori prevedono un possibile futuro R_
ricongiungimento con la madre, non ancora attuabile perchè proprio la condizione di fragilità del minore lo rende suggestionabile al richiamo che la famiglia paterna, attraverso , può esercitare e al quale la madre, ancora impegnata in un percorso Per_1
di autonomia, non sarebbe in grado, nell'attualità, di opporsi (relazione CF e audizione del Servizio sociale settembre 2023, relazione SS dicembre 2024).
La pronuncia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui predetti figli e il percorso di affido eterofamiliare, pur di difficile realizzazione concreta, lungi dall'integrare una valutazione punitiva del genitore, deriva invece dalla valutazione di incapacità della di rivestire un ruolo effettivo di protezione dei figli, che CP_1
prescinde dall'affettività reciproca madre/figli e risponde all'esigenza di maggiore tutela dei minori di fronte alle prossime sfide che la crescita imporrà in un contesto relazionale di persistente influenza dell'ambiente familiare paterno e del padre nonché di su . Per_1 R_
Del tutto diversa la condizione delle minori e e le conseguenti CP_3 CP_4
valutazioni circa il loro benessere e migliore interesse.
Della riconducibilità delle gravi carenze delle minori e dei danni loro procurati (anche) all'assenza di una sana genitorialità materna, alla presenza di solleciti adultizzanti 21 disfunzionali ricevuti nell'ambiente familiare in cui sono vissute sin dalla nascita e poi abbandonate dalla madre in tenera età si è già anzi detto;
l'affermazione trova conferma nell'evoluzione positiva delle minori a far data dall'inserimento in casa famiglia, grazie alle cure ed attenzioni loro rivolte, mai prima ricevute e neppure immaginate di poter ricevere.
Le relazioni di aggiornamento acquisite nel corso del giudizio riferiscono i notevoli miglioramenti effettuati dalle minori, stimolate a modalità del tutto nuove di relazioni con i pari e con gli adulti nonché nelle loro elevate potenzialità. Entrambe hanno costruito relazioni in cui si manifestano bisognose d'affetto e di attenzioni esclusive;
hanno acquisito notevoli progressi dalla frequentazione scolastica, CP_3
recuperando rapidamente gli effetti della pregressa dispersione, entrambe divenendo elementi centrali e riconosciuti tra i pari, a scuola e nelle attività extrascolastiche, eccellendo in ambedue i contesti quanto a CP_3
oggi tredicenne, ha immediatamente apprezzato l'allontanamento CP_3
dall'ambiente familiare, avvenuto nel dicembre 2020, allorchè aveva nove anni, acquisendo presto consapevolezza di quanto subito e a lei negato nella vita pregressa in termini di cure, attenzioni, affettività, rispetto, educazione, istruzione. Non ha mai chiesto contatti con i genitori;
una volta attivati i contatti con la madre, li ha presto mal tollerati sino a rifiutarli, per l'atteggiamento materno di mancata comprensione e dichiarata “gelosia” del benessere sperimentato dalla figlia in casa-famiglia e per il timore di essere da tale ambiente portata via. Ha manifestato ripetutamente il desiderio di non sentire la madre, di cambiare cognome, per recidere ogni possibilità di identificazione con la famiglia di origine, che percepisce come “famiglia poco buona”; così significativo è stato per il mutamento intervenuto con l'accoglienza in CP_3
casa famiglia e tutto il benessere che ne è conseguito da avere ella difficoltà ad accettare l'inserimento in una diversa famiglia, essendo suo unico desiderio rimanere con i responsabili della casa che l'hanno accolta e, per primi, le hanno fatto conoscere di poter essere apprezzata ed amata (relazioni psicologa ottobre 2021, relazioni CF e audizioni tutore del gennaio 2022 e dicembre 2022, audizione della minore in data
20.7.2022, valutazioni della minore maggio 2023, relazioni CF luglio 2023 e audizione del SS settembre 2023, relazione SS dicembre 2024). La minore ha portato avanti per 22 anni sino ad epoca recentissima un percorso di consapevolezza degli abusi subiti, condizione che ha fortificato la volontà di escludere tutte le figure (genitori e fratelli) che la riportano alla vita pregressa.
