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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CALZOLARI MAURA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BALDINI CESARE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 5
Conclusioni congiunte delle parti:
Dichiarare ai sensi dell'art. 3 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cerea (VR) in data 23.10.2019 tra CP_1
( e ( , trascritto C.F._2 Parte_1 C.F._1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Cerea all'anno 2019, atto n. 19
parte I, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni ed agli adempimenti di sua competenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Disporre l'affido rafforzato ex art. 337 quater c.c. di entrambi i minori
[...]
e alla madre , con Persona_1 Persona_2 Parte_1
collocamento e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
2) Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento dei minori e , la Persona_1 Persona_2
somma complessiva di € 200,00 mensili (€ 100,00 mensili per ciascun minore), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, che viene di seguito trascritto:
A) Spese mediche documentate, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
pagina 2 di 5 B) Spese mediche documentate, che richiedono uno specifico accordo;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
C) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno,
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico;
D) Spese scolastiche documentate, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
E) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senta i genitori.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire, da parte del coniuge che non ha effettuato l'esborso, all'altro, entro il 15 del mese successivo alla data della richiesta, previa esibizione delle pezze giustificative.
Quanto di genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi B), D) ed
E), quello dei due che ritenga necessaria, od utile la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso non sia d0accordo con la spesa o con l0attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta,
un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso pagina 3 di 5 come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o dal Giudice.
3) Il padre potrà frequentare i minori previo accordo con la madre un giorno
(il sabato o la domenica), ogni 15 giorni, con graduale introduzione di qualche giorno in estate e durante le festività, al fine di consentire ai minori di adattarsi ad un nuovo contesto di vita, fino ad estendere con la crescita degli stessi un regime “ordinario” di frequentazione con il padre, escluso il pernottamento iniziale da convenirsi in una fase successiva, impegnandosi il padre a prelevare e riportare i minori presso l'abitazione materna, nel rispetto degli impegni scolastici dei minori e lavorativi della madre. Escludersi il pernottamento dei minori presso il padre almeno nella prima fase sino a quanto i bambini non abbiano conseguito uno stabile rapporto affettivo con il papà;
4) Disporre che l'assegno unico per i minori venga percepito integralmente dalla madre;
5) Autorizzare a chiedere il rilascio della carta di identità Parte_1
valida per l'espatrio o del passaporto in favore dei minori, anche in caso di dissenso o assenza del padre;
6) Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 4 di 5 Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 14/04/25,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , Parte_1
n. a LEGNAGO (VR), il 14/10/1986, CF. e C.F._1 CP_1
, n. a ALBANIA, il 06/07/1983, CF. celebrato il
[...] C.F._2
23/10/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CEREA (VR) al Num. 19 - PARTE I - SERIE / - ANNO 2019;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CEREA (VR);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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