, oggi di anni nove e all'epoca dell'inserimento in struttura di anni cinque, CP_4
ha maturato un'evoluzione del quadro clinico originario con aumento della capacità di autoregolazione e di livello attentivo, scomparsa della masturbazione compulsiva e degli atteggiamenti seduttivi sessualizzati, miglioramenti nella capacità di calcolo, grafia e lettura;
permane tuttavia la necessità di logopedia e un complessivo quadro compatibile con disturbo dell'adattamento persistente, con ansia riconducibile alla storia di sviluppo multitraumatico associato a disturbo aspecifico dell'apprendimento e difficoltà attentive (valutazione clinica marzo 2024, relazione SS dicembre 2024). La minore non ha mai chiesto della madre di cui non conserva il ricordo e che non ha riconosciuto nelle videochiamate attivate dopo l'inserimento in casa famiglia, nonostante i solleciti in tal senso ricevuti dalla sorella;
né ha mai chiesto di altri componenti della famiglia, non del padre, non dei fratelli, di cui ha conservato un ricordo terrorizzante per le percosse ricevute. Anche , come la sorella, sin CP_4
dall'ingresso in casa famiglia, ha vissuto con euforia le nuove relazioni con gli adulti, le cure e attenzioni mai prima ricevute, la frequentazione scolastica, le attività extrascolastiche;
ha ribadito di non essere interessata a sentire la madre e ha vissuto con disagio, in concomitanza delle telefonate con la il timore di essere CP_1
allontanata dalle figure attuali di riferimento;
permane nella minore una quota di insicurezza conseguente all'instabilità multitraumatica sperimentata ma è desiderosa, rispetto alla ritrosia della sorella, di acquisire una famiglia (relazioni SS e CF maggio
2022, dicembre 2022, maggio 2023, relazione SS dicembre 2024).
In conclusione e , per le incurie genitoriali e per l'abbandono della CP_3 CP_4
madre in tenera età, non hanno creato con la madre naturale un legame di attaccamento primario che consenta loro di “riconoscerla” ( né di desiderare CP_3
di “conoscerla” ( ); per entrambe, per diverse ragioni, si è in presenza di CP_4
un'assenza di relazione, men che meno significativa, da preservare mentre è fondamentale proseguire l'attuale percorso di crescita che le vede proiettate lontano da qualunque legame che le riporti anche solo con il ricordo alla vita pregressa, così 23 gravemente sofferta. A fronte di tale condizione attuale delle minori, frutto di una deprivazione complessiva non cancellabile ma in corso di risanamento anche attraverso l'assenza di contatti con la madre e con i fratelli, non può acquisire rilievo l'evoluzione positiva del percorso personale della madre né la di lei riconosciuta capacità genitoriale nei confronti del figlio che la madre ha sempre tenuto CP_5
con sé e che ha preservato dalle vicende traumatiche non risparmiate alle due sorelle.
Per e , l'una quasi adolescente l'altra preadolescente CP_3 CP_4
oggettivamente richiedenti impegno affettivo ed educativo, è evidente l'urgente bisogno di riferimenti adulti genitoriali a cui affidarsi e dai quali ricevere contenimento, limiti, attenzioni multiple, rassicurazioni. Necessitano di una relazione di accudimento e dedizione esclusiva che solo una genitorialità sana (accuditiva, affettiva, protettiva, relazionale, regolativa, responsabile) può garantire all'interno di un progetto a lungo termine che continui a riparare le ferite procurate dalla genitorialità naturale.
Le minori provengono da un prolungato stato di deprivazione fisica, psichica, affettiva ed educativa e da una soggezione a violenze, fisiche e sessuali intrafamiliari, di cui è oggettivamente responsabile anche la madre, incapace di tutelarle così come ha fatto per , dalla madre lasciate vivere con un padre molto violento, abusante verso le CP_5
donne, che si è servito anche della figlia più grande per la commissione di reati, con fratelli a loro volta violenti e abusanti. Per la figura della madre non è altro che CP_3
l'immagine della vita pregressa, della sua “vita piena di casini” dove era picchiata da tutti e abusata;
per la madre non esiste neppure nel ricordo;
per entrambe CP_4
l'allontanamento dal nucleo familiare e l'inserimento in casa famiglia ha determinato la rinascita, la scoperta di attenzioni e cure, proprio in quanto bambine, di relazioni non violente tra gli adulti e tra adulti e bambini, del diritto all'istruzione, allo sport e ad una socializzazione sana con i pari cui è andata corrispondendo l'insistente e crescente determinazione di non voler più perdere la nuova condizione;
per entrambe è gravemente pregiudizievole ritornare indietro, anche se per recuperare la madre, cui non riconoscono affidabilità, capacità di tutela né funzione di modello identificativo cui parametrarsi;
per entrambe non esiste una prospettiva concreta di interrelazione con il genitore in ragione delle dinamiche progressivamente createsi nel loro vissuto;
24 entrambe hanno necessità di proiettarsi verso figure adulte capaci di continuare a sostenerle e farle sbocciare nelle rispettive potenzialità come sperimentato dall'inserimento in struttura.
Deve pertanto concludersi che i propositi materni di riunire a sé le figlie si traducono, nella realtà, in un'ipotesi inaccettabile per le minori, contraria al loro benessere, al loro persistente e pervicace impegno verso un'evoluzione psichica costruttiva di personalità sane, recuperando tutte le gravi carenze primarie e la ferita di abbandono.
In tali percorsi richiedenti per le minori una forte motivazione di recupero, nell'attualità, la madre non è compresa perché anche il solo contatto è percepito e vissuto come ostacolo all'obiettivo di conseguimento di un'appartenenza esclusiva all'interno di un progetto familiare a lungo termine le cui figure adulte corrispondano a parametri del tutto opposti a quelli conosciuti nella genitorialità naturale.
Va al riguardo richiamato il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, secondo il quale, pur attribuendo carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione, “l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore” ma su di essa in quanto “si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico” (vedi Cass. I Civ. n. 18563/2012); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (vedi Cass. I Civ. n. 25213/2013) che ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore,
“importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo”.
Tenuto conto dei suddetti principi pienamente condivisi da questa Corte e alla stregua di tutti gli elementi esposti, nella fattispecie deve ritenersi che i gravi danni psicofisici 25 arrecati alle minori per effetto delle carenze e inadeguatezze genitoriali, devono far prevalere l'attenzione richiesta dalle stesse minori alla necessità di essere inserite in un ambiente familiare accogliente, che continui a fornire loro gli strumenti per sanare il deficit di cure emotive primarie e proseguire nell'impegnativo percorso di recupero dello sviluppo psico-fisico intrapreso con continui miglioramenti a far data dall'inserimento in casa famiglia, prestando altrettanta attenzione alle modalità di perseguimento di tali percorsi chiaramente esplicitate da entrambe le minori con il rifiuto di contatti con tutti i familiari, esternato ben presto, accolto dalle istituzioni nell'immediato quanto ai fratelli e dal gennaio 2022 quanto alla madre, sempre ribadito dalle minori ad ogni monitoraggio per oltre tre anni sino all'attualità, senza alcun rimpianto o nostalgia, ma al contrario con l'incoraggiamento derivante dagli ottimi risultati nel tempo raggiunti.
Nella suddetta situazione la rescissione del legame familiare risulta unico strumento adatto ad evitare alle minori un più grave pregiudizio e ad assicurare loro assistenza materiale e morale, stabilità affettiva, attenzione alla crescita (Cass. sez. I n.
1838/2011; 19735/2018; 11151/19), dovendo escludersi anche un interesse delle minori alla conservazione di un qualche contatto con la madre, stante la recessività di esso, individuabile sulla base del mero legame affettivo della madre verso le figlie, rispetto alla necessità di esclusione della madre naturale e di esclusività di altra figura genitoriale che le minori richiedono esplicitamente e che il loro vissuto e il loro diritto ad una sana crescita giustifica (vedi ord. Cass. n.3463/2020; 35838/21; 20322/22).
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti averso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma pubblicata in data 12/3/2024, così dispone:
-rigetta gli appelli rispettivamente proposti da e Parte_1 CP_1
-dichiara estromessa dal giudizio;
Persona_4
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Giudice di primo grado. 26 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione in data 21/1/2025
Il Presidente est.
Anna Maria Pagliari
